Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Aggiornamento NTA Art. 24/38- approvazione del 18.09.23 (vigente)

Art. 1 Contenuti

1. Ai sensi dell'Art. 55 della L.R 1/05, e nel rispetto delle disposizioni del PTC e del PIT vigenti, il Regolamento Urbanistico disciplina l'attività urbanistica ed edilizia per il territorio comunale, attuando le indicazioni normative e cartografiche contenute nel Piano Strutturale approvato con Del.CC. n. 68 del 19.04.04.

2. Inoltre, allo scopo di garantire sostenibilità allo sviluppo del territorio comunale, conferma, anche laddove non espressamente dichiarato, la validità delle prescrizioni già definite nel P.S.,
Titolo II°: "PREVENZIONE DEI RISCHI E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI", del Titolo III°: "STATUTO DEI LUOGHI" e dei PAI - Piani stralcio per l’Assetto Idrogeologico dei Fiume Arno (approvato con DPCM 06/05/05) e del Fiume Reno (approvato con DGRT 21/09/2004 per il territorio di competenza), dei Piani di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (approvato con DPCM del 26 ottobre 2016)  e dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume PO (Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25/10/2016).

3. I Piani dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale e dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume PO contengono le norme nelle quali vengono descritti i casi in cui gli interventi edilizi e urbanistici sono soggetti ad autorizzazione da parte delle stesse.

Art. 2 Elaborati

1. Il Regolamento urbanistico è costituito dai seguenti elaborati:

QC) Quadro conoscitivo urbanistico

  1. a. Stato di attuazione del PRG, 3 tavole- scala 1:10.000
  2. b. Aree di degrado, 3 tavole- scala 1:10.000
  3. c. Censimento delle attività di servizio, 19 tavole- scala 1:4.000
  4. d. Uso del suolo agricolo. Aree agricole specializzate, 2 tavole-scala 1:10.000
  5. e. Relazione generale (Parte I)
  6. f. Studio idrologico-idraulico (Ing. S. Pagliara) Relazione illustrativa Torrente Ombrone
  7. g. Studio idrologico-idraulico (Ing. S. Pagliara) Relazione illustrativa Torrenti Brana, Bure, Stella, Acqualunga, Barbero, Buraccia e Tazzera
  8. h. Studio idrologico-idraulico (Ing. S. Pagliara) elaborati grafici scala 1:15.000:
    1. Tav 1 Inviluppo delle acque di esondazione per tr.200 anni
    2. Tav 2 Inviluppo delle acque di esondazione per tr.100 anni
    3. Tav 3 Inviluppo delle acque di esondazione per tr.30 anni
    4. Tav 4 Pericolosità idraulica da modellazione
    5. Tav 5 Carta allagamenti storici Aggiornamento al Piano Strutturale
    6. Tav 6 Carta pericolosità idraulica complessiva (PAI)
  9. i. (Tav.7)Carta delle aree inedificabili con Tr, 20 anni- DPGRn.26R scala 1:15.000
  10. j. (Tav. 8) Inviluppo delle acque di esondazione per Tr 20 anni scala 1:15.000
  11. k. (Tav. 9) Cartografia delle zone a maggiore pericolosità sismica locale, ZMPSL, ai sensi del DPGR n.26r - 4 tavole - scala 1:10.000;
    1. Tav. 10 Cartografia della pericolosità geomorfologica ai sensi del DPGR n.26r, 4 tavole - scala 1:10.000
    2. Tav. 11 Cartografia della pericolosità sismica ai sensi del DPGR n.26r - 4 tavole scala 1:10.000
    3. Tav.12 Inviluppo delle acque di esondazione per tr.200 anni dei torrenti Acqualunga, Barbero, Buraccia, Tazzera scala 1:15.000
    4. Tav.13 Inviluppo delle acque di esondazione per tr.100 anni dei torrenti Acqualunga, Barbero, Buraccia, Tazzera scala 1:15.000
    5. Tav.14 Inviluppo delle acque di esondazione per tr.30 anni dei torrenti Acqualunga, Barbero, Buraccia, Tazzera scala 1:15.000
    6. Tav.15 Inviluppo delle acque di esondazione per tr.20 anni dei torrenti Acqualunga, Barbero, Buraccia, Tazzera scala 1:15.000
    7. Tav.16 Sezioni trasversali di calcolo idraulico scala 1:20.000
    8. Tav.17 Punti di esondazione dei corsi d'acqua scala 1:20.000

