Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Aggiornamento NTA Art. 24/38- approvazione del 18.09.23 (vigente)

Art. 61 Parcheggi: classificazione

1. Nella tavola Destinazioni d'uso del suolo e modalità di intervento il Regolamento Urbanistico individua con apposita campitura i parcheggi pubblici di urbanizzazione primaria distinguendo quelli esistenti con la sigla Pp in colore nero e quelli di progetto con la sigla Pp in colore rosso.

2. Per la verifica della dotazione dei parcheggi, questi si suddividono in:

  • - Parcheggi di urbanizzazione primaria (pubblici);
  • - Parcheggi pertinenziali ex L. 122/89 per la sosta stanziale;
  • - Parcheggi per la sosta di relazione.

Art. 62 Parcheggi: dotazioni

1. Salve diverse indicazioni delle schede norma per i singoli interventi disciplinati, le prescrizioni relative alla quantità minima di parcheggi sono stabilite nella apposita tabella in funzione delle diverse destinazioni urbanistiche e delle caratteristiche della zona e degli interventi.

2. In caso di nuova edificazione, di ristrutturazione urbanistica, di demolizione e ricostruzione, nelle zone classificate AT, occorre la verifica della dotazione di parcheggi in riferimento al quadro sinottico, che segue. 3. Qualora l'aumento del carico urbanistico interessi il patrimonio edilizio esistente, occorre la verifica dei soli parcheggi di relazione e pertinenziali.

4. Sono fatte salve le eccezioni ammesse dalle presenti norme nei diversi tessuti edificati.

5. La quota residua di standard necessaria per ottemperare alle dotazioni minime definite nella colonna AT della tabella "Standard minimi obbligatori per aree di trasformazione e destinazioni" di cui all'articolo 19 e valide anche per le aree esterne agli ambiti di trasformazione (ACT,ATP e AT), è destinata a verde pubblico, se maggiore di quella indicata nella Tabella "Quadro sinottico parcheggi" che segue.

6. Le superfici a parcheggio indicate sono comprensive degli spazi di manovra e di accesso degli autoveicoli e devono essere disposte planimetricamente in modo tale che vi sia la possibilità di un posto auto accessibile (rettangolo delle dimensioni minime di m. 2,50 per 5,00) ogni 25 mq di superficie complessiva di parcheggio (comprensiva cioè degli spazi di manovra).

7. È possibile convertire, per la verifica del parametro, le superfici da adibire a parcheggi in numero di posti auto secondo l'equivalenza 1 posto auto = 25 mq di superficie complessiva di parcheggio.

8. I posti auto pertinenziali ubicati nei piani interrati dei fabbricati non dovranno essere chiusi singolarmente entro strutture murarie ma essere inseriti in un unico spazio aperto al fine di salvaguardare la loro prerogativa funzionale di spazio per la sosta.

9. Nel caso di interventi di ampliamento sul patrimonio edilizio esistente in generale, qualora non sia possibile reperire le aree per la sosta pertinenziale nel resede di riferimento, il richiedente deve reperirle nel raggio massimo di m. 500; tale utilizzo dovrà essere garantito attraverso atto unilaterale d'obbligo da trascriversi nei registri immobiliari.

Tab. Quadro sinottico Parcheggi
Destinazione area Parcheggi pubblici Parcheggi di relazione (ex Del. CRT. n. 233/99) Parcheggi privati pertinenziali "sosta stanziale"; (L. 122/89) Volume da calcolare ai sensi dell’art. 24 del D.P.R.G. 39/r
Residenza 3,5 mq/ab (Standard 24 mq/ab., da PS) --- mq 1/10mc (e comunque almeno 1 posto auto per ogni U.I.)
Tessuti produttivi (TP-attività industriali e artigianali) 7% SF --- mq 1/10mc
Direzionale 0,70 mq/mq --- mq 1/10mc
Commerciale (distinto in tipologie, vedi tabella relativa) 0,70 mq/mq (vedi tipologie tab. relativa) mq 1/10mc
Commercio all'ingrosso 0,70 mq/mq --- mq 1/10mc
Tessuti misti (TP3) In relazione all'incidenza delle singole destinazioni del mix funzionale (vedi sopra) --- mq 1/10mc
Ricettiva-alberghiera Campeggi 0,70 mq/mq --- 1 posto auto ogni camera
1 posto auto ogni piazzola
Attrezzature e servizi Da 0,20 a 0,40 (in relazione al tipo di attrezzatura specifiche Titolo IV) --- mq 1/ 10 mc

