Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 21 DISCIPLINA PER LA REALIZZAZIONE DI ANNESSI AGRICOLI NON SOGGETTI AL RISPETTO DELLE SUPERFICI MINIME FONDIARIE PREVISTE ALL'ARTICOLO N. 2, COMMA 1° DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL TITOLO IV CAPO III DELLA L.R. N° 1/2005 APPROVATO CON D.P.G.R. N. 5/R/2007 E DI CUI ALL'ARTICOLO N. 41, COMMA 5°, 7° E 8° DELLA LEGGE REGIONALE N. 1/05

1. Per annessi agricoli si intendono i depositi di prodotti, attrezzi o materiali, le rimesse per le macchine agricole, i ricoveri per animali e ogni altra analoga costruzione di servizio che risulti direttamente funzionale alle esigenze legate alla conduzione dei fondi agricoli.

2. Nei fondi che non raggiungono la superficie minima, così come definita e quantificata all'articolo n. 2, comma 1° del Regolamento di Attuazione del Titolo IV Capo III della L.R. n. 1/2005, è ammessa la costruzione di annessi agricoli anche da soggetti diversi da imprenditori agricoli, purché compatibili con le prescrizioni specifiche di ciascuna sottozona ed alle seguenti condizioni:

  • - qualora detti fondi siano sprovvisti di annessi agricoli o qualora quelli già presenti risultino insufficienti, inadeguati o inidonei, l'ammissibilità di nuovi annessi e/o l'Ampliamento e Ristrutturazione Urbanistica di annessi esistenti, deve risultare necessaria e vincolata ad un "Programma di Manutenzione e/o Coltivazione" dell'intero fondo;
  • - fermo l'obbligo di provvedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, gli annessi ritenuti inadeguati per motivi funzionali e/o strutturali devono essere ricostruiti nel rispetto delle prescrizioni qualitative di seguito riportate, sempreché non siano inclusi negli Elenchi A, B e C come edifici di particolare pregio;
  • - non possono essere rilasciati Permessi di Costruire per l'edificazione di annessi agricoli nei 10 anni successivi al rilascio di concessioni che prevedano il cambio di destinazione di edifici rurali esistenti per scopi diversi dall'agricoltura;

3. Per quanto riguarda gli interventi ammessi sugli annessi di cui agli Elenchi A, B e C questi sono disciplinati dall'art. n. 10 delle presenti Norme con le prescrizioni sulle tecniche costruttive, materiali e colori di cui all'Allegato n. 1/A e n. 1/B del R.E..

4. Il rilascio di qualsiasi Permesso di Costruire riguardante il recupero e/o la costruzione di annessi agricoli definitivi e/o la Comunicazione per l'installazione di manufatti precari, è subordinata all'assenza di volumetrie abusive sul fondo agricolo. A tale scopo, il richiedente, prima del rilascio del provvedimento autorizzativo, deve presentare dichiarazione sostitutiva di notorietà, oltre a dichiarazione asseverativa a firma del tecnico incaricato della progettazione e della Direzione dei lavori, attestante l'assenza di dette volumetrie.

5. Nuovi annessi agricoli e/o l'Ampliamento e Ristrutturazione Urbanistica di annessi agricoli esistenti, sono ammessi su lotti di superfici non minori a 1.000 mq. In particolare è ammessa la costruzione di annessi di 10 mq. di superficie utile interna per lotti superiori o uguali a 1000 mq.; oltre i 1000 mq. la superficie utile interna minima di 10 mq. è ampliabile di 0,5 mq. ogni 200 mq. di terreno, fino ad un massimo di mq. 30 complessivi.

6. L'edificazione di tali annessi può avvenire anche raggruppando su un unico fondo più attrezzature di pertinenza di lotti fra loro confinanti. In questo caso deve essere prodotto un atto regolarmente registrato e trascritto, dal quale risulti il diritto di chi richiede la costruzione utilizzando anche il fondo del vicino ed il vincolo sul terreno che diviene pertinenza.

