Art. 18. Beni paesaggistici tutelati ai sensi della Parte Terza d.lgs. 42/2004
1. Il PS quale strumento di pianificazione territoriale si conforma alla disposizioni sui beni paesaggistici contenute nel PIT-PPR. Previa ricognizione degli obiettivi, delle direttive e delle prescrizioni contenute negli elaborati 3B (segnatamente la discipline d'uso) ed 8B, il PS nella sua parte statutaria opera i riconoscimenti sulle strutture del paesaggio e ne individua le componenti sui cui definisce la disciplina per la tutela e la valorizzazione. I riscontri puntuali sulla conformazione al PIT-PPR sono contenuti in uno specifico documento allegato al PS denominato P.2 - Relazione di conformazione con il PIT-PPR.
2. I beni paesaggistici, di cui alla Parte Terza del d.lgs. 42/2004, ricadenti sul territorio comunale sono individuati nell'elaborato ST.02.1 - Beni paesaggistici e siti natura 2000 e sono costituiti da:
- a) Immobili e aree di notevole interesse pubblico (art. 136 d.lgs. 42/2004):
- - D.M. 20/05/1965, G.U. n. 145 del 12/06/1965 e D.M. 07/09/2005, G.U. 224 del 26/09/2005, "Zona di belvedere a sud della città di Pistoia";
- - D.M. 12/06/1957, G.U. 166 del 05/07/1957), "Zone dei viali Malta e dell'Arcadia site nell'ambito del Comune di Pistoia";
- - D.M. 06/10/1970, G.U. 274 del 28/10/1970, "Zona circostante la villa Montebono sita nella frazione Barile nel Comune di Pistoia";
- - D.M. 03/02/1966, G.U. 46 del 21/02/1966, "Zona a nord della città di Pistoia".
- b) Aree tutelate per legge (art. 142 d.lgs. 42/2004):
- - I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi (art. 142, co. 1, lett. b) d.lgs. 42/2004);
- - I fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna (art. 142, co. 1, lett. c) d.lgs. 42/2004);
- - Le montagne con la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e le isole (art. 142, co. 1, lett. d) d.lgs. 42/2004);
- - I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboscamento, come definiti dall'art. 2, commi 2 e 6, D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227 (art. 142, co. 1, lett. g) d.lgs. 42/2004);
- - Le zone di interesse archeologico (art. 142, co. 1, lett. m) d.lgs. 42/2004).
3. Sui perimetri delle aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142, co. 1, lettere c) e g), il PS opera approfondimenti e riscontri, secondo quanto disposto al co. 2, del sopraccitato art. 142, deperimetrando quindi le aree escluse dall'applicazione del vincolo. In ordine poi alle aree di cui all'art. 142, co. 1, lettere g), è ulteriormente indagata l'efficacia del vincolo e le delimitazioni di PS in riferimento all'elaborato 7B del PIT-PPR, alla LR 39/2000 ed al DPGR n.48/R/2003 identificano le aree effettivamente coperte da foreste e boschi. I documenti allegati al PS e denominati P.2.A - Atlante delle aree boscate, P.2.B - Atlante zone A e B e P.2.C - Proposte di modifica alle perimetrazioni dei vincoli paesaggistici - art. 142 dlgs 42/04 - stato sovrapposto, evidenziano gli approfondimenti effettuati sui perimetri delle aree tutelate per legge sopra richiamate.
4. Il PO quale strumento di pianificazione urbanistica, con scala di maggior dettaglio e coerentemente con gli indirizzi del presente PS, articolerà ulteriormente la conformazione con il perseguimento degli obiettivi l'applicazione delle direttive ed il rispetto delle prescrizioni disposte negli Elaborati 3B e 8B del PIT-PPR.