Art. 17 Edificio specialistico civile

Definizione: sono gli edifici destinati a funzioni civili che rivestono interesse collettivo, quali palazzi per il governo, zecche, biblioteche, teatri, fortificazioni, mura mulini, lavatoi ecc., individuati nell’Atlante dei tipi edilizi con il colore rosso.

Modalità d’intervento: manutenzione ordinaria, restauro, ripristino filologico, ripristino tipologico. Tali interventi comprendono:

  • la conservazione o il ripristino dell’impianto distributivo originario;
  • la conservazione o il ripristino degli spazi liberi: corti, piazzali, giardini;
  • la manutenzione degli elementi architettonici e decorativi;
  • la manutenzione o il ripristino dei fronti esterni ed interni, degli ambienti interni, della copertura;
  • il consolidamento con sostituzione delle parti non recuperabili, senza modificare la posizione o la quota degli elementi strutturali: murature portanti, solai e volte, scale;
  • la conservazione o il ripristino degli ambienti interni di pregio per le loro caratteristiche costruttive e decorative: volte, soffitti a cassettoni, affreschi, stucchi, impiantiti e pavimenti vari;
  • l’inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari e le opere per il superamento delle barriere architettoniche. Senza alterarne le caratteristiche morfologiche e decorative.

Destinazione d’uso : sono quelle originarie o quelle per altri servizi e attività pubbliche o di uso collettivo:

  • direzionali e direzionali di servizio, in particolare le sedi di comunità, fondazioni, associazioni culturali, musei, scuole e università, istituzioni pubbliche.

La destinazione residenziale è ammessa se la trasformazione in residenza è già avvenuta e ormai consolidata nel tempo.