P) Progetto

  1. a. Destinazioni d'uso del suolo e modalità di intervento nelle aree di pianura e nelle aree urbane di montagna e di collina, 50 tavole - scala 1:2.000
  2. b. Destinazioni d'uso del suolo e modalità di intervento nel territorio rurale di montagna e di collina, 8 tavole - scala 1:5.000
  3. c. Limite urbano e fasce di rispetto, 3 tavole - scala 1:10.000
  4. d. Schema della mobilità: ferrovie, strade, principali percorsi pedonali e ciclabili, 3 tavole -scala 1:10.000
  5. e. 01.a. Schema direttore della cintura verde
    1. 01.b. Schema direttore di viale Adua
    2. 01.c. Schema direttore della strada dei vivai
    3. 02. Schede norma ACT e ATP
  6. f. Relazione generale (Parte II e Parte III)
  7. g. Norme tecniche di attuazione, legenda e quadro d'unione delle Tavole P.a e P.b

EA) Elaborazioni Allegate

  1. a. Programma di intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche
  2. b. Relazione geologico-tecnica, idraulica, sismica
  3. c. Elaborato di sintesi della Valutazione Integrata (EA.c1); Valutazione Ambientale Strategica e Rapporto Ambientale (EA.c2)
  4. d. Schede del censimento provinciale degli alberi monumentali presenti sul territorio Comunale.

2. Gli elaborati del quadro conoscitivo QC), la tavola di progetto P.d), gli elaborati P.e.01.a),b),c) schemi direttori e la Relazione illustrativa P.f) hanno valore di riferimento obbligatorio per gli strumenti attuativi, gli interventi diretti e ogni altro strumento previsto dal Regolamento Urbanistico.

3. Ogni tipo di trasformazione del territorio dovrà pertanto confrontarsi con detti elaborati e giustificare con approfondimenti adeguati eventuali discordanze.

4. Hanno valore prescrittivo i seguenti elaborati di progetto:

  • - P.a), P.b). Destinazioni d'uso del suolo e modalità di intervento, planimetrie 1/2.000 e 1/5.000;
  • - P.c) Limite urbano e fasce di rispetto, planimetria 1/10.000;
  • - P.e.02) Schede norma ACT e ATP;
  • - P.g) Norme Tecniche di Attuazione;
  • - EA.a) Programma di Intervento per l'Abbattimento delle Barriere Architettoniche;
  • - EA.b) Relazione geologico-tecnica, idraulica, sismica;
  • - EA.c) Schede del censimento provinciale degli alberi monumentali presenti sul territorio Comunale.

5. Nell'eventuale contrasto fra elaborati di scala diversa, prevalgono le indicazioni contenute nell'elaborato a scala più dettagliata.

6. Nell'eventuale contrasto tra le norme tecniche di attuazione e le indicazioni contenute negli elaborati grafici, deve darsi prevalenza alle prescrizioni, sia delle norme che degli elaborati grafici, maggiormente restrittive.

Art. 3 Modalità e strumenti di attuazione

1. Il RU si attua con interventi diretti, interventi diretti convenzionati, piani attuativi, progetti di opere pubbliche e con tutti gli altri strumenti previsti dalle presenti norme, da leggi e regolamenti vigenti che concorrono a determinare l'uso e l'assetto dei suoli e degli edifici. In tutti questi casi valgono le prescrizioni di cui al successivo Titolo V.

