Art. 16. Il territorio rurale

1.Il PS riconosce come territorio rurale tutto ciò che ricade all'esterno del perimetro del TU, così come indicato al precedente art. 15.

2. Nel territorio rurale si riconoscono, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 64 della LR 65/2014:

  1. a) le aree agricole e forestali;
  2. b) i nuclei e gli aggregati rurali oltre agli insediamenti sparsi, comunque in stretta relazione morfologica, insediativa e funzionale con il contesto rurale; per i quali si rimanda al precedente art. 9.2.4;
  3. c) le aree ad elevato grado di naturalità;
  4. d) gli ambiti di pertinenza paesaggistica dei centri e nuclei storici, ai sensi dell'art. 66 della LR 65/2014 e per i quali si rimanda al precedente art. 9.3;
  5. e) gli ambiti periurbani, ai sensi dell'art. 67 della LR 65/2014 e per i quali si rimanda al successivo art. 16.1;
  6. f) le aree con funzioni non agricole, che non costituiscono territorio urbanizzato, ai sensi dell'art. 64 co. 1 l. d) della LR 65/2014.

3. Sono obiettivi del PS per il territorio rurale:

  1. OB.1 - la salvaguardia, la riqualificazione e la valorizzazione paesaggistica delle visuali e dei percorsi panoramici, mediante la conservazione dei rapporti visivi e dei coni di visuale, per la fruibilità del panorama e con la rimozione o mitigazione dei fattori di degrado visivo;
  2. OB.2 - l'incentivazione alla permanenza della struttura agraria tradizionale quale elemento qualificante dal punto di vista funzionale e percettivo;
  3. OB.3 - la valorizzazione dell'agricoltura tradizionale come presidio paesaggistico, elemento identitario e culturale, mediante la promozione delle piccole produzioni di qualità e delle attività connesse e integrative della conduzione dei fondi;
  4. OB.4 - la salvaguardia e la qualificazione delle aree rurali, delle aree boscate e dei corsi d'acqua che possono svolgere funzioni di collegamento ecologico tra la collina e il fondovalle;
  5. OB.5 - favorire, nell'ambito delle aree della frangia urbana che si distinguono per i processi di destrutturazione e commistione di funzioni e forte frammentazione fondiaria, una specifica disciplina di riqualificazione ambientale, finalizzata al recupero delle permanenze del paesaggio agrario tradizionale, al riordino degli insediamenti e delle aree di pertinenza, della viabilità e degli annessi;
  6. OB.6 - evitare i processi di frammentazione fondiaria favorendo la coesione e la partecipazione degli attori della filiera agricola a preservando l'ambito territoriale mediante uso di tecniche agronomiche condivise, con servizi e strutture centralizzati ubicati preferibilmente nelle aree edificate dei nuclei e degli aggregati rurali;
  7. OB.7 - la valorizzazione e promozione della fruizione turistico-ambientale del sistema collinare e montano;
  8. OB.8 - la tutela e la valorizzazione della rete di viabilità minore, del suo corredo arboreo, delle siepi e dei manufatti di valenza storico-testimoniale;
  9. OB.9 - il recupero dei complessi edificati in abbandono, evitando al contempo di indurre un eccessivo carico urbanistico nel territorio rurale;
  10. OB.10 - un attento uso della risorsa idrica, con l'eliminazione degli sprechi e l'introduzione di sistemi per il recupero dell'acqua nell'ambito dell'attività agricola e delle trasformazioni del patrimonio edilizio.

4. Il PO e gli altri strumenti della pianificazione urbanistica assumono i seguenti indirizzi:

  1. IN.1 - classificare i vari ambiti del territorio rurale e disciplinare quindi gli interventi nelle zone agricole, tenendo conto sia dell'articolazione derivante dallo statuto del territorio che di quella operata dai sistemi territoriali individuati dal PTCP (Titoli II e III della presente Parte);
  2. IN.2 - promuovere politiche mirate al presidio residenziale con modalità adeguate al contesto e nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, escludere tipologie riferibili a lottizzazione urbane;
  3. IN.3 - disciplinare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente privilegiando la tutela degli edifici che mantengono un particolare valore storico-testimoniale, consentendo adeguati ampliamenti funzionali dei fabbricati sulla base delle peculiari caratteristiche architettoniche e tipologiche;
  4. IN.4 - individuare i ruderi e i fabbricati in avanzato stato di degrado e abbandono, e disciplinarne gli interventi secondo quanto disposto dalla LR n.3/2017;
  5. IN.5 - individuare per i fabbricati aventi valore storico-testimoniale, le specifiche permanenze delle aree di pertinenza e i criteri per la loro definizione quando non permanenti, abbinandole a una disciplina che consenta gli interventi in base alle caratteristiche della pertinenza stessa. Tale disciplina dovrà essere finalizzata al mantenimento di adeguati spazi correlati con il fabbricato, cercando di evitare il più possibile consumo di territorio rurale;
  6. IN.6 - specificare nel dettaglio la disciplina dei frazionamenti fondiari in territorio rurale, nel rispetto degli impatti che questi comportano sulle risorse ambientali e sul paesaggio;
  7. IN.7 - specificare nel dettaglio la disciplina di realizzazione dei manufatti e delle recinzioni, differenziandola in funzione delle diverse componenti del territorio rurale;
  8. IN.8 - incentivare il potenziamento delle strutture per l'ospitalità extra-alberghiere e perseguire la definizione di una rete di ospitalità diffusa;
  9. IN.9 - favorire la realizzazione di itinerari culturali, escursionistici, naturalistici;
  10. IN.10 - incentivare l'integrazione paesaggistico ambientale dei vigneti e oliveti attraverso la definizione di buone pratiche e indirizzi per la riqualificazione del paesaggio, nel rispetto delle regole tradizionali della composizione e conduzione dei fondi agricoli (ad esempio piantumazioni di siepi, alberi camporili ecc.) anche nell'ottica di contribuire al mantenimento e alla valorizzazione della rete ecologica;
  11. IN.11 - favorire pratiche agricole innovative e sostenibili, nel rispetto dei caratteri specifici del contesto ambientale;
  12. IN.12 - aumentare il valore aggiunto dell'attività agricola incentivando l'uso sostenibile delle energie rinnovabili sia per l'autoconsumo che per l'attività aziendale;
  13. IN.13 - favorire gli interventi prevalentemente rivolti alla bioingegneria, finalizzati al riassetto idrogeologico ed al consolidamento dei versanti al ripristino dei canali di drenaggio delle acque, alla conservazione e alla manutenzione delle sistemazioni idraulico;
  14. IN.14 - incentivare forme di vivaismo sostenibili, con basso uso di risorse idriche e di prodotti di sintesi, per attivare un processo graduale di superamento delle pratiche più impattanti;
  15. IN.15 - specificare una disciplina per le aree da destinare alla vendita di prodotti agricoli e del vivaismo (cd. Garden);
  16. IN.16 - individuare in maggior dettaglio, anche variando nel numero e nell'estensione rispetto a quanto rappresentato nell'elaborato S.01 - UTOE, territorio urbanizzato e insediamenti, le aree con funzioni non agricole (precedente co. 2 l. f)
  17. IN.17 - definire una disciplina specifica per le aree con funzioni non agricole (precedente co. 2 l. f), nella quale indicare le previsioni ammesse sui fabbricati e sulle aree pertinenziali.