Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 12 BARRIERE ARCHITETTONICHE

1. Gli edifici dovranno osservare le prescrizioni della legge n. 13 del 9 gennaio 1989 e del D.M. n, 236 del 14 giugno 1989.

2. Gli edifici e/o le parti di essi destinati ad attività commerciali, pubblici servizi o esercizi, nonché le opere di urbanizzazione pubbliche e private, quali strade, parcheggi, aree verdi attrezzate, dovranno osservare le prescrizioni del D.P.R. n. 384 del 27 aprile 1978, ove più restrittive rispetto alle altre normative citate.

Ultima modifica Mercoledì, 13 Settembre, 2023 - 16:49