Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 41 AREE DI PROTEZIONE PAESISTICA, STORICO/AMBIENTALE E ARCHEOLOGICA

1. In ottemperanza alla deliberazione del C.R. 296/88 art. 7, è prescritta la salvaguardia degli assetti edilizi, urbanistici e vegetazionali, nella loro generale caratterizzazione formale e tipologica, per quanto attiene al carico insediativo, all'impiego di materiali, tecnologie, caratteristiche costruttive, finiture, arredi vegetazionali, sistemazioni esterne. Gli interventi di nuova edificazione, eventualmente ammessi dalle norme dell'art. 11 e dalle singole sottozone, dovranno essere dimostrati necessari e non collocabili fuori delle aree suddette. Eventuali costruzioni a carattere precario potranno essere ammesse, solo per comprovati e temporanei motivi di necessità, previa convenzione o atto unilaterale d'obbligo da trascrivere nei registri immobiliari, che prevede modalità e tempi per la rimessa in pristino dei luoghi.

2. È ammesso comunque l'adeguamento funzionale delle strutture turistico ricettive una tantum e nei limiti del 10% della volumetria esistente, dei pubblici servizi e delle attrezzature sportive esistenti; ove tale adeguamento comporti incrementi volumetrici, questi dovranno essere preferibilmente realizzati all'esterno delle aree di tutela; se questo non risulterà possibile, gli incrementi volumetrici potranno essere realizzati all'interno delle aree, purché se ne dimostri la compatibilità paesistica, tipologica e morfologica attraverso una specifica valutazione di impatto. Il dimensionamento degli incrementi volumetrici dovrà risultare da un piano convenzionato di sviluppo aziendale e dell'occupazione, e sarà subordinato alla dimostrazione della compatibilità ambientale. Il piano di sviluppo aziendale ed il progetto di intervento saranno approvati dal Consiglio Comunale.

3. Nelle aree di interesse archeologico, nelle quali sono stati trovati reperti o tracce di utilizzazione in epoche antiche, vincolate ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004, il rilascio di permesso di costruire per interventi, siano essi pubblici e/o privati, che prevedano opere di scavo di qualsiasi natura ed entità o asportazione di materiali sedimentatisi nel tempo o sistemazione o modifiche agrarie che alterino lo stato dei luoghi con movimenti di terra di profondità superiore a m. 0,40, dovrà essere richiesto parere alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana. La Soprintendenza per i Beni Archeologici potrà richiedere saggi preliminari di documentazione della valenza archeologica e qualora detti saggi dessero risultati positivi, una volta accertata la natura, la consistenza ed estensione delle stratificazioni antiche e delle strutture rinvenute, potrà valutare l'opportunità, oltre all'imposizione del vincolo ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004, di procedere a Variante del progetto con le relative opere di tutela o esprimere parere negativo alla Concessione.

4. In considerazione della peculiarità del comprensorio del Valdarno Superiore, che è considerato uno dei bacini fossiliferi a mammiferi più ricchi del mondo, si precisa che "le cose che interessano la paleontologia" sono a tutti gli effetti da considerarsi da tutelare e quindi soggette alle citate leggi.

5. Si precisa che comunque qualora durante lavori di escavazione di qualsiasi genere, in qualsiasi zona, si verifichino scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004, degli articoli n. 822, 823, e 826 del Codice Civile, nonché dell'art. n. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori ed avvisare immediatamente la Soprintendenza o la Stazione dei Carabinieri competente per territorio.

Ultima modifica Mercoledì, 13 Settembre, 2023 - 16:49