Art. 63 Parcheggi di relazione

1. In tutte le zone ove sono ammesse destinazioni commerciali, devono essere realizzati parcheggi di relazione nelle misure minime indicate nella seguente tabella in rapporto alla superficie di vendita (SV):

Tipologia commerciale Parcheggio di Relazione
Esercizi di vicinato alimentari e non alimentari SV≤300 mq1,00/mq
Medie strutture di vendita non alimentari di 1º, 2º e 3º livello 300<SV≤1500 mq mq1,5/mq
Medie strutture di vendita alimentari di 1º, 2º e 3º livello 300<SV≤1500 mq mq1,75/mq
Medie strutture di vendita non alimentari di 4°livello 1500<SV≤2500 mq. mq1,75/mq
Medie strutture di vendita alimentari di 4°livello 1500<SV≤2500 mq Mq2,00/mq
Grandi strutture di vendita SV > 2500 mq mq 2,5/mq.
Grandi strutture di vendita SV ≥ 5000 mq mq 3,0/mq.

2. Per gli esercizi di vicinato esistenti o di nuovo insediamento, localizzati nella UTOE Centro Storico e nelle UTOE della Montagna e della Collina sono ammesse deroghe nella dotazione minima dei parcheggi per la sosta di relazione ai sensi dell'Art. 10 della Del. CRT. n. 233/99.

3. In particolare per il Centro Storico, inteso come centro commerciale naturale, i relativi parcheggi sono quantificati e localizzati all'interno del Piano Urbano della Mobilità (PUM).

4. Per le medie e grandi strutture di vendita che oltre alla superficie commerciale principale comprendono anche attività aperte al pubblico complementari, prive di superficie di vendita, si applicano per il calcolo dei parcheggi lo standard di 1 mq/mq di SE.

5. Per gli esercizi di vicinato compresi nelle gallerie commerciali si applicano, per il calcolo dei parcheggi, gli standard relativi alla media o grande struttura di vendita cui afferiscono.

6. Per gli spazi da adibire a parcheggio dei mezzi di movimentazione delle merci non si indicano parametri specifici da rispettare, ma dovrà essere verificato che la movimentazione delle merci non arrechi intralcio al nomale uso dei parcheggi adibiti alla sosta stanziale o alla sosta di relazione oltre che alla circolazione stradale.

Art. 64 Parcheggi: inserimento ambientale

1. I parcheggi di dimensioni superiori a 1.500 mq dovranno essere frazionati e articolati in sezioni, separate da spazi verdi o da altre sistemazioni.

2. Dovranno inoltre essere seguiti i requisiti indicati al comma 8 dell'Art. 10 della Del. CRT. n. 233/99, con eventuali deroghe nel caso di interventi in tessuti urbani esistenti.

3. I progetti, di iniziativa pubblica o privata, dovranno prevedere la sistemazione unitaria di tutta l'area individuata e dovranno essere realizzati in maniera da garantire una superficie permeabile trattata a terreno vegetale non inferiore al 25% il rispetto degli insediamenti abitativi esistenti e una adeguata sistemazione con alberature completate da o arbusti nella misura minima di 1 albero ogni due posti auto; si potrà derogare all'obbligo minimo di piantare 1 albero ogni 2 posti auto per i parcheggi da realizzare all'interno delle ACT e per quelli previsti nelle UTOE di collina e di montagna di misura inferiore a 500 mq; è fatto altresì obbligo di conservare le alberature eventualmente preesistenti in sito adeguando il progetto alla disposizione delle piante; eventuali rimozioni sono ammesse solo per dimostrata incompatibilità.

4. La superficie non occupata dai parcheggi e dalla viabilità di servizio dovrà essere sistemata a verde e attrezzata con percorsi pedonali e spazi di sosta.

5. Gli alberi da piantare devono essere di adeguate dimensioni (altezza minima m. 4,5), a pronto effetto e ad alto assorbimento di CO2.

