Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Aggiornamento NTA Art. 24/38- approvazione del 18.09.23 (vigente)

Art. 52 Aree soggette a trasformazione urbanistica ACT, ATP

1. Il Regolamento Urbanistico individua una serie di interventi in coerenza con le strategie di riqualificazione indicate nel Piano Strutturale, perimetrando con apposita dicitura le aree sottoposte ad azioni di trasformazione urbanistica.

2. Le trasformazioni sono finalizzate alla riqualificazione urbana, ambientale e del paesaggio, al potenziamento della dotazione di servizi e attrezzature pubbliche, al miglioramento della qualità urbana.

3. Le aree di trasformazione urbanistica per le quali è indicata la necessità di Piano di recupero sono assimilate alle zone di recupero di cui all'articolo 119 della L.R. 65/2014.

4. Dal punto di vista degli strumenti di attuazione le aree di trasformazione urbanistica sono distinte nelle seguenti due categorie:

  • - ACT Ambiti Complessi di Trasformazione: si tratta di aree di dimensione rilevante o che comunque investono problematiche di varia natura, per le quali sono previste trasformazioni urbanistiche interessanti la viabilità, gli spazi pubblici, le aree edificate sia pubbliche che private, con ricadute sull'assetto delle aree circostanti. Sono sottoposte a piani attuativi di iniziativa pubblica o privata (salvo diversa indicazione nelle schede norma).
  • - ATP Ambiti di Trasformazione Puntuale: si tratta di aree di minore dimensione (lotti inedificati o singoli edifici) per le quali il Regolamento Urbanistico prevede trasformazioni circoscritte. Si attuano mediante Permesso di Costruire convenzionato (salvo diversa indicazione nelle schede norma).

5. Il Regolamento Urbanistico individua inoltre gli Ambiti di Trasformazione del PRG previgente confermati e/o integrati (AT) per i quali si rimanda alla disciplina di cui all'Art. 112.

6. Le schede norma allegate alle presenti norme dettano prescrizioni specifiche per ciascun ambito.

7. È altresì fatto obbligo ottemperare prima dell'inizio della costruzione alle eventuali prescrizioni contenute nelle certificazioni rilasciate dai gestori dei servizi.

8. La connessione dell'area di intervento con le esistenti reti di servizi sarà a completo carico di chi propone l'intervento.

9. Nelle ACT, ATP e AT è fatto obbligo considerare le valutazioni circa gli indicatori di sostenibilità contenute nel Rapporto Ambientale allegato alla Valutazione Ambientale Strategica.

10. In particolare tutti gli interventi di trasformazione degli assetti insediativi (ACT, APT) previsti dal presente Regolamento Urbanistico sono soggetti alle specifiche disposizioni per la valutazione a scala di dettaglio degli effetti ambientali, da eseguirsi in fase di pianificazione attuativa o, per gli interventi diretti e/o pubblici, in fase di progettazione, nonché alle prescrizioni per la realizzazione dei necessari interventi di mitigazione, con riferimento alle disposizioni generali di seguito elencate.

11. Le stesse disposizioni si applicano agli Ambiti di Trasformazione del PRG previgente (AT) confermati e/o integrati dal presente Regolamento Urbanistico, e non ancora convenzionati e dai Programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale con valore di piano attuativo.

12. Ai fini di ottemperare a quanto sopra il Piano Attuativo o il Progetto dell'intervento dovrà essere corredato da uno specifico elaborato contenente gli elementi atti a verificare il rispetto di ciascuna singola disposizione e prescrizione sottoriportata, con l'esclusione di quelle evidentemente non pertinenti alla tipologia di intervento previsto (l'esclusione dovrà essere debitamente motivata e non è consentita per le disposizioni riferite esplicitamente a "tutti gli interventi di trasformazione"). Il grado di approfondimento delle valutazioni degli effetti ambientali richieste è commisurato alla tipologia e entità delle azioni di trasformazione previste.

