Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Aggiornamento NTA Art. 24/38- approvazione del 18.09.23 (vigente)

Capo I NORME COMUNI ALLE AREE AGRICOLE, FORESTALI/NATURALI E SEMINATURALI

Art. 70 Prescrizioni generali

1. E' definito territorio rurale ai sensi dell'art. 57 del PS l'insieme delle aree esterne al perimetro dei centri abitati non diversamente individuate.

2. Il territorio rurale, comprendente le aree agricole e quelle forestali, naturali e seminaturali è considerato zona territoriale omogenea “E” ai sensi del DM 1444/1968 ed è assimilato alle aree ad esclusivo o prevalente uso agricolo o forestale di cui alla L.R. 65/2014.

3. Ai fini della tutela ambientale e paesaggistica del territorio rurale valgono le prescrizioni di cui al precedente art. 1, nonché le seguenti prescrizioni generali:

  • - in riferimento all'art. 80 del Regolamento Forestale regionale, ove possibile dovrà essere favorito il restauro ambientale e paesaggistico, il recupero e la bonifica dei terreni agricoli soggetti a erosione, frane , dissesto o alterazioni conseguenti a fenomeni di abbandono o improprio utilizzo;
  • - ai fini della tutela del reticolo idrografico superficiale è vietato insediare depositi di materiali edili o comunque non strumentali allo svolgimento delle attività agricole aziendali;
  • - sono vietate l'asportazione e la sostituzione dello strato fertile del suolo senza la conseguente reintegrazione dello stesso. Fanno eccezione i casi connessi con il restauro ambientale;
  • - è vietato impermeabilizzare il reticolo idraulico in particolare attraverso l'uso di teli sintetici;
  • - le opere di contenimento dovranno pertanto essere effettuate con terre armate, con muretti a secco o con semplici ciglioni inerbiti con specie stabilizzanti e altro, secondo i principi propri dell'ingegneria naturalistica;
  • - la realizzazione di muri a retta in cemento armato è ammessa solo ove ricorrano tutte le seguenti condizioni:
    • a. è dimostrata l'impossibilità tecnica dell'utilizzo dei sistemi indicati al comma 5 del presente articolo;
    • b. il progetto prevede un adeguato sistema di regimazione delle acque superficiali;
    • c. il muro è rivestito con bozze di pietra locale;
  • - nei casi in cui risulti necessario realizzare la viabilità poderale per la conduzione del fondo agricolo, questa deve avere una larghezza massima mt 3,50, deve essere completamente permeabile, utilizzando per questo terra battuta o ghiaia, e non dovrà comportare nessun rialzamento del piano di campagna naturale preesistente;
  • - non è consentita l'asfaltatura di tutte le strade bianche, ad eccezione delle strade a servizio di residenti in centri abitati o case sparse;
  • - i tracciati della viabilità storica compresi i ponti non possono essere alterati, ampliati, ivi compresi muretti di delimitazione ed accessi privati alla viabilità pubblica o poderale;
  • - fatto salvo il rispetto di quanto già previsto dagli strumenti di regolamentazione vigenti, tutti gli impianti a vivaio devono prevedere un'adeguata cortina arborea confinaria a tutela dei centri abitati, scuole, abitazioni e relative pertinenze frequentabili, che dovrà essere costituita da specie arboree e/o arbustive, capaci di mitigare gli impatti derivanti dalle attività lavorative (rumori, polveri, uso fitofarmaci e relativo effetto deriva, ecc.);
  • - non sono ammessi i volumi interrati al di fuori del perimetro della superficie coperta del fabbricato, salvo quanto previsto nelle aree specifiche dalle presenti norme e fatti salvi gli interventi nei resedi di riferimento delle residenze e delle sedi di centri aziendali;
  • - vani tecnici e reti tecnologiche sotterranee (acquedotti, fogne, gasdotti, linee elettriche e telefoniche e tutte le attrezzature connesse al funzionamento delle stesse) dovranno essere realizzate:
    • a. evitando di interrompere o alterare il reticolo di deflusso delle acque superficiali
    • b. evitando di danneggiare gli apparati radicali o sostituendo, in caso di impossibilità, le piante danneggiate con esemplari analoghi
    • c. ripristinando lo strato fertile del suolo e la precedente condizione dello stato dei luoghi;
  • - la manutenzione della viabilità poderale, della viabilità pubblica e delle relative opere accessorie (fosse, scarpate, etc.) è obbligatoria.

4. Le aziende agricole possono realizzare impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.

5. Tali impianti, per motivi paesaggistici e ambientali, non dovranno comportare impermeabilizzazioni del suolo ulteriori rispetto all'esistente; potranno essere installati con modalità tali da interessare esclusivamente coperture di fabbricati aziendali, piazzali, superficie agricola utilizzabile per impianti a vasetteria, serre e tettoie, nel rispetto degli indirizzi della Regione Toscana.

6. Non è ammessa, la realizzazione di impianti né sui terreni coltivati né sugli incolti.

7. Soggetti diversi dalle aziende agricole potranno installare impianti fotovoltaici, nel rispetto della normativa regionale, delle norme del presente RU e del Regolamento Edilizio anche nel resede di riferimento esclusivamente per il fabbisogno delle costruzioni esistenti.

8. Le superfici a vasetteria censite al di fuori delle Aree agricole specializzate di pianura potranno ospitare i suddetti impianti per la produzione di energie rinnovabili solo nei termini e nei limiti in cui è consentita la permanenza delle superfici a vasetteria ai sensi dell'art. 71 delle presenti norme.

Art. 71 Impianti a vasetteria esistenti al di fuori delle aree agricole specializzate di pianura

1. Gli impianti a vasetteria, di cui è dimostrata la legittimità, che non risultino localizzati all'interno dei perimetri delle Aree agricole specializzate di pianura, potranno essere trasferiti nelle Aree agricole specializzate di pianura. Nei casi in cui detti impianti ricadano in Aree agricole multifunzionali di pianura con valenza paesaggistica (Art. 85) sarà possibile, in alternativa al trasferimento, il loro ampliamento nella misura del 5% dell'impianto esistente e un ulteriore ampliamento del 15 % per quelle aziende che sono in possesso della certificazione EMAS o di tipo equivalente, secondo le modalità tecniche descritte al seguente articolo 84 e ferma restando la validità del seguente articolo 119, relativo agli immobili in contrasto con il presente Regolamento Urbanistico.

2. Nei casi di trasferimento sarà concessa la realizzazione di una superficie a vasetteria pari al doppio di quella presente al di fuori delle Aree agricole specializzate di pianura, di cui sia dimostrata la legittimità, senza che questa venga conteggiata nella quota percentuale stabilita dal presente regolamento, alle seguenti condizioni:

  1. a. il terreno delle aree a vasetteria da trasferire, di cui al precedente comma, dovrà essere ripristinato nelle condizioni precedenti relativamente a permeabilità, morfologia e reticolo idraulico;
  2. b. ogni richiesta di intervento relativa a tali impianti dovrà essere accompagnata da un'autocertificazione attestante la legittimità dell'impianto alla data di adozione del Regolamento Urbanistico;
  3. c. altri impianti non legittimati e in contrasto con la presente normativa dovranno essere rimossi.

Art. 72 Il Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (PMAA)

1. Il Programma Aziendale costituisce lo strumento attraverso il quale l'impresa agraria viene legittimata ad effettuare interventi di modifica territoriale nelle aree a prevalente o esclusiva funzione agricola.

2. In tale senso il Programma Aziendale deve costituire il presupposto dal quale emergano le motivazioni ed i benefici in termini produttivi degli interventi proposti e le loro ricadute ambientali.

3. In esso devono essere descritti in modo esauriente: la situazione aziendale attuale, gli obbiettivi economici e strutturali che l'azienda intende conseguire, gli interventi agronomici, ambientali ed edilizi e le relative fasi e tempi di realizzazione, evidenziandone la coerenza con i principi e gli obiettivi degli strumenti di pianificazione territoriale e regolamenti vigenti.

4. Il Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale di seguito denominato “Programma Aziendale”, è necessario per la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo e per tutti gli interventi disciplinati dagli artt. 72 e73 della L.R. 65/2014.

5. Contiene i dati prescritti dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia con le ulteriori seguenti specifiche:

  • - indicazione e descrizione delle pratiche fito-sanitarie impiegate;
  • - indicazione e descrizione dello stato di impermeabilizzazione e delle aree impermeabilizzate;
  • - indicazione cartografica in scala adeguata (1:2.000 ove disponibile o 1:5.000), descrizione dello stato dei luoghi e dell'uso del suolo in ordine alle “invarianti strutturali” presenti, così come definite dal Piano Strutturale (manufatti e opere d'arte di valore storico testimoniale quali lavatoi, pozzi, muri di sostegno e divisione, fontane impianti dell'acquedotto, manufatti e sistemazioni idrauliche, edicole sacre siepi, ecc) e agli altri elementi indicati dalla normativa regionale;
  • - la documentazione, nel caso di intervento sul reticolo idrografico, relativa all'assetto del reticolo antecedente e successivo agli interventi proposti, con esplicitazione dei loro effetti sullo smaltimento e il consumo delle acque, integrata da un' analisi idrologico-idraulica che attesti la fattibilità dell'intervento senza produrre effetti peggiorativi sul sistema idraulico-agrario locale a monte e a valle dello stesso.

6. Nel caso di cambio di destinazione d'uso del patrimonio edilizio, per cui sia stata dimostrata la cessazione della sua necessità per le esigenze dell'azienda, dell'imprenditore agricolo, dei familiari coadiuvanti o degli addetti, valgono comunque le prescrizioni di cui al successivo art. 80.

