Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 9 CONDIZIONI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ DEGLI INTERVENTI EDILIZI

1. Il Permesso di costruire necessario alla realizzazione degli interventi consentiti dalle presenti Norme, è subordinata alle seguenti verifiche di compatibilità:

  1. a) compatibilità paesaggistica ed ambientale (nel senso della tutela dei valori storici, culturali, espressivi ed ecologici che rappresentano giustificazione stessa del presente R.U.), soprattutto in zone "A" e nelle "Aree di protezione paesistica, storico ambientale".
  2. b) compatibilità urbanistica (nel senso che sia sempre impedito un carico insediativo eccessivo, che siano ovunque garantiti livelli equilibrati di infrastrutture ed urbanizzazione primaria e secondaria coerente con l'assetto complessivo della zona.
  3. c) compatibilità produttiva (nel senso che sia garantito il mantenimento delle capacità produttive esistenti e potenziali, e sia tendenzialmente promosso lo sviluppo agrosilvoforestale secondo le caratteristiche di zona);
  4. d) compatibilità fondiaria (nel senso di prevenire un frazionamento eccessivo, di favorire il riaccorpamento delle proprietà, di promuovere comunque assetti unitari nel rapporto suolo-edificio, all'interno delle varie proprietà);
  5. e) compatibilità storico-culturale (nel senso della promozione, del ripristino, del recupero e del restauro delle tipologie originarie e tradizionali e di tutte le testimonianze storiche).
  6. f) compatibilità idraulica. In ogni condizione di pericolosità ove sussistano problematiche di carattere idraulico vale quanto segue:
    • - per gli interrati ed i seminterrati di nuova realizzazione e la nuova edilizia di servizio in genere dovranno essere previste soglie fisiche di ingresso altimetricamente tarate in condizioni di sicurezza idraulica per tempo di ritorno Tr = 200 anni e comunque gli accessi a tali locali dovranno essere realizzati in modo da impedire l'ingresso delle acque in caso di esondazione per il citato tempo di ritorno, con un ulteriore franco di 0,5 metri
    • - il piano di calpestio dei nuovi edifici a funzione abitativa sino alla ristrutturazione urbanistica RU1 e RU2, dovrà essere isolato rispetto alla massima altezza di esondazione (o di ristagno) con tempo di ritorno (Tr) = 200 derivante dalla redazione di un apposito studio idraulico, con un ulteriore franco di 0,5 m.. l'intervento, inoltre, non dovrà costituire aggravio delle condizioni di rischio idraulico del contesto territoriale circostante;

2. Ognuna di queste verifiche costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per la fattibilità concreta dei vari tipi di intervento ammissibili secondo le presenti Norme.

3. Nell'intento di favorire la realizzazione di edifici caratterizzati da una maggiore qualità ecologica, si promuove una cultura della progettazione e della realizzazione edilizia che favorisca interventi totalmente o parzialmente realizzati nel rispetto dei principi e criteri riferibili alla sostenibilità ambientale, territoriale ed edilizia. In tal senso gli interventi di cui sopra potranno essere premiati ed incentivati attraverso la possibilità di incrementare la capacità edificatoria prevista con il R.U. sino ad un massimo del 10% per tutte le zone omogenee con esclusione delle zone A, delle aree speciali di pertinenza di edifici di particolare valore storico, architettonico e cuturale, e nelle aree di protezione paesistica, storico/ambientale e archeologica. Le modalità con cui potranno essere concessi i benefici saranno stabilite con il Regolamento Edilizio.

4. Al fine di sostenere una progettazione finalizzata a ridurre l'esposizione umana al rumore, sarà cura dell'Amministrazione Comunale attraverso l'emanazione di un apposito regolamento, disciplinare i requisiti per la tutela dall'inquinamento acustivo uniformandosi alla normativa vigente.

Ultima modifica Mercoledì, 13 Settembre, 2023 - 16:49