Emissioni ed immissioni atmosferiche e acustiche

  1. a) Compatibilità con il P.C.C.A.: i nuovi insediamenti devono essere pianificati in coerenza con i contenuti del vigente "Piano comunale di classificazione acustica" (P.C.C.A.) e nel rispetto delle disposizioni impartite, ai fini della sua attuazione, dal Regolamento di Igiene. Per gli interventi di trasformazione che prevedano destinazioni d'uso in contrasto con il vigente PCCA l'autorizzazione degli interventi è subordinata alla preventiva approvazione della variante al PCCA stesso.
  2. b) Esposizione degli insediamenti residenziali all'inquinamento atmosferico e acustico: per gli interventi di trasformazione degli assetti insediativi relativi ad insediamenti residenziali ubicati in contesti contraddistinti da criticità acustiche e/o connesse alla qualità dell'aria deve essere valutato il grado di esposizione all'inquinamento atmosferico e acustico degli insediamenti, prevedendo, se del caso, opportune misure di mitigazione e garantendo l'adozione delle migliori tecnologie disponibili. La progettazione deve essere ottimizzata attraverso lo studio specifico della disposizione dei locali prevedendo, quando necessario, opportuni interventi di schermatura (barriere vegetali, etc.).
  3. c) Emissioni acustiche ed atmosferiche degli insediamenti: per gli interventi di trasformazione degli assetti insediativi deve essere verificato l'impatto prodotto in termini di emissioni di inquinanti in atmosfera ed emissioni acustiche, sia dirette che indirette (ovvero dovute al traffico indotto). Nell'ambito della verifica degli effetti del traffico indotto, in termini di emissioni, deve essere fatto riferimento all'interazione con i livelli di rumorosità e di inquinamento atmosferico esistente. Deve essere inoltre valutata la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di specifiche misure volte a limitare gli impatti. Per le destinazioni d'uso commerciali, industriali e artigianali deve essere posta specifica attenzione alla valutazione previsionale dell'impatto acustico sui ricettori più esposti, con particolare riferimento all'eventuale presenza di ricettori sensibili ( scuole, strutture per l'infanzia, ospedali, case di cura, etc.).
  4. d) Emissioni acustiche ed atmosferiche della viabilità: gli interventi di trasformazione degli assetti insediativi comportanti modifiche o integrazioni al sistema viario sono sottoposti alla preventiva valutazione dell'impatto relativo alla produzione di emissioni di inquinanti in atmosfera e di emissioni acustiche (con particolare riferimento ai ricettori più esposti), attraverso l'analisi complessiva dei flussi. La valutazione dovrà evidenziare l'eventuale necessità di prevedere opportune misure di mitigazione. Deve essere altresì valutato, più in generale, il contributo del Piano Attuativo o del progetto alla realizzazione di un sistema di mobilità più sostenibile, conseguibile favorendo:
    • - la riorganizzazione della circolazione (ai fini dello snellimento del traffico soprattutto nei nodi più critici);
    • - la razionalizzazione e, per quanto possibile, la riduzione dei flussi (con particolare attenzione rivolta al traffico di mezzi pesanti);
    • - l'interconnessione del trasporto privato con il sistema di trasporto pubblico, anche attraverso lo sviluppo di idonei sistemi di scambio intermodale;
    • - la creazione di piste ciclabili e percorsi pedonali interconnessi con gli altri sistemi di spostamento.