7. Nel caso di trasformazioni del patrimonio edilizio di valore storico testimoniale, vale quanto prescritto all'art. 38.

8. Qualora, a seguito del Programma Aziendale, risulti la necessità di estendere le reti e le infrastrutture di servizio, dette opere saranno a carico dell'intestatario del Programma.

9. La realizzazione del Programma aziendale, nel caso in cui lo stesso non abbia valore di Piano Attuativo, è garantita da una convenzione o un atto d'obbligo unilaterale concordato con il Comune, da registrare e trascrivere a spese del richiedente ai sensi dell'art. 74 comma 5 della L.R. 65/2014.

10. Il Programma ha valore di Piano Attuativo ed è pertanto corredato dagli elaborati necessari previsti dal Regolamento Edilizio, nei casi in cui la nuova edificazione sia superiore a 1000 mq. di Sul.

11. Il Programma Aziendale sarà accompagnato dal progetto delle opere di sistemazione ambientale e da atto d'obbligo unilaterale; nel caso in cui lo stesso abbia valore di Piano Attuativo sarà accompagnato dalle specifiche disposizioni per la valutazione a scala di dettaglio degli effetti ambientali, ai sensi del precedente art. 52 e da apposita convenzione.

Art. 73 Programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale: Opere di miglioramento ambientale

1. Gli interventi di miglioramento ambientale sono obbligatori ai sensi dell'art. 74 della L.R. 65/2014 e devono costituire una adeguata compensazione in termini di benefici collettivi del maggior impegno del territorio conseguente agli interventi programmati.

2. Per opere di miglioramento ambientale si intendono tutti quegli interventi e/o processi finalizzati alla tutela, valorizzazione, ricostituzione ed incremento delle risorse naturali ed al risanamento delle situazioni di degrado, non riconducibili alla ordinaria programmazione e conduzione aziendale.

3. L'ordinaria manutenzione ambientale è obbligatoria e come tale non può essere considerata intervento di miglioramento e sistemazione ambientale.

4. Sono invece considerati tra gli interventi di miglioramento la realizzazione di percorsi ciclopedonali pubblici e l'adeguamento di viabilità pubbliche individuati in cartografia, il recupero delle sistemazioni idraulico agrarie tradizionali, il dimensionamento degli interventi di messa in sicurezza geomorfologica, idraulica, delle sistemazioni idraulico-agrarie superiore a quanto strettamente necessario per le aziende qualora risponda a bisogni di ordine più generale e i rimboschimenti.

5. Qualora le caratteristiche aziendali non consentano la realizzazione di adeguati interventi di miglioramento ambientale, questi, sulla base di adeguate e motivate proposte dell'imprenditore, potranno essere localizzati anche fuori dall'ambito aziendale e potranno consistere in realizzazione o “adozione di aree a verde” di proprietà pubblica.

6. Per “adozione di aree a verde” si intende la gestione, a titolo gratuito e temporaneo, di aree a verde di proprietà pubblica per la valorizzazione, manutenzione, cura e vigilanza del verde urbano, secondo le prescrizioni fissate dall'Ufficio competente.

7. È consentita peraltro l'installazione all'interno dell'area “adottata” di un cartello riportante gli estremi identificativi del soggetto autorizzato.

8. I bacini irrigui, quando siano realizzati a servizio di più aziende e venga documentata una significativa razionalizzazione e recupero della risorsa idrica, nonché la possibilità di fungere da strumento collettivo di autocontenimento, potranno essere considerati interventi di miglioramento.

Art. 74 Nuovi annessi agricoli e manufatti aziendali

1. I soggetti aventi titolo, potranno realizzare nuovi annessi agricoli nel rispetto delle norme vigenti, nel caso in cui sia stata dimostrata l'impossibilità di destinare a tale uso altri locali del proprio patrimonio edilizio.

1 bis. Gli annessi di cui all'art. 70 comma 3 lett. b) e art. 73 devono avere le seguenti caratteristiche.

2. I nuovi annessi agricoli, dovranno essere localizzati preferibilmente in prossimità di strade e di fabbricati preesistenti e attorno ad un resede comune con altri immobili agricoli preesistenti, allo scopo di creare un complesso di spazi, attrezzature e ambienti destinati a funzioni connesse con l'agricoltura.

3. I nuovi edifici rurali, destinati ad usi direzionali, espositivi o altro, devono rappresentare occasione di riqualificazione dell'Azienda e utilizzare sistemi costruttivi passivi che utilizzino prevalentemente i tetti e le pareti verdi.

4. I nuovi annessi agricoli funzionali allo svolgimento dell'attività vivaistica e con destinazioni diverse da quelle di cui al precedente comma, devono avere caratteristiche improntate alla semplicità architettonica e devono essere realizzati con i seguenti materiali:

  1. a) in acciaio e vetro con l' inserimento, laddove necessario, di alcune parti in muratura o in cemento armato lisciato e/o colorato;
  2. b) in acciaio e/o legno;
  3. c) in muratura, ma in tal caso, è fatto obbligo di trattare le facciate esterne come pareti verdi, con la possibilità di utilizzare anche specie rampicanti su idonei sostegni.

5. Il Distretto Rurale Vivaistico Ornamentale della Provincia di Pistoia potrà sottoporre all'Amministrazione Comunale uno o più modelli di annesso agricolo, con materiali e forme diverse da quelle di cui ai precedenti commi, selezionati attraverso concorso pubblico di idee per architetti, ingegneri e agronomi forestali. La realizzazione dei modelli così selezionati è subordinata all'approvazione degli stessi da parte del Comune di Pistoia.

6. Le caratteristiche delle serre fisse e dei manufatti di cui all'art. 70 comma 3 lett. b) della L.R. 65/2014 sono quelle indicate dal Regolamento D.P.G.R. 63/R/2016 oltre a quelle indicate nel presente articolo.

7. I nuovi annessi agricoli destinati ad attività agricola diversa da quella vivaistica devono essere realizzati in legno, salvo motivate esigenze connesse alla lavorazione dei prodotti agricoli.

8. I manufatti non soggetti a Programma Aziendale sono realizzabili secondo le procedure dell'art. 70 della L.R. 65/2014.

8 bis. Le caratteristiche dei manufatti aziendali ad uso agricolo di cui all’art. 70 commi 1 e 3 lett. a) della L.R. 65/2014 sono quelle indicate nel Regolamento D.P.G.R. 63/R/2016.

9. Tutti i nuovi annessi agricoli ed i manufatti aziendali non potranno mutare la destinazione d'uso agricola ai sensi della normativa regionale vigente.

10. Per ogni tipo di annesso e di manufatto sono vietate tutte le dotazioni che consentono un'utilizzazione di tipo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo (ad esempio, cucina, riscaldamento, controsoffittature, bagni e servizi igienici, ecc.) salvo specifiche necessità di adeguamento o di rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro (spogliatoi, luoghi per il lavaggio degli operatori etc.) in cui sarà consentita l'installazione di strutture igieniche limitatamente alle prescrizioni di legge ed in particolare all'art. 85 comma 10 e tabella C del vigente PTCP.

11. Non è consentita la realizzazione di annessi agricoli e manufatti che per materiali e forma siano riconducibili ai capannoni industriali e artigianali.

Art. 75 Tipi di annessi agricoli

1. I nuovi annessi agricoli, fatto salvo il dimensionamento previsto dal PTC in funzione della capacità produttiva dei fondi agricoli, sono riconducibili alle categorie che seguono, anche in relazione alla necessità di tutela paesaggistica del territorio.

2. Ai fini di detta tutela è necessario che le nuove costruzioni non interferiscano negativamente con i coni visuali verso lo sky-line dell' antico nucleo di Pistoia e dei suoi monumenti, verso gli aggregati e i complessi di rilevanza architettonica e monumentale, nonché verso gli edifici di culto, i complessi ecclesiastici e i manufatti storici.

3. Gli Annessi agricoli realizzabili da Imprenditori Agricoli, previa presentazione del Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale ai sensi dell'art. 73 comma 5 della L.R. 65/2014, non possono avere altezza superiore a 8 metri misurata all'imposta della copertura.

4. La realizzazione di annessi agricoli non collegabili alle superfici minime fondiarie da coltivare, ai sensi dell'art. 73 comma 5 della L.R. 65/2014 e del regolamento di attuazione D.P.G.R. n. 63/R/2016 e s.m.i., è consentita ai soli imprenditori agricoli:

  1. a. la cui impresa risulti in attività e iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA)
  2. b. e che esercitano in via prevalente una delle seguenti attività:
    • - allevamento intensivo di bestiame;
    • - trasformazione/lavorazione e vendita diretta dei prodotti
    • - ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento;
    • - acquacoltura;
    • - allevamento di fauna selvatica;
    • - cinotecnica;
    • - allevamenti di specie zootecniche minori;
    • - allevamento di equini.

5. Gli annessi agricoli di cui al precedente comma devono essere commisurati alle dimensioni dell'attività dell'azienda nel rispetto delle vigenti normative comunitarie, nazionali, regionali e provinciali. La prevalenza delle attività di cui al precedente comma sussiste qualora tali attività costituiscano almeno l'80 per cento del prodotto lordo vendibile.

