Art. 31. Studio e valutazione di incidenza ambientale (VINCA) del PS

1. Ai sensi della Direttiva 92/43/CE e della normativa nazionale e regionale di recepimento, la VINCA è il procedimento di carattere preventivo e precauzionale al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto (anche ogni intervento e attività) che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. La procedura di VINCA fornisce una documentazione utile a individuare e valutare i principali effetti diretti o indiretti, a lungo o a breve termine che il piano/progetto (o intervento) può avere sul sito Natura 2000, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 73ter della LR 10/2010, la VINCA del PS rappresenta un endo-procedimento nell'ambito del procedimento di VAS, di cui al precedente art. 31.

3. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 73ter della LR 10/2010 la valutazione di incidenza del PO e degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, deve essere effettuata secondo le modalità previste dall'art. 87 della LR 30/2015. A tal fine il RA è quindi integrato dallo "Studio di Incidenza" (SIA - elaborato QV.03), volto a verificare che le previsioni del PS di Pistoia non determinino, anche potenzialmente e indirettamente, fattori di incidenza significativi negativi sullo status di conservazione di habitat e specie e, più in generale, sull'integrità dei Siti Natura 2000 posti all'interno del territorio e in contiguità con lo stesso.

4. Le disposizioni normative e regolamentari vigenti e in particolare le "Misure minime di conservazione" della DGR 454/2008 e le "Misure di conservazione generali e sito specifiche" della DGR n. 1009/2025, integrate con le prescrizioni e le direttive emerse dalle specifiche analisi valutative, insieme con il provvedimento di VINCA espresso dall'ente gestore (Regione Toscana) della ZSC "Tre Limentre-Reno" e recepito nel parere motivato VAS, sono parte integrante e sostanziale della disciplina di PS e costituiscono riferimento per la successiva valutazione di incidenza del PO e degli altri strumenti di pianificazione urbanistica comunali. Tali strumenti devono essere accompagnati da uno "Studio di incidenza", contenente gli ulteriori e specifici elementi di conoscenza e di analisi previsti dal richiamato allegato G del DPR n. 357/1997.

5. La disciplina del PO è tenuta a fare proprie le misure di conservazione di cui alla DGR n. 1223/2015 e in particolare le misure regolamentari che assumono carattere prescrittivo per quanto riguarda le attività ammesse o vietate all'interno del sito elencate nel SIA del PS. In questo quadro sono stabilite inoltre le seguenti prescrizioni e indirizzi rivolti alla pianificazione urbanistica comunale:

  • a) nei casi in cui siano previsti interventi di ripiantumazione di alberi, siepi, filari o di altri elementi areali o lineari della rete ecologica, compresa la vegetazione ripariale, nelle aree rurali e nelle aree che presentano caratteri di naturalità seppure inserite nel territorio urbanizzato, si richiama l'osservanza dell'art. 80 della LR 30/2015;
  • b) la valutazione di incidenza, come disposto dagli artt. 87 e 88 della LR 30/2015, si applica a piani, progetti, interventi ed attività ricadenti nei Siti Natura 2000 o collocati all'esterno, ma suscettibili di produrre effetti sugli habitat e le specie in essi ricompresi, fermo restando le eventuali procedure semplificate per talune tipologie di attività, progetti ed interventi, secondo quanto elencato negli allegati A e B alla DGR 13/2022;
  • c) nei casi di interventi sul patrimonio edilizio esistente o in caso di interventi di opera pubblica - urbanizzazioni primarie e secondarie - deve essere perseguito l'interramento delle linee infrastrutturali di qualsiasi tipo, con particolare attenzione per quelle esistenti di tipo aereo;
  • d) nei casi di interventi comportanti la trasformazione del patrimonio edilizio di impianto storico, o comunque storicizzato, deve essere perseguita la tutela delle specie di chirotteri e di uccelli che vi possono aver trovato rifugi e siti di nidificazione;
  • e) deve essere perseguita l'estensione dell'obiettivo di tutela degli habitat ripariali e delle specie ivi presenti anche all'esterno dei siti della Rete Natura 2000, in particolare nei casi di corsi d'acqua - torrenti, fiumi e canali - al fine di assicurare una permeabilità territoriale e una continuità ecologica dei corridoi legati agli ambienti umidi;
  • f) per i contesti fluviali che riguardano i corsi d'acqua ricadenti all'interno dei siti della Rete Natura 2000, si prende atto delle pertinenti misure di conservazione relative alla tutela degli habitat e delle specie legate a questi ecosistemi, di cui alla DGR n. 1009/2025; per i tratti di corsi d'acqua in cui sia accertata la presenza di specie di particolare valore conservazionistico, devono essere adottate misure adeguate al fine di evitare qualunque azione che possa determinare fattore di rischio diretto e indiretto sullo stato di conservazione delle popolazioni (in particolare Bombina pachypus e Cottus gobio).

6. La VINCA, in coerenza con quanto previsto dalle linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (GU n. 303/2019) e dalle DGR n. 13/2022 e n. 866/22, ha validità quinquennale decorrente dalla data del suo rilascio (pronuncia). Nel caso in cui la VINCA sia endo-procedimento, l'atto assume la medesima durata del provvedimento principale.