Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 4 PIANI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

1. Taluni complessi edilizi che sono caratterizzati da fenomeni di degrado, abbandono, sotto-utilizzazione, eccessivo frazionamento edilizio, sono identificati come zone da assoggettare a Piani di Recupero e dovranno attuarsi con apposito Piano di Recupero con le procedure ed i contenuti previsti dall'articolo n. 28 della Legge n. 457 del 5 Agosto 1978 e dall'articolo n. 9 e successivi della L.R. n. 59 del 21 Maggio 1979. Il Consiglio Comunale potrà individuare altre zone da assoggettare a Piano di Recupero oltre quelle indicate dalle planimetrie di R.U. a norma dell'art. 27 della Legge 5 Agosto 1978 n. 457; tale individuazione potrà essere effettuata anche contestualmente all'approvazione di Piano di Recupero.

2. Qualora nelle zone così individuate difetti il piano di recupero di iniziativa privata, l'Amministrazione potrà procedere mediante piani di recupero edilizio, di iniziativa pubblica, con le procedure previste dall'art. 82 del R.E..

3. Prima dell'approvazione del Piano di Recupero, negli edifici esistenti all'interno delle zone di cui ai commi precedenti sono ammessi soltanto le categorie di intervento di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del successivo art. 11, fermo restando il mantenimento delle destinazioni d'uso esistenti.

4. Per gli edifici compresi negli elenchi di cui al successivo art. 10 sono ammessi gli interventi indicati all'art. 11. Il Piano di Recupero potrà modificare motivatamente tale classificazione e la destinazione esistente. Dopo l'approvazione del Piano di Recupero, gli interventi ammissibili e la destinazione d'uso saranno pertanto quelli stabiliti dal Piano di Recupero stesso, il quale, ai sensi dell'art. 9, ultimo comma L.R. 59/1980, potrà indicare:

  • - gli assetti di massima degli edifici;
  • - gli eventuali edifici o spazi riservati ad opere, attrezzature od impianti di interesse pubblico;
  • - gli interventi di rilevante e preminente interesse pubblico;
  • - gli edifici o le parti di essi eventualmente destinati alla demolizione;
  • - le unità minime di intervento;
  • - i tipi edilizi e le eventuali tecnologie;
  • - le modalità, i tempi di attuazione, le finalità degli interventi e le eventuali convenzioni-tipo;
  • - gli interventi alla cui attuazione siano tenuti i proprietari e quelli ai quali deve provvedere il Comune;
  • - le modalità sostitutive da parte del Comune nel caso di inadempienza dei privati tenuti all'attuazione degli interventi.

5. I Piani di Recupero dovranno essere generalmente improntati a criteri di conservazione dell'edilizia esistente, ma potranno prevedere anche interventi di abbattimento e ricostruzione di volumi edilizi, nonché eccezionalmente nuova edificazione.

5bis. Per i Piani di Recupero localizzati in zona E, l'eventuale mutamento della destinazione agricola degli edifici, dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di aree agricole e pertanto, qualora necessario, previa deruralizzazione con PMAA.

6. Gli elaborati costitutivi il progetto del Piano di Recupero del patrimonio edilizio fanno riferimento al Regolamento Edilizio, articoli 87, 88, 89 e 90.

Ultima modifica Mercoledì, 13 Settembre, 2023 - 16:49