Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Aggiornamento NTA Art. 24/38- approvazione del 18.09.23 (vigente)

Art. 83 Classificazione

1. Le aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola sono suddivise nei seguenti ambiti:

Ambiti di pianura

  • - aree agricole specializzate di pianura
  • - aree agricole multifunzionali di pianura con valenza paesaggistica

Ambiti di collina e di montagna

  • - aree agricole tradizionali di collina e di montagna
  • - terrazzamenti collinari di valenza paesaggistica

Ambiti forestali di boschi e radure:

  • - bosco misto
  • - bosco ceduo
  • - bosco di alto fusto
  • - castagneto da frutto
  • - radure e pascoli

Aree a destinazione speciale

  • - aree agricole multifunzionali con valenza ambientale
  • - aree per la commercializzazione dei prodotti agricoli
  • - aree per bacini idrici e opere di salvaguardia idraulica

Art. 84 Aree agricole specializzate di pianura

1. In queste aree ad esclusiva funzione agricola valgono le seguenti prescrizioni:

Indirizzi colturali e funzioni

2. Sono consentiti

  • - le attività agricole specializzate per la produzione di qualità ed in particolare quelle vivaistiche in contenitore o a pieno campo, con le specifiche che seguono;
  • - i bacini per la raccolta e stoccaggio delle acque a fini irrigui o per compensazione;
  • - le reintegrazioni delle condizioni pedologiche iniziali attraverso rialzamenti del piano di campagna ripristinando i livelli delle sistemazioni storiche dei terreni; pertanto il ripristino dei livelli, rilevabili dalla quota dei terreni dei confinanti o dalla cartografia, dovrà avvenire senza alterare la proprietà di invaso dovuta alla libera esondazione delle acque di allagamento, ne' produrre alterazioni della funzionalità delle sistemazioni idraulico agrarie aziendali e locali, nel pieno rispetto del funzionamento idraulico del reticolo minore. In questi casi l'azienda dovrà produrre una perizia idraulica comprendente la certificazione delle terre impiegate, ai sensi di legge, ed una rilevazione morfologica dell'azienda espressa in quote assolute, attraverso un modello digitale in formato elettronico compatibile con quelli adottati dall'ufficio tecnico del Comune;
  • - gli impianti a vasetteria purché subordinati alla verifica della compatibilità con il livello di rischio idraulico o geologico ed ai condizionamenti da ciò derivanti. La realizzazione di tali impianti dovrà essere effettuata ai sensi della norma 13 del DPCM 5/11/99, mediante copertura del suolo esclusivamente con materiale permeabile (antialga e telo permeabile) poggiato a diretto contatto con il suolo non costipato, fatta salva la possibilità di stendere uno strato di materiale inerte dello spessore massimo di 5 cm impiegando materiali pacciamanti per migliorare le condizioni di permeabilità dei terreni. I primi 2 ettari di vasetteria potranno essere realizzati come quota una tantum senza limitazioni percentuali relative alla SAU aziendale; la superficie a vasetteria eccedente i 2 ettari potrà interessare fino al 30% della SAU complessiva aziendale ricadente delle Aree agricole specializzate di pianura. Le aziende aderenti allo schema di certificazione ambientale EMAS o di tipo equivalente per la gestione ambientale aziendale, finalizzata alla riduzione dell'impatto ambientale delle attività produttive sulle risorse, ovvero aderenti ad uno specifico disciplinare approvato e autorizzato dal Ministero competente, potranno ottenere il raggiungimento di una quota a vasetteria pari al 65% della SAU aziendale ricadente nelle Aree agricole specializzate di pianura. Tale certificazione dovrà essere coerente con le direttive europee in termini di certificazione EMAS (Reg. Ue n.1836 del 1993 modificato da Reg. Ue n.761 del 2001 - detto Emas2) e dovrà espressamente contenere indicazioni su pratiche aziendali (sia per il pieno campo sia per la vasetteria) che garantiscano:
    1. a) riduzione del consumo idrico (impianti di irrigazione, sensori di pioggia, pacciamatura dei vasi, vivaio chiuso)
    2. b) riduzione nell'impiego di fitofarmaci e diserbanti,
    3. c) la fitodepurazione,
    4. d) la realizzazione di impianti a vasetteria che non pregiudichino usi alternativi futuri dei fondi (evitando trasformazioni profonde ed irreversibili del territorio e dei profili del suolo agrario).
  • - I nuovi impianti di vasetteria qualora prevedano un'adeguata fascia di rispetto dai centri abitati e dalle civili abitazioni, nella quale devono essere messi a dimora specie capaci di mitigare gli impatti derivanti dalle attività lavorative (rumori, polveri, uso di fitofarmaci, etc.).

