Art. 34. Varianti anticipatrici del PO
1. E' ammessa la possibilità di sottoporre a varianti, anche parziali, il RU, per anticipare, ove necessario, l'operatività di parti statutarie e/o strategiche del PS. In tali casi, le varianti al RU devono essere concepite nel pieno rispetto delle disposizioni statutarie e strategiche della presente disciplina.