Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 22 COSTRUZIONE DI ATTREZZATURE PRIVATE ANNESSE ALLA RESIDENZA, ALLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE O TURISTICHE

1. All'interno delle zone di espansione e saturazione, laddove lo spazio lo permette e all'interno delle zone agricole, ove non vietate espressamente dalle presenti norme di zona, è possibile costruire attrezzature ad uso privato quali: piscine/vasche idromassaggio, campi da tennis, maneggi, ecc. che comunque non comportino edificazione fuori dal profilo o dalla sagoma del terreno circostante, non comportino con la loro realizzazione l'abbattimento di alberature di pregio, non rechino danno a manufatti edilizi presenti sul territorio quali: pozzi, fonti, ruderi preesistenti, tracciati viari, vecchi muri di recinzione, terrazzamenti; né rechino danni a colture agrarie specializzate di nuovo e vecchio impianto.

Per la realizzazione di tali attrezzature, quando possibili, sono ammesse soluzioni interamente interrate.

2. La realizzazione di tali manufatti sarà consentita previa concessione da parte dell'Amministrazione Comunale, secondo le procedure previste all'art. 10 o 11 del R.E. e dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni:

  • - Le attrezzature dovranno essere localizzate su un'area in chiaro rapporto di pertinenza con l'immobile residenziale e comunque a distanza non superiore di mt. 50 da quest'ultimo, salvo casi particolari da motivare attentamente.;
  • - Particolare attenzione dovrà essere posta alla localizzazione di tali strutture qualora ricadano in aree speciali di pertinenza agli edifici di particolare valore storico-culturale e architettonico, catalogati in Elenco A, B o C.
    In questo caso potranno essere ammesse distanze maggiori per permettere la localizzazione al di fuori di tale area e, qualora ciò non fosse possibile né opportuno, la loro localizzazione dovrà comunque escludere aree antistanti il fronte principale del fabbricato nonché aree già strutturalmente e organicamente legate ai fabbricati: vedi ad esempio "giardini storici", ex aie, ecc.
  • - Le attrezzature dovranno adattarsi concretamente alla struttura geomorfologica del terreno e dovranno rispettare gli allineamenti del tessuto agrario con particolare riferimento agli allineamenti con termini di muri a retta, balzi, alberature, filari, siepi e sistemazioni agrarie;
  • - Dovranno avere forma prevalentemente regolare e comunque adeguata al terreno e all'intorno ambientale;
  • - Non dovranno essere realizzati manufatti fuori dal profilo del terreno a sistemazione avvenuta;
  • - I movimenti di terra necessari per la sistemazione del piano di campagna adiacente le attrezzature dovranno essere limitati e di modesta entità (cm. 100, in più o in meno, rispetto al piano naturale di campagna rilevato prima dell'esecuzione dell'opera);
  • - Dovranno essere previste idonee schermature arboree (generalmente siepi) di essenze locali (vedi elenco essenze ammesse per siepi nell'Allegato n. 5 del R.E.);

3. La realizzazione di piscine o vasche idromassaggio dovrà rispettare le seguenti condizioni:

  • - Esse potranno avere dimensioni fino a mq. 160. Dimensioni maggiori, fino ad un massimo di mq. 250, potranno essere consentite solo nel caso in cui la piscina o la vasca idromassaggio risulti a servizio di almeno 4 unità abitative;
  • - È consentita la realizzazione di una sola piscina o vasca idromassaggio (o piscina attrezzata per funzioni di idromassaggio) per ogni complesso edilizio di tipo residenziale, previa autorizzazione di tutti gli eventuali proprietari del complesso plurifamiliare;
  • - Dovranno essere piastrellate o comunque rivestite internamente con elementi di colore intonato all'ambiente;;
  • - La pavimentazione del bordo circostante dovrà essere eseguita in cotto da esterni, in pietra locale o comunque con materiali consoni all'ambiente;;
  • - La vasca dovrà distare sia dai fabbricati insistenti sullo stesso lotto che dai confini di proprietà di almeno 3 ml.;;
  • - Il rifornimento idrico per il riempimento della vasca dovrà essere esclusivamente a mezzo di fonti di approvvigionamento private. È assolutamente vietato per le piscine l'utilizzo dell'acquedotto comunale;;
  • - Il ciclo idrico della piscina dovrà essere esclusivamente a circuito chiuso e l'eventuale svuotatura per la pulizia stagionale, dovrà essere recapitata nel sistema di smaltimento previsto da progetto.

4. Le istanze tendenti ad ottenere la Concessione Edilizia per la realizzazione delle attrezzature private sopra descritte dovranno essere corredate della seguente documentazione tecnica:

  1. a) Rilievo plano-altimetrico dello stato dei luoghi, comprendente sia l'area interessata dall'intervento che l'intorno ambientale (Edifici, strade, manufatti, alberature, ecc.), completo di sezioni in numero e scale adeguate a rappresentare la zona in ogni aspetto morfologico;
  2. b) Indicazione dei necessari movimenti di terra (scavi e riporti) per l'assetto definitivo del resede;
  3. c) Progetto del manufatto e dell'intorno interessato dai lavori, redatto in scala adeguata e completo di quote, dimensioni, distanze dagli edifici e dai confini, materiali e colori previsti, ubicazione delle apparecchiature tecnologiche, piantagioni del verde con relative essenze da desumersi dall'Elenco dell'essenze ammesse nell'Allegato n. 5 del R.E.;
  4. d) Schema di adduzione idrica, nonché del trattamento e smaltimento delle acque utilizzate;
  5. e) Rilievo fotografico sia particolare che panoramico, completo di schema delle riprese;
  6. f) Relazione illustrativa dell'intervento e del ciclo idrico, con elenco dei materiali utilizzati per le strutture e le finiture delle opere nel suo complesso;
  7. g) Relazione geologica di fattibilità.
Ultima modifica Mercoledì, 13 Settembre, 2023 - 16:49