Art. 33. Salvaguardie

1. Ai sensi della LR 65/2014 art. 92 co. 6, dal momento della pubblicazione dell'avviso di adozione del PS e fino all'approvazione del PO e comunque, per un periodo non superiore a tre anni dalla pubblicazione dell'avviso di approvazione del PS, si definiscono le seguenti misure di salvaguardia, da applicarsi sull'intero territorio comunale, come articolato nell'elaborato S1 – UTOE, territorio urbanizzato e insediamenti,:

  • a) all'interno del perimetro del territorio urbanizzato definito dal PS, ai sensi dell'art.4, della L.R.65/2014 sono consentiti gli interventi previsti dalla disciplina del Regolamento Urbanistico (RU) vigente;
  • b) all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato sopra richiamato, sono consentiti gli interventi previsti dalla disciplina del RU vigente, con la limitazione che non è ammessa in riferimento agli artt. 73 della LR 65/2014, la costruzione di nuove abitazioni rurali e annessi agricoli, all'interno degli ambiti periurbani di cui all'art. 18.1 "Ambiti periurbani" della presente disciplina.

2. Con la pubblicazione dell'avviso di adozione del PS, entrano altresì in vigore le misure di salvaguardia di cui all'art 103 della LR 65/2014.

3. Fino all'adozione del PO, le condizioni di fattibilità geomorfologica, idraulica e sismica relative agli interventi urbanistici ed edilizi ammessi, dovranno essere riscontrate sia rispetto al quadro complessivo delle pericolosità definite dal PS, che rispetto al quadro delle pericolosità sovraordinate discendenti dal PGRA e PAI. In via transitoria si dovrà fare riferimento ai criteri di fattibilità riportati nelle NTA del RU vigente, nel DPGR 30.01.2020 n. 5/R (DPGR n.5/R/2020), nella LR 41/2018, nonché negli strumenti di pianificazione sovraordinati, quali il PGRA e il PAI.