Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 2 ATTUAZIONE DEL P.R.G.

1. Il P.R.G. si attua per intervento diretto mediante rilascio di Permesso di costruire da parte dell'Amministrazione Comunale, oppure, ove prescritto dalle presenti norme, previa approvazione di un Piano Attuativo convenzionato, nel rispetto della legislazione nazionale e regionale vigente. Il Piano Attuativo è comunque necessario per tutti gli interventi di nuova edificazione, anche nelle zone "B" di Saturazione e Completamento, in tutti i casi che implichino un incremento del carico urbanistico tale da comportare adeguamento degli standards di zona. L'incremento di carico urbanistico, nelle zone "B" di Saturazione e Completamento, viene raggiunto ove la nuova edificazione o gli interventi sull'esistente, siano superiori a mc. 1.200 o quattro unità abitative. In tal caso il Piano Attuativo, nelle zone "B", dovrà dimostrare la sostenibilità urbana e ambientale dell'intervento, in relazione all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei liquami, all'accessibilità e ai parcheggi, all'impatto sulla vegetazione di alto fusto esistente. Tale dimostrazione non potrà essere generica ma incentrata a riordinare, riqualificare, risolvere problemi urbanistici presenti nell'area (miglioramenti viari, parcheggi, verde, piccole attrezzature, etc.), a valutare l'impatto ambientale (rapporti con i fabbricati adiacenti, allineamenti, raccordi formali, sistemazioni a verde, etc.), come a verificare la compatibilità con le urbanizzazioni presenti (fognatura, approvvigionamento idrico, rete di impianti, etc.). Ove dalla verifica della sostenibilità dell'intervento dovesse emergere la necessità di reperire aree da destinare a viabilità, parcheggi e verde attrezzato, queste potranno essere individuate sia fra quelle adiacenti sia in aree separate, anche di diversa zonizzazione (verde privato, zone agricole)purché non superiori al 10 % della superficie del Lotto. In alternativa ed in accordo fra i richiedenti e l'Amministrazione comunale, qualora detta area risultasse di difficile reperimento, potrà essere effettuato il pagamento degli oneri di urbanizzazione aggiuntivi relativi ad un'area equivalente. Nei comparti di espansione residenziale e produttiva gli interventi saranno subordinati all'assunzioni di impegni per la realizzazione degli standards da reperire che non potranno essere inferiori ai minimi previsti dal D.M. n. 1444/68.
Per gli interventi sia di nuova edificazione che su patrimonio esistente, nella verifica della sostenibilità, si dovranno prevedere 1,5 posti auto per ogni alloggio, sia in caso di cessione delle aree a parcheggio sia in caso di richiesta di monetizzazione, purché ne esistano i presupposti di cui al Regolamento approvato con Delibera C.C. n. 99 del 11.12.2009.

2. L'attuazione dei comparti di intervento unitario sarà sempre subordinata all'approvazione di un Piano Attuativo convenzionato; la convenzione dovrà prevedere la preventiva realizzazione e cessione gratuita all'A.C. delle attrezzature, servizi e infrastrutture individuati nelle tavole del R.U. per ciascun comparto, nonché la cessione gratuita e realizzazione delle aree per standards urbanistici di cui al D.M. 1444/68. Qualora fra le aree per standards urbanistici previste all'interno del comparto vi risultassero aree in esubero rispetto ai minimi previsti dal D.M. n. 1444/68, calcolate rispetto al riepilogo generale contenuto nella relazione allegata alla presente variante, e qualora fossero aree di difficile reperimento o non funzionali, per quest'ultime potrà essere effettuato in accordo fra i richiedenti e l'Amministrazione comunale il pagamento degli oneri di urbanizzazione aggiuntivi relativi ad un'area equivalente.
Nelle presenti N.T.A. è contenuta la descrizione di ciascun comparto con i parametri urbanistici e le modalità di intervento dei medesimi.

2bis. Nell'attuazione di interventi edilizi su fabbricati esistenti con volumetria superiore ai 1.200 mc. o alle 4 unità abitative è ammissibile la deroga al reperimento degli standard urbanistici di cui al 1° comma del presente articolo, solo nei seguenti casi:

  1. a) volumetrie esistenti già a residenziale per le quali si prevede un incremento di max. n. 2 unità abitative in aggiunta alle unità abitative esistenti, fermo restando il reperimento della L. 122/89, l'ammissibilità alla monetizzazione degli standard urbanistici previsti dal D.M. 1444/68 ed in conformità al vigente Regolamento comunale di monetizzazione (del. C.C. n. 99 del 12.11.2009);
  2. b) recupero di volumi artigianali, commerciali, industriali con trasformazione a civile abitazione, i quali prevedano la riduzione della superficie utile netta del 50 %, fermo restando il reperimento della L. 122/89, l'ammissibilità alla monetizzazione degli standard urbanistici previsti dal D.M. 1444/68 ed in conformità al vigente Regolamento comunale di monetizzazione (del. C.C. n. 99 del 12.11.2009);
  3. c) se i succitati interventi edilizi, rientranti nel comma 3 punti a) e b), verranno attuati con attribuzione della relativa certificazione energetica in classe "A" e/o "ORO" (parametri di CasaClima), potranno beneficiare di un incremento del 15 % della superficie utile, oltre a quella prevista.

3. Salva la facoltà del Sindaco prevista dall'art. 23 della Legge n. 1150/42, di procedere alla formazione di comparti edificatori in sede di approvazione del piano attuativo, nei comparti di intervento unitario, il progetto degli interventi potrà essere presentato dai proprietari di almeno tre quarti del valore dei beni calcolato in base all'imponibile catastale, limitatamente comunque alle aree di loro proprietà e alla relativa quota parte delle volumetrie e/o superfici consentite dalle presenti norme. In tal caso i proponenti dovranno dimostrare di aver cercato l'adesione anche degli altri proprietari. La realizzazione delle opere pubbliche prescritte sarà limitata alla porzione del comparto oggetto di attuazione.

4. Negli ambiti individuati come "B" dalla Delibera del Consiglio Regionale 12/2000, l'attuazione delle previsioni edilizie o di trasformazione morfologica è subordinata alla preventiva realizzazione degli eventuali interventi di regimazione idraulica prescritti dall'indagine idrologico-idraulica allegata al P.R.G. ed alla assunzione di impegni e garanzie reali per la loro manutenzione nel tempo.
A tale scopo potranno essere costituiti consorzi fra proprietari di immobili interessati.

5. L'attuazione dei Comparti di intervento unitario sarà sempre subordinata all'approvazione di un Piano di Attuazione convenzionato. La convenzione dovrà prevedere la cessione gratuita all'Amministrazione Comunale delle aree con destinazione pubblica previste dal Piano Attuativo e la realizzazione delle opere previste sulle medesime, che sarà effettuata dai proponenti del comparto fino alla concorrenza degli oneri di legge e comunque di tutte le opere di urbanizzazione primaria funzionali all'attuazione del comparto stesso.
Nelle presenti N.T.A. è contenuta la descrizione di ciascun Comparto con i parametri e le modalità di intervento dei medesimi.
Il rilascio delle Concessioni Edilizie degli edifici previsti dal Piano Attuativo è subordinato all'avvenuta realizzazione di almeno l'80% delle opere di urbanizzazione primaria.

6. Il comune può adottare un Piano Complesso di Intervento (

P.C.I.), ai sensi degli artt. 56 e 57 della Legge Regionale n. 1/2005, con riferimento alle previsioni del bilancio comunale ed alle disponibilità di investimenti di soggetti pubblici e privati.

7. Il (P.C.I.) comprende le aree di espansione e di ristrutturazione urbanistica di cui si ammette l'edificazione nel periodo del mandato amministrativo della Giunta Comunale e le relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria; nonché l'individuazione degli ambiti prioritari su cui indirizzare programmi complessi di intervento, aventi contenuti dei Programmi Complessi di Riqualificazione Insediativa di cui all'art. 74 della L.R. 1/2005, dei Programmi di Riqualificazione Urbana o dei Programmi di Recupero Urbano di cui all'art. 16 della L. 17/02/92 n. 179 e all'art. 11 della L. 4/12/93 n. 493, e successive modificazioni e integrazioni.

8. Comprende inoltre le opere pubbliche, le attrezzature ed i servizi che l'Amministrazione Comunale ritiene di poter realizzare direttamente o far realizzare da altri soggetti, pubblici o privati, previa convenzione.

9. Per le nuove aree di espansione residenziali, industriali o miste, turistico-ricettive, nonché per le aree e complessi di completamento o di recupero urbano, ritenute significative ai fini del disegno urbano complessivo e da trasformare secondo speciali condizioni sono state predisposte schede normative di cui al successivo comma 10.

10. Le schede normative di progetto disciplinano la progettazione urbanistica, qualora siano necessarie condizioni per l'attuazione di una specifica previsione.
Nelle schede possono essere normati i seguenti elementi:

  • - i parametri urbanistici;
  • - la superficie, descrizione e/o localizzazione di servizi e infrastrutture;
  • - gli eventuali allineamenti degli edifici;
  • - eventuali ulteriori condizioni specifiche per l'attuazione della previsione.

Inoltre, per le aree di intervento più significative ai fini del disegno urbano complessivo, le tavole di azzonamento in scala 1:2.000 individuano la localizzazione relativamente a:

  • - servizi e infrastrutture;
  • - allineamenti degli edifici;
  • - le alberature in filare, ferme restando le distanze tra pianta e pianta previste dalle presenti norme e dal R.E..
Ultima modifica Mercoledì, 13 Settembre, 2023 - 16:49