Approvvigionamenti e scarichi idrici

  1. e) Approvvigionamenti idrici: tutti gli interventi di trasformazione degli assetti insediativi che comportino prelievi idrici sono sottoposti alla preventiva verifica della disponibilità della risorsa idrica. L'ammissibilità degli interventi risulta condizionata alla verifica della compatibilità del bilancio complessivo dei consumi idrici con le disponibilità reperibili o attivabili nell'Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) di riferimento, a meno della contemporanea programmazione, a livello comunale, di altri interventi di trasformazione atti a compensare il maggior consumo idrico preventivato. Deve essere dato pertanto atto - in fase di redazione del Piano Attuativo o del progetto, della disponibilità della risorsa e dell'adeguatezza della rete di approvvigionamento a soddisfare il fabbisogno idrico, valutando:
    • - il fabbisogno idrico per i diversi usi, derivante dalla trasformazione;
    • - l'impatto di tale fabbisogno sul bilancio idrico complessivo dell'A.T.O.;
    • - la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di specifiche misure volte alla riduzione dei prelievi idrici ed alla eliminazione degli sprechi, quali:
      • - realizzazione di reti idriche duali fra uso potabile ed altri usi al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili;
      • - raccolta e l'impiego delle acque meteoriche per usi compatibili;
      • - reimpiego delle acque reflue, depurate e non, per usi compatibili;
      • - utilizzo dell'acqua di ricircolo nelle attività di produzione di beni;
      • - impiego di metodi e tecniche di risparmio idrico.
    e comunque nel rispetto delle disposizioni impartite nel merito dal Regolamento Edilizio Comunale. L'autorizzazione dell'intervento è subordinata all'acquisizione del parere favorevole dell'Ente Gestore del servizio Idrico Integrato nel merito della suddetta valutazione.
  2. f) Scarichi idrici, esigenze della depurazione dei reflui:
    • f1) Per tutti gli interventi di trasformazione degli assetti insediativi comportanti produzione di reflui in zona servita dalla pubblica fognatura è fatto obbligo di provvedere al relativo allacciamento, previa valutazione del volume e delle caratteristiche delle acque reflue derivanti dalla trasformazione e del relativo impatto sul sistema fognario e depurativo. A tale riguardo deve essere dato atto, mediante acquisizione del parere dell'Ente Gestore, dell'adeguatezza della rete fognaria e della compatibilità del maggior carico indotto alla residua potenzialità del sistema di depurazione esistente.
    • f2) Per tutti gli interventi di trasformazione degli assetti insediativi comportanti produzione di reflui in zona non servita dalla pubblica fognatura è fatto obbligo di verificare, in accordo con gli enti e organismi competenti, la fattibilità tecnico-economica dell'opera di collettamento alla rete fognaria, al fine di diminuirne il livello di deficit. Nel caso in cui tale fattibilità sia verificata è fatto obbligo di effettuare le valutazioni di cui al precedente punto f1). Nel caso in cui non sia verificata la fattibilità dell'allacciamento, le trasformazioni sono ammissibili solo ove venga garantito un idoneo trattamento depurativo autonomo, secondo quanto previsto dalla normativa statale e regionale e dai vigenti regolamenti comunali, e valutato preventivamente l'impatto dello scarico depurato sulla qualità del corpo idrico ricettore.

Fabbisogno energetico

  1. g) Per tutti gli interventi di trasformazione degli assetti insediativi è fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate, e di provvedere alla realizzazione di ogni impianto, opera ed installazione utili alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia.
    La progettazione dovrà perseguire il conseguimento di elevate prestazioni energetiche connesse ai seguenti aspetti:
    • - Prestazioni degli involucri / isolamento termico
    • - Prestazioni degli impianti di climatizzazione
    • - Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili
    • - Fattori climatici: (esposizione ai venti, all'irraggiamento solare, alle specifiche condizioni microclimatiche del sito, ecc),
    nel rispetto delle disposizioni dettate nel merito:
    • - Dal Regolamento Edilizio Comunale;
    • - Dalle norme di Attuazione del Presente Regolamento Urbanistico;
    • - Dalla successiva eventuale specifica regolamentazione comunale che dovesse essere emanata in materia, ai sensi delle norme di Attuazione del presente Regolamento Urbanistico.
    Per gli insediamenti produttivi, oltre a quanto prescritto dalle soprarichiamate norme, dovrà essere verificata la fattibilità tecnico-economica dell'uso di sistemi di cogenerazione elettrica e termica, dell'adozione di sistemi di recupero del calore da processi produttivi, della possibilità di cessione degli scarti termici degli insediamenti produttivi previsti nell'area all'insieme dei fabbisogni civili presenti nell'intorno dell'area stessa.

