Art. 7. Vincoli sovraordinati
1. Il PS, nell'elaborato V.01 - Vincoli sovraordinati, censisce i principali vincoli ricadenti sul proprio territorio comunale e discendenti da provvedimenti legislativi sovraordinati agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e comunque riferiti all'attività edilizia o antropica in genere, incidente sulla modificazione dello stato dei luoghi.
2. La ricognizione cartografica delle reti, degli impianti, delle fasce e zone di rispetto e delle delimitazioni in genere è da intendersi indicativa e dovrà essere preventivamente accertata in sede di programmazione e progettazione di tutti gli interventi che propria natura incidono sulle misure di tutela che il vincolo dispone. Il riscontro sui limiti e sulle delimitazioni dovrà avvenire secondo l'effettivo stato dei luoghi e secondo le definizioni e le modalità contenute nei singoli provvedimenti di vincolo.
3. L'aggiornamento e la rettifica dell'elaborato V.01 - Vincoli sovraordinati, sono da considerarsi aggiornamento del quadro conoscitivo e rettifica di errori materiali ai sensi dell'art. 21 della LR 65/2014.
4. Sono censiti:
- a) gli elettrodotti delle rete Terna con tensione 132 Kv e relativa distanza di prima approssimazione (DPA);
- b) il reticolo idrografico di cui alla LR 79/2012 e successivi aggiornamenti;
- c) gli impianti di depurazione e relativa fascia di rispetto;
- d) pozzi sorgenti ed acque superficiali e relative zone di tutela e rispetto;
- e) pozzi e sorgenti di acque minerali e relative zone di rispetto;
- f) le reti ferroviaria e la relativa fascia di rispetto;
- g) la classificazione della viabilità con connesse fasce di rispetto;
- h) i cimiteri e le relative zone di rispetto;
- i) il vincolo idrogeologico;
- j) le zone di protezione dall'inquinamento luminoso di cui all'art. 35 della LR 35/2005 (non cartografate in quanto estese all'intero territorio comunale).
5. Per gli elettrodotti la DPA rappresentata è quella calcolata sulla base del procedimento di cui all'allegato al DM 29 maggio 2008, l'effettiva ampiezza della fascia di rispetto in caso di interventi anche parzialmente ricadenti nella DPA e tenendo conto dell'approssimazione al metro, dovrà essere determinata dall'ente proprietario/gestore in riferimento all'art. 6 del DPCM 8 luglio 2003.
5bis. Con riferimento agli elettrodotti, nei "casi complessi" contemplati dall'art. 5.1.4 del DM 29 maggio 2008, dovrà essere acquisita da Terna S.p.A. la rappresentazione puntuale dell'Area di Prima Approssimazione, al fine di stabilire la compatibilità dell'intervento dal punto di vista dell'impatto elettromagnetico.
6. In riferimento al reticolo idrografico e alla tutela delle acque, non sono riportate in cartografia le relative fasce di rispetto di m. 10, di cui all'art. 3 della LR n. 41/2014 e le altre disposizioni di tutela di cui al RD n. 523/1904 al RD n. 368/1904, nonché quelle di rango regolamentare di cui al Regolamento Consortile per la conservazione e la polizia delle opere di bonifica e loro pertinenze del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno.
7. Per gli impianti di depurazione come da Delibera dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977, la fascia è determinata in m. 100.
8. Per la tutela delle acque destinate al consumo umano, sono definite in riferimento all'art. 94 del Dlgs n. 152/2006, le aree di salvaguardia e quindi le zone di tutela assoluta per m. 10 e le zone di rispetto per m. 200. Per la captazione dal fiume Reno è stabilita una zona di rispetto di m.10.
9. Per la tutela di pozzi e sorgenti di acque minerali, sono definite specifiche zone di rispetto, desunte in riferimento all'art. 18 della LR 38/2004, dai provvedimenti di concessione o di rinnovo della concessione.
10. Per la rete ferroviaria è stabilità una fascia di rispetto di m. 30, nel rispetto dell'art. 49 del DPR n. 753/1980.
11. Per le fasce di rispetto stradale, tenuto conto della delimitazione del centro abitato di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 64/2021, vale quanto disposto dagli artt. 26 e 28 del DPR n. 495/1992 e sono determinate le fasce di rispetto autostradale per m. 60 e m. 30 e quelle di rispetto per le strade extraurbane principali di m. 40 e secondarie di m. 30.
12. Per le aree cimiteriali sono determinate le zone di rispetto con riferimento all'art. 338 del RD n. 1265/1934 ed all'art. 57 del DPR n.285/1990.
13. Per il vincolo idrogeologico in riferimento al RD n. 3267/1923 e all'art. 38 della LR 39/2000, l'elaborato riporta le delimitazioni pubblicate dalla Regione Toscana sul geoportale GEOscopio.
14. Le zone di protezione dall'inquinamento luminoso, di cui all'art. 35 della LR 35/2005, sono originate dalla presenza di due stazioni astronomiche, ovvero:
- a) l'Osservatorio astronomico della montagna pistoiese di cui art. 34 co. 1 l. a) della LR 35/2005 (posto in Loc. San Marcello Piteglio), nel cui raggio di 25 km ricade l'intero territorio comunale;
- b) l'Osservatorio astronomico di Galceti di cui art. 34 co. 1 l. b) della LR 35/2005 (posto in Prato Loc. Galceti), nel cui raggio di 10 km ricade parte del territorio comunale.