Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Aggiornamento NTA Art. 24/38- approvazione del 18.09.23 (vigente)

Art. 88 Norme comuni

Nelle aree agricole comprese all'interno del presente capo III, si applica la normativa forestale della Regione Toscana con le precisazioni di seguito descritte.

Interventi di trasformazione

1. Sono consentiti:

  • - la coltura di materiale forestale di propagazione;
  • - interventi per la realizzazione di strade tagliafuoco e di strade per il trasporto del legname preventivamente autorizzate dall'autorità forestale e dagli enti competenti di sezione non superiore a m 3 e con manto in terra battuta;
  • - realizzazione di strade di esbosco temporaneamente limitate alla durata dell'intervento;
  • - tagli colturali;
  • - opere necessarie all'imbrigliamento e alla sistemazione dei corsi d'acqua e allo sfruttamento delle sorgenti;
  • - opere necessarie al consolidamento di terreni franosi;
  • - regimazione dei corsi d'acqua;
  • - recinzioni per riserve di caccia: tali recinzioni possono essere realizzate così come previste dal precedente art. 81. È assolutamente vietato l'impiego di paleria di cemento o metallo;
  • - parcheggi non impermeabilizzati e piazzole temporaneamente recintate così come previste dal precedente art. 81 per il deposito della legna;
  • - percorsi di trekking, piste equestri e piste per mountain bike su strade bianche, appositamente individuate e segnalate secondo modalità idonee al rispetto del contesto locale e concordate con l'Amministrazione Comunale;
  • - le attività integrative dell'attività agricola, compatibili con l'ambiente, di carattere ricreativo (parchi e aree di sosta e per pic-nic, aree per gioco per bambini, ecc.) artistico-culturale (esposizioni e laboratori d'arte che utilizzano materiali locali, corsi di istruzione, orti didattici connessi alle scuole, aule scientifico naturalistiche all'aperto, ecc.);
  • - aree di sosta per l'ospitalità extralberghiera in spazi aperti, come definita all'articolo 82.

2. Non sono consentiti:

  • - l'alterazione della morfologia del territorio e quindi dei relativi piani di campagna anche attraverso movimenti di terra salvo modeste alterazioni morfologiche finalizzate alla realizzazione degli interventi previsti dai commi 1 e 3 del presente articolo;
  • - l'abbattimento di alberature in contrasto con quanto previsto da specifiche norme di settore;
  • - apertura di strade carrabili, fatta eccezione, se preventivamente autorizzate dall'autorità forestale e enti competenti, per le opere funzionali alla manutenzione del bosco, alla coltivazione dei fondi agricoli ed alla difesa del suolo;
  • - la delimitazione delle proprietà mediante recinzioni fatto salvo quanto previsto dall'Art. 81, comma 4;
  • - colture specializzate a vivaio, vasetteria o in pieno campo;
  • - la sostituzione delle colture tradizionali, quali castagneti da frutto, faggete ecc. con altre colture;
  • - la costruzione di nuovi edifici ad uso residenziale di ogni genere, di serre fisse o di quelle di durata superiore a due anni;
  • - parcheggi asfaltati.

Interventi edilizi

3. Sono consentiti:

  • - la realizzazione di manufatti per il ricovero degli animali, capanni per la caccia e per il bird watching, depositi disciplinati dal precedente Art. 75. Tali manufatti dovranno essere installati nelle aree aperte di pascoli o radure e dovranno distare almeno 15 metri dal limitare dei boschi e delle foreste al fine di non creare rischio di incendi, e di non alterare visuali panoramiche. Tali strutture dovranno essere aperte e non potranno assolutamente fungere da deposito di nessun materiale di qualsiasi natura;
  • - nuovi annessi agricoli;
  • - il riuso del patrimonio edilizio esistente ai sensi delle presenti norme, compreso il cambiamento di destinazione d'uso degli annessi e delle abitazioni rurali, a condizione che venga mantenuta un'area pertinenziale minima, se disponibile, corrispondente al fondo produttivo di riferimento. Qualora l'estensione del fondo alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sia inferiore a un ettaro sarà possibile, nei limiti di legge, separare il fondo dal fabbricato agricolo;
  • - il recupero edilizio degli edifici esistenti o diruti anche senza la realizzazione di opere di urbanizzazione, che dovranno essere sostituite da forme di autoproduzione e smaltimento. In particolare dovranno esser previsti sistemi per la produzione di energia rinnovabile in loco, lo smaltimento delle acque reflue con fitodepurazione; nel caso di edifici diruti saranno recuperabili solamente quelli per i quali è documentabile l'assetto preesistente.

