Art. 27.2 Dimensionamento dei nuovi insediamenti e delle nuove funzioni

1. In conformità alle disposizioni di cui all'art. 92 co. 4 l. c) della LR 65/2014, le previsioni con dimensionamento complessivo dei nuovi insediamenti e delle nuove funzioni all'interno del Perimetro del territorio urbanizzato, così come quelle esterne al Perimetro del territorio urbanizzato concernenti la localizzazione di nuovi impegni di suolo oggetto di Conferenza di copianificazione, sono verificate nell'ambito del procedimento di VAS in riferimento al grado di vulnerabilità e riproducibilità delle risorse, delle strutture e delle componenti costitutive del patrimonio territoriale.

2. Il criterio con cui è stato elaborato il dimensionamento è da riferirsi agli artt. 5 co. 5 e 6 del DPGR 5 luglio 2017 n. 32/R e in attuazione della DGR n. 682 del 26.06.2017. Le categorie funzionali assunte sono le seguenti:

  • a) residenziale;
  • b) industriale e artigianale;
  • c) commerciale al dettaglio;
  • d) turistico-ricettiva;
  • e) direzionale e di servizio;
  • f) commerciale all'ingrosso e depositi.

3. Il dimensionamento, espresso in mq di SE, comprende le previsioni esterne al perimetro del territorio urbanizzato concernenti la localizzazione di nuovi impegni di suolo oggetto di Conferenza di copianificazione in modo differenziato rispetto al dimensionamento interno al territorio Urbanizzato. La quantificazione delle previsioni oggetto di copianificazione riportata nelle tabelle di dimensionamento del PS ha valore indicativo del consumo di suolo e le superfici indicate saranno soggette ad approfondimento e verifica di sostenibilità in sede di formazione del PO.

4. Il dimensionamento del PS, non comprende le previsioni e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente. Non sono comunque da computare nei PO e negli altri strumenti della pianificazione urbanistica comunale le previsioni e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, di cui all'art. 95, co. 2, della LR 65/2014, anche quando tali interventi comportino il cambio di destinazione d'uso, il frazionamento di unità immobiliari e l'ampliamento degli edifici esistenti.

4bis. Il primo PO potrà prelevare un massimo pari al 75% del dimensionamento complessivo del PS relativo alla NE - nuova edificazione, di cui all'art. 27.7.

5. Il PO potrà trasferire tra UTOE contigue i dimensionamenti, previsti dal PS all'interno del territorio urbanizzato, nella misura massima del 30%, motivando adeguatamente tale scelta.

6.Il PO potrà redistribuire, tra UTOE, il dimensionamento esterno al perimetro del territorio urbanizzato relativo alla parte non soggetta a conferenza di copianificazione, per una quota non superiore al 50% di quanto previsto. Tale redistribuzione potrà avvenire tra parti esterne al territorio urbanizzato e nella misura massima del 50% di quanto già previsto nella UTOE che vedrà aumentare il proprio dimensionamento.

7. Il dimensionamento del PS suddiviso per UTOE è riportato nei successivi artt. 27.3, 27.4, 27.5 e 27.6.