Art. 9.2.1 Beni architettonici e storico-culturali

1. Il PS riconosce i beni architettonici e storico-culturali, nonché le emergenze puntuali di rilevanza storica ed architettonica, come elementi patrimoniali che costituiscono l'immagine dei luoghi del territorio e la riconoscibilità dei presidi insediativi del territorio.

2. Oltre ai beni culturali in senso stretto, ovvero beni assoggettati a provvedimenti di tutela diretta secondo i disposti di cui al Dlgs n.42/04, hanno rilevanza patrimoniale sia il sistema delle emergenze architettoniche con valore percettivo che coronano le pendici del capoluogo che quello delle opere di architettura dal 1945 ad oggi, a testimonianza delle esperienze di architettura contemporanea nella città.

3. La rete dei numerosi manufatti legata alla pratica religiosa - cappelle, edicole, tabernacoli, croci - oppure la rete dei manufatti legati alla vita produttiva e quotidiana -mulini, ferriere, ghiacciaie, lavatoi, fonti - costituisce elemento identitario, da tutelare e reintegrare, sia mediante strumenti di rango pianificatorio che regolamentare.

4. Sono obiettivi del PS per i beni architettonici e storici-culturali:

  1. OB.1 - oltre al rispetto dei principi e dei disposti discendenti dal Dlgs n.42/04, tutelare gli edifici, i complessi architettonici e i manufatti di valore storico e architettonico, nonché gli elementi puntuali di rilevanza storica, architettonica e testimoniale;
  2. OB.2 - garantire che la pianificazione del territorio non comprometta nel suo complesso la leggibilità delle emergenze valoriali, nonché gli elementi strutturanti del paesaggio.

5. Il PO e gli altri strumenti della pianificazione urbanistica assumono i seguenti indirizzi:

  1. IN.1 - orientare gli interventi verso la conservazione dei caratteri morfologici, tipologici, architettonici, storici e identitari, appartenenti alla consuetudine dei luoghi e incrementando il livello di qualità là dove sussistono situazioni di degrado;
  2. a) IN.2 - integrare gli elementi architettonici che contribuiscono alla costituzione del paesaggio, all'interno delle scelte pianificatorie per i vari ambiti del territorio, al fine di consolidarne il ruolo di emergenza territoriale riconoscibile;
  3. b) IN.3 - promuovere interventi che concorrano alla riqualificazione del sistema insediativo, assicurino qualità architettonica e integrazione paesaggistica con le emergenze architettoniche.