Art. 57 Aree per depositi TP7
1. Sono aree destinate alla localizzazione di depositi all'aperto, con priorità all'insediamento di depositi attualmente collocati in aree inadeguate per problemi di natura urbanistica e ambientale, legati all'accessibilità ed alla incompatibilità con il contesto.
2. Sono ammissibili le attività individuate con le lettere a),b),d),h),i) e m) all'articolo 42.
3. L'attuazione degli interventi è subordinata a Permesso di Costruire convenzionato, salva diversa disciplina indicata nelle schede norma, nel rispetto delle destinazioni d'uso previste e dei parametri urbanistici sotto indicati:
- - Uf = 0,05 mq/mq
- - H max = 7 mt
- - Rc max= 30%
4. Il progetto dovrà prevedere i necessari requisiti di accessibilità, una adeguata protezione dell'ambiente circostante con la localizzazione di fasce verdi alberate con essenze autoctone, e una dotazione minima di servizi per l'attività (uffici, servizi comuni).
5. La progettazione delle fasce alberate deve rispondere ai parametri ex Art. 98 comma 7 delle presenti norme.