Art. 65 Ambiti delle infrastrutture: nuove strade o ristrutturazione delle strade esistenti, intersezioni stradali di progetto

1. La tavola Limite urbano e fasce di rispetto in scala 1/10.000 classifica le principali strade esistenti e di progetto in base al loro ruolo territoriale.

2. Per altri aspetti tecnico costruttivi e tecnico giuridici, non definiti dal presente Regolamento Urbanistico, occorre riferirsi al vigente Codice della Strada.

3. La tavola Destinazioni d'uso del suolo e modalità di intervento in scala 1/2.000 distingue la viabilità esistente, le strade e le intersezioni stradali da ristrutturare nonché quelle di nuova progettazione.

4. I progetti di nuove strade e quelli di ristrutturazione/riqualificazione di strade esistenti dovranno tener conto dell'inserimento ambientale e urbanistico delle opere di trasformazione.

5. Dovranno, in particolare rispettare le invarianti strutturali come definite nello Statuto dei Luoghi del Piano Strutturale, quali, ad esempio, alberi di alto fusto, muretti a secco, elementi di arredo, vedute, ingressi, recinzioni e quote dei piani stradali, ecc.;

6. Pertanto i progetti devono essere preceduti dal rilievo dello stato dei luoghi, anche in riferimento a manufatti di valore storico e testimoniale, alla presenza di alberi, sistemazioni ed elementi paesaggisticamente significativi. Inoltre la progettazione dovrà essere supportata da una valutazione previsionale di impatto acustico che consenta di individuare eventuali necessità di interventi di mitigazione degli impatti sui ricettori esposti.

7. Manufatti isolati, quali edicole e segnaletica, in caso di motivata impossibilità di conservazione, possono essere rilocalizzati nelle vicinanze mantenendo un rapporto di continuità con il sito originario.

8. Strada interquartiere Nord:
Per il completamento di tale infrastruttura si prescrive in particolare che la stessa venga progettata come una strada con alberature, di limitata ampiezza, il cui tracciato dovrà ridurre al minimo le possibili alterazioni dei luoghi e del paesaggio, evitando soluzioni di continuità con il resto della rete viaria esistente, mediante la progettazione di intersezioni "a raso"con la stessa, nel rispetto delle sue quote. Dovrà essere controllato e mantenuto su bassi livelli il disturbo acustico indotto dal traffico agli edifici residenziali prospicienti. La progettazione dell'infrastruttura dovrà comunque prevedere più soluzioni alternative, nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento Urbanistico, ed essere sottoposta a approfondite verifiche di fattibilità, che tengano conto degli aspetti paesaggistici, applicando anche metodologie di valutazione di impatto ambientale al fine di permettere all'Amministrazione Comunale di scegliere la soluzione meno impattante del tracciato.

Prolungamento della tangenziale EST:
Questa strada, oltre che nel rispetto della normativa del presente RU, dovrà essere volta alla tutela e valorizzazione del territorio e degli insediamenti, attraverso un'efficiente soluzione progettuale di qualità funzionale, estetica e paesaggistica in grado di assicurare il più congruo inserimento dell'infrastruttura nei contesti paesaggistici circostanti, in particolare dovrà essere progettata come un viale alberato, strada-parco, riducendo al minimo le alterazioni del suolo (scassi, sopraelevazioni della carreggiata, connessioni esistenti) nonché le alterazioni paesaggistiche e delle visuali. Il tracciato planimetrico dovrà essere definito anche nel rapporto con le invarianti strutturali e le sistemazioni agrarie dei suoli circostanti; dovranno essere progettati gli spazi laterali come spazi verdi e aree di arredo, evitando la formazione di spazi di risulta. Particolare attenzione dovrà essere posta nella progettazione del ponte di attraversamento della Bure di Baggio, favorendo la valorizzazione storico - testimoniale del vecchio "Ponte dei Carabinieri", dei percorsi e degli insediamenti storici. Entro un anno dall'approvazione del presente RU, comunque prima dell'inizio dei lavori della tangenziale EST, l'Amministrazione Comunale, anche nell'ambito di un processo partecipativo con le popolazioni, si impegna a valutare e scegliere possibili proposte di collegamento tra il prolungamento della tangenziale EST e la via Crespole e Fabbriche a nord dell'abitato di Candeglia.

