Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Aggiornamento NTA Art. 24/38- approvazione del 18.09.23 (vigente)

Art. 31 Tessuti e aggregati isolati di impianto storico (TS)

1. Il Regolamento Urbanistico individua, ai sensi degli artt. 32-33-34 delle NTA del Piano Strutturale, le parti edificate antecedenti al Catasto di primo impianto (1952) caratterizzate da qualità storiche, artistiche, testimoniali e paesaggistiche, ravvisabili sia nei singoli edifici e complessi sia nell'impianto insediativo, nelle modalità di aggregazione delle aree inedificate e degli spazi pubblici circostanti che concorrono a costituirne l'immagine e che necessitano di tutela.

2. Sono tessuti assimilabili alle zone omogenee A del DM 1444 del 2.4.1968. Le zone TS, in conformità con la legge regionale vigente, sono articolate in sottozone per tessuti omogenei e UTOE:

  • - TS1: borghi isolati di pianura;
  • - TS2: borghi suburbani lineari;
  • - TS3: tessuti di case isolate novecentesche e tessuti pianificati con intervento unitario;
  • - TS4: borghi di collina e di montagna;
  • - TS5: aggregati di rilevanza architettonica e monumentale;
  • - TS6: aggregati di valore testimoniale.

3. Gli edifici edificati prima del 31 Dicembre 1945 (Circolare MIBACT n. 42 del 21/072017) e ricadenti in questi tessuti sono classificati dal punto di vista della tipologia edilizia ai sensi dei successivi articoli ed in particolare dell'Art. 38 (Classificazione tipologica del patrimonio edilizio storico e interventi ammissibili).

4. La classe tipologica del bene principale si intende estesa all'area di pertinenza storica dello stesso, anche se non indicata nelle tavole di piano.

5. Per ogni trasformazione devono essere rispettate le invarianti tipