Art. 10. Le invarianti strutturali

1. Le invarianti strutturali comprendono l'individuazione dei caratteri specifici delle strutture territoriali e delle componenti identitarie ritenute qualificative del patrimonio territoriale e la conseguente definizione delle regole e dei principi che ne assicurano la tutela, la riproduzione e la persistenza.

2.Il PS, in conformità al PIT-PPR e ai relativi Abachi delle invarianti, individua le seguenti invarianti strutturali, le quali sono da intendersi operanti per l'intero territorio comunale:

  1. - Invariante I: Caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici;
  2. - Invariante II: Caratteri ecosistemici del paesaggio;
  3. - Invariante III: Carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali;
  4. - Invariante IV: Caratteri morfotipologici dei sistemi agroambientali dei paesaggi rurali.

3. Le invarianti strutturali del PIT-PPR sono definite e trovano rappresentazione nei seguenti elaborati:

  1. - ST.03 - Invariante I - caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici
  2. - ST.04 - Invariante II - caratteri ecosistemici
  3. - ST.05.1 - Invariante III - sistema insediativo e struttura di matrice storica
  4. - ST.05.2 - Invariante III - territorio urbanizzato, insediamenti e morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee
  5. - ST.06.1 - Invarianti IV - caratteri agro-ambientali
  6. - ST.06.2 - Paesaggi rurali storici

4. Le quattro invarianti strutturali, le quali così come individuate e disciplinate, non costituiscono un vincolo di non modificabilità del bene ma un quadro di riferimento per definire le condizioni di trasformabilità, tengono conto di quanto indicato nella "Scheda d'Ambito 06 - Firenze-Prato-Pistoia" del PIT-PPR e sono declinate e dettagliate a scala locale.

5. Il PS persegue gli obiettivi generali indicati per ciascuna invariante negli artt. 7, 8, 9 ed 11 della Disciplina di Piano del PIT-PPR e nei successivi articoli del presente Titolo, indica in conformità alla disciplina statutaria del PIT-PPR, specifici indirizzi, da declinare nei successivi atti di governo del territorio.