7. La progettazione deve garantire l'inserimento della costruzione nel territorio con un attento studio relativo all'impatto paesaggistico ed ambientale. Gli annessi agricoli, comunque, non possono essere localizzati su:

  • - su crinali o emergenze paesaggistiche,
  • - in prossimità di edifici storici o di pregio ambientale;
  • - in siti archeologici e aree di attenzione archeologica;
  • - in fascia di 50 metri lineari dal piede esterno dell'argine di corsi d'acqua;
  • - in zone con pericolosità "4" e/o "4I" geologica o idraulica di cui alla D.G.R. n. 12 del 25 gennaio 2000;
  • - su linee di arretramento e fasce di rispetto stradale;
  • - in fasce di rispetto dagli elettrodotti;
  • - in fasce di rispetto cimiteriale.

L'ubicazione deve essere individuata possibilmente in continuità od in prossimità di eventuali fabbricati esistenti non di pregio o in aderenza a muri, terrazzamenti o ciglioni esistenti. Qualora l'andamento del terreno lo consenta sono obbligatorie soluzioni interrate o seminterrate.

8. L'apertura di nuovi percorsi di accesso, gli sbancamenti di terreno, l'abbattimento di alberature, devono essere contenuti al massimo, e le sistemazioni idraulico-agrarie necessarie devono far parte integrante del progetto di realizzazione o ristrutturazione urbanistica dell'annesso.

9. Il Permesso di Costruire e/o la Comunicazione possono essere rilasciati oltre al proprietario anche all'affittuario o conduttore del fondo, purché autorizzato dal proprietario stesso, tramite presentazione di domanda con allegati i seguenti documenti:

  1. 1) Relazione giustificante la necessità della realizzazione dell'annesso in relazione alla coltivazione del fondo, contenente la specificazione delle colture in atto e di quelle che si intendono realizzare, i mezzi o materiali e quant'altro necessario alla conduzione del fondo.
  2. 2) Impegno del richiedente ad attuare un "Programma di Manutenzione e/o Coltivazione" dell'intero fondo che prevede:
    • - il recupero produttivo delle aree agricole abbandonate;
    • - il rinverdimento delle superfici di terreno denudato;
    • - l' impiego di colture tradizionali ed ambientalmente compatibili, escludendo lavorazioni del terreno pregiudizievoli per la sua stabilità;
    • - la pulizia e manutenzione delle aree boscate;
    • - la pulizia delle sponde dei corsi d'acqua e l'eventuale realizzazione di opere necessarie per aumentare l'acquifero sotterraneo e diminuire la velocità di deflusso superficiale delle acque meteoriche al fine di contenere la predisposizione all'erosione;
    • - la manutenzione dei terrazzamenti, dei ciglionamenti e dei muri in pietra realizzati a secco;
    • - la manutenzione di strade vicinali o percorsi pedonali e/o equestri esistenti, per la parte ricadente nel fondo stesso e al loro mantenimento all'uso pubblico;
    • - il mantenimento di piccoli manufatti di arredo territoriale: ponti, tabernacoli, croci, pozzi, fontanelli, viai, ghiacciaie, burraie, ecc.
  3. 3) Cartografia catastale e fotogrammetrica adeguata con il perimetro del fondo e l'esatta ubicazione del manufatto con indicata la strada di accesso.
  4. 4) Tipologia del manufatto con dimensioni e descrizione dei materiali con cui si intende realizzare.
  5. Il responsabile dell'Ufficio Tecnico valuta la congruità della proposta nei confronti dell'inserimento nel contesto ambientale nonché della conformità tipologica e morfologica.

10. Gli annessi agricoli sono suddivisi nelle seguenti tipologie:

10.1 TIPOLOGIA A: Annessi agricoli ai sensi dell'articolo n. 41, comma 5° e 7° della L.R. n. 1/2005 e degli articoli n. 05 e 06 del Regolamento di Attuazione n. 5/R/2007.

Gli annessi agricoli a carattere definitivo, secondo quanto ammesso dal comma 5° e 7° dell'articolo n. 41 della L.R. n. 1/2005, sono oggetto di Permesso di Costruire, ai sensi dell'articolo n. 05, comma 3° e dell'articolo n. 06, comma 4° del Regolamento di Attuazione del Titolo IV Capo III della L.R. n. 1/2005. La formazione del titolo abilitativo è subordinata alla produzione da parte dell'avente titolo di un impegno alla rimozione dell'annesso o manufatto al cessare dell'attività agricola o in caso di trasferimento di proprietà del fondo o di parti di esso e all' impegno per sé e per i loro aventi causa a non modificare le destinazioni d'uso delle costruzioni, a non frazionare, né alienare il fondo separatamente dalla costruzione.