9. Le strade di progetto disposte lungo fasce destinate a verde di connettività urbana e territoriale (Vc), possono essere realizzate con modeste modifiche all'assetto indicato nella tavola 1:2000 Destinazioni d'uso del suolo e modalità d'intervento; tali modifiche dovranno mantenersi comunque all'interno delle aree a destinazione pubblica e non dovranno pregiudicare la continuità delle fasce a verde di connettività disposte ai lati dell'infrastruttura.

10. Il Regolamento Urbanistico distingue due tipi di incroci viari:

  • - intersezioni stradali (a livello o su livelli diversi) e rotatorie principali (con diametro esterno superiore a m. 24);
  • - rotatorie compatte, di diametro esterno compreso fra 15 e 24 m.

11. Più specifiche dimensioni e caratteristiche delle intersezioni a rotatoria dovranno essere definite in sede di progettazione, secondo i seguenti criteri:

  • - le dimensioni e la forma dovranno essere commisurate sia al necessario livello di servizio, in funzione dei flussi di traffico e delle sicurezza stradale, che alle caratteristiche del contesto urbano o paesaggistico, in modo da inserirsi armonicamente nello stesso;
  • - dovrà essere curato l'attraversamento ciclo-pedonale nelle diverse direzioni;
  • - la parte centrale interna dovrà essere sistemata a verde nel rispetto dei criteri di visibilità necessari, salvo il caso di piccole rotatorie con parte centrale sormontabile dai mezzi carrabili;
  • - il progetto dovrà indicare anche la sistemazione delle aree adiacenti.

12. Lungo il tracciato delle direttrici primarie di interesse provinciale e regionale come individuate dal PS è fatto divieto costruire nuovi edifici con accesso diretto; ogni intervento di ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti muniti di accesso diretto dovrà contemplare la riorganizzare dell'accesso chiudendo quello diretto.

Art. 66 Aree ferroviarie

1. Sono aree destinate alle sedi ferroviarie, ai relativi servizi, impianti e ampliamenti con esclusione di nuovi insediamenti residenziali.

2. Le aree ferroviarie sono affiancate da fasce di rispetto nella misura stabilita dalla normativa statale ad esse riferita.

3. Sono individuate con appositi simboli le seguenti attrezzature specifiche:

  • - SFC, la stazione ferroviaria centrale;
  • - FF, altre fermate ferroviarie e stazioni dismesse.

4. Per queste attrezzature potranno essere elaborati, d'intesa con l'Amministrazione Comunale, progetti di riqualificazione che prevedano aree di parcheggio, aree a verde e eventuali attrezzature di interesse pubblico e per lo sviluppo economico e turistico-ricettivo nei fabbricati esistenti.

5. Per la linea ferroviaria Porrettana in particolare, potrà essere elaborato un progetto generale di rilancio dell'infrastruttura, che concorra alla valorizzazione culturale e turistica della montagna e dei suoi insediamenti e contemperi le esigenze di mobilità Est/Ovest della città ed in particolare del Viale Adua.

Art. 67 Percorsi pedonali e ciclabili di connessione

1. I percorsi pedonali-ciclabili individuati nelle planimetrie del Regolamento Urbanistico sono pubblici e hanno lo scopo di costruire nel loro insieme, in connessione con la viabilità pubblica e di uso pubblico esistente, una rete diffusa dedicata alla mobilità alternativa.

2. Dovranno essere progettati con caratteristiche che ne garantiscano l'accessibilità e la sicurezza secondo la normativa vigente in materia.

3. Per quanto possibile, i percorsi ciclabili e pedonali dovranno essere separati fra loro e dalle carreggiate stradali. 4. All'interno delle Zone 30 di cui all'articolo successivo sono ammessi itinerari ciclabili - opportunamente segnalati - in sede promiscua con il traffico meccanizzato.

5. Nei tratti extraurbani si potranno avere itinerari promiscui pedo-ciclabili di larghezza complessiva non inferiore a 2 metri.