Rifiuti

  1. h) Per tutti gli interventi di trasformazione degli assetti insediativi comportanti la produzione di rifiuti, in sede di pianificazione urbanistica attuativa o di progettazione degli interventi, il soggetto avente titolo ad operare la trasformazione è tenuto a:
    • - valutare la quantità e le caratteristiche dei rifiuti (urbani e speciali) che saranno prodotti dalle funzioni insediate ed il loro impatto sul sistema di raccolta esistente, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi dettati dalle vigenti norme statali e regionali in materia;
    • - prevedere nell'ambito della trasformazione le necessarie aree/strutture atte a soddisfare le esigenze di raccolta differenziata dei rifiuti prodotti, da ubicarsi all'interno delle aree private e/o su suolo pubblico (in caso di zone in cui la raccolta avviene con sistema a cassonetti stradali);
    • - per le destinazioni d'uso commerciali, industriali e artigianali valutare la fattibilità dell'adozione di tecniche di riduzione della produzione di rifiuti alla fonte.
    In ogni caso l'autorizzazione dell'intervento è subordinata all'acquisizione del parere favorevole dell'Ente Gestore del Servizio di Igiene urbana.

Aspetti geologici e idrogeologici

  1. i) Verifica assenza contaminazione: per gli interventi che prevedano il recupero e/o la riqualificazione di aree produttive dismesse devono essere preliminarmente programmate ed eseguite idonee verifiche ambientali, volte ad accertare il grado di eventuale contaminazione di terreni ed acquiferi ed a valutare la necessità di interventi di bonifica ambientale, nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali;

Campi elettromagnetici

  1. j) gli interventi di trasformazione degli assetti insediativi suscettibili di determinare permanenze umane prolungate in prossimità degli impianti radiotelevisivi e per telecomunicazioni esistenti devono essere subordinati ad una preventiva valutazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici indotti da questi ultimi, ai fine di evitare l'insorgenza di incompatibilità elettromagnetiche con riferimento ai valori limite stabiliti dalle vigenti normative in materia.
  2. k) gli interventi di trasformazione degli assetti insediativi suscettibili di determinare permanenze umane prolungate in prossimità di linee elettriche ad alta tensione esistenti sono subordinati, al fine di evitare l'insorgenza di incompatibilità elettromagnetiche con i limiti di esposizione e gli obiettivi di qualità fissati dalla legge, al rispetto della vincolistica stabilita dalla normativa vigente in materia e a quanto disposto dall'Art. 69 delle presenti Norme.

Art. 53 Aree residenziali di nuovo impianto: AER - AES

1. Sono aree non urbanizzate o urbanizzate in modo parziale o aree dismesse per le quali il Regolamento Urbanistico prevede un nuovo assetto urbanistico a destinazione prevalentemente residenziale.

2. Sono consentite le seguenti destinazioni:

  • - residenziale;
  • - commerciale fino a 400 mq di SV;
  • - attrezzature di servizio alla residenza.

3. Il solo 20% della SE totale dell'intervento potrà essere destinato ad attività commerciali e/o di servizio.

4. Le schede norma distinguono le aree che possono essere realizzate con intervento diretto convenzionato e quelle con piano attuativo e stabiliscono per ogni area i parametri e gli indici urbanistici.

5. Nel caso sia prevista residenza sociale, è obbligatoria la convenzione che stabilisca, a seconda dei casi, il canone e la durata dell'affitto o il prezzo di cessione; in caso di affitto, la durata non può essere inferiore a quindici anni.

6. Non è ammessa la formazione di alloggi di SE inferiore a 45 mq.; fanno eccezione:

  • - degli interventi di edilizia sociale innovativa (tipo co-housing) nei quali la SE può essere ridotta a 38 mq per alloggio purché tale dimensione non interessi più del 20% degli alloggi ricavati e previa verifica della corrispondenza con gli standard;
  • - degli interventi di edilizia residenziale pubblica soggetti alla specifica normativa.