2. Fatto salvo il rispetto degli obblighi normativi e regolamentari vigenti in materia di scarichi idrici, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportino aumento del carico urbanistico, compreso il cambio di destinazione d’uso, sono sempre subordinati alla verifica preventiva dell’esistenza di adeguate opere di urbanizzazione e di standard commisurati alle trasformazioni previste. In particolare, per gli insediamenti ricompresi nei limiti urbani di cui alla tav. Pc, tali interventi sono subordinati necessariamente all’allaccio alla rete acquedottistica, ove presente. In tutti gli altri casi l’allaccio all’acquedotto può essere sostituito da forme di autoproduzione, subordinatamente alla presentazione, a corredo dell’istanza edilizia, dei previsti atti (comunicazione/autorizzazione al/del Genio Civile e certificato di idoneità all’uso potabile rilasciato dalla ASL).

3. All'interno di una medesima tipologia di tessuto (zona omogenea), indipendentemente dal suo essere lotto “esistente” o lotto “di progetto”, è possibile utilizzare gli indici di progetto in ampliamento di eventuali fabbricati esistenti su lotti contigui.

4. Gli interventi diretti di addizione volumetrica, ristrutturazione edilizia, costruzione di annessi pertinenziali e sostituzione edilizia, così come disciplinati dal presente RU e dalla normativa vigente, andranno applicati al bene principale e al suo lotto/resede di riferimento di seguito definito.

5. Ai fini dell'attuazione del RU ed eccezione fatta per i TS, TR, e le zone agricole, si definisce lotto/resede di riferimento di un edificio o complesso edilizio la proprietà catastale (costituita anche da più particelle) che ricade all'interno della stessa zona omogenea del bene principale.

6. Nei TS, TR e in zona agricola, nel caso di patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola, il resede di riferimento è costituito dall'area che comprende il bene principale e i suoi annessi pertinenziali o comunque da quell'ambito territoriale storicizzato anche costituito da più particelle e delimitato da elementi naturalistici e/o artificiali consolidati nel tempo: detto resede comprende il resede catastale se individuato, ma non comprende i parchi e giardini storici, di cui all'Art. 104 del RU, eventualmente presenti.

7. In caso di patrimonio edilizio esistente in zona agricola da deruralizzare, il lotto/resede di riferimento coincide con quello pertinenziale (Art. 83 L.R. 65/2014).

8. Il resede di riferimento come sopra definito dovrà in ogni caso risultare al catasto come resede di pertinenza di edifici e/o agglomerati, con dimostrazione al Comune dell'espletamento delle pratiche catastali contestualmente alla fine dei lavori.

9. I piani attuativi sono:

  • - il Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo-Ambientale di cui all'Art. 74, c.13 della L.R. 65/2014 ;
  • - i piani attuativi di cui al Titolo V Capo II della LR 65/2014, art.107 e seguenti

Art. 4 Schemi direttori e schede norma

1. In ragione della complessità e rilevanza urbanistica e ambientale delle trasformazioni prescritte per alcune parti del territorio, il Regolamento Urbanistico individua specifiche modalità di attuazione delle trasformazioni, che sono contenute negli schemi direttori e nelle schede norma.

2. Per schema direttore si intende un insieme di indicazioni corredate da rappresentazioni grafiche relative agli spazi pubblici e ai maggiori interventi di trasformazione del territorio urbanizzato.

3. Il disegno d'insieme ha valore orientativo nell'indirizzare e coordinare l'azione dei diversi settori dell'Amministrazione Comunale (lavori pubblici, strade, giardini, urbanistica) e dei soggetti privati e pubblici proponenti trasformazioni dell'assetto insediativo e infrastrutturale dell'area.

4. Eventuali modifiche del disegno d'insieme, da parte di singoli piani attuativi o progetti, dovranno essere adeguatamente motivate.

5. Tali modifiche non potranno comunque riguardare le aree interessate ACT, ATP e AT nel Regolamento Urbanistico.

6. Gli schemi direttori sono elaborati a cura del Comune e attuati tramite piani particolareggiati d'iniziativa pubblica o privata o, dove ammesso, con interventi diretti, nonché con progetti di opere pubbliche.