6. Fatto salvo quanto prescritto al comma 2 del presente articolo, gli annessi di cui al precedente comma 4, sono ammessi ove conformi a tutte le seguenti prescrizioni:

  1. a) sono realizzati in legno secondo gli esempi prodotti dall'ex agenzia regionale A.R.S.I.A., consultabili sul sito istituzionale dell'Ente;
  2. b) sono progettati garantendo la tutela dei valori paesaggistici ed ambientali del territorio;
  3. c) gli allacciamenti alle reti delle urbanizzazioni, ove previsti dal progetto, conseguono da documentate necessità aziendali e le relative opere non determinano modifiche permanenti all'ambiente circostante (pali e piloni per l'energia elettrica, scavi e movimenti di terra di entità non trascurabile, etc.);
  4. d) l'apertura di nuovi percorsi di accesso, gli sbancamenti di terreno, l'abbattimento di alberature, devono essere contenuti al minimo;
  5. e) non sono ubicati su crinali o emergenze paesaggistiche, né in prossimità di edifici storici o di pregio ambientale;
  6. f) sono rispettate le distanze dagli altri edifici e dalle strade pubbliche prescritte dalla vigente normativa nazionale, regionale e comunale.

7. È ammesso l'utilizzo dei medesimi materiali della consistenza preesistente nelle ipotesi di ampliamento degli annessi di cui al precedente comma 4.

8. Manufatti amatoriali, realizzabili, ai sensi dell'art. 78 della L.R. 65/2014 e del Regolamento D.P.G.R. 63/R/2016, da “amatori”. Sono tettoie o comunque manufatti in legno, privi di opere di fondazione, escluse soltanto quelle di ancoraggio, la installazione dei quali non deve comportare modifiche della morfologia dei luoghi. Devono interessare fondi coltivati di superficie non inferiore ai 6.000 mq. Devono presentare tipologia semplice, a pianta rettangolare della superficie massima di 30 mq (ai sensi dell'art. 85, comma 13 del PTCP) con copertura a doppia falda e andranno rimossi al cessare dell'attività agricola o in caso di trasferimento anche parziale del fondo. Per fondi coltivati di superficie non inferiore a 1.000 mq possono essere realizzati manufatti o tettoie in legno di superficie massima di 10 mq con le stesse caratteristiche di cui sopra. La documentazione per il conseguimento del titolo abilitativo deve essere accompagnata da un impegno dell'avente titolo alla rimozione del manufatto al cessare dell'attività agricola o in caso di trasferimento della proprietà del fondo o parti di esso. Sono ammessi manufatti, realizzati con materiali lignei o comunque leggeri, semplicemente appoggiati al suolo e che presentino un carattere di temporaneità, per la fruizione degli spazi aperti e capanni per osservazione della fauna, tettoie per aree di sosta e picnic, per ospitalità stagionale di escursionisti o visitatori giornalieri.

9. Manufatti per il ricovero di animali domestici ai sensi dell'art. 78 L.R. 65/2014 e del Regolamento D.P.G.R. 63/R/2016, realizzabili a servizio di qualunque fondo agricolo, con materiali lignei o comunque leggeri, costruendo strutture semplicemente appoggiate al suolo, che presentino un carattere di temporaneità, manufatti per la fruizione degli spazi aperti e capanni per osservazione della fauna, tettoie per aree di sosta e picnic, per ospitalità stagionale di escursionisti o visitatori giornalieri. Sono disciplinati ai sensi del Regolamento D.P.G.R. 63/R/2016. La loro installazione è consentita previa comunicazione all' Amministrazione Comunale.

Art. 76 Serre e bacini irrigui

1. Le serre costituiscono una protezione fissa o provvisoria realizzata al fine di modificare il microclima in cui vive la coltura in essa ospitata.

2. Possono avere forme diverse, e sono caratterizzate da una struttura portante costituita da struttura metallica, con la copertura in vetro o materiale plastico trasparente.

3. Le serre fisse di cui all'art. 70 della L.R. 65/2014 non possono avere funzione diversa da quella di protezione colturale, ad esclusione di quelle disciplinate dal successivo art. 91.

4. La realizzazione di serre fisse è consentita se commisurata alla capacità produttiva dell'azienda.

5. Le serre fisse con inizio lavori successivo al 15/04/2007 (art. 81 della L.R. 65/2014) non possono mutare la destinazione d'uso agricola.

6. Le serre temporanee sono realizzabili da parte delle aziende agricole del Regolamento di attuazione D.P.G.R. 63/R/2016 della L.R. 65/2014.

7. Ai fini della tutela paesaggistica del territorio è necessario che i nuovi annessi agricoli, manufatti aziendali comprese le serre, non interferiscano negativamente con i coni visuali verso lo sky-line dell'antico nucleo di Pistoia e dei suoi monumenti, verso gli aggregati e i complessi di rilevanza architettonica e monumentale, nonché verso gli edifici di culto, i complessi ecclesiastici e i manufatti storici

8. I bacini per la raccolta e stoccaggio delle acque a fini irrigui o per compensazione, sono ammissibili laddove consentito dalle presenti norme e dalla normativa regionale vigente, a condizione che vengano dotati di asta graduata con lo zero idrometrico, che indichi il livello che separa i volumi idraulici necessari per il fabbisogno dell'azienda agricola da quelli invasati per la corretta gestione del rischio idraulico, con arginature a filo campagna in modo che sia garantita la trasparenza idraulica.

9. I bacini irrigui o per compensazione possono essere realizzati, ai sensi del presente Regolamento Urbanistico e della normativa regionale vigente corredando gli atti amministrativi dei necessari elaborati tecnici, oltre che della planimetria dell'invaso inserito nell'azienda, con indicazione delle modalità di approvvigionamento idrico, della viabilità di accesso, della durata dell'impianto in relazione a quella dell'attività agricola e delle modalità di ripristino dell'area.

10. Nella relazione geologica, ove necessaria ai sensi di legge, atta valutare anche il rapporto tra falda e capacità dell'invaso, sarà specificata l'eventuale necessità di posa in opera di teli o film atti a garantire il mantenimento della capacità dello stesso.

11. Sono ammessi serbatoi e vasche a fini irrigui a condizione che siano facilmente rimuovibili, parzialmente interrati, con un'altezza massima dal piano naturale di campagna di mt. 2, schermati da una siepe e fatte salve le verifiche idrauliche e sismiche qualora dovute.

Art. 77 Nuovi edifici rurali ad uso abitativo

1. Gli imprenditori agricoli potranno realizzare edifici rurali ad uso abitativo nelle sole Aree agricole specializzate di pianura e nel caso in cui sia stata dimostrata l'impossibilità di destinare all'uso di abitazione rurale altri locali del proprio patrimonio edilizio.

2. Gli edifici rurali ad uso abitativo, in relazione alla necessità di tutela paesaggistica del territorio e fatto salvo il dimensionamento previsto dal PTC in funzione della capacità produttiva dei fondi agricoli, potranno essere realizzate nella misura massima di una abitazione ogni 2,5 ha di superficie coltivata.

3. Nel caso di nuova costruzione non potranno essere superati i due piani, fino ad una H max di m 6,50.

4. La superficie utile di ogni unità abitativa, non potrà superare i 150 mq di SU, ai quali potranno essere aggiunti altri 20 mq di SE destinabili a vani tecnici, depositi e/o autorimesse.

5. Potrà altresì essere addossato al fabbricato un portico esterno di misura non superiore al 20% della SE residenziale.

6. La realizzazione di nuovi edifici abitativi è autorizzabile con Permesso di Costruire, fatta salva la possibilità di procedere tramite SCIA, nei casi in cui il Programma Aziendale abbia valore di piano attuativo, secondo quanto definito al precedente articolo 72.

Art. 78 Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione agricola

1. Gli interventi di trasformazione del patrimonio edilizio con destinazione agricola sono disciplinati dalla normativa regionale.

2. Nei casi in cui si tratti di patrimonio storico o storicizzato, valgono le norme dell'edilizia storica di cui agli artt. 37, e 38 e 39 delle presenti norme.

3. Nel caso di complessi di edifici, o di edifici da frazionare in più unità immobiliari, le trasformazioni, oltre a rispettare la normativa specifica, devono garantire coerenza e compiutezza d'insieme mediante il trattamento coordinato delle diverse parti, ivi compresi i resedi di riferimento.

4. Per i fabbricati in area soggetta a emergenza idraulica e con problemi di stabilità dovranno essere prioritariamente verificate tutte le soluzioni tecniche per la messa in sicurezza e il consolidamento statico.

5. Solo nella dimostrata impossibilità tecnico-economica di conseguire tale risultato potrà essere ammessa la demolizione e ricostruzione in altra zona, salvo quanto prescritto per il patrimonio edilizio storico nelle presenti norme.

6. È ammessa la conversione degli annessi rurali in spazi di servizio dell'azienda, compresa l'attività di vendita di prodotti aziendali e di trasformazione di prodotti agricoli.

Art. 79 Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola

1. Gli interventi di trasformazione del patrimonio edilizio con destinazione d'uso non agricola sono disciplinati dalla normativa regionale con le precisazioni delle presenti norme.

2. Nei casi in cui si tratti di patrimonio storico o storicizzato, le trasformazioni edilizie sono sottoposte anche alle prescrizioni dell'edilizia storica di cui all'art. 37 delle presenti norme e all'Art. 24 del regolamento Edilizio.

3. Per tutti gli edifici, ai sensi della normativa regionale, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e sostituzione edilizia; è consentito un ampliamento una tantum fino a 25 mq di SCal per addizioni volumetriche agli alloggi esistenti alla data del 17/04/2013 e per ogni unità immobiliare con destinazione d’uso di interesse collettivo esistenti alla data del 31/12/2005, compatibilmente con le prescrizioni per il patrimonio edilizio storico di cui all'art. 38. L’ampliamento una tantum non potrà essere realizzato in posizione distaccata dall'edificio principale.

