Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 53 AREE SPECIALI DI PERTINENZA DI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE STORICO, ARCHITETTONICO E CULTURALE

1. Sono aree in zona agricola di limitate estensioni, individuate nelle tavole di R.U. con apposita campitura e perimetrazione comprendenti edifici di notevole valore storico, architettonico e culturale. Tali edifici sono inseriti negli Elenchi A, B e C di cui all'Art. 10 delle presenti Norme. All'interno di tali aree è prescritto il mantenimento degli assetti architettonici, vegetazionali, idrici e morfologici, salvo che per il dimostrato recupero di situazioni di degrado e/o inquinamento ambientale. Sul patrimonio edilizio esistente si ammettono gli interventi consentiti dall'art. 11 delle presenti norme. Non sono ammesse nuove edificazioni, ampliamenti, nuove opere infrastrutturali, recinzioni in muratura o rete metallica, se non per la dimostrata salvaguardia del sito. Non saranno ammesse impermeabilizzazioni estese dei suoli: piazzali, strade, percorsi anche pedonali dovranno essere pavimentati con materiali non impermeabili. Sarà ammessa la costruzione di singole attrezzature private annesse alla residenza, alle attività agrituristiche o turistiche quali piscine, campi da tennis, ecc. in casi eccezionali e comunque secondo quanto previsto al precedente art. 22 delle presenti norme. L'Amministrazione Comunale regolamenterà la eventuale fruizione pubblica dei siti tutelati. A questo fine saranno consentite costruzioni di servizio a carattere precario previa convenzione o atto unilaterale d'obbligo da trascrivere nei registri immobiliari che preveda modalità e tempi per la rimessa in pristino dei luoghi ed idonee garanzie finanziarie.

2. È ammesso comunque l'adeguamento funzionale delle strutture turistico ricettive, dei pubblici servizi e delle attrezzature sportive esistenti; ove tale adeguamento comporti incrementi volumetrici, questi dovranno essere preferibilmente realizzati all'esterno delle aree di tutela; se questo non risulterà possibile, gli incrementi volumetrici potranno essere realizzati all'interno delle aree, purché se ne dimostri la compatibilità paesistica, tipologica e morfologica attraverso una specifica valutazione di impatto. Il dimensionamento degli incrementi volumetrici dovrà risultare da un piano convenzionato di sviluppo aziendale e dell'occupazione, e sarà subordinato alla dimostrazione della compatibilità ambientale. Il piano di sviluppo aziendale ed il progetto di intervento saranno approvati dal Consiglio Comunale.

3. Il Piano di Miglioramento Agricolo Ambientale di cui all'Articolo 16 delle presenti Norme, dovrà prevedere la conservazione e manutenzione delle forme colturali, dell'assetto e sistemazione del suolo, delle essenze vegetali.

4. Può essere ammessa la realizzazione di attrezzature private affini al la residenza ed alle attività agrituristiche, purché si dimostri l'impossibilità di realizzarle al di fuori dell'area o l'opportunità di realizzarle nell'area con un progetto di inserimento paesaggistico-ambientale; eventuali locali di servizio a quest'ultime attrezzature, dovranno essere esclusivamente interrati o localizzati in fabbricati esistenti.

5. Gli interventi ammessi dovranno essere uniformati al massimo rispetto degli elementi ambientali, paesaggistici ed agricoli, garantendone con opportuni e congrui interventi, la salvaguardia, la conservazione e riqualificazione delle parti originarie; non sono ammesse asportazioni, alterazioni, imitazioni

Ultima modifica Mercoledì, 13 Settembre, 2023 - 16:49