7. Per scheda norma si intende un insieme di criteri e prescrizioni corredato da rappresentazioni grafiche in varie scale che disciplinano i piani attuativi e gli interventi edilizi diretti di iniziativa pubblica o privata relativamente alle aree di trasformazione principali.

8. Le schede norma disciplinano le ACT (ambiti complessi di trasformazione) e le ATP (ambiti di trasformazione puntuale).

9. Le schede norma relative alle ACT sono composte come segue (salvo diversa indicazione per casi specifici):

  1. a) una parte generale con la descrizione degli obiettivi della trasformazione, le modalità di attuazione, l'indicazione delle categorie di intervento edilizio, la definizione di specifiche e prescrizioni da applicarsi al progetto di trasformazione, la valutazione di fattibilità geologico sismica e idraulica, le prescrizioni e specifiche speciali relative alle reti di servizi ed una tabella di sintesi del dimensionamento delle funzioni ammesse e dei relativi indici urbanistici;
  2. b) l'elaborato “t1”, contenente le tabelle che riassumono i computi relativi alla perequazione urbanistica;
  3. c) l'elaborato grafico “g1”, contente lo statuto del suolo, ossia la distinzione per classi di suoli e stato di diritto delle aree comprese nell'area di trasformazione;
  4. d) l'elaborato grafico “g2”, contenente lo stralcio della tavola 1:2000 Destinazioni d'uso del suolo e modalità di intervento;
  5. e) l'elaborato grafico “g3”, che rappresenta il regime del suolo, ossia la ripartizione finale del suolo fra la parte riservata al privato (superficie fondiaria), e gli spazi pubblici; tale elaborato contiene inoltre eventuali altre prescrizioni relative all'assetto degli spazi pubblici, alla predisposizione di aree di compensazione ecologica o idraulica, la prescrizione di allineamenti/orientamenti obbligatori per i fabbricati, limitazioni all'utilizzo del suolo, ecc.;
  6. f) l'elaborato grafico “g4”, che contiene la simulazione dell'assetto planivolumetrico definitivo dell'intervento, con eventuale indicazione dei collegamenti con le aree pubbliche contermini.

10. Nelle schede norma relative alle ACT, salvo diversa indicazione, hanno carattere prescrittivo le indicazioni contenute negli elaborati indicati alle lettere a), b), c), d), e), del comma precedente; l'elaborato indicato alla lettera f) ha carattere orientativo. Non costituisce variante all'elaborato d) la modifica della viabilità di progetto.

11. Le schede norma relative alle ATP contengono le seguenti indicazioni:

  • - obiettivi della trasformazione;
  • - parametri urbanistici;
  • - standard minimi obbligatori;
  • - opere pubbliche a carico del realizzatore;
  • - modalità di attuazione e categoria di intervento edilizio;
  • - specifiche e prescrizioni relative al progetto di trasformazione;
  • - stralcio della tavola 1:2000 Destinazioni d'uso del suolo e modalità di intervento.

12. Tutte le indicazioni contenute nelle schede norma relative alle ATP, salvo diversa indicazione, hanno carattere prescrittivo. Non costituisce variante alle schede ATP la modifica della viabilità di progetto.

13. L'elenco degli schemi direttori e delle schede norma è riportato nel Dossier allegato, indicato al punto P.e) dell'articolo 2.

Art. 5 Piani di settore di competenza comunale

1. Il Regolamento Urbanistico recepisce le indicazioni provenienti dai seguenti piani di settore vigenti:

  1. a) Piano Urbano della Mobilità PUM;
  2. b) Piano di Classificazione Acustica (L.R. 89/98 e L.R. 67/2004);
  3. c) Piano Comunale per l'Esercizio del Commercio su Aree Pubbliche e successive modifiche;
  4. d) Piano dei Cimiteri;
  5. e) Piano per la Protezione Civile (L.R. 67/2003);
  6. f) Regolamento per la definizione delle condizioni e dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni alle Medie Strutture di vendita.

