Art. 21. Finalità ed ambito di applicazione
1. Obiettivo fondamentale del PS è garantire l'integrità fisica del territorio e mitigare i rischi geologico, idraulico e sismico. A tal fine, attraverso gli studi geologici e gli studi idraulici elencati all'art.3, il PS definisce le dinamiche idrogeologiche in essere e le relative condizioni di equilibrio rispetto alle quali valutare gli effetti delle trasformazioni previste.
2. Lo studio geologico di supporto al PS definisce, ai sensi dell'art.104 co. 2 della LR 65/2014 e del DPGR n.5/R/20, le caratteristiche di pericolosità del territorio comunale. In particolare definisce la pericolosità geologica, idraulica e sismica sulla base degli aggiornamenti delle cartografie geologiche del quadro conoscitivo del PS, degli studi di Microzonazione sismica e degli studi idrologico-idraulici di dettaglio condotti specificatamente sul reticolo idrografico.
3. Gli studi geologico-geomorfologici ed idraulici costituiscono variante al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI Dissesti) ed al Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) per quanto di competenza.
4. Per la determinazione della fattibilità degli interventi ammessi dal PO, si dovrà fare riferimento alla carte della pericolosità geologica (elaborato G.9), alle carte idrogeologiche (elaborato G.3), alle carte della pericolosità sismica locale (elaborato G.10), alla carta della pericolosità idraulica (elaborato I.4) e alla carta della magnitudo idraulica (elaborato I.3) oltre che alla cartografia del PAI e del PGRA.
5. I suddetti elaborati individuano le problematiche fisiche rispetto alle quali ciascun nuovo intervento dovrà soddisfare le necessarie condizioni di stabilità e funzionalità nel tempo, senza creare condizioni di aggravio della pericolosità nelle aree limitrofe e/o sulle strutture esistenti. Il PO definisce le condizioni di fattibilità degli interventi secondo le indicazioni contenute negli articoli del presente Titolo.