Art. 32. Monitoraggio degli effetti del PS e dei PO

1. Il PS, anche ai fini dell'implementazione delle conoscenze funzionali all'osservatorio paritetico della pianificazione di cui agli artt. 15 e 54 della LR 65/2014, è soggetto ad attività di monitoraggio e ad attività di aggiornamento, svolte dall'ufficio competente, che ne informa la Giunta Comunale e il Consiglio Comunale.

2. Le attività di monitoraggio sono di norma restituite in un "Rapporto" sullo stato del governo del territorio comunale che dia conto:

  • a) delle azioni contenute in piani, progetti e programmi operativi pubblici e privati, attuativi del Piano, specificando le attività di valutazione svolte e i relativi esiti;
  • b) di disposizioni normative statali o regionali, di atti di programmazione e pianificazione o territoriale e urbanistica di altri Enti competenti nel governo del territorio, che incidono sul PS e per le quali sia necessario procedere all'aggiornamento del Piano stesso.

3. Dall'approvazione del PS, l'ufficio competente è tenuto a redigere il rapporto di cui al precedente comma, contenente anche la contabilità sullo stato di attuazione del dimensionamento e il controllo sulla realizzazione delle previsioni insediative e infrastrutturali.

4. Le attività di monitoraggio del PS comprendono inoltre le operazioni di aggiornamento del quadro conoscitivo e interpretativo svolte a seguito dell'acquisizione da parte del Comune di studi e analisi, ovvero di informazioni e dati conseguenti all'entrata in vigore di piani e programmi specialistici e settoriali, ovvero in virtù dell'esecuzione di particolari programmi di ricerca.

5. Le attività di monitoraggio del PO, previa effettuazione della VAS e della VINCA, di cui ai precedenti artt. 30 e 31, assicurano in particolare:

  • a) il controllo degli effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del PS, con lo scopo di individuare tempestivamente gli eventuali impatti negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive, tenendo conto e sulla base degli indicatori a tal fine formulati in sede di VAS e VINCA del PS e dello stesso PO;
  • b) la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati dal PS, secondo quanto indicato nel RA di VAS di cui all'art. 31, al fine di individuare le eventuali disfunzionalità e carenze delle disposizioni e di adottare le opportune politiche correttive.

6. Alla scadenza di ogni quinquennio dall'approvazione dei PO conseguenti al presente PS, il Comune redige altresì una relazione sull'effettiva attuazione delle previsioni in esso contenute, con particolare riferimento alla disciplina delle trasformazioni di cui all'art. 95 co. 3 della LR 65/2014.