Art. 96 Attrezzature pubbliche, di interesse collettivo e di servizio di interesse generale
1. Sono le aree destinate al soddisfacimento dei bisogni della popolazione in materia di servizi e attrezzature di livello superiore, con un bacino di utenza comunale o sovracomunale. Sono aree assimilabili alle zone F di cui al DM 2 aprile 1968.
2. Si tratta in particolare di:
- a) aree per l'istruzione medio superiore (Sp) e universitaria (Su). Sia in caso di ampliamento che di nuova costruzione, gli standard ed i parametri edilizi sono quelli derivanti dal decreto ministeriale del 18.12.1975 e ss. aa. sull'edilizia scolastica. Per l'area Sp prossima alla stazione ferroviaria Pistoia Ovest, qualunque trasformazione oltre la ristrutturazione edilizia dei fabbricati esistenti è subordinata alla stipula di una convenzione con il Comune relativa all'uso pubblico degli spazi a verde non occupati dagli edifici scolastici;
- b) ospedale (Os). Per il nuovo presidio ospedaliero localizzato all'ex campo di volo si applicano gli indici e le altre prescrizioni stabilite nell'Accordo di Programma del 18 novembre 2005 e successiva ratifica;
- c) attrezzature culturali (Ct). Sono attrezzature per la cultura di livello urbano e territoriale localizzate in edifici esistenti (biblioteca) o di progetto. Nel caso di nuovi interventi si rimanda alle prescrizioni contenute nelle relative schede norma;
- d) aree per attrezzature militari (Am),. Sono aree destinate a caserme e sedi di Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco. In caso di attrezzature esistenti sono consentiti interventi sino alla ristrutturazione e sostituzione edilizia. Per gli interventi di nuova edificazione si rimanda alla normativa di settore;
- e) aree cimiteriali (Ci). Sono aree destinate alle attrezzature cimiteriali esistenti e di progetto. Per le previsioni di ampliamento si rimanda agli indirizzi, alle prescrizioni ed ai parametri contenuti nel Piano dei Cimiteri vigente;
- f) aree per campi nomadi (Cn). Sono aree destinate ai campi sosta per nomadi, sia sedentari che di transito, così come definiti dalla LR n. 73 del 18.04.95 e successive modifiche e integrazioni. L'intervento si attua mediante un progetto a cura dell'Amministrazione Comunale.