Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 8 UNITÀ MINIMA DI INTERVENTO

1. Per ogni edificio esistente, o complesso edilizio, gli interventi ammissibili secondo le presenti norme (interventi differenziati a seconda delle caratteristiche storiche, architettoniche ed ambientali, e a seconda delle zone in cui l'edificio si trova) saranno consentiti solo previa analisi e valutazione complessiva dell'unità originaria.

2. Ogni edificio esistente o complesso edilizio equivalente ad una unità edilizia, è individuato e contrassegnato con un numero di riferimento nelle tavole di R.U. in scala 1:10.000 per quanto riguarda le zone agricole e nelle tavole di R.U. in scala 1:2.000 e 1:1.000 per quanto riguarda i centri storici.

3. Ogni progetto di intervento dovrà comprendere nei suoi elaborati l'intera unità edilizia nonché il complesso delle opere urbanistiche, gli allacciamenti, le sistemazioni esterne che vi si intendano realizzare, ancorché la realizzazione abbia luogo in fasi successive.

4. Ogni edificio o complesso edilizio costituisce pertanto una unità minima di intervento, intesa come ambito elementare obbligatorio al quale riferire ogni operazione edilizia eccedente la ristrutturazione edilizia R2. Tale unità minima di intervento, dovrà comprendere le aree di stretto corredo dell'edificio - "area di pertinenza edilizia" - eventualmente recitabili e consistenti in: giardino, corte, orto, piazzale di parcheggio, aia, accessi.

5. Ove il progetto di intervento edilizio debba essere accompagnato dal P. di M.A.A., l'unità minima di intervento comprenderà anche - quale "area di pertinenza fondiaria" - la superficie complessiva dell'azienda, o quella superficie corrispondente alla tipologia di zona legata a quell'edificio, da distinguere convenientemente dall'"area di pertinenza edilizia".

6. Ogni progetto dovrà altresì comprendere una adeguata sistemazione delle opere di urbanizzazione primaria; la relativa convenzione dovrà prevedere, con adeguate garanzie, la loro esecuzione prima di ogni realizzazione edificatoria, nonché l'obbligo del concessionario e suoi aventi causa di effettuare un'adeguata manutenzione delle opere nel tempo.

Ultima modifica Mercoledì, 13 Settembre, 2023 - 16:49