3. Non sono consentiti:

  • - gli impianti a vasetteria che comportano l'asportazione di suolo e/o l'aggiunta/sostituzione di materiale inerte al suolo agricolo, salvo quanto consentito ai commi precedenti;
  • - gli impianti a vasetteria che si estendono per una superficie superiore a quanto definito dalle presenti norme;
  • - l'impermeabilizzazione del suolo agricolo al di fuori di quanto previsto dalle presenti norme e dai PMAA;
  • - per i nuovi impianti a vasetteria, l'impiego di sistemi di irrigazione privi di impianto di recupero.

Interventi edilizi

4. Nei limiti previsti dalla normativa regionale, dalle presenti norme e nei soli casi in cui sia stata dimostrata l'impossibilità di destinare all'uso di abitazione e/o di annesso rurale altri locali facenti parte del patrimonio edilizio dei soggetti attuatori, sono ammessi:

  • - il recupero dell'edilizia esistente ai sensi delle presenti norme, compreso il cambiamento d'uso da abitazione rurale in abitazione civile con le limitazioni di cui all'art. 81 della L.R. 65/2014 a condizione che, salvo casi di dimostrata impossibilità, venga mantenuta un'area pertinenziale minima di 2000 mq e comunque non inferiore a 600 mq per ogni unità abitativa;
  • - nuove abitazioni rurali e nuovi annessi rurali;
  • - il cambio di destinazione d'uso degli annessi rurali esistenti alle condizioni di cui al precedente Art. 80;
  • - distributori di carburanti all'interno delle fasce di rispetto stradale;
  • - l'installazione di serre fisse, temporanee o stagionali;
  • - la conversione degli annessi rurali in spazi di servizio dell'azienda, compresa l'attività di vendita di prodotti aziendali;
  • - la realizzazione di impianti collettivi per energie rinnovabili, ad esclusione degli impianti eolici di potenza superiore a 5Kw, nonché sistemi di fitodepurazione nel rispetto della normativa regionale in materia, del Regolamento Edilizio e del Regolamento di Igiene; tali impianti dovranno essere collocati in località idonee sulla base di schemi di inquadramento urbanistico e paesaggistico, volti alla tutela di eventuali invarianti strutturali, nonché di valori naturalistici, estetico percettivi e storico culturali presenti anche al di fuori dell'area, come previsto nelle schede di paesaggio del PIT per gli ambiti 5 e 6.

5. Non sono consentiti:

  • - lo svolgimento di attività commerciali diverse da quelle connesse con l'attività dell'azienda agricola.

Viabilità

6. Gli impianti di vasetteria dovranno essere realizzati di norma nelle vicinanze dei centri aziendali in modo tale da ridurre il consumo di suolo per viabilità di servizio, che, in caso di dismissione dell'impianto, dovrà essere completamente riconvertibile in Superficie Agricola Utilizzabile.

Art. 85 Aree agricole multifunzionali di pianura con valenza paesaggistica

1. In queste aree valgono le seguenti prescrizioni:

Indirizzi colturali e funzioni

2. Sono consentiti:

  • - gli allevamenti;
  • - le attività agricole anche amatoriali;
  • - le attività agricole a vivaio;
  • - le reintegrazioni delle condizioni pedologiche iniziali attraverso rialzamenti del piano di campagna ripristinando i livelli delle sistemazioni storiche dei terreni. Pertanto il ripristino dei livelli, rilevabili dalla quota dei terreni dei confinanti o dalla cartografia, dovrà avvenire senza alterare la proprietà di invaso dovuta alla libera esondazione delle acque di allagamento ne' produrre alterazioni della funzionalità delle sistemazioni idraulico agrarie aziendali e locali nel pieno rispetto del funzionamento idraulico del reticolo minore. In questi casi l'azienda dovrà produrre una perizia tecnico-agronomica e idraulica comprendente la certificazione delle terre impiegate, ai sensi di legge, ed una rilevazione morfologica dell'azienda espressa in quote assolute, attraverso un modello digitale in formato elettronico compatibile con quelli adottati dall'ufficio tecnico del Comune;
  • - le attività integrative dell'attività agricola, compatibili con l'ambiente, di carattere ricreativo (parchi e aree di sosta e per pic-nic, aree per gioco per bambini, ecc.) artistico-culturale (esposizioni e laboratori d'arte che utilizzano materiali locali, corsi di istruzione, orti didattici connessi alle scuole, aule scientifico naturalistiche all'aperto, ecc.); aree di sosta per l'ospitalità extra-alberghiera come definite all'articolo 82;
  • - la realizzazione di bacini idrici per l'irrigazione;
  • - il recupero della viabilità a servizio della residenza, nel rispetto della morfologia del terreno, con caratteristiche e materiali tipiche della zona. Le stesse non potranno essere bitumate ma stabilizzate con sistemi che ne garantiscano la permeabilità e il pieno inserimento nel contesto paesaggistico;
  • - il riutilizzo e sistemazione degli antichi percorsi ed ippovie.