Art. 6 Piano di settore per lo sviluppo turistico compatibile

1. In attuazione delle prescrizioni del Piano Strutturale (artt. 39,40,41,42) il Comune elaborerà un piano di settore per lo sviluppo di un turismo sostenibile di qualità nel territorio comunale.

2. Il Piano dovrà valorizzare l'insieme delle risorse specifiche locali, storico-culturali, ambientali, paesaggistiche tenendo conto delle indicazioni del presente RU e delle prospettive di evoluzione dei poli turistici vicini (Firenze, Montecatini Terme, Montagna Pistoiese, Montalbano, Versilia).

3. Il piano potrà articolarsi per stralci e prevedere un'anticipazione per le zone collinari e montane ai sensi degli artt. 54, 55 delle norme di attuazione del PS.

Art. 7 Piano e politiche di promozione dell'edilizia sociale

1. Il Regolamento Urbanistico prescrive la dotazione obbligatoria del Piano per la Realizzazione di Alloggi per Edilizia Sociale nonché delle relative opere di urbanizzazione (ai sensi della L. 18 aprile 1962, n. 167 - Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare).

2. Considerato il periodo di validità del RU, il piano di edilizia economica e popolare sarà suddiviso in due fasi, corrispondenti a due RU.

3. Le aree da includere nei piani sono scelte tra quelle destinate nel Regolamento Urbanistico ad edilizia residenziale con le seguenti priorità e criteri:

  • - prevalenza delle aree pubbliche e/o di enti e società pubbliche;
  • - priorità degli interventi nei centri storici, nelle aree soggette a trasformazione urbanistica e di riqualificazione urbanistica e ambientale.

4. Il Piano dovrà privilegiare l'edilizia sostenibile prescrivendo, fra l'altro, norme per il contenimento energetico.

5. Il Piano dovrà promuovere e incentivare tipologie edilizie e forme di abitare innovative capaci di conciliare adeguate prestazioni, comprese quelle sismiche e tecnologiche, con bassi costi di costruzione.

6. Il Piano dovrà prevedere il soddisfacimento delle diverse forme di edilizia sociale previste dalle normative vigenti.

7. La durata dell'affitto temporaneo non può essere inferiore a 15 anni.

8. Ai sensi dell'Art. 11, punto 5.c) del DL 112/2008 (piano casa) il Comune incentiverà, inoltre, con opportuni provvedimenti la ristrutturazione da parte di enti e di privati di edifici esistenti da destinare ad alloggi di carattere sociale, allo scopo di raggiungere l'aliquota di alloggi pubblici in affitto o vendita convenzionata stabilita dal presente RU.

Art. 8 Piani attuativi

1. Il Regolamento Urbanistico definisce con specifiche campiture grafiche le aree sottoposte a piano attuativo, ad eccezione di quelle derivanti da Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo Ambientale, di cui al successivo art.9.

2. I piani attuativi dovranno di norma essere estesi all'intero comparto individuato dal Regolamento Urbanistico; le schede norma potranno, peraltro, prevedere al loro interno un'articolazione in sub-comparti, attivabili autonomamente individuando eventuali priorità o precedenze in ordine alla loro attivazione, purché sia garantito il raggiungimento degli obbiettivi del piano stesso.

3. Il contenuto dei piani attuativi è quello stabilito dalla normativa regionale, con le seguenti integrazioni utili a definire adeguatamente gli interventi previsti e il loro inserimento nel contesto di riferimento:

  • - il progetto dovrà definire le tipologie edilizie degli edifici previsti;
  • - le previsioni dovranno essere inquadrate dentro un perimetro allargato di almeno 200 m rispetto al perimetro del piano stesso, per verificare le relazioni col contesto in cui si inseriscono e l'organicità della proposta urbanistica;
  • - la convenzione urbanistica, dovrà specificare gli impegni alla cessione delle aree necessarie alla viabilità e agli standard urbanistici e le garanzie finanziarie per la loro realizzazione nonché gli impegni derivanti da eventuali accordi perequativi (atti d'obbligo e/o piani di ricomposizione fondiaria);
  • - il progetto dovrà essere corredato dalle Valutazioni di Sostenibilità previste dalle normative vigenti e nei casi di applicazione del dispositivo della perequazione, dagli ulteriori elaborati prescritti dall'Art. 20.