3bis. In aggiunta agli incrementi “una tantum” di cui al precedente comma 3 può essere realizzato un ulteriore incremento di 10 mq di Scal per alloggio a condizione che:

  • - l'intero immobile (esistente ed in ampliamento) raggiunga la classe energetica B oppure un miglioramento sismico dell'immobile esistente;
  • - che l'ampliamento proposto nel suo complesso non superi il 20 % del Volume Edificabile dell'edificio principale, calcolato secondo le indicazioni di cui all'art. 23 del D.P.G.R. 39/R;
  • - che sia conforme alle prescrizioni indicate dalla L.R.T sul rischio idraulico 41/2018 e s.m.i.

Il mancato raggiungimento dei requisiti prestazionali che hanno consentito di accedere al premio volumetrico costituisce parziale difformità dal permesso di costruire di cui all'art. 196 della L.R. 65/2014 ed è soggetto alle sanzioni previste dalla stessa legge regionale.

4. In caso di frazionamento di abitazioni esistenti, non sono ammessi nuovi alloggi di Sua inferiore a 80 mq.

5. Sono ammessi alloggi di superficie inferiore, non minore di 45 mq, solo in caso di interventi di edilizia sociale innovativa (tipo co-housing), con un limite massimo del 20% degli alloggi previsti con l'intervento sull'immobile.

Art. 80 Cambiamenti della destinazione d'uso

1. Fatte salve le prescrizioni per il patrimonio edilizio storico di cui agli artt. 37 e 38, il cambiamento di destinazione d'uso del patrimonio edilizio con destinazione agricola è disciplinato dalla normativa regionale e dalle norme del presente Regolamento Urbanistico nell'ambito delle diverse sottozone in cui ricadono.

2. Il cambio di destinazione d'uso di abitazioni rurali in abitazioni civili è consentito previa la stipula di un atto unilaterale d'obbligo per la individuazione del lotto/resede di riferimento ai sensi dell'art.3 del fabbricato rurale nel suo complesso, che dovrà rimanere indivisa anche in caso di frazionamento dell'edificio stesso.

3. L'estensione del lotto/resede di riferimento varia in funzione della zona omogenea in cui ricade.

4. I lotti/resedi di riferimento ricadenti nelle aree agricole di cui agli articoli 84 e 85 delle presenti norme, salvo casi di dimostrata impossibilità, devono avere una superficie di 2000 mq. e comunque non potranno essere inferiori a 600 mq.

5. Il cambio di destinazione d'uso di annessi agricoli è ammesso nei seguenti casi:

  1. a) annesso agricolo organicamente inserito nell'edificio colonico e/o rurale;
  2. b) annesso agricolo separato dall'edificio colonico e/o rurale, ma ricompreso nel patrimonio edilizio storico con superficie non inferiore a 38 mq di SU nella sua interezza;

6. Al di fuori dei casi di cui al precedente comma 5, è ammesso il mutamento di destinazione per gli annessi agricoli, ove ricorrano tutte le seguenti condizioni:

  1. a) la nuova destinazione d'uso sia verificata con il dimensionamento previsto dal piano strutturale;
  2. b) sia riutilizzato al massimo il 80% della SE esistente, qualora l'annesso originario abbia una SE superiore a 160 mq per realizzare al massimo n. 2 abitazioni. Il restante 20% se mantenuto, dovrà essere destinato a manufatto pertinenziale;
  3. c) sia realizzata una sola unità abitativa in caso di mutamento di destinazione di annessi rurali con Sul inferiore a 160 mq il resto potrà essere destinato a manufatto pertinenziale;

7. È comunque consentito destinare tutti gli altri annessi agricoli per attività che costituiscono parte integrante di quelle agricolo-forestali, quali agriturismo, annessi per attività agricole amatoriali, uffici e residenze dell'imprenditore agricolo, dei familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo indeterminato impegnati nell'attività agricola, nonché servizi per aree di sosta, impianti collettivi per energie da fonti rinnovabili di cui agli artt. 84 e 86, fattorie educative e allestimento di spazi per il trasferimento dei saperi e delle conoscenze legate al mondo rurale, trattandosi di attività connesse e funzionali alla riqualificazione e valorizzazione delle risorse agro-ambientali presenti. È altresì consentito ristrutturare detti annessi agricoli per funzioni pertinenziali di abitazioni civili poste i prossimità degli stessi.

8. Nei casi di mutamento di destinazione d'uso degli annessi agricoli di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, con superficie utile lorda superiore a 300 mq deve essere mantenuta una di superficie accessoria minima pari al 10% di quella oggetto di mutamento di destinazione d'uso, funzionale alla conduzione del fondo e/o alle nuove aree pertinenziali.

9. Qualora le aree interessate siano prive di urbanizzazioni, detti cambi d'uso saranno possibili a condizione che vengano contestualmente realizzate forme di autoproduzione e smaltimento.

10. In particolare dovranno esser previsti sistemi per l'approvvigionamento idrico, la produzione di energia rinnovabile, lo smaltimento delle acque reflue in conformità alle vigenti normative in materia.

11. Per le serre e i manufatti temporanei non è possibile neppure la ristrutturazione.

12. Il cambio d'uso del patrimonio edilizio a destinazione non agricola, compresi anche immobili legittimati dal condono edilizio, è ammissibile a condizione che la nuova destinazione d'uso sia agricola e/o connessa con la medesima ai sensi di legge, fatta eccezione per i locali organicamente inseriti negli edifici di civile abitazione posti all'interno della sagoma degli stessi, per i quali si applica la disciplina di cui al comma 5 lettera a).

13. Salvo diverse prescrizioni per le singole aree di cui agli Art. 84 e seguenti, è fatto divieto di mutare la destinazione d'uso di edifici rurali in attività commerciali e produttive.

Art. 81 Recinzioni e altri manufatti

Recinzioni

1. Nelle aree interessate da rischio idraulico medio ed elevato, come definite nel Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) dei due distretti idrografici interessati ogni tipo di recinzione dovrà garantire la trasparenza idraulica con particolare riferimento al battente idraulico se definito nell’ambito degli studi idrologici e idraulici.

2. Le recinzioni in generale non possono in alcun modo interferire con l'area di comptenza dei corsi d'acqua e debbono prevedere idonee soluzioni per il regolare deflusso delle acque nel reticolo idrografico superficiale, né possono creare ostacolo sulla viabilità pubblica o d'uso pubblico.

3. A protezione delle aziende collocate nelle aree agricole specializzate di pianura si possono realizzare due tipi di recinzioni:

  1. a. lungo la viabilità pubblica, le recinzioni possono avere un'altezza massima di m.2,20, dei quali non più di 30 cm possono essere di muratura; tali recinzioni devono essere arretrate rispetto al fronte strada, nel rispetto delle distanze imposte dal Codice della Strada, dalle presenti norme o di eventuali allineamenti previsti da strumenti urbanistici del comune;
  2. b. all'interno della proprietà eventuali divisioni di confine possono essere costituite da paletti in legno o metallici e rete a maglia sciolta, schermate sempre da siepi o da altra vegetazione, con esclusione di cordoli fuori terra.

4. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo, le aziende insistenti in aree agricole diverse da quelle di cui al precedente comma 3, per tutelare le colture e gli allevamenti, possono realizzare recinzioni:

  1. a. con pali di legno e rete quadra zincata;
  2. b. con fili elettrificati.

5. Per i resedi degli edifici residenziali, rurali e non, è ammessa la recinzione alle seguenti condizioni:

  • - nei casi dell'esistenza di una parziale recinzione si potrà procedere al completamento della stessa con gli stessi materiali se consoni all'edificio e alla pertinenza;
  • - nel caso di nuova recinzione di un resede, così come definito dal precedente art. 3 comma 5, essa dovrà essere eseguita con pali di legno e maglia quadra zincata o siepi e cancello in ferro con disegno semplice e tipico della campagna toscana, potrà essere realizzato muro in pietra con altezza massima di 2 metri solo sul fronte principale se prospicente la strada;

Attrezzature sportive, Piscine, campi da Tennis etc.

6. Potranno essere realizzate in tutte le zone agricole esclusivamente se costituenti pertinenze di abitazioni civili, rurali e di aziende agrituristiche, nel rispetto di eventuali invarianti strutturali, nonché di valori naturalistici, estetico percettivi e storico culturali presenti, come previsto nelle schede di paesaggio del PIT per gli ambiti 5 e 6.

7. Dovranno essere posizionate il più possibile prossime a fabbricati, piazzali e strade aziendali, in modo che riducano al minimo il consumo di territorio.

8. Le piscine dovranno essere ben inserite architettonicamente e paesaggisticamente nel contesto di riferimento, i rivestimenti del fondale e delle pareti dovranno avere coloritura simile al fondo naturale del terreno, i bordi dovranno essere realizzati con materiali che si mimetizzino nel contesto e i marciapiedi, a bassa visibilità. Nel rispetto delle normative vigenti in materia.

9. Dovrà essere dimostrata la possibilità di approvvigionamento idrico senza carico per l'acquedotto pubblico.

10. Il vano tecnico dovrà essere interrato.

11. Per i campi da tennis la superficie di gioco (sottofondo e rifiniture) dovrà essere realizzata in materiali drenanti di colore coerente con l'ambiente circostante.

12. Non sono ammessi locali di servizio.

Art. 82 Ospitalità extralberghiera in spazi aperti (Aree di sosta)

1. È consentita la realizzazione di strutture ricettive extralberghiere, a gestione unitaria e aperte al pubblico, che abbiano un minimo di cinque e un massimo di venti piazzole-posteggi per una superficie massima di 5.000 mq complessivi destinati alla sosta, per non più'di settantadue ore, di turisti provvisti di mezzi di pernottamento autonomo.

