Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 38 SOTTOZONA E7 - AGRICOLA DI PIANURA

1. Per le nuove costruzioni si applicano le disposizioni della L.R. 64/95.

2. Sul patrimonio edilizio esistente, nei limiti dell'art. 11 delle presenti norme, si ammettono interventi fino alla ristrutturazione urbanistica, nel rispetto del disposto della L.R. 64/95.

3. Fermi restando eventuali vincoli e prescrizioni più restrittive posti dalla delibera del C.R. 230/94 e dall'Autorità di Bacino del Fiume Arno, interventi di nuova costruzione, di ampliamento e di ristrutturazione urbanistica, dovranno comunque rispettare le seguenti condizioni:

  • - per gli incrementi volumetrici o ristrutturazioni urbanistiche finalizzati all'attività turistica sia preliminarmente approvato un piano urbanistico preventivo;
  • - sia preventivamente approvato uno studio geologico idraulico di fattibilità ai sensi della D.C.R. 12/2000;
  • - le costruzioni siano uniformate alle tipologie prevalenti della zona e siano realizzate con materiali tradizionali o tipici;
  • - la sistemazione delle aree di pertinenza delle costruzioni sia adeguatamente specificata con appositi elaborati grafici, da allegare al progetto edilizio, contenenti l'indicazione delle nuove opere, compresi gli eventuali movimenti di terra e le sistemazioni a verde, per le quali è prescritto l'utilizzo di essenze arboree autoctone o naturalizzate.

3bis. Sono consentiti, all'interno delle zone E7, impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. L'intervento dovrà dimostrare la sostenibilità in merto ai collegamenti viari e all'inserimento paesaggistico; dovrà essere localizzato lungo la viabilità comunale ed escluso dalle aree di protezione paesistica disciplinata dall'art. 41 delle presenti norme. L'intervento dovrà essere sottoposto a parere preventivo della commissione edilizia.

4. Gli interventi descritti al comma precedente, nonché quelli accessori a supporto di attività turistica, sono comunque subordinati alla stipula di una convenzione o atto unilaterale d'obbligo da trascriversi nei registri immobiliari, con il quale i proprietari identifichino i terreni costituenti il fondo agricolo di pertinenza e si obblighino per sé ed aventi causa all'esecuzione delle necessarie opere di coltura e manutenzione ambientale del fondo, con particolare riguardo alla pulizia delle sponde dei corsi d'acqua, al recupero produttivo delle aree agricole abbandonate, al rinverdimento delle superfici di terreno denudato, all'impiego di colture tradizionali ed ambientalmente compatibili, alla manutenzione di strade vicinali o percorsi pedonali e/o equestri esistenti, per la parte ricadente nel fondo stesso, e al loro mantenimento all'uso pubblico.

Ultima modifica Mercoledì, 13 Settembre, 2023 - 16:49