4. I materiali sopraelencati e in particolare le tabelle relative alle quantità di spazi pubblici, volumetrie, superfici dei lotti ecc. dovranno essere redatte in forme chiare e semplificate.

5. L'ufficio urbanistica, in funzione della complessità e della specificità delle diverse situazioni, potrà, in fase di istruttoria, richiedere ulteriori elaborazioni.

6. Per i Piani di Miglioramento Agricolo Ambientale con caratteristiche di piano attuativo valgono le norme di cui al successivo Art. 72.

7. I piani attuativi sono approvati con le procedure stabilite dalle normative regionali.

Art. 9 Schema di inquadramento urbanistico

1. Nei casi previsti dalle presenti norme gli interventi diretti, attuabili mediante Permesso di Costruire, convenzionato o meno, dovranno essere accompagnati da schemi di inquadramento urbanistico.

2. Gli schemi norma hanno lo scopo di verificare l'inserimento urbanistico e ambientale dell'intervento e consistono in planimetrie, in scala 1:1.000 o di maggior dettaglio, estese ad un raggio di almeno 200 m dai limiti dell'intervento, dello stato attuale e modificato dei luoghi, con indicazione della viabilità, degli spazi pubblici, in particolare dei parcheggi e delle aree a verde. 3. Una relazione con dati quantitativi dell'intervento, verifica degli standard e illustrazione delle relazioni dell'intervento con il territorio circostante e le problematiche ambientali, dovrà accompagnare gli elaborati grafici.

4. Laddove gli interventi interessano aree inserite in schemi direttori dovranno essere seguite prioritariamente le indicazioni ivi contenute, motivando eventuali scelte, che si discostino in modo significativo da tali indirizzi.

5. Le proposte di trasformazione saranno sottoposte all'istruttoria dell'ufficio urbanistica, che, se necessario, potrà richiedere documenti integrativi (quali schemi di allacciamento alla rete dei servizi; rilievo del terreno; rendering o fotosimulazioni; ecc.) atti a illustrare con completezza i progetti.

Art. 10 Intervento diretto convenzionato

1. Nei casi previsti dalle norme vigenti o dal presente Regolamento Urbanistico gli interventi diretti sono assoggettati a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) o Permesso di Costruire convenzionati.

2. In tali casi il progetto deve indicare con precisione gli spazi pubblici e le opere di urbanizzazione necessarie, rispettando, ove indicate, le prescrizioni del RU.

3. Il progetto deve essere accompagnato da un apposito schema di convenzione o atto unilaterale d'obbligo.

4. La convenzione o l'atto unilaterale d'obbligo precisa i termini e gli obblighi di realizzazione delle opere, nonché gli eventuali ulteriori obblighi e sanzioni in caso di mancato rispetto dei termini.

Art. 11 Avviso pubblico

1. Ai sensi del PIT (Parte I, Punto 8,2) il Comune, tramite specifica delibera del Consiglio Comunale, può emettere un pubblico avviso invitando i soggetti interessati a presentare proposte finalizzate all'attuazione delle previsioni del Regolamento Urbanistico.

2. Tali avvisi potranno essere emessi dopo l'approvazione del Regolamento Urbanistico e alle seguenti condizioni:

  • - dovrà essere definito nelle linee generali l'assetto urbanistico delle aree per le quali l'avviso è emesso mediante un piano attuativo di iniziativa comunale, o una scheda norma;
  • - dovranno essere individuati con chiarezza gli obiettivi pubblici dell'intervento ed espressi i dati quantitativi relativi (standard, opere di urbanizzazione, ecc.), allo scopo di poter valutare le offerte.