2. Tali aree, definite Aree di Sosta e disciplinate dalla vigente normativa regionale in materia, non possono comportare trasformazioni permanenti del territorio e saranno realizzate quali attività integrative del reddito delle zone omogenee a prevalente funzione agricola, ove previsto dalle presenti norme.

3. Le sistemazioni esterne dovranno essere realizzate con opere rimovibili, senza ulteriori impermeabilizzazioni del terreno, nel rispetto delle indicazioni normative che seguono, potranno avere una estensione massima di 1.500 mq. 4. Le Aree di Sosta potranno disporre di bar e spaccio al servizio delle sole persone ospitate, purché tali servizi, così come tutti gli altri, vengano ricavati esclusivamente all'interno dei fabbricati pre-esistenti, adeguatamente ripristinati.

5. Dovrà inoltre essere dimostrata l'esistenza o la possibilità di realizzare a carico e a spese degli interessati tutti gli allacciamenti tecnologici necessari, utilizzando tecniche per il risparmio energetico, la fitodepurazione delle acque, l'impiego di fonti di energia rinnovabili e di tecnologie compatibili con l'ambiente.

6. La realizzazione di dette Aree di Sosta è assoggettata ad intervento edilizio diretto, accompagnato da uno schema di inquadramento urbanistico di sistemazione dei luoghi, di pianificazione delle attività agricole e previa la stipula di un atto unilaterale d'obbligo nei confronti del Comune riguardo alla temporaneità delle trasformazioni e alle altre prescrizioni delle presenti norme.

Capo II AREE A ESCLUSIVA O PREVALENTE FUNZIONE AGRICOLA

Art. 83 Classificazione

1. Le aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola sono suddivise nei seguenti ambiti:

Ambiti di pianura

  • - aree agricole specializzate di pianura
  • - aree agricole multifunzionali di pianura con valenza paesaggistica

Ambiti di collina e di montagna

  • - aree agricole tradizionali di collina e di montagna
  • - terrazzamenti collinari di valenza paesaggistica

Ambiti forestali di boschi e radure:

  • - bosco misto
  • - bosco ceduo
  • - bosco di alto fusto
  • - castagneto da frutto
  • - radure e pascoli

Aree a destinazione speciale

  • - aree agricole multifunzionali con valenza ambientale
  • - aree per la commercializzazione dei prodotti agricoli
  • - aree per bacini idrici e opere di salvaguardia idraulica

Art. 84 Aree agricole specializzate di pianura

1. In queste aree ad esclusiva funzione agricola valgono le seguenti prescrizioni:

Indirizzi colturali e funzioni

2. Sono consentiti

  • - le attività agricole specializzate per la produzione di qualità ed in particolare quelle vivaistiche in contenitore o a pieno campo, con le specifiche che seguono;
  • - i bacini per la raccolta e stoccaggio delle acque a fini irrigui o per compensazione;
  • - le reintegrazioni delle condizioni pedologiche iniziali attraverso rialzamenti del piano di campagna ripristinando i livelli delle sistemazioni storiche dei terreni; pertanto il ripristino dei livelli, rilevabili dalla quota dei terreni dei confinanti o dalla cartografia, dovrà avvenire senza alterare la proprietà di invaso dovuta alla libera esondazione delle acque di allagamento, ne' produrre alterazioni della funzionalità delle sistemazioni idraulico agrarie aziendali e locali, nel pieno rispetto del funzionamento idraulico del reticolo minore. In questi casi l'azienda dovrà produrre una perizia idraulica comprendente la certificazione delle terre impiegate, ai sensi di legge, ed una rilevazione morfologica dell'azienda espressa in quote assolute, attraverso un modello digitale in formato elettronico compatibile con quelli adottati dall'ufficio tecnico del Comune;
  • - gli impianti a vasetteria purché subordinati alla verifica della compatibilità con il livello di rischio idraulico o geologico ed ai condizionamenti da ciò derivanti. La realizzazione di tali impianti dovrà essere effettuata ai sensi della norma 13 del DPCM 5/11/99, mediante copertura del suolo esclusivamente con materiale permeabile (antialga e telo permeabile) poggiato a diretto contatto con il suolo non costipato, fatta salva la possibilità di stendere uno strato di materiale inerte dello spessore massimo di 5 cm impiegando materiali pacciamanti per migliorare le condizioni di permeabilità dei terreni. I primi 2 ettari di vasetteria potranno essere realizzati come quota una tantum senza limitazioni percentuali relative alla SAU aziendale; la superficie a vasetteria eccedente i 2 ettari potrà interessare fino al 30% della SAU complessiva aziendale ricadente delle Aree agricole specializzate di pianura. Le aziende aderenti allo schema di certificazione ambientale EMAS o di tipo equivalente per la gestione ambientale aziendale, finalizzata alla riduzione dell'impatto ambientale delle attività produttive sulle risorse, ovvero aderenti ad uno specifico disciplinare approvato e autorizzato dal Ministero competente, potranno ottenere il raggiungimento di una quota a vasetteria pari al 65% della SAU aziendale ricadente nelle Aree agricole specializzate di pianura. Tale certificazione dovrà essere coerente con le direttive europee in termini di certificazione EMAS (Reg. Ue n.1836 del 1993 modificato da Reg. Ue n.761 del 2001 - detto Emas2) e dovrà espressamente contenere indicazioni su pratiche aziendali (sia per il pieno campo sia per la vasetteria) che garantiscano:
    1. a) riduzione del consumo idrico (impianti di irrigazione, sensori di pioggia, pacciamatura dei vasi, vivaio chiuso)
    2. b) riduzione nell'impiego di fitofarmaci e diserbanti,
    3. c) la fitodepurazione,
    4. d) la realizzazione di impianti a vasetteria che non pregiudichino usi alternativi futuri dei fondi (evitando trasformazioni profonde ed irreversibili del territorio e dei profili del suolo agrario).
  • - I nuovi impianti di vasetteria qualora prevedano un'adeguata fascia di rispetto dai centri abitati e dalle civili abitazioni, nella quale devono essere messi a dimora specie capaci di mitigare gli impatti derivanti dalle attività lavorative (rumori, polveri, uso di fitofarmaci, etc.).

3. Non sono consentiti:

  • - gli impianti a vasetteria che comportano l'asportazione di suolo e/o l'aggiunta/sostituzione di materiale inerte al suolo agricolo, salvo quanto consentito ai commi precedenti;
  • - gli impianti a vasetteria che si estendono per una superficie superiore a quanto definito dalle presenti norme;
  • - l'impermeabilizzazione del suolo agricolo al di fuori di quanto previsto dalle presenti norme e dai PMAA;
  • - per i nuovi impianti a vasetteria, l'impiego di sistemi di irrigazione privi di impianto di recupero.

Interventi edilizi

4. Nei limiti previsti dalla normativa regionale, dalle presenti norme e nei soli casi in cui sia stata dimostrata l'impossibilità di destinare all'uso di abitazione e/o di annesso rurale altri locali facenti parte del patrimonio edilizio dei soggetti attuatori, sono ammessi:

  • - il recupero dell'edilizia esistente ai sensi delle presenti norme, compreso il cambiamento d'uso da abitazione rurale in abitazione civile con le limitazioni di cui all'art. 81 della L.R. 65/2014 a condizione che, salvo casi di dimostrata impossibilità, venga mantenuta un'area pertinenziale minima di 2000 mq e comunque non inferiore a 600 mq per ogni unità abitativa;
  • - nuove abitazioni rurali e nuovi annessi rurali;
  • - il cambio di destinazione d'uso degli annessi rurali esistenti alle condizioni di cui al precedente Art. 80;
  • - distributori di carburanti all'interno delle fasce di rispetto stradale;
  • - l'installazione di serre fisse, temporanee o stagionali;
  • - la conversione degli annessi rurali in spazi di servizio dell'azienda, compresa l'attività di vendita di prodotti aziendali;
  • - la realizzazione di impianti collettivi per energie rinnovabili, ad esclusione degli impianti eolici di potenza superiore a 5Kw, nonché sistemi di fitodepurazione nel rispetto della normativa regionale in materia, del Regolamento Edilizio e del Regolamento di Igiene; tali impianti dovranno essere collocati in località idonee sulla base di schemi di inquadramento urbanistico e paesaggistico, volti alla tutela di eventuali invarianti strutturali, nonché di valori naturalistici, estetico percettivi e storico culturali presenti anche al di fuori dell'area, come previsto nelle schede di paesaggio del PIT per gli ambiti 5 e 6.

5. Non sono consentiti:

  • - lo svolgimento di attività commerciali diverse da quelle connesse con l'attività dell'azienda agricola.

Viabilità

6. Gli impianti di vasetteria dovranno essere realizzati di norma nelle vicinanze dei centri aziendali in modo tale da ridurre il consumo di suolo per viabilità di servizio, che, in caso di dismissione dell'impianto, dovrà essere completamente riconvertibile in Superficie Agricola Utilizzabile.

