Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 33 SOTTOZONA E2 - RISERVA BIOGENETICA DI VALLOMBROSA

1. Nella foresta demaniale prevale il bosco di conifere, accompagnato da fustaie di faggio, e l'alto valore paesaggistico si accompagna ad un elevato grado di compatibilità con funzioni ricreative e di studio. L'Azienda demaniale dello stato sviluppa compiti di protezione naturalistica, ricerca scientifica ed educazione ambientale; gli aspetti produttivi sono limitati alle necessarie operazioni colturali, conseguenti ad un ambiente forestale costruito interamente dall'uomo. Per la Riserva Biogenetica, istituita con D.M. A.F. 13/07/1977, valgono pertanto disposizioni specifiche della stessa.

2. In accordo con gli organi preposti alla gestione della Riserva e con le norme della medesima, è ammessa la realizzazione di piccoli volumi di servizio, finalizzati alla fruizione regolamentata del parco, quali servizi igienici, depositi attrezzi, chioschi ecc., purché costruiti con materiali naturali e rivestiti di legno. È consentita la realizzazione di volumi produttivi e si servizio compatibili e necessari all'attività svolta.

Ultima modifica Mercoledì, 13 Settembre, 2023 - 16:49