3. Non sono consentiti:

  • - la realizzazione di impianti a vasetteria;
  • - i movimenti di terra non connessi con le pratiche colturali e i cambiamenti della morfologia del territorio, comprensivi, tra le altre cose, di eventuali alterazioni del piano di campagna, ad esclusione degli interventi ammessi dal presente articolo;
  • - l'alterazione, la modifica e/o l' interruzione della viabilità presente, siano esse strade pubbliche o vicinali, allo scopo di garantire il più possibile l'assetto paesaggistico nei suoi aspetti formali e funzionali. Tale viabilità dovrà conservare le proprie caratteristiche (forma, dimensione, tracciato) ed essere accessibile al pubblico;
  • - l'alterazione della tessitura agraria tradizionale, con particolare riferimento per ciglionamenti, terrazzamenti, fossi, rete scolante principale e secondaria, individui e sistemi arborei caratterizzanti il paesaggio, formazioni lineari arboree e arbustive colturali e non colturali.

Interventi edilizi

4. Non sono consentiti:

  • - nuovi insediamenti residenziali di ogni tipo.

5. Sono consentiti:

  • - il riuso del patrimonio edilizio esistente ai sensi delle presenti norme, compreso il cambiamento di destinazione d'uso da abitazione rurale in abitazione civile;
  • - lievi movimenti di terra finalizzati alla realizzazione di interventi pertinenziali;
  • - nuovi annessi, serre e manufatti, rurali, amatoriali e temporanei;
  • - i centri aziendali, i piazzali e la viabilità interna all'azienda dovranno garantire al massimo la permeabilità dei suoli, compatibilmente con le esigenze di sicurezza e funzionalità dei luoghi di lavoro, in particolar modo per carico e scarico merci;
  • - i centri aziendali dovranno essere realizzati in prossimità delle strade in modo da non attrarre traffico all'interno degli spazi agricoli;
  • - distributori di carburanti all'interno delle fasce di rispetto stradale, al di fuori del perimetro delle “Mura Verdi” ( cfr tav. 30 del Piano Strutturale) e ad esclusione della strada della Femminamorta.

Viabilità e reticolo idrografico

6. La viabilità di uso pubblico esistente al Catasto di primo impianto (1952) deve essere mantenuta tale, salvo modeste modifiche migliorative; i PMAA dovranno precisare gli interventi sulla rete viaria in modo da garantirne il recupero e la fruizione pubblica anche in riferimento ai percorsi ciclo-pedonali individuati, alle eventuali ippovie e percorsi naturalistici in genere.

7. In ogni caso la viabilità di uso pubblico dovrà essere conservata e ripristinata garantendone la fruizione da parte di terzi e l'assetto paesaggistico nei suoi aspetti formali.

8. L'alterazione del reticolo idrografico deve garantire l'equilibrio idrogeologico complessivo; ogni variazione dovrà essere accompagnata dalla documentazione che comprovi l'invarianza idraulica del nuovo reticolo.

Art. 86 Aree agricole tradizionali di collina e di montagna

1. In queste aree valgono le seguenti prescrizioni.

2. Sono consentiti:

  • - gli allevamenti;
  • - le attività agricole sia tradizionali sia specializzate con le limitazioni di cui alla presente norma;
  • - gli interventi localizzati ed i movimenti di terra per quelle modifiche strettamente necessarie alla realizzazione degli accessi ai fabbricati o alle superfici interrate degli stessi;
  • - nuovi impianti arborei ed arbustivi anche specializzati di tipo vivaistico in pieno campo, purchè conservino gli assetti vegetali esistenti e presentino sistemazioni a girapoggio o cavalca poggio. Detti impianti specializzati, da definirsi mediante programmi colturali a termine, dovranno riguardare colture finalizzate al miglioramento qualitativo dei boschi esistenti, tramite composizioni vicine alla vegetazione potenziale della zona, compatibili con l'equilibrio ambientale, la tutela del paesaggio, la morfologia del suolo e favorite dalle condizioni ambientali tipiche della collina;
  • - le attività integrative dell'attività agricola, compatibili con l'ambiente, di carattere ricreativo (parchi e aree di sosta e per pic-nic, aree per gioco per bambini, ecc.) artistico-culturale (esposizioni e laboratori d'arte che utilizzano materiali locali, corsi di istruzione, orti didattici connessi alle scuole, aule scientifico naturalistiche all'aperto, ecc.);
  • - aree di sosta per l'ospitalità extralberghiera in spazi aperti, come definita all'articolo 82.

