Art. 30. Valutazione ambientale strategica (VAS) e compatibilità del PS
1. Ai sensi dell'art. 14 della LR 65/2014, al PS si associa, sin dalla preliminare fase di elaborazione (avvio del procedimento), l'attività e il processo di VAS di cui alla LR 10/2010 e s.m.i, comprendente gli elaborati del Quadro valutativo (QV), di cui all'art. 3 della presente disciplina.
2. Il quadro valutativo (QV) si avvale del "Rapporto ambientale" (RA) di VAS (elaborato QV.01) che costituisce parte integrante e sostanziale del PS, redatto ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 24 e all'allegato 2 della LR 10/2010 e s.m.i, accompagnato dalla "Sintesi non tecnica" (elaborato QV.03), che illustra con linguaggio non specialistico i contenuti del PS e del relativo RA. Inoltre, in sede di definitiva approvazione, costituiscono parte integrante del quadro valutativo il "Parere motivato" espresso dall'autorità competente e la "Dichiarazione di sintesi" redatta dal proponente.
3. Il RA, oltre ai contenuti previsti dalla legge, recepisce ed elabora, mediante specifici indicatori, i dati e le informazioni del quadro conoscitivo (QC), del quadro vincolistico sovraordinato (V) e delle Indagini geologiche, sismiche e idrauliche (G) dello stesso PS. Contiene inoltre approfondimenti conoscitivi tesi a rilevare le condizioni di stato del patrimonio territoriale e delle relative strutture e componenti, nonché a individuare e ponderare il grado di vulnerabilità e di riproducibilità dei fattori riferibili alle diverse categorie di risorse ambientali che caratterizzano il territorio del Comune di Pistoia. Al fine di una più facile leggibilità e a fini redazionali, il RA è articolato in due parti:
- - Parte I - Stato attuale dell'ambiente. Aspetti pertinenti e obiettivi di sostenibilità;
- - Parte II - Valutazione degli effetti, misure ed indicazioni di compatibilità e monitoraggio.
4. Nella Parte II, il RA, tenuto conto delle conclusioni contenute nella Parte I e, in particolare, in relazione agli obiettivi di sostenibilità specificatamente individuati per il contesto in esame, valuta le strategie e gli elementi propositivi del PS. In questo quadro il RA formula "obiettivi di sostenibilità"e specifiche "misure e indirizzi" generali, in relazione alle diverse categorie di risorse ambientali, che costituiscono quadro di riferimento ed orientamento metodologico e conoscitivo per l'effettuazione delle indagini e delle VAS del PO e degli altri degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale.
5. Gli obiettivi di sostenibilità elaborati nell'ambito del RA, declinati a scala territoriale e locale (comunale) a partire da piani/programmi/strategie e normative a livello sovraordinato (internazionale come l'Agenda 2030, comunitario, nazionale e regionale) nonché le suddette misure e indirizzi, costituiscono il contributo che il processo valutativo determina ai fini della qualificazione della presente disciplina per quanto riguarda la sostenibilità delle previsioni di PS e la successiva formazione del PO e degli altri strumenti della pianificazione urbanistica comunale.