Per tali annessi agricoli a carattere definitivo devono essere adottate preferibilmente soluzioni interrate o seminterrate, realizzate con materiali omogenei tra loro. È vietato l'assemblaggio di materiali di recupero e comunque non idonei per natura dimensioni, nonché l'uso di pannelli in lamiera o plastica.

Gli annessi fuori terra, possono essere realizzati anche con elementi prefabbricati in legno o altri materiali analoghi. La coloritura, qualora l'annesso è realizzato in legno, deve essere attentamente valutata: si può mantenere il legno a vista anche senza trattamenti particolari e nel caso in cui si preferisse tinteggiarlo sarà opportuno utilizzare tutte le gradazioni del verde, del grigio, delle terre di Siena o delle ocre, in modo comunque da ottenere un colore che non emerga nella vegetazione e nel territorio circostante, ottenendo un effetto di mimetizzazione.

La realizzazione con struttura portante in c.a. o in muratura tradizionale di pietrame e/o mattoni, deve prevedere una finitura esterna ad intonaco di calce tinteggiato con colori a calce, oppure un rivestimento in bozze di pietra con posa in opera di tipo tradizionale e/o mattoni a faccia vista. Il paramento murario, se in mattoni a faccia vista, deve essere realizzato con coloriture tendenti alle ocre o alle terre di Siena, escludendo il rosso vivo, in modo da ottenere un colore che non risalti sulla vegetazione e sul territorio circostante. Nel caso di annesso completamente interrato la copertura deve essere piana e ricoperta da un manto erboso in continuità con il terreno circostante; nel caso di annesso seminterrato, la parte fuori terra deve essere pavimentata in pietra o cemento. L'annesso interrato o seminterrato può essere realizzato soltanto in un terreno con pendenza e la parte fuori terra non può essere superiore alla metà dell'intera copertura del manufatto. Il fronte di accesso deve essere attentamente studiato in modo da ridurre al minimo l'impatto ambientale e la visibilità, mettendo eventualmente a dimora alberature, essenze arbustive o altri accorgimenti per armonizzare l'intervento con l'ambiente circostante.

Tali annessi sono definiti dimensionalmente da una superficie interna massima variabile in rapporto all'estensione del fondo di cui sono pertinenza, definita al comma 5° del presente articolo, da una altezza all'imposta della copertura che non deve superare i ml. 2,50 (tale altezza è definita dalla distanza intercorrente tra l'incontro dell'intradosso della copertura con le pareti interne e il piano di calpestio interno). Possono essere consentite altezze diverse, rapportate alle effettive necessità, per esempio per ricoveri di cavalli, o per altezze inderogabili di attrezzature agricole etc.

Devono essere costituiti da un solo locale, dotato al massimo di due finestre e due porte. Le finestre, siano o non lucifere, devono avere la soglia ad una quota rialzata di almeno cm. 160 rispetto al piano di calpestio del locale. Almeno uno degli accessi deve avere un'unica deve avere un'unica porta con larghezza non inferiore a ml. 2,00. Gli infissi devono essere realizzati in legno naturale o colorati a corpo secondo le gradazioni più opportune del verde o del grigio, o in ferro color grafite.

La pavimentazione interna, per annessi in muratura, può essere realizzata in massetto di calcestruzzo cementizio, pietra o cotto. Possono essere inoltre dotati di una loggia, in incremento della superficie interna, a condizione che la stessa abbia profondità non superiore a m. 1,50: questa deve essere realizzata come prosecuzione di tutto il fronte di accesso e impostarsi lungo la linea del solaio di copertura.

Possono essere allacciati stabilmente alle reti delle urbanizzazioni (acquedotto, gasdotto, fognature, etc.), ma non possono contenere né cucina né servizi igienici.

