Art. 11 Avviso pubblico
1. Ai sensi del PIT (Parte I, Punto 8,2) il Comune, tramite specifica delibera del Consiglio Comunale, può emettere un pubblico avviso invitando i soggetti interessati a presentare proposte finalizzate all'attuazione delle previsioni del Regolamento Urbanistico.
2. Tali avvisi potranno essere emessi dopo l'approvazione del Regolamento Urbanistico e alle seguenti condizioni:
- - dovrà essere definito nelle linee generali l'assetto urbanistico delle aree per le quali l'avviso è emesso mediante un piano attuativo di iniziativa comunale, o una scheda norma;
- - dovranno essere individuati con chiarezza gli obiettivi pubblici dell'intervento ed espressi i dati quantitativi relativi (standard, opere di urbanizzazione, ecc.), allo scopo di poter valutare le offerte.
3. L'Amministrazione Comunale dovrà valutare, secondo i criteri previsti dall'articolo 13 del DPGR n. 3/R del 2007, le proposte pervenute a seguito dell'avviso e dovrà redigere apposita relazione per il Consiglio Comunale.
4. La presentazione di proposte e di progetti a seguito dell'avviso ha esclusivamente valore consultivo e non vincola in alcun modo alla attivazione delle proposte stesse, la quale sarà valutata discussa, eventualmente approvata dal Consiglio Comunale sulla base di una relazione illustrativa del Dirigente all'Urbanistica.