6. In particolare, secondo le diverse categorie di risorse indagate nel RA di VAS, le "misure e gli indirizzi" sono definiti al paragrafo G.1.6 del RA di VAS, mentre costituiscono "obiettivi di sostenibilità" del PS, da perseguire anche nel PO:
- - A. Acqua
- - A.1 - Raggiungimento/mantenimento dello stato di qualità BUONO per i corpi idrici superficiali
- - A.2 - Raggiungimento/mantenimento dello stato di qualità BUONO per i corpi idrici sotterranei
- - A.3 - Tutela e miglioramento della qualità morfologica ed ecosistemica complessiva degli ambienti fluviali, degli ecosistemi ripariali e dei loro livelli di maturità, complessità strutturale e continuità, sia longitudinale che trasversale ai corsi d'acqua
- - A.4 - Promuovere e agevolare un utilizzo idrico sostenibile, equilibrato ed equo
- - A.5 - Mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità (resilienza ai cambiamenti climatici)
- - A.6 - Tutela quali quantitativa delle sorgenti e dei pozzi a uso idropotabile e delle relative aree di rispetto
- - B. Aria
- - B.1 - Ridurre la popolazione esposta a livelli di inquinamento atmosferico superiore ai valori limite
- - B.2 - Evitare che previsioni/trasformazioni/progetti esercitino effetti cumulativi in senso sinergico determinando un aggravio del quadro emissivo esistente
- - B.3 - Incentivare l'edilizia sostenibile di cui all'art. 220 della LR 65/2014 che prevedano specifiche premialità per soluzioni edilizie che comportino emissioni in atmosfera nulle
- - B.4 - Individuare soluzioni volte a mitigare l'impatto del traffico all'interno dei centri abitati - qualificare
- - C. Suolo e sottosuolo
- - C.1 - Azzerare l'artificializzazione e il consumo di suolo netto al 2030 e allineare il consumo alla crescita demografica reale
- - C.2 - Tutela e ripristino naturale del suolo e del sottosuolo in quanto risorse essenziali del capitale naturale e delle funzioni e dei servizi ecosistemici svolti
- - C.3 - Tutela dell'uso tradizionale del suolo e delle tipiche sistemazioni idraulico agrarie
- - E. Energia e clima
- - E.1. Ridurre le emissioni di gas serra almeno del 55% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030 (obiettivo Consiglio UE del dicembre 2020) e raggiungimento neutralità climatica entro il 2050
- - E.2. Incentivare il ricorso a tecniche, tecnologie e materiali per conseguire il massimo risparmio energetico in ogni settore
- - E.3. Aumentare la percentuale di energia elettrica e termica proveniente da fonte rinnovabili
- - E.4 - Rafforzare la capacità di adattamento, potenziare la resilienza e ridurre la vulnerabilità ai cambiamenti climatici
- - F. Sistema rifiuti
- - F.1. Consumi e produzione responsabili (Goal 12 Agenda 2030) - Ridurre la produzione di rifiuti e promuovere il recupero
- - G. Inquinamento fisico
- - G.1. Ridurre la percentuale di popolazione esposta all'inquinamento acustico e all'inquinamento elettromagnetico
- - G.2 - Contrastare l'inquinamento luminoso
- - H. Qualità della vita e salute umana
- - H.1 - Ridurre i fattori di impatto e di rischio sulla qualità della vita e la salute della popolazione residente (inquinamento, dissesto idrogeologico, isola di calore) rendendo le città e gli insediamenti umani sicuri, duraturi, inclusivi, resilienti e sostenibili (Goal 11 Agenda 2030)
- - H.2 - Incremento e miglioramento dei servizi, degli standard e delle infrastrutture alla popolazione anche al fine di aumentare l'inclusività, ridurre le diseguaglianze e contrastare la povertà e il disagio
- - L. Caratteristiche culturali, paesaggistiche
- - L.1 - Rafforzare il capitale naturale: proteggere, preservare e ripristinare la biodiversità e gli elementi costituenti e funzionali della rete di connettività ecologica
- - L.2. Salvaguardia dei valori delle aree e dei beni tutelati
- - L.3 - Promozione e valorizzazione dei valori storico testimoniali e del turismo esperienziale lungo i percorsi escursionistici, i cammini e la ferrovia
- - L.4 - Promozione e valorizzazione del tradizionale paesaggio agro silvo pastorale collinare e montano e delle produzioni tipiche
- - M. Aspetti socio economici
- - M.1 - Promuovere una crescita economica sostenuta, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti (Goal 8 Agenda 2030)
- - M.2 - Costruire una infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione e lo sviluppo tecnologico attraverso una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile (Goal 9 Agenda 2030)
- - M.3 - Fare sistema a scala territoriale vasta per promuovere e incentivare la permanenza media dei turisti attraverso un'offerta basata sui caratteri di eccellenza dei luoghi
- - M.4 - Valorizzare il ruolo intermodale della stazione ferroviaria quale punto baricentrico tra l'area metropolitana e le zone collinari montane interne
- - M.5 - Incentivazione e promozione delle attività agricole quali presidio per il territorio, soprattutto in ambito collinare e montano anche attraverso la promozione della multifunzionalità quale strumento di sostenibilità economica
- - M.6 - Valorizzazione e promozione delle produzioni locali, delle varietà colturali e dei tipici caratteri dei territori di produzione
6bis. Partendo dai contenuti del RA di VAS del PS e fermo restando quanto disposto al precedente co. 4, il PO e gli altri strumenti di pianificazione urbanistica comunale, procedono all'integrazione degli elementi conoscitivi e valutativi necessari e propedeutici alla verifica di compatibilità e sostenibilità delle relative previsioni di trasformazione, con prioritario riferimento a:
- - Risorsa Acqua. Mediante verifiche sulle effettive dotazioni di approvvigionamento (sorgenti e pozzi) e distribuzione idrica (rete acquedottistica), nonché di distribuzione e recapito delle acque di scarico e reflue (rete fognaria e impianti di depurazione), ai fini dell'individuazione di fattori e misure condizionanti (anche di carattere escludente), tenendo anche conto dei vincoli normativi in termini di obbligo di collettamento in relazione alle dimensioni degli insediamenti. Deve in ogni caso essere assicurato il rispetto delle disposizioni di cui alla DPGR 29R/2008.