Art. 68 Zona 30

1. Si definiscono Zona 30 tratti o insiemi di strade assimilabili alle "strade residenziali" di cui al Cap. 1 ed al paragrafo 3.5 delle Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade (DM 6792/2001) del vigente Codice della Strada e relativo Regolamento.

2. Le viabilità a servizio esclusivo di insediamenti residenziali realizzati in attuazione di piani particolareggiati dovranno avere le caratteristiche di Zone 30.

3. L'Amministrazione Comunale potrà individuare, sulla base delle indicazioni degli schemi direttori e delle schede norma, nonché di Piani specifici su traffico e mobilità urbana, gli ambiti entro i quali saranno realizzate le Zone 30.

4. All'interno di tali Zone l'Amministrazione Comunale promuoverà, se necessario, interventi di riqualificazione delle sedi stradali finalizzate a privilegiare la mobilità lenta (pedoni, biciclette) e l'uso sociale dei percorsi, integrati a provvedimenti di moderazione e/o limitazione del traffico automobilistico.

5. Nelle zone individuate, la ripartizione dello spazio stradale dovrà:

  • * prevedere corsie di marcia di larghezza massima pari al minimo di norma, in modo da poter disporre di più spazio per i marciapiedi, l'inserimento di fasce alberate, i parcheggi laterali, e/o la realizzazione di piste ciclabili;
  • * garantire la presenza di marciapiedi, anche in relazione alla loro fruibilità da parte di disabili.

6. I marciapiedi dovranno preferibilmente essere pavimentati, l'uso dell'asfalto dovrà essere strettamente limitato alle carreggiate, i parcheggi laterali saranno preferibilmente realizzati con pavimentazioni drenanti e/o discontinue.

7. Tutti gli interventi di moderazione del traffico (attraversamenti pedonali, anche rialzati, dossi rallentatori, minirotatorie e ogni altro e miglioramento della sicurezza dei pedoni) dovranno essere progettati utilizzando anche la diversificazione dei materiali, piuttosto che la mera apposizione di segnaletica orizzontale.

Art. 69 Fasce di rispetto e altre indicazioni

1. Ai sensi della vigente legislazione vengono individuate nelle tavole grafiche i seguenti ambiti:

  • * Fasce di rispetto cimiteriale;
  • * Fasce di rispetto stradali;
  • * Fasce di rispetto ferroviarie;
  • * Fasce di rispetto dei pozzi ad uso idropotabile;
  • * Ambiti di interesse paesaggistico.

2. Le aree ricadenti all'interno delle fasce di rispetto possono essere computate agli effetti degli indici e dei parametri previsti dal presente Regolamento Urbanistico.

3. Per le fasce di rispetto stradale, dalle linee ferroviarie e da pozzi ad uso idropotabile, ove non diversamente disciplinato dalla normativa statale e regionale, valgono le disposizioni del presente Regolamento Urbanistico per le singole zone omogenee, purché le trasformazioni siano preventivamente autorizzate dell'Ente preposto alla tutela del vincolo. Nelle zone di rispetto cimiteriale sono consentiti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui all'Art. 338 del R.D. 1265/1934, comma 7, così come modificato dalla L 166/2002, nei limiti delle disposizioni del presente Regolamento Urbanistico per le singole zone omogenee.

4. Laddove il presente Regolamento Urbanistico prevede opere e attrezzature pubbliche o di pubblico interesse, ivi compresi P.I.P., P.E.E.P. ed edilizia sociale, così come rappresentate negli specifici elaborati grafici, la fascia di rispetto cimiteriale é ridotta ai sensi delle leggi vigenti.

5. Nella tavola Destinazioni d'uso del suolo e modalità di intervento il Regolamento Urbanistico individua con apposito segno grafico gli ambiti di interesse paesaggistico, che sono riconducibili essenzialmente a situazioni di alto valore morfologico del territorio, per i quali vale quanto già disciplinato all'articolo 28 del Piano Strutturale.

6. Nella tavola Destinazioni d'uso del suolo e modalità di intervento il Regolamento Urbanistico individua con apposito segno grafico le fasce di rispetto stradale.

7. Tali fasce sono destinate a:

  • * aggiustamento del tracciato stradale in sede di progettazione;
  • * corridoio ecologico, pertinenze e arredo delle strade (formazione di percorsi pedonali e ciclabili, spazi per la sosta, aree a verde).