3. Non sono consentiti:

  • - la realizzazione di impianti di vivaio in contenitore;
  • - l'alterazione della morfologia del territorio e quindi dei relativi piani di campagna, salvo modeste alterazioni morfologiche finalizzate alla realizzazione degli interventi previsti dal precedente comma 2;
  • - l'alterazione del reticolo idrografico esistente e delle sistemazioni idraulico agrarie presenti, sia nella forma che nell'estensione;
  • - la realizzazione di nuova viabilità, se non finalizzata all'agricoltura;
  • - l'interruzione e chiusura della viabilità pubblica storica;
  • - la delimitazione delle proprietà mediante recinzioni, sono fatte salve le recinzioni strettamente necessarie per la difesa delle colture;
  • - eliminazione degli assetti vegetali esistenti, quali alberate o fasce di verde arboreo ed arbustivo lineare o elementi arborei ed arbustivi isolati;
  • - nuovi impianti arborei o arbustivi con sistemazioni "a rittochino" (ossia disposti in filari perpendicolari alle curve di livello);
  • - impianti con specie esotiche;
  • - alterazione dei corpi coltivati nella loro forma e dimensione.

Interventi edilizi

4. Sono consentiti:

  • - il riuso del patrimonio edilizio esistente ai sensi delle presenti norme, compreso il cambiamento di destinazione d'uso degli annessi e delle abitazioni rurali, a condizione che venga mantenuta un'area pertinenziale minima, sulla quale è possibile realizzare lievi movimenti di terra, se disponibile, corrispondente al fondo produttivo di riferimento. Qualora l'estensione del fondo alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sia inferiore a un ettaro sarà possibile, nei limiti di legge, separare il fondo dal fabbricato agricolo;
  • - il restauro della viabilità di accesso ai fabbricati nel rispetto dei valori paesaggistici presenti, per favorire il riuso dell'edificato esistente e il mantenimento di percorsi sostenibili per la mobilità dolce;
  • - la realizzazione di annessi stabili;
  • - la realizzazione di annessi amatoriali;
  • - la realizzazione di annessi temporanei;
  • - la realizzazione di impianti collettivi per energie rinnovabili, ad esclusione degli impianti eolici di potenza superiore a 5Kw, nonché sistemi di fitodepurazione nel rispetto della normativa regionale in materia, del regolamento edilizio e del regolamento di igiene; tali impianti dovranno essere collocati in località idonee sulla base di schemi di inquadramento urbanistico e paesaggistico, volti alla tutela di eventuali invarianti strutturali, nonché di valori naturalistici, estetico percettivi e storico culturali presenti anche al di fuori dell'area, come previsto nelle schede di paesaggio del PIT per gli ambiti 5 e 6.

5. È vietata:

  • - la realizzazione di edifici residenziali di ogni genere;
  • - la realizzazione di serre fisse e di quelle di durata superiore a due anni.

Art. 87 Terrazzamenti collinari di valenza paesaggistica

1. Per queste zone si applica la disciplina di cui al precedente articolo 86 con le precisazioni che seguono.

2. Sono consentiti il restauro e ripristino dei terrazzamenti secondo la tecnica e i materiali tradizionali, con le opportune opere di smaltimento delle acque oppure applicando tecniche di ingegneria naturalistica.

3. Non sono consentiti:

  • - la realizzazione di vivai, né vasetteria né in pieno campo;
  • - la delimitazione delle proprietà mediante recinzioni, sono fatte salve le recinzioni strettamente necessarie per la difesa delle colture e degli allevamenti;
  • - l'alterazione o lo spianamento delle aree terrazzate e ciglionate, anche se non individuate nelle tavole del Regolamento Urbanistico, salvo per dimostrate esigenze agricole e/o silvocolturali;
  • - la sostituzione dei muretti a secco anche con opere che ne imitino esteticamente la struttura, ma ne alterino o compromettano la funzionalità;
  • - la rimozione di muretti a secco e della viabilità di connessione tra una terrazza e l'altra sia essa costituita da sentieri, da scale in terra, legno o pietra;
  • - il tombamento di fossi e fossati;
  • - la impermeabilizzazione dei suoli, fatti salvi gli interventi consentiti.

Interventi edilizi

4. Sono consentiti:

  • - nuovi annessi agricoli, manufatti amatoriali e temporanei, che non interferiscano con le visuali panoramiche dalla viabilità, né la visibilità delle emergenze insediative ed infrastrutturali individuate;
  • - il riuso del patrimonio edilizio esistente ai sensi delle presenti norme, compreso il cambiamento di destinazione d'uso degli annessi e delle abitazioni rurali, a condizione che venga mantenuta un'area pertinenziale minima, se disponibile, corrispondente al fondo produttivo di riferimento, sulla quale è possibile realizzare lievi movimenti di terra. Qualora l'estensione del fondo alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sia inferiore a un ettaro sarà possibile, nei limiti di legge, separare il fondo dal fabbricato agricolo.
Ultima modifica 17.03.2022 - 12:16