- - Risorsa suolo e sottosuolo. Mediante verifiche (conoscitive e valutative) preventive in ordine alla presenza o assenza di contaminazioni chimiche e biologiche delle aree e dei terreni, con particolare attenzione alle previsioni di riqualificazione, riconversione e rigenerazione di aree ed immobili produttive dismessi , abbandonati e/o degradati e all'individuazione di conseguenti fattori e misure condizionanti per la relativa eventuale bonifica.
- - Inquinamento elettromagnetico. Mediante verifiche (conoscitive e valutative) preventive che consentano di escludere incompatibilità elettromagnetiche ai sensi di legge dovute a sorgenti di campi elettromagnetici a bassa frequenza e/o a radiofrequenza.
- - Paesaggio e patrimonio territoriale. Mediante approfondimenti di indagine e rilevi urbanistici e territoriali finalizzati alla caratterizzazione e qualificazione ambientale e paesaggistica delle aree, dei beni e degli immobili interessati dalle trasformazioni, anche al fine di definire specifiche misure e prescrizioni di corretto inserimento, ovvero di mitigazione e compensazione.
6ter. Il PO gli altri strumenti di pianificazione urbanistica comunale assicurano in ogni caso le verifiche di compatibilità delle previsioni di trasformazione in ordine ai potenziali effetti sulle matrici ambientali, con particolare riferimento alle risorse aria, acque, suolo e sottosuolo, ai consumi di risorse, alla produzione di emissioni e rifiuti, considerando al contempo l'esposizione alla rumorosità, l'aggravio del clima acustico, ovvero all'interferenza con altri fattori di pressione ambientale ritenuti critici (quali ad esempio: inquinamento atmosferico, emissioni campi elettromagnetici, presenza di siti contaminati, ecc.), considerando lo specifico contesto territoriale interessato e introducendo - ove ritenuto necessario - eventuali misure e prescrizioni (di mitigazione, compensazione, condizionanti e/o escludenti) da osservare in sede attuativa.
7. Fermo restando quanto disposto al precedente co. 4, il PO e gli altri strumenti della pianificazione urbanistica comunale, nell'ambito delle relative attività di VAS, sono tenuti a dare conto della conformità delle relative previsioni a quelle del PS, esplicitandone al contempo la relazione di coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale regionali e provinciali, nonché con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione sovraordinati, motivandone anche le scelte di pianificazione con riferimento agli aspetti paesaggistici, territoriali, economici e sociali rilevanti per l'uso del territorio, anche in attuazione di quanto previsto dall'art. 92, co. 7 della LR 65/2014 e dall'art. 15 della DPGR n. 32R/2017.
Art. 31. Studio e valutazione di incidenza ambientale (VINCA) del PS
1. Ai sensi della Direttiva 92/43/CE e della normativa nazionale e regionale di recepimento, la VINCA è il procedimento di carattere preventivo e precauzionale al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto (anche ogni intervento e attività) che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. La procedura di VINCA fornisce una documentazione utile a individuare e valutare i principali effetti diretti o indiretti, a lungo o a breve termine che il piano/progetto (o intervento) può avere sul sito Natura 2000, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.
2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 73ter della LR 10/2010, la VINCA del PS rappresenta un endo-procedimento nell'ambito del procedimento di VAS, di cui al precedente art. 31.
3. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 73ter della LR 10/2010 la valutazione di incidenza del PO e degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, deve essere effettuata secondo le modalità previste dall'art. 87 della LR 30/2015. A tal fine il RA è quindi integrato dallo "Studio di Incidenza" (SIA - elaborato QV.03), volto a verificare che le previsioni del PS di Pistoia non determinino, anche potenzialmente e indirettamente, fattori di incidenza significativi negativi sullo status di conservazione di habitat e specie e, più in generale, sull'integrità dei Siti Natura 2000 posti all'interno del territorio e in contiguità con lo stesso.