8. Per le strade e le intersezioni in ristrutturazione, nonché per le strade e le intersezioni di nuova realizzazione all'interno dei centri abitati, anche ove non sia graficamente individuata la fascia di rispetto, la progettazione potrà introdurre modifiche non sostanziali del tracciato, entro una fascia di salvaguardia di metri 6,5 da misurare su ambo i lati del tracciato.

9. Per tutta la viabilità esistente, ma nei soli casi dettati da motivi di sicurezza per la circolazione, di pubblica utilità e di necessità di modeste opere a servizio della viabilità, purché motivati da relazione scritta del Responsabile del Servizio Mobilità, saranno possibili aggiustamenti non sostanziali del tracciato, senza che ciò costituisca variante al Regolamento Urbanistico.

10. Per incrementare la sicurezza nelle intersezioni stradali all'interno dei centri abitati, dovrà essere abbattuto il rischio derivante dalla scarsa visibilità e dalla presenza di ostacoli bordo strada.

11. Pertanto è fatto obbligo di assicurare anche una distanza minima di 3 m dal confine stradale per ogni nuovo manufatto, anche non edilizio, per una distanza dalle intersezioni pari a quella definita di visibilità per l'arresto dei veicoli (ai sensi delle norme di cui all'articolo 13 del Codice della Strada).

12. Al di fuori dei centri abitati valgono le fasce di rispetto di cui al Codice della Strada.

13. I vincoli di esproprio si estendono ai terreni interessati dalla fascia di salvaguardia (non indicata graficamente) e dalla fascia di rispetto (indicata graficamente) di cui ai commi precedenti.

14. Entro la fascia di salvaguardia e la fascia di rispetto stradale potranno essere realizzati parcheggi pubblici, piste ciclabili, marciapiedi, sistemazioni a verde.

15. Il Comune potrà promuovere progetti di riqualificazione delle fasce di rispetto delle infrastrutture stradali con gli interventi necessari per l'inserimento nel contesto urbano o extraurbano, anche ai sensi del successivo Art. 106.

16. Tali progetti potranno interessare, in particolare le seguenti strade:

  • * Viale Adua;
  • * Via Guicciardini; in particolare per il tratto compreso tra l'intersezione con la s.s. 66 (via Fiorentina) e l'inizio della via nuova pratese - via Erbosa;
  • * Via Fermi;
  • * Viale di accesso alla città da Sud (la cosiddetta porta Sud, ossia il prolungamento dell'ingresso autostradale);
  • * Prolungamento di via Salvo d'Acquisto;
  • * By pass di via Fiorentina fra via del Casello e la rotonda di via Toscana;
  • * Tratti di attraversamento urbano delle strade di scorrimento quali via Lucchese, via Fiorentina, via Bonellina - via Montalbano, viale Antonelli, Via Dalmazia, via Pratese.

17. Sono, altresì, da sottoporre a progetti di riqualificazione, ai sensi dell'articolo 98 del PS, lo snodo di Legno Rosso e l'uscita della tangenziale a Capostrada.

18. I progetti di cui al comma precedente dovranno prevedere alberature e sistemazioni (movimenti di terra, alberature, verde di arredo, ecc.) più idonee per l'inserimento paesaggistico e la mitigazione dell'impatto acustico e visuale nel contesto urbano e la formazione di connessioni ecologiche.

19. Nelle fasce indicate potranno essere realizzati percorsi pedonali o ciclabili, piazzole per la fermata, punti di informazione e simili.

20. Nel caso di infrastrutture stradali munite di scarpate laterali, le scarpate dovranno essere piantumate con arbusti o alberature di minima manutenzione in grado di assicurare la stabilità del terreno, ridurre l'impatto visivo, migliorare le condizioni dell'aria.

21. In caso di opere di trasformazione del territorio, oltre alle fasce di rispetto descritte sopra, devono essere rispettate, ancorché non rappresentate cartograficamente, le distanze di prima approssimazione (DPA) e le Fasce di rispetto dalle linee e cabine elettriche ad alta tensione, di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29/05/08 e successive modifiche.

Ultima modifica 17.03.2022 - 12:16