I progetti tipo proposti nell'Allegato n. 4 del R.E., per annessi agricoli in legno relativi alla capacità produttiva del fondo, possono essere utilizzati come modello, adeguandoli opportunamente nelle dimensioni e nelle caratteristiche alle necessità specifiche, anche per questa tipologia.

Nelle sottozone "E4" ed "E5", nel caso in cui gli annessi vengono realizzati in muratura di pietrame a faccia vista, è obbligatoriamente prescritto l'uso di materiali lapidei del luogo, la stuccatura dei giunti a filo esterno, gli infissi esterni in legno.

10.2 TIPOLOGIA B: Manufatti precari necessari per lo svolgimento dell'attività agricola, vedi articolo n. 41, comma 8°, della L.R. n° 1/2005 e articolo n. 07 del Regolamento di Attuazione n. 5/R/2007.

Trattasi di annessi a carattere precario, secondo quanto ammesso dal comma 8° dell'articolo n. 41 della L.R. n. 1/2005 e dall'articolo n. 07 del Regolamento di Attuazione del Titolo IV Capo III della L.R. n. 1/2005, possono realizzarsi tramite Comunicazione all'Amministrazione Comunale, ai sensi del comma 1° dell'articolo n. 07 del Regolamento di Attuazione; il periodo di utilizzazione e mantenimento del manufatto non può essere superiore a due anni dalla data indicata di l'installazione, tale Comunicazione comunque deve essere subordinata alla presentazione di idonea garanzia per la rimozione dell'annesso al cessare dell'attività agricola. Anche tali annessi possono essere realizzati dal proprietario del fondo o da chi ne abbia titolo.

Essi sono da realizzarsi in struttura leggera, in modo da poterli agevolmente rimuoverli e pertanto da non alterare in via definitiva l'area agricola dove vengono installati. Non devono essere stabilmente infissi nel terreno ma semplicemente ancorati, al fine di consentire una agevole rimozione. Devono essere interamente fuori terra possibilmente incassati o addossati a balzi, ciglionamenti, muri a retta.

Detti annessi possono essere realizzati in elementi prefabbricati in legno o altri materiali analoghi; comunque devono essere realizzati con materiali omogenei tra loro. È vietato l'assemblaggio di materiali di recupero e omunque non idonei per natura e dimensioni, nonché l'uso di pannelli in lamiera o plastica.

Tali annessi sono definiti dimensionalmente da una superficie interna massima variabile in rapporto alla estensione del fondo di cui sono pertinenza, di cui al comma 5° del presente articolo, da una altezza all'imposta della copertura che non deve superare i ml. 2,50 (tale altezza è definita dalla distanza intercorrente tra l'incontro dell'intradosso della copertura con le pareti interne e il piano di calpestio interno).

Possono essere consentite altezze diverse, rapportate alle effettive necessità, per esempio per ricoveri di cavalli, o per altezze inderogabili di attrezzature agricole etc.

Devono essere costituiti da un solo locale, dotato al massimo di due finestre e due porte. Possono essere inoltre dotati di una loggia, in incremento della superficie interna, a condizione che la stessa abbia profondità non superiore a ml. 1,50: questa deve essere realizzata come prosecuzione di tutto il fronte di accesso e impostarsi lungo la linea del solaio di copertura.

Non devono essere allacciati stabilmente alle reti delle urbanizzazioni (acquedotto, gasdotto, fognature, etc.), né possono contenere né cucina né servizi igienici.

La coloritura deve essere attentamente valutata e si può mantenere il legno a vista, anche senza trattamenti particolari, mentre nel caso in cui si preferisse tinteggiarlo è opportuno utilizzare tutte le gradazioni del verde, del grigio, delle terre di Siena o delle ocre in modo comunque da ottenere un colore che non emerga nella vegetazione e nel territorio circostante, ottenendo un effetto di mimetizzazione.

I progetti tipo proposti nell'Allegato n. 4 del R.E., per annessi agricoli in legno relativi alla capacità produttiva del fondo, possono essere utilizzati come modello, adeguandoli opportunamente nelle dimensioni e nelle caratteristiche alle necessità specifiche, anche per questa tipologia.

Ultima modifica Mercoledì, 13 Settembre, 2023 - 16:49