Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 17 AMBITI DI APPLICAZIONE DEL PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO-AMBIENTALE

1. Il Programma di miglioramento agricolo-ambientale deve essere redatto secondo le seguenti prescrizioni riferite all'assetto fondiario delle proprietà:

  1. a) Qualora l'assetto fondiario della proprietà risalga ad epoca precedente all'entrata in vigore della L.R. n. 10/79 e l'estensione della pertinenza fondiaria raggiunga o superi la tipologia aziendale di zona, le costruzioni esistenti sono suscettibili di tutti gli interventi previsti dal Capo III delle presenti Norme; nel Programma di miglioramento agricolo-ambientale ad ogni edificio è riferita una pertinenza edilizia - eventualmente suddivisa secondo le unità abitative - ed una pertinenza fondiaria corrispondente alle tipologie aziendali di zona, come riferimento vincolante per eventuali trasferimenti successivi a qualunque titolo.
    Eventuali ulteriori annessi rustici dovranno essere commisurati alle esigenze del fondo secondo il Programma di miglioramento agricolo-ambientale.
  2. b) Nella medesima situazione, ma qualora l'estensione della pertinenza fondiaria sia inferiore alla tipologia aziendale di zona, il fabbricato sarà suscettibile di tutti gli interventi previsti del Capo III delle presenti Norme; eventuali nuovi annessi dovranno attenersi a quanto ammesso dagli articoli seguenti, sempre che la normativa di zona lo consenta.
  3. c) Nella medesima situazione precedente, per i lotti di terreno agricolo senza costruzioni, sono consentiti:
    • - ove il lotto sia corrispondente alla tipologia aziendale di zona, nuovi edifici rurali ad uso abitativo e annessi agricoli, secondo quanto previsto dall'articolo 3 della L.R. n. 64 del 1995 e successive modificazioni ed integrazioni con i limiti di cui agli articoli seguenti delle presenti norme;
    • - ove il lotto sia inferiore alla tipologia aziendale di zona, nuovi annessi agricoli di superficie utile non superiore a 30 mq., secondo quanto previsto agli articoli successivi e ove la normativa di zona lo consenta.
Ultima modifica Mercoledì, 13 Settembre, 2023 - 16:49