Art. 54 Aree per attività industriali e artigianali TP1

1. Sono aree specializzate a prevalente destinazione produttiva di nuova edificazione, derivanti da residui non edificati presenti nel piano pre-vigente che vengono confermati nel Regolamento Urbanistico e da aree di completamento ricavate all'interno del "Sub-sistema insediativo degli insediamenti produttivi in aree specializzate" (ex Art. 83, NTA del PS).

2. L'attuazione degli interventi dovrà avvenire con Permesso di Costruire convenzionato, salva diversa disciplina indicata nelle schede norma.

3. Gli interventi dovranno rispettare i seguenti parametri urbanistici:

  • - Rc = 0,50 mq/mq
  • - Uf = 0,55 mq/mq
  • - H max = 11 mt (esclusi silos, ciminiere e volumi tecnici assimilabili)
  • - Distanze minime dai confini e dal filo stradale = 5 mt. È possibile la costruzione di manufatti sul confine attraverso la comunione del muro perimetrale o la costruzione in aderenza.
  • - Lotti fondiari minimi: 500 mq.

4. Nelle aree produttive specialistiche TP1 di nuovo impianto sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso: a), b), c), d), e), f), g), h), i), l).

Art. 55 Insediamenti produttivi misti TP3

1. Sono insediamenti aventi le caratteristiche di cui all'Art. 45 che derivano prevalentemente dal recupero di aree produttive dismesse o sottoutilizzate, localizzate in aree urbane o periurbane.

2. Gli interventi previsti, fatte salve le aree disciplinate da apposite schede norma (ACT o ATP), si attuano attraverso Permessi per Costruire convenzionati che dovranno tendere alla ricucitura ed alla riqualificazione del tessuto urbanistico interessato.

3. Gli interventi dovranno rispettare i seguenti parametri urbanistici massimi.

  • - Rc = 0,50 mq/mq
  • - Uf = 0,80 mq/mq
  • - H max = 4 piani fuori terra (max 14 mt)
  • - Parcheggi e spazi pubblici (in relazione alle funzioni insediate).

4. Per le destinazioni d'uso ed il mix funzionale si rimanda a quanto disposto nell'Art. 45.

Art. 56 Aree per impianti logistici TP6

1. Sono aree destinate alla localizzazione di impianti e di servizi per le attività di movimentazione di merci e materiali.

2. Dovrà essere data priorità alla rilocalizzazione delle attività attualmente collocate in aree inadeguate per problemi di natura urbanistica e ambientale, legati all'accessibilità ed alla incompatibilità con il contesto.

3. Sono ammissibili le attività individuate con le lettere a),b),d),h),i) e m) all'articolo 42.

4. Salva diversa disciplina indicata in schede norma, l'attuazione degli interventi è subordinata a Permesso di Costruire convenzionato.

5. È fatto obbligo rispettare le destinazioni d'uso previste e i parametri urbanistici sotto indicati:

  • - Uf = 0,20 mq/mq
  • - H max = 9 mt
  • - Rc max= 30%

6. Il progetto dovrà prevedere i necessari requisiti di accessibilità, una adeguata protezione dell'ambiente circostante con la localizzazione di fasce verdi alberate con essenze autoctone, le attrezzature di servizio per l'attività (uffici, servizi comuni, etc.).

7. La progettazione delle fasce alberate deve rispondere ai parametri ex Art. 98 comma 7 delle presenti norme.

Art. 57 Aree per depositi TP7

1. Sono aree destinate alla localizzazione di depositi all'aperto, con priorità all'insediamento di depositi attualmente collocati in aree inadeguate per problemi di natura urbanistica e ambientale, legati all'accessibilità ed alla incompatibilità con il contesto.

2. Sono ammissibili le attività individuate con le lettere a),b),d),h),i) e m) all'articolo 42.

3. L'attuazione degli interventi è subordinata a Permesso di Costruire convenzionato, salva diversa disciplina indicata nelle schede norma, nel rispetto delle destinazioni d'uso previste e dei parametri urbanistici sotto indicati:

  • - Uf = 0,05 mq/mq
  • - H max = 7 mt
  • - Rc max= 30%

4. Il progetto dovrà prevedere i necessari requisiti di accessibilità, una adeguata protezione dell'ambiente circostante con la localizzazione di fasce verdi alberate con essenze autoctone, e una dotazione minima di servizi per l'attività (uffici, servizi comuni).