4. Le disposizioni normative e regolamentari vigenti e in particolare le "Misure minime di conservazione" della DGR 454/2008 e le "Misure di conservazione generali e sito specifiche" della DGR n. 1009/2025, integrate con le prescrizioni e le direttive emerse dalle specifiche analisi valutative, insieme con il provvedimento di VINCA espresso dall'ente gestore (Regione Toscana) della ZSC "Tre Limentre-Reno" e recepito nel parere motivato VAS, sono parte integrante e sostanziale della disciplina di PS e costituiscono riferimento per la successiva valutazione di incidenza del PO e degli altri strumenti di pianificazione urbanistica comunali. Tali strumenti devono essere accompagnati da uno "Studio di incidenza", contenente gli ulteriori e specifici elementi di conoscenza e di analisi previsti dal richiamato allegato G del DPR n. 357/1997.
5. La disciplina del PO è tenuta a fare proprie le misure di conservazione di cui alla DGR n. 1223/2015 e in particolare le misure regolamentari che assumono carattere prescrittivo per quanto riguarda le attività ammesse o vietate all'interno del sito elencate nel SIA del PS. In questo quadro sono stabilite inoltre le seguenti prescrizioni e indirizzi rivolti alla pianificazione urbanistica comunale:
- a) nei casi in cui siano previsti interventi di ripiantumazione di alberi, siepi, filari o di altri elementi areali o lineari della rete ecologica, compresa la vegetazione ripariale, nelle aree rurali e nelle aree che presentano caratteri di naturalità seppure inserite nel territorio urbanizzato, si richiama l'osservanza dell'art. 80 della LR 30/2015;
- b) la valutazione di incidenza, come disposto dagli artt. 87 e 88 della LR 30/2015, si applica a piani, progetti, interventi ed attività ricadenti nei Siti Natura 2000 o collocati all'esterno, ma suscettibili di produrre effetti sugli habitat e le specie in essi ricompresi, fermo restando le eventuali procedure semplificate per talune tipologie di attività, progetti ed interventi, secondo quanto elencato negli allegati A e B alla DGR 13/2022;
- c) nei casi di interventi sul patrimonio edilizio esistente o in caso di interventi di opera pubblica - urbanizzazioni primarie e secondarie - deve essere perseguito l'interramento delle linee infrastrutturali di qualsiasi tipo, con particolare attenzione per quelle esistenti di tipo aereo;
- d) nei casi di interventi comportanti la trasformazione del patrimonio edilizio di impianto storico, o comunque storicizzato, deve essere perseguita la tutela delle specie di chirotteri e di uccelli che vi possono aver trovato rifugi e siti di nidificazione;
- e) deve essere perseguita l'estensione dell'obiettivo di tutela degli habitat ripariali e delle specie ivi presenti anche all'esterno dei siti della Rete Natura 2000, in particolare nei casi di corsi d'acqua - torrenti, fiumi e canali - al fine di assicurare una permeabilità territoriale e una continuità ecologica dei corridoi legati agli ambienti umidi;
- f) per i contesti fluviali che riguardano i corsi d'acqua ricadenti all'interno dei siti della Rete Natura 2000, si prende atto delle pertinenti misure di conservazione relative alla tutela degli habitat e delle specie legate a questi ecosistemi, di cui alla DGR n. 1009/2025; per i tratti di corsi d'acqua in cui sia accertata la presenza di specie di particolare valore conservazionistico, devono essere adottate misure adeguate al fine di evitare qualunque azione che possa determinare fattore di rischio diretto e indiretto sullo stato di conservazione delle popolazioni (in particolare Bombina pachypus e Cottus gobio).
6. La VINCA, in coerenza con quanto previsto dalle linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (GU n. 303/2019) e dalle DGR n. 13/2022 e n. 866/22, ha validità quinquennale decorrente dalla data del suo rilascio (pronuncia). Nel caso in cui la VINCA sia endo-procedimento, l'atto assume la medesima durata del provvedimento principale.
Art. 32. Monitoraggio degli effetti del PS e dei PO
1. Il PS, anche ai fini dell'implementazione delle conoscenze funzionali all'osservatorio paritetico della pianificazione di cui agli artt. 15 e 54 della LR 65/2014, è soggetto ad attività di monitoraggio e ad attività di aggiornamento, svolte dall'ufficio competente, che ne informa la Giunta Comunale e il Consiglio Comunale.