Art. 85 Aree agricole multifunzionali di pianura con valenza paesaggistica

1. In queste aree valgono le seguenti prescrizioni:

Indirizzi colturali e funzioni

2. Sono consentiti:

  • - gli allevamenti;
  • - le attività agricole anche amatoriali;
  • - le attività agricole a vivaio;
  • - le reintegrazioni delle condizioni pedologiche iniziali attraverso rialzamenti del piano di campagna ripristinando i livelli delle sistemazioni storiche dei terreni. Pertanto il ripristino dei livelli, rilevabili dalla quota dei terreni dei confinanti o dalla cartografia, dovrà avvenire senza alterare la proprietà di invaso dovuta alla libera esondazione delle acque di allagamento ne' produrre alterazioni della funzionalità delle sistemazioni idraulico agrarie aziendali e locali nel pieno rispetto del funzionamento idraulico del reticolo minore. In questi casi l'azienda dovrà produrre una perizia tecnico-agronomica e idraulica comprendente la certificazione delle terre impiegate, ai sensi di legge, ed una rilevazione morfologica dell'azienda espressa in quote assolute, attraverso un modello digitale in formato elettronico compatibile con quelli adottati dall'ufficio tecnico del Comune;
  • - le attività integrative dell'attività agricola, compatibili con l'ambiente, di carattere ricreativo (parchi e aree di sosta e per pic-nic, aree per gioco per bambini, ecc.) artistico-culturale (esposizioni e laboratori d'arte che utilizzano materiali locali, corsi di istruzione, orti didattici connessi alle scuole, aule scientifico naturalistiche all'aperto, ecc.); aree di sosta per l'ospitalità extra-alberghiera come definite all'articolo 82;
  • - la realizzazione di bacini idrici per l'irrigazione;
  • - il recupero della viabilità a servizio della residenza, nel rispetto della morfologia del terreno, con caratteristiche e materiali tipiche della zona. Le stesse non potranno essere bitumate ma stabilizzate con sistemi che ne garantiscano la permeabilità e il pieno inserimento nel contesto paesaggistico;
  • - il riutilizzo e sistemazione degli antichi percorsi ed ippovie.

3. Non sono consentiti:

  • - la realizzazione di impianti a vasetteria;
  • - i movimenti di terra non connessi con le pratiche colturali e i cambiamenti della morfologia del territorio, comprensivi, tra le altre cose, di eventuali alterazioni del piano di campagna, ad esclusione degli interventi ammessi dal presente articolo;
  • - l'alterazione, la modifica e/o l' interruzione della viabilità presente, siano esse strade pubbliche o vicinali, allo scopo di garantire il più possibile l'assetto paesaggistico nei suoi aspetti formali e funzionali. Tale viabilità dovrà conservare le proprie caratteristiche (forma, dimensione, tracciato) ed essere accessibile al pubblico;
  • - l'alterazione della tessitura agraria tradizionale, con particolare riferimento per ciglionamenti, terrazzamenti, fossi, rete scolante principale e secondaria, individui e sistemi arborei caratterizzanti il paesaggio, formazioni lineari arboree e arbustive colturali e non colturali.

Interventi edilizi

4. Non sono consentiti:

  • - nuovi insediamenti residenziali di ogni tipo.

5. Sono consentiti:

  • - il riuso del patrimonio edilizio esistente ai sensi delle presenti norme, compreso il cambiamento di destinazione d'uso da abitazione rurale in abitazione civile;
  • - lievi movimenti di terra finalizzati alla realizzazione di interventi pertinenziali;
  • - nuovi annessi, serre e manufatti, rurali, amatoriali e temporanei;
  • - i centri aziendali, i piazzali e la viabilità interna all'azienda dovranno garantire al massimo la permeabilità dei suoli, compatibilmente con le esigenze di sicurezza e funzionalità dei luoghi di lavoro, in particolar modo per carico e scarico merci;
  • - i centri aziendali dovranno essere realizzati in prossimità delle strade in modo da non attrarre traffico all'interno degli spazi agricoli;
  • - distributori di carburanti all'interno delle fasce di rispetto stradale, al di fuori del perimetro delle “Mura Verdi” ( cfr tav. 30 del Piano Strutturale) e ad esclusione della strada della Femminamorta.

Viabilità e reticolo idrografico

6. La viabilità di uso pubblico esistente al Catasto di primo impianto (1952) deve essere mantenuta tale, salvo modeste modifiche migliorative; i PMAA dovranno precisare gli interventi sulla rete viaria in modo da garantirne il recupero e la fruizione pubblica anche in riferimento ai percorsi ciclo-pedonali individuati, alle eventuali ippovie e percorsi naturalistici in genere.

7. In ogni caso la viabilità di uso pubblico dovrà essere conservata e ripristinata garantendone la fruizione da parte di terzi e l'assetto paesaggistico nei suoi aspetti formali.

8. L'alterazione del reticolo idrografico deve garantire l'equilibrio idrogeologico complessivo; ogni variazione dovrà essere accompagnata dalla documentazione che comprovi l'invarianza idraulica del nuovo reticolo.

Art. 86 Aree agricole tradizionali di collina e di montagna

1. In queste aree valgono le seguenti prescrizioni.

2. Sono consentiti:

  • - gli allevamenti;
  • - le attività agricole sia tradizionali sia specializzate con le limitazioni di cui alla presente norma;
  • - gli interventi localizzati ed i movimenti di terra per quelle modifiche strettamente necessarie alla realizzazione degli accessi ai fabbricati o alle superfici interrate degli stessi;
  • - nuovi impianti arborei ed arbustivi anche specializzati di tipo vivaistico in pieno campo, purchè conservino gli assetti vegetali esistenti e presentino sistemazioni a girapoggio o cavalca poggio. Detti impianti specializzati, da definirsi mediante programmi colturali a termine, dovranno riguardare colture finalizzate al miglioramento qualitativo dei boschi esistenti, tramite composizioni vicine alla vegetazione potenziale della zona, compatibili con l'equilibrio ambientale, la tutela del paesaggio, la morfologia del suolo e favorite dalle condizioni ambientali tipiche della collina;
  • - le attività integrative dell'attività agricola, compatibili con l'ambiente, di carattere ricreativo (parchi e aree di sosta e per pic-nic, aree per gioco per bambini, ecc.) artistico-culturale (esposizioni e laboratori d'arte che utilizzano materiali locali, corsi di istruzione, orti didattici connessi alle scuole, aule scientifico naturalistiche all'aperto, ecc.);
  • - aree di sosta per l'ospitalità extralberghiera in spazi aperti, come definita all'articolo 82.

3. Non sono consentiti:

  • - la realizzazione di impianti di vivaio in contenitore;
  • - l'alterazione della morfologia del territorio e quindi dei relativi piani di campagna, salvo modeste alterazioni morfologiche finalizzate alla realizzazione degli interventi previsti dal precedente comma 2;
  • - l'alterazione del reticolo idrografico esistente e delle sistemazioni idraulico agrarie presenti, sia nella forma che nell'estensione;
  • - la realizzazione di nuova viabilità, se non finalizzata all'agricoltura;
  • - l'interruzione e chiusura della viabilità pubblica storica;
  • - la delimitazione delle proprietà mediante recinzioni, sono fatte salve le recinzioni strettamente necessarie per la difesa delle colture;
  • - eliminazione degli assetti vegetali esistenti, quali alberate o fasce di verde arboreo ed arbustivo lineare o elementi arborei ed arbustivi isolati;
  • - nuovi impianti arborei o arbustivi con sistemazioni "a rittochino" (ossia disposti in filari perpendicolari alle curve di livello);
  • - impianti con specie esotiche;
  • - alterazione dei corpi coltivati nella loro forma e dimensione.

Interventi edilizi

4. Sono consentiti:

  • - il riuso del patrimonio edilizio esistente ai sensi delle presenti norme, compreso il cambiamento di destinazione d'uso degli annessi e delle abitazioni rurali, a condizione che venga mantenuta un'area pertinenziale minima, sulla quale è possibile realizzare lievi movimenti di terra, se disponibile, corrispondente al fondo produttivo di riferimento. Qualora l'estensione del fondo alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sia inferiore a un ettaro sarà possibile, nei limiti di legge, separare il fondo dal fabbricato agricolo;
  • - il restauro della viabilità di accesso ai fabbricati nel rispetto dei valori paesaggistici presenti, per favorire il riuso dell'edificato esistente e il mantenimento di percorsi sostenibili per la mobilità dolce;
  • - la realizzazione di annessi stabili;
  • - la realizzazione di annessi amatoriali;
  • - la realizzazione di annessi temporanei;
  • - la realizzazione di impianti collettivi per energie rinnovabili, ad esclusione degli impianti eolici di potenza superiore a 5Kw, nonché sistemi di fitodepurazione nel rispetto della normativa regionale in materia, del regolamento edilizio e del regolamento di igiene; tali impianti dovranno essere collocati in località idonee sulla base di schemi di inquadramento urbanistico e paesaggistico, volti alla tutela di eventuali invarianti strutturali, nonché di valori naturalistici, estetico percettivi e storico culturali presenti anche al di fuori dell'area, come previsto nelle schede di paesaggio del PIT per gli ambiti 5 e 6.

5. È vietata:

  • - la realizzazione di edifici residenziali di ogni genere;
  • - la realizzazione di serre fisse e di quelle di durata superiore a due anni.

Art. 87 Terrazzamenti collinari di valenza paesaggistica

1. Per queste zone si applica la disciplina di cui al precedente articolo 86 con le precisazioni che seguono.

2. Sono consentiti il restauro e ripristino dei terrazzamenti secondo la tecnica e i materiali tradizionali, con le opportune opere di smaltimento delle acque oppure applicando tecniche di ingegneria naturalistica.

3. Non sono consentiti:

  • - la realizzazione di vivai, né vasetteria né in pieno campo;
  • - la delimitazione delle proprietà mediante recinzioni, sono fatte salve le recinzioni strettamente necessarie per la difesa delle colture e degli allevamenti;
  • - l'alterazione o lo spianamento delle aree terrazzate e ciglionate, anche se non individuate nelle tavole del Regolamento Urbanistico, salvo per dimostrate esigenze agricole e/o silvocolturali;
  • - la sostituzione dei muretti a secco anche con opere che ne imitino esteticamente la struttura, ma ne alterino o compromettano la funzionalità;
  • - la rimozione di muretti a secco e della viabilità di connessione tra una terrazza e l'altra sia essa costituita da sentieri, da scale in terra, legno o pietra;
  • - il tombamento di fossi e fossati;
  • - la impermeabilizzazione dei suoli, fatti salvi gli interventi consentiti.

