Art. 57 MANUFATTI OGGETTO DI CONDONO EDILIZIO
1. I manufatti abusivi sanati ai sensi della legislazione vigente potranno essere oggetto degli interventi ammessi dal R.U. per la zona omogenea nella quale ricadono.
1. I manufatti abusivi sanati ai sensi della legislazione vigente potranno essere oggetto degli interventi ammessi dal R.U. per la zona omogenea nella quale ricadono.