2. Le attività di monitoraggio sono di norma restituite in un "Rapporto" sullo stato del governo del territorio comunale che dia conto:
- a) delle azioni contenute in piani, progetti e programmi operativi pubblici e privati, attuativi del Piano, specificando le attività di valutazione svolte e i relativi esiti;
- b) di disposizioni normative statali o regionali, di atti di programmazione e pianificazione o territoriale e urbanistica di altri Enti competenti nel governo del territorio, che incidono sul PS e per le quali sia necessario procedere all'aggiornamento del Piano stesso.
3. Dall'approvazione del PS, l'ufficio competente è tenuto a redigere il rapporto di cui al precedente comma, contenente anche la contabilità sullo stato di attuazione del dimensionamento e il controllo sulla realizzazione delle previsioni insediative e infrastrutturali.
4. Le attività di monitoraggio del PS comprendono inoltre le operazioni di aggiornamento del quadro conoscitivo e interpretativo svolte a seguito dell'acquisizione da parte del Comune di studi e analisi, ovvero di informazioni e dati conseguenti all'entrata in vigore di piani e programmi specialistici e settoriali, ovvero in virtù dell'esecuzione di particolari programmi di ricerca.
5. Le attività di monitoraggio del PO, previa effettuazione della VAS e della VINCA, di cui ai precedenti artt. 30 e 31, assicurano in particolare:
- a) il controllo degli effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del PS, con lo scopo di individuare tempestivamente gli eventuali impatti negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive, tenendo conto e sulla base degli indicatori a tal fine formulati in sede di VAS e VINCA del PS e dello stesso PO;
- b) la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati dal PS, secondo quanto indicato nel RA di VAS di cui all'art. 31, al fine di individuare le eventuali disfunzionalità e carenze delle disposizioni e di adottare le opportune politiche correttive.
6. Alla scadenza di ogni quinquennio dall'approvazione dei PO conseguenti al presente PS, il Comune redige altresì una relazione sull'effettiva attuazione delle previsioni in esso contenute, con particolare riferimento alla disciplina delle trasformazioni di cui all'art. 95 co. 3 della LR 65/2014.
Art. 33. Salvaguardie
1. Ai sensi della LR 65/2014 art. 92 co. 6, dal momento della pubblicazione dell'avviso di adozione del PS e fino all'approvazione del PO e comunque, per un periodo non superiore a tre anni dalla pubblicazione dell'avviso di approvazione del PS, si definiscono le seguenti misure di salvaguardia, da applicarsi sull'intero territorio comunale, come articolato nell'elaborato S1 – UTOE, territorio urbanizzato e insediamenti,:
- a) all'interno del perimetro del territorio urbanizzato definito dal PS, ai sensi dell'art.4, della L.R.65/2014 sono consentiti gli interventi previsti dalla disciplina del Regolamento Urbanistico (RU) vigente;
- b) all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato sopra richiamato, sono consentiti gli interventi previsti dalla disciplina del RU vigente, con la limitazione che non è ammessa in riferimento agli artt. 73 della LR 65/2014, la costruzione di nuove abitazioni rurali e annessi agricoli, all'interno degli ambiti periurbani di cui all'art. 18.1 "Ambiti periurbani" della presente disciplina.
2. Con la pubblicazione dell'avviso di adozione del PS, entrano altresì in vigore le misure di salvaguardia di cui all'art 103 della LR 65/2014.
3. Fino all'adozione del PO, le condizioni di fattibilità geomorfologica, idraulica e sismica relative agli interventi urbanistici ed edilizi ammessi, dovranno essere riscontrate sia rispetto al quadro complessivo delle pericolosità definite dal PS, che rispetto al quadro delle pericolosità sovraordinate discendenti dal PGRA e PAI. In via transitoria si dovrà fare riferimento ai criteri di fattibilità riportati nelle NTA del RU vigente, nel DPGR 30.01.2020 n. 5/R (DPGR n.5/R/2020), nella LR 41/2018, nonché negli strumenti di pianificazione sovraordinati, quali il PGRA e il PAI.
Art. 34. Varianti anticipatrici del PO
1. E' ammessa la possibilità di sottoporre a varianti, anche parziali, il RU, per anticipare, ove necessario, l'operatività di parti statutarie e/o strategiche del PS. In tali casi, le varianti al RU devono essere concepite nel pieno rispetto delle disposizioni statutarie e strategiche della presente disciplina.