Interventi edilizi

4. Sono consentiti:

  • - nuovi annessi agricoli, manufatti amatoriali e temporanei, che non interferiscano con le visuali panoramiche dalla viabilità, né la visibilità delle emergenze insediative ed infrastrutturali individuate;
  • - il riuso del patrimonio edilizio esistente ai sensi delle presenti norme, compreso il cambiamento di destinazione d'uso degli annessi e delle abitazioni rurali, a condizione che venga mantenuta un'area pertinenziale minima, se disponibile, corrispondente al fondo produttivo di riferimento, sulla quale è possibile realizzare lievi movimenti di terra. Qualora l'estensione del fondo alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sia inferiore a un ettaro sarà possibile, nei limiti di legge, separare il fondo dal fabbricato agricolo.

Capo III AMBITI FORESTALI DI BOSCHI E RADURE

Art. 88 Norme comuni

Nelle aree agricole comprese all'interno del presente capo III, si applica la normativa forestale della Regione Toscana con le precisazioni di seguito descritte.

Interventi di trasformazione

1. Sono consentiti:

  • - la coltura di materiale forestale di propagazione;
  • - interventi per la realizzazione di strade tagliafuoco e di strade per il trasporto del legname preventivamente autorizzate dall'autorità forestale e dagli enti competenti di sezione non superiore a m 3 e con manto in terra battuta;
  • - realizzazione di strade di esbosco temporaneamente limitate alla durata dell'intervento;
  • - tagli colturali;
  • - opere necessarie all'imbrigliamento e alla sistemazione dei corsi d'acqua e allo sfruttamento delle sorgenti;
  • - opere necessarie al consolidamento di terreni franosi;
  • - regimazione dei corsi d'acqua;
  • - recinzioni per riserve di caccia: tali recinzioni possono essere realizzate così come previste dal precedente art. 81. È assolutamente vietato l'impiego di paleria di cemento o metallo;
  • - parcheggi non impermeabilizzati e piazzole temporaneamente recintate così come previste dal precedente art. 81 per il deposito della legna;
  • - percorsi di trekking, piste equestri e piste per mountain bike su strade bianche, appositamente individuate e segnalate secondo modalità idonee al rispetto del contesto locale e concordate con l'Amministrazione Comunale;
  • - le attività integrative dell'attività agricola, compatibili con l'ambiente, di carattere ricreativo (parchi e aree di sosta e per pic-nic, aree per gioco per bambini, ecc.) artistico-culturale (esposizioni e laboratori d'arte che utilizzano materiali locali, corsi di istruzione, orti didattici connessi alle scuole, aule scientifico naturalistiche all'aperto, ecc.);
  • - aree di sosta per l'ospitalità extralberghiera in spazi aperti, come definita all'articolo 82.

2. Non sono consentiti:

  • - l'alterazione della morfologia del territorio e quindi dei relativi piani di campagna anche attraverso movimenti di terra salvo modeste alterazioni morfologiche finalizzate alla realizzazione degli interventi previsti dai commi 1 e 3 del presente articolo;
  • - l'abbattimento di alberature in contrasto con quanto previsto da specifiche norme di settore;
  • - apertura di strade carrabili, fatta eccezione, se preventivamente autorizzate dall'autorità forestale e enti competenti, per le opere funzionali alla manutenzione del bosco, alla coltivazione dei fondi agricoli ed alla difesa del suolo;
  • - la delimitazione delle proprietà mediante recinzioni fatto salvo quanto previsto dall'Art. 81, comma 4;
  • - colture specializzate a vivaio, vasetteria o in pieno campo;
  • - la sostituzione delle colture tradizionali, quali castagneti da frutto, faggete ecc. con altre colture;
  • - la costruzione di nuovi edifici ad uso residenziale di ogni genere, di serre fisse o di quelle di durata superiore a due anni;
  • - parcheggi asfaltati.

Interventi edilizi

3. Sono consentiti:

  • - la realizzazione di manufatti per il ricovero degli animali, capanni per la caccia e per il bird watching, depositi disciplinati dal precedente Art. 75. Tali manufatti dovranno essere installati nelle aree aperte di pascoli o radure e dovranno distare almeno 15 metri dal limitare dei boschi e delle foreste al fine di non creare rischio di incendi, e di non alterare visuali panoramiche. Tali strutture dovranno essere aperte e non potranno assolutamente fungere da deposito di nessun materiale di qualsiasi natura;
  • - nuovi annessi agricoli;
  • - il riuso del patrimonio edilizio esistente ai sensi delle presenti norme, compreso il cambiamento di destinazione d'uso degli annessi e delle abitazioni rurali, a condizione che venga mantenuta un'area pertinenziale minima, se disponibile, corrispondente al fondo produttivo di riferimento. Qualora l'estensione del fondo alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sia inferiore a un ettaro sarà possibile, nei limiti di legge, separare il fondo dal fabbricato agricolo;
  • - il recupero edilizio degli edifici esistenti o diruti anche senza la realizzazione di opere di urbanizzazione, che dovranno essere sostituite da forme di autoproduzione e smaltimento. In particolare dovranno esser previsti sistemi per la produzione di energia rinnovabile in loco, lo smaltimento delle acque reflue con fitodepurazione; nel caso di edifici diruti saranno recuperabili solamente quelli per i quali è documentabile l'assetto preesistente.

4. Per i nuovi interventi edilizi e per gli ampliamenti degli edifici esistenti, ricadenti in aree boscate, sarà verificata l'esistenza del bosco attraverso documentazione fotografica e autocertificazione di agronomo o forestale.

Art. 89 Aree forestali di boschi e radure

1. Le Aree forestali e naturali sono così suddivise:

Bosco misto e bosco ceduo

2. Sono aree sottoposte a tutela e qualificazione; gli indirizzi colturali dovranno guidare l'evoluzione verso colture tradizionali (latifoglie).

3. Gli interventi dovranno essere mirati a realizzare o migliorare invasi antincendio e alla sistemazione idraulica-forestale compresa la pulizia degli impluvi.

Bosco di alto fusto

4. Sono aree sottoposta a tutela e a stabilizzazione.

5. Gli interventi sono finalizzati alla conservazione della biodiversità o del paesaggio; sono consentiti percorsi, opportunamente segnalati, per la fruizione naturalistica del bosco.

Castagneto da frutto

6. Le norme che seguono hanno validità per tutti i castagneti da frutto esistenti, ancorché non rappresentati cartograficamente.

7. Fatti salvi gli interventi previsti all'Art. 88, sono consentiti:

  • - interventi di miglioramento e recupero di soprassuoli dei castagneti da frutto;
  • - il recupero di viabilità esistente;
  • - il recupero, la manutenzione e il consolidamento delle sistemazioni idraulico agrarie;
  • - la recinzione con pali di legno a maglia quadra zincata per la realizzazione di aree di raccolta e commercializzazione.

8. Non sono consentiti:

  • - la rimozione delle sistemazioni idraulico-agrarie presenti siano esse costituite da sistemazioni continue (fossi,dreni etc) o discontinue (ciglionamenti e terrazzamenti e le relative forme di collegamento fra terrazzi);
  • - la demolizione di edifici rurali per lo stoccaggio e o trasformazione della castagna ancorché in precarie condizioni;
  • - le trasformazione dei castagneti da frutto;
  • - impianti o reimpianti con materiale vegetale alloctono o costituito da organismi geneticamente modificati.

Radure e pascoli

9. Fatti salvi gli interventi previsti all'Art. 88, sono consentiti:

  • - interventi di recupero e miglioramento degli spazi aperti, nelle praterie secondarie e nelle radure abbandonate attraverso decespugliamento dei pascoli colonizzati o in via di colonizzazione da parte di specie arbustive (taglio delle ginestre, diradamento dei ginepri), allo scopo di "restituire" al pascolo superfici oggi inutilizzabili;
  • - interventi di realizzazione e mantenimento di corridoi ecologici (siepi, fasce alberate e arbustive), nelle zone aperte e a basso indice di boscosità;
  • - ripristino di recinzioni e di ripari notturni per il bestiame, costruzione di abbeveratoi;
  • - recupero e realizzazione di piccole zone umide per scopi sperimentali di conservazione e tutela.

10. Non sono consentiti:

  • - l'impianto con essenza arboree e/o arbustive o comunque il rimboschimento;
  • - l'alterazione dei piani e del sistema di deflusso delle acque;
  • - il sovrappascolo con conseguenti fenomeni erosivi.

Capo IV AREE A DESTINAZIONE SPECIALE

Art. 90 Aree agricole multifunzionali con valenza ambientale

1. Il Regolamento Urbanistico individua con questa zonizzazione gli ambiti di pertinenza fluviale con valore ambientale/naturalistico, paesaggistico, e le aree destinate alla realizzazione di interventi strutturali dalla pianificazione sovraordinata, nonché gli Ambiti fluviali dei principali torrenti, per i quali valgono le norme sovraordinate, oltre alle seguenti prescrizioni.

