Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 3 ELEMENTI COSTITUTIVI DEI PIANI ATTUATIVI

2. I piani attuativi del R.U. sono:

  1. a) Piani Particolareggiati d'esecuzione di cui all'art. 13 della L. 17 Agosto 1942 n. 1150;
  2. b) Piani delle aree destinate all'Edilizia Economica e Popolare di cui alla L. 18 Aprile 1962 n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni, compresi quelli di cui all'art. 51 L. 22 Ottobre 1971 n. 865;
  3. c) Piani delle aree destinate agli Insediamenti Produttivi, di cui allo art. 27 della L. 22 Ottobre 1971 n. 865;
  4. d) Piani di Lottizzazione d'ufficio ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 della L. 6 Agosto 1967 n. 765, con le modalità previste dall'art. 76 del R.E.;
  5. e) Piani di Lottizzazione convenzionata, di cui all'art.8 della L. 6 Agosto 1967 n. 765;
  6. f) Programmi di Miglioramento Agricolo Ambientale (P. di M.A.A.) di cui all'art. 4 della L.R. n. 64/95;
  7. g) Piani di Recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 28 della L. 5 Agosto 1978 n. 547 e L.R. 21 Maggio 1980 n. 59 art. 9;
  8. h) Piani di Recupero Urbano, di cui all'art. 11 del D.L. del 5/10/93 n. 398, convertito con Legge 4 dicembre 1993 n. 493.
  9. i) Piani Complessi di Riqualificazione degli Insediamenti di cui all'art. 74 della L.R. 1/2005;

3. I piani particolareggiati d'iniziativa privata sono costituiti dagli elementi progettuali di cui all'art. 83 del R.E., e devono essere estesi all'intera zona, o zone interessate, per conferire una soluzione unitaria, coordinata ed inserita ambientalmente (organizzazione volumetrica, materiali di finitura, viabilità, ecc.), anche per quanto riguarda le infrastrutture necessarie.

4. La realizzazione delle infrastrutture contenute nel piano di lottizzazione deve essere garantita attraverso apposita convenzione, secondo quanto definito nell'art. 86 del R.E., da approvare dal Consiglio Comunale prima del rilascio delle concessioni edilizie.

5. La C.E. effettuerà una valutazione di omogeneità e di inserimento urbanistico. Ove tale valutazione abbia esito positivo, detto piano dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale, e solo dopo si potrà intervenire attraverso apposita convenzione ai sensi del comma precedente, la quale riguarderà le infrastrutture afferenti alla parziale area d'intervento.

6. Qualora non vengano presentati piani di lottizzazione o non siano tali da poter essere approvati, l'Amministrazione Comunale potrà intervenire, con le modalità previste, dall'art. 82 del R.E., attraverso lo strumento del Piano Particolareggiato o della lottizzazione d'ufficio.

Ultima modifica Mercoledì, 13 Settembre, 2023 - 16:49