4. Per i nuovi interventi edilizi e per gli ampliamenti degli edifici esistenti, ricadenti in aree boscate, sarà verificata l'esistenza del bosco attraverso documentazione fotografica e autocertificazione di agronomo o forestale.

Art. 89 Aree forestali di boschi e radure

1. Le Aree forestali e naturali sono così suddivise:

Bosco misto e bosco ceduo

2. Sono aree sottoposte a tutela e qualificazione; gli indirizzi colturali dovranno guidare l'evoluzione verso colture tradizionali (latifoglie).

3. Gli interventi dovranno essere mirati a realizzare o migliorare invasi antincendio e alla sistemazione idraulica-forestale compresa la pulizia degli impluvi.

Bosco di alto fusto

4. Sono aree sottoposta a tutela e a stabilizzazione.

5. Gli interventi sono finalizzati alla conservazione della biodiversità o del paesaggio; sono consentiti percorsi, opportunamente segnalati, per la fruizione naturalistica del bosco.

Castagneto da frutto

6. Le norme che seguono hanno validità per tutti i castagneti da frutto esistenti, ancorché non rappresentati cartograficamente.

7. Fatti salvi gli interventi previsti all'Art. 88, sono consentiti:

  • - interventi di miglioramento e recupero di soprassuoli dei castagneti da frutto;
  • - il recupero di viabilità esistente;
  • - il recupero, la manutenzione e il consolidamento delle sistemazioni idraulico agrarie;
  • - la recinzione con pali di legno a maglia quadra zincata per la realizzazione di aree di raccolta e commercializzazione.

8. Non sono consentiti:

  • - la rimozione delle sistemazioni idraulico-agrarie presenti siano esse costituite da sistemazioni continue (fossi,dreni etc) o discontinue (ciglionamenti e terrazzamenti e le relative forme di collegamento fra terrazzi);
  • - la demolizione di edifici rurali per lo stoccaggio e o trasformazione della castagna ancorché in precarie condizioni;
  • - le trasformazione dei castagneti da frutto;
  • - impianti o reimpianti con materiale vegetale alloctono o costituito da organismi geneticamente modificati.

Radure e pascoli

9. Fatti salvi gli interventi previsti all'Art. 88, sono consentiti:

  • - interventi di recupero e miglioramento degli spazi aperti, nelle praterie secondarie e nelle radure abbandonate attraverso decespugliamento dei pascoli colonizzati o in via di colonizzazione da parte di specie arbustive (taglio delle ginestre, diradamento dei ginepri), allo scopo di "restituire" al pascolo superfici oggi inutilizzabili;
  • - interventi di realizzazione e mantenimento di corridoi ecologici (siepi, fasce alberate e arbustive), nelle zone aperte e a basso indice di boscosità;
  • - ripristino di recinzioni e di ripari notturni per il bestiame, costruzione di abbeveratoi;
  • - recupero e realizzazione di piccole zone umide per scopi sperimentali di conservazione e tutela.

10. Non sono consentiti:

  • - l'impianto con essenza arboree e/o arbustive o comunque il rimboschimento;
  • - l'alterazione dei piani e del sistema di deflusso delle acque;
  • - il sovrappascolo con conseguenti fenomeni erosivi.
Ultima modifica 17.03.2022 - 12:16