3. L'Amministrazione Comunale dovrà valutare, secondo i criteri previsti dall'articolo 13 del DPGR n. 3/R del 2007, le proposte pervenute a seguito dell'avviso e dovrà redigere apposita relazione per il Consiglio Comunale.

4. La presentazione di proposte e di progetti a seguito dell'avviso ha esclusivamente valore consultivo e non vincola in alcun modo alla attivazione delle proposte stesse, la quale sarà valutata discussa, eventualmente approvata dal Consiglio Comunale sulla base di una relazione illustrativa del Dirigente all'Urbanistica.

Art. 12 Destinazioni d'uso degli immobili

1. Il I contenuti del RU, confermando le destinazioni d'uso prescritte dal Piano per la Città Storica approvato con Del.CC. n. 30 del 11.02.2008, e stabilendo una specifica disciplina per le aree e gli immobili, valgono come indirizzi con valore prescrittivo per il piano delle funzioni, da redigersi ai sensi dell'Art. 98 della L.R. 65/2014.

2. Le destinazioni d'uso del Regolamento Urbanistico in riferimento a quanto definito dalla normativa regionale per i beni immobili sono:

  • - residenziale;
  • - industriale, artigianale;
  • - commerciale all'ingrosso e depositi;
  • - commerciale al dettaglio;
  • - turistico-ricettiva;
  • - direzionale e di servizio;
  • - agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

3. Le destinazioni d'uso elencate sono ulteriormente articolate come indicato nei successivi articoli.

4. Il mutamento della destinazione d'uso è regolamentato e dimensionato dal comma 4 dell'art. 99 della L.R. 65/2014.

5. L'utilizzazione per artigianato di servizio di locali a destinazione d'uso commerciale, se compatibile con le vigenti norme igienico-sanitarie, non costituisce mutamento di destinazione d'uso eccetto che nei Tessuti a destinazione artigianale e industriale.

Art. 13 Rapporto fra Regolamento Urbanistico (RU) e Regolamento Edilizio (RE)

1. In caso di contrasto delle norme del Regolamento Edilizio prevalgono le indicazioni del Regolamento Urbanistico.

2. Ogni qual volta sono introdotte modifiche del Regolamento Edilizio, è fatto obbligo di verificare con un'apposita relazione la loro compatibilità con il presente Regolamento Urbanistico.

Art. 14 Relazione di monitoraggio

1. Ai sensi dell'Art. 55, 7° comma, della LR 1/05, il Servizio Urbanistica eserciterà periodicamente il monitoraggio degli effetti e dei risultati conseguiti dal Regolamento Urbanistico, da sottoporre al Consiglio Comunale anche previo percorso partecipativo.

2. Nei primi mesi di ciascun anno finanziario, sarà redatta una relazione di valutazione delle azioni condotte nei diversi settori (lavori pubblici, parchi e giardini, cultura, urbanistica) e dai diversi piani di settore in relazione agli obiettivi e alle disposizioni del Regolamento Urbanistico.

3. Tale relazione, a consuntivo dell'anno precedente, valuterà:

  • * la presenza nella documentazione del RU di eventuali errori materiali, causati da mera svista o disattenzione, da correggere;
  • * le dimensioni degli interventi edilizi in rapporto alla capacità consentita ed in particolare l'attuazione del piano-casa;
  • * l'entità delle risorse pubbliche utilizzate, il rapporto fra investimenti e realizzazioni, con particolare riferimento al sistema dei servizi, proponendo eventuali strategie di maggiore efficacia.

4. Alla scadenza del quinquennio dall'approvazione del Regolamento Urbanistico, l'ufficio del Piano redigerà una relazione conclusiva che valuterà gli effetti e i risultati d'insieme, che sarà esaminata dal Consiglio Comunale previo passaggio in Commissione Consiliare.

Ultima modifica 17.03.2022 - 12:16