Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 16 CONTENUTI GENERALI DEL PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO-AMBIENTALE (di cui all'art. 4 della L.R. n. 64/95 e successive modificazioni e integrazioni)

1. In zona agricola, ogni intervento di trasformazione edilizia e urbanistica, e comunque avente attinenza con l'assetto paesaggistico ed ambientale - salvo le specifiche esclusioni di cui alla L.R. 64/95 ed agli specifici articoli delle presenti Norme - è ammissibile solo previa approvazione, nelle forme di cui all'Art. 4 della L.R. n. 64/95, di un Programma di miglioramento agricolo-ambientale redatto secondo le prescrizioni delle presenti Norme.

2. Il Programma di miglioramento agricolo-ambientale sancisce l'impegno alla conduzione agricola della azienda, quantomeno prevedendo norme di coltivazione minima indispensabile per il mantenimento degli assetti agricoli e silvo-colturali, e l'impiego per il mantenimento, al tempo stesso degli assetti paesaggistici ed ambientali.

3. Il Programma di Miglioramento Agricolo-Ambientale non sarà necessario qualora la indispensabilità di nuove costruzioni e l'impiego alla conduzione dell'azienda agricola con le suddette caratteristiche risulti da un piano di sviluppo aziendale o interaziendale di cui alla L.R. 7 settembre 1977 n. 71.

4. Il rilascio del Permesso di costruire a cui è allegato il Programma di miglioramento agricolo-ambientale è condizionato alla stipula di apposita convenzione o atto unilaterale d'obbligo, ai sensi del sesto comma dell'art. 4 della L.R. n. 64/95 e successive modificazioni e integrazioni e delle presenti norme. In particolare, la convenzione o atto unilaterale d'obbligo - con adeguate sanzioni in caso di inadempienza - dovrà garantire:

  • - l'identificazione dei terreni costituenti il fondo di pertinenza e l'obbligo per i proprietari ed aventi causa all'esecuzione delle necessarie opere di coltura e manutenzione ambientale del fondo, con particolare riguardo alla manutenzione dei terrazzamenti, alla pulizia e manutenzione delle aree boscate, alla pulizia delle sponde dei corsi d'acqua, al recupero produttivo delle aree agricole abbandonate, al rinverdimento delle superfici di terreno denudato, alle opere necessarie per aumentare l'acquifero sotterraneo e diminuire la velocità di deflusso superficiale delle acque meteoriche al fine di contenere la predisposizione all'erosione, all'impiego di colture tradizionali ed ambientalmente compatibili, ad evitare lavorazioni del terreno pregiudizievoli per la stabilità, alla manutenzione di strade vicinali o percorsi pedonali e/o equestri esistenti, per la parte ricadente nel fondo stesso, e al loro mantenimento all'uso pubblico;
  • - il mantenimento degli assetti paesaggistici ed ambientali;
  • - la non frazionabilità delle quote di terreno eccedenti la tipologia aziendale se non a favore delle proprietà confinanti;
  • - le manutenzioni stagionali delle eventuali opere di urbanizzazione ed allacciamenti ai pubblici servizi;
  • - il rispetto delle misure di prevenzione antincendio in riferimento ai particolari assetti colturali ed ambientali.

5. Il Programma di miglioramento agricolo-ambientale può essere oggetto di variante motivata - nel periodo di tempo della sua validità - previa stipula di una nuova convenzione o atto unilaterale d'obbligo.

6. Qualora il Programma di miglioramento agricolo-ambientale interessi proprietà di estensione inferiore a quella della superficie fondiaria minima di zona, per la sua approvazione, è sufficiente il parere positivo della Commissione Edilizia Comunale, per quanto riguarda gli effetti paesaggistici ed ambientali.

Ultima modifica Mercoledì, 13 Settembre, 2023 - 16:49