Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 51 ZONE A VERDE PRIVATO

1. Sono le aree urbane private meritevoli di conservazione, sulle quali esistono giardini, parchi, orti, alberature di alto fusto oppure parti del territorio totalmente o parzialmente edificate diverse dalle zone A ma comunque meritevoli di conservazione.

2. In esse è vietata ogni nuova costruzione, inoltre dette aree non concorrono all'edificabilità dei lotti nei quali si trovano né di quelli adiacenti, in esse, nel rispetto delle piante di alto fusto, è ammessa la realizzazione di serre con copertura stagionale con altezza fuori terra e non superiore a ml. 1,50 e di piccoli impianti sportivi privati e la viabilità di servizio agli edifici, quali strade interne, rampe, vialetti, parcheggi. Il verde esistente sia di alto fusto che ornamentale, dovrà essere mantenuto e reintegrato in caso di morte o deperimento. Le costruzioni ed i manufatti esistenti all'interno delle aree a verde privato sono oggetto dei seguenti tipi di intervento: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e se non rivestono interesse architettonico possono essere oggetto di demolizione. Le destinazioni ammesse sono quelle relative alla zona omogenea B.

È ammessa altresì la realizzazione di manufatti in legno non stabilmente ancorati al suolo di superficie interna non superiore a mq. 15,00 con altezza massima di ml. 2,50 in gronda.

3. Nelle zone a verde privato che costituiscono pertinenza di pubblici esercizi è consentita l'installazione temporanea di strutture leggere e smontabili, finalizzate allo svolgimento di attività stagionali dei pubblici esercizi stessi, previo permesso comunale che fissi i termini di rimozione e le modalità di realizzazione.

4. L'area individuata come Verde Privato nella frazione di Tosi, a cavallo con Via Armando Diaz, è caratterizzata da un elevato rischio geologico. Si tratta di un'area che, oltre a ricadere in pericolosità di frana di classe 4, è stata oggetto di recenti movimenti franosi, a causa dei quali si richiede la disciplina del presente articolo come misura di salvaguardia.

Ultima modifica Mercoledì, 13 Settembre, 2023 - 16:49