5. La progettazione delle fasce alberate deve rispondere ai parametri ex Art. 98 comma 7 delle presenti norme.

Art. 58 Distributori di carburanti di progetto

1. All'interno delle fasce di rispetto stradale potranno essere localizzati nuovi distributori di carburanti solamente nei casi in cui gli stessi ricadano in Aree agricole specializzate di pianura e Aree agricole multifunzionali di pianura con valenza paesaggistica, al di fuori del perimetro delle "Mura Verdi" (cfr tav. 30 del Piano Strutturale) e ad esclusione della strada della Femminamorta.

2. Nuovi distributori di carburanti non potranno essere localizzati all'interno dei tessuti storici TS.

3. Per quanto non disposto dal presente articolo si rinvia alla specifica disciplina statale e regionale.

Art. 59 Aree a destinazione direzionale

1. Salvo le specifiche prescrizioni contenute nelle schede norma, per tali aree valgono i seguenti parametri urbanistici:

  • - Rc = 0,35 mq/mq
  • - Uf = 0,80 mq/mq
  • - H max = 3 piani fuori terra (max 10 mt)
  • - Parcheggi e spazi pubblici (come da tabella).

2. È consentito che il piano terra sia destinato a esercizi commerciali di vicinato, nel rispetto degli standard previsti dalle presenti norme.

3. Salvo diversa prescrizione nelle schede norma gli interventi sono attuabili con Permesso di Costruire convenzionato.

Art. 60 Aree a destinazione turistico-ricettiva di progetto

1. Sono zone che, in relazione alla loro ubicazione nel territorio, risultano adatte per offrire al pubblico servizi di ospitalità e accoglienza ai sensi della vigente normativa regionale di settore, cui si rimanda per quanto non specificatamente disposto.

2. Nel resede di riferimento della strutture ricettive è consentita la realizzazione di attrezzature per attività complementari.

3. Gli interventi per nuove attrezzature ricettive si attuano per intervento edilizio diretto convenzionato, salvo che interessino superfici fondiarie superiori a 5.000 mq., nel qual caso è necessaria la predisposizione di uno specifico piano attuativo.

4. Fatte salve le specifiche prescrizioni contenute in piani e progetti approvati o specifiche schede-norma per alberghi e residenze turistico-alberghiere, valgono i seguenti parametri urbanistici:

  • - Rc = 0,25 mq/mq
  • - Uf = 0,50 mq/mq
  • - H max = 7 m (nelle UTOE 1 ,2, 3 e 4)
  • - H max = 14 m (nelle UTOE 5 e 6)
  • - Parcheggi pubblici 0,70 mq/mq
  • - Parcheggi pertinenziali per sosta stanziale: 1 posto auto a camera (alberghi e RTA)
  • - Parcheggi pertinenziali per sosta stanziale: 1 posto auto per ogni piazzola (campeggi)

5. Ad integrazione delle attività ricadenti nella presente zona urbanistica, é altresì consentita la localizzazione di nuove strutture ricettive attraverso il riuso del patrimonio edilizio storico, nei tessuti ove la destinazione è ammessa, nel rispetto delle invarianti tipologiche individuate e delle modalità di intervento consentite dalle presenti norme.

6. Tale opportunità è data anche dalla possibile realizzazione di tipologie innovative quali "l'albergo-diffuso" o "villaggio-albergo" che dovranno privilegiare il riuso del patrimonio storico sotto-utilizzato posto nei borghi collinari e montani.

7. Tali strutture ricettive dovranno avere una gestione unitaria organizzata in più edifici distinti, connessi fra loro dalla condivisione di servizi comuni (quali ad esempio: sala ristorante, bar, servizi di accoglienza e portineria, servizi di tipo ludico-sportivo).

Ultima modifica 17.03.2022 - 12:16