Indirizzi colturali e funzioni

2. Sono consentiti

  • - le attività agricole tradizionali, il seminativo e il vivaio a pieno campo;
  • - le reintegrazioni delle condizioni pedologiche iniziali attraverso rialzamenti del piano di campagna ripristinando i livelli delle sistemazioni storiche dei terreni. Pertanto il ripristino dei livelli, rilevabili dalla quota dei terreni dei confinanti o dalla cartografia, dovrà avvenire senza alterare la proprietà di invaso dovuta alla libera esondazione delle acque di allagamento ne' produrre alterazioni della funzionalità delle sistemazioni idraulico agrarie aziendali e locali nel pieno rispetto del funzionamento idraulico del reticolo minore. In questi casi l'azienda dovrà produrre una perizia tecnico-agronomica e idraulica comprendente la certificazione delle terre impiegate, ai sensi di legge, ed una rilevazione morfologica dell'azienda espressa in quote assolute, attraverso un modello digitale in formato elettronico compatibile con quelli adottati dall'ufficio tecnico del Comune;
  • - al fine di non pregiudicare le caratteristiche dell'ambiente e gli equilibri ecologici in genere non sono ammessi prelievi o nuove opere di presa con trasferimenti a valle della risorsa idrica, per fini diversi da quello idropotabile o agricolo che devono comunque rispettare i limiti della normativa vigente.

3. Non sono consentiti:

  • - gli impianti a vasetteria;
  • - la compattazione ed impermeabilizzazione del suolo;
  • - l'alterazione, la modifica e/o l' interruzione della viabilità presente, siano esse strade pubbliche, vicinali o comunque di uso pubblico. Tale viabilità deve conservare le proprie caratteristiche (forma, dimensione, tracciato) ed essere accessibile a terzi.

Interventi edilizi

4. Non sono consentiti:

  • - nuovi annessi agricoli, manufatti temporanei di durata superiore a due anni e/o amatoriali;
  • - nuove costruzioni residenziali di nessun genere.

5. È consentito il recupero dell'edilizia esistente con interventi fino al restauro e risanamento conservativo senza cambio di destinazione d'uso degli edifici rurali.

6. È prescritto il mantenimento e il ripristino: dei muri in pietra presenti lungo certe tratte del corso dei torrenti, della viabilità campestre, dell'orientamento e della dimensione dei campi, delle sistemazioni idrauliche-agrarie, delle eventuali piantate presenti, delle siepi, delle alberature (a gruppi, in filari o isolate), della vegetazione riparia.

7. Nella progettazione di opere idrauliche nell'alveo fluviale, verificata la compatibilità idraulica, dovrà essere garantita la conservazione delle caratteristiche morfologiche di naturalità dell'alveo, degli ecosistemi e delle fasce verdi riparali, il rispetto delle aree di naturale espansione e relative zone umide collegate; tali opere dovranno essere realizzate tenendo conto dei criteri i cui al Titolo V delle presenti norme (condizioni di fragilità ambientali e conseguenti limitazioni); è comunque vietato rivestire le sponde con calcestruzzo a vista.

Art. 91 Aree per la commercializzazione dei prodotti agricoli

1. Nell'ambito delle zone agricole sono individuate alcune aree esistenti con annessi stabili e serre, poste in prossimità di infrastrutture viarie e destinate ad attività complementari all'agricoltura, quali l'esposizione e vendita di prodotti connessi con il vivaismo, il giardinaggio e l'agricoltura in genere.

2. Tali aree sono finalizzate alla promozione della produzione agricola.

3. E' esclusa ogni attività promozionale e di vendita di automezzi, ancorché agricoli.

4. Nel caso di dismissione di dette attività, per gli immobili non sono ammesse funzioni diverse da quelle di tipo agricolo o strettamente connesse, secondo quanto previsto all'articolo 80 delle presenti norme sul cambio di destinazione d'uso.

5. Interventi di trasformazione potranno interessare esclusivamente le superfici dei fabbricati legittimati sotto il profilo urbanistico.

6. Sono consentiti:

  • - interventi di trasformazione, fino alla ristrutturazione urbanistica Ru1 dei soli annessi stabili allo scopo di migliorarne la funzionalità, la qualità edilizia e l'inserimento ambientale e paesaggistico nel territorio agricolo;
  • - interventi di trasformazione definiti all'articolo 38 per gli edifici classificati come storici o storicizzati;
  • - nuovi parcheggi pertinenziali, purché realizzati senza impermeabilizzazione del suolo e per superfici non superiori a 500 mq.

7. Per i manufatti già realizzati (prima dell'adozione del presente regolamento) sulla base di autorizzazioni temporanee rilasciate dall'Amministrazione Comunale, poiché trattasi di beni strumentali, è possibile il loro mantenimento a condizione che venga sottoscritto un atto unilaterale, che obblighi il proprietario alla loro demolizione al momento della cessazione dell'attività esistente.

8. L'atto dovrà essere accompagnato da una fideiussione a copertura delle spese, nel caso di sostituzione dell'Amministrazione per inadempimento del proprietario circa l'obbligo di demolizione.

9. Non sono consentiti:

  • - il cambio di destinazione d'uso degli edifici esistenti, se non per fini agricoli o strettamente connessi;
  • - l'ampliamento delle superfici utili lorde degli edifici, fatta salva la possibilità di incremento del 15% di SE per le aziende che attestino la elaborazione di progetti innovativi del settore, legati anche alla promozione e valorizzazione del territorio;
  • - gli interventi edilizi sulle serre comportanti la loro trasformazione tipologica, da serre a edifici.

10. In ambito urbano, nelle aree soggette a trasformazione previste dal Regolamento Urbanistico (ACT, ATP e AT), è possibile individuare zone agricole, tramite variante allo strumento di pianificazione urbanistica, nelle quali perimetrare nuove aree per la commercializzazione dei prodotti agricoli, alle seguenti condizioni:

  • - presenza in loco di un’azienda agricola già attiva e proprietaria delle aree al momento dell’adozione della variante n. 6 al Regolamento Urbanistico relativa alla modifica della scheda AT8/TU1 “Parcheggi scambiatori”;
  • - riduzione di almeno il 50% delle superfici utili (SU) previste dal Regolamento Urbanistico. I nuovi manufatti non temporanei, comprese le serre fisse, dovranno essere realizzati ai sensi del Titolo IV Capo III della Legge Regionale 65/2014 e suo Regolamento Attuativo.

Art. 92 Aree per bacini idrici e opere di salvaguardia idraulica

1. Sono zone destinate alla realizzazione di bacini per l'approvvigionamento idrico del Comune di Pistoia ovvero per la realizzazione di opere strutturali finalizzate alla messa in sicurezza idraulica del territorio.

2. In queste zone le previsioni si attuano mediante progetti di iniziativa pubblica con intervento diretto, comprensivi dei progetti delle opere idrauliche e delle sistemazioni delle aree.

3. Prima della realizzazione dei progetti di iniziativa pubblica, sono consentiti:

  • - interventi sul patrimonio edilizio esistente, fino al restauro e risanamento conservativo, senza cambio di destinazione d'uso;
  • - l'attività agricola compatibile con le finalità idrauliche degli interventi previsti, con esclusione del vivaismo.

4. In ogni caso gli interventi non dovranno pregiudicare la realizzabilità delle opere idrauliche previste.

5. Non sono consentiti:

  • - qualsiasi coltivazione vivaistica sia essa di pieno campo o in contenitore;
  • - l'alterazione dei livelli di campagna, l'impermeabilizzazione anche parziale del suolo e/o le modifiche del reticolo idrografico, anche minore;
  • - nuove costruzioni di ogni genere, comprese serre e annessi agricoli, nonché opere, anche infrastrutturali, che pregiudichino la realizzabilità delle opere idrauliche;
  • - il cambio di destinazione d'uso degli immobili rurali.

6. Al momento della progettazione delle opere strutturali per la messa in sicurezza idraulica, nel rispetto di tutte le prescrizioni derivanti da perizie idro-geologiche che sono parte degli atti urbanistici, si dovranno favorire sia il recupero degli spazi per le dinamiche fluviali, sia la riqualificazione dell'ambito fluviale attorno alla città di Pistoia.

7. Tale progettazione potrà prevedere lo svolgimento di attività sociali, agricole, sportive e per il tempo libero, salva la preminente funzionalità idraulica dell'opera e garantita la sicurezza per le persone ed i beni in relazione al tipo di attività.

8. A tale scopo:

  • - lo svolgimento delle attività accessorie di cui al comma precedente sarà subordinato, oltre che alle autorizzazioni di legge,alle disposizioni del Piano di Protezione Civile Comunale e alla stipula di una convenzione con l'Amministrazione Comunale;
  • - eventuali viabilità e parcheggi pertinenziali dovranno essere realizzati in modo tale da non impedire la funzionalità dell'opera idraulica;
  • - eventuali nuove strutture coperte a servizio delle attività accessorie dovranno essere posizionate in aree idraulicamente sicure, la cui accessibilità sia sempre garantita nel caso in cui vi sia prevista la presenza di esseri viventi; nel caso invece non siano poste in aree idraulicamente sicure, saranno di norma a carattere temporaneo, di rapida e agevole rimozione ed evacuazione in caso di allerta meteorologica o per rischio idrogeologico, la loro permanenza sarà regolata nell'ambito dell'autorizzazione temporanea rilasciata dall'Amministrazione Comunale.

9. Nella parte dell'ex Campo di Volo, destinata a interventi strutturali di messa in sicurezza idraulica sui torrenti Ombrone e Brusigliano, oltre alle opere necessarie per la tutela del nuovo Presidio Ospedaliero di Pistoia, potranno essere organizzati insediamenti temporanei per nomadi, garantendo la loro compatibilità con le opere idrauliche stesse, in accordo con le disposizioni del Piano di Protezione Civile Comunale.

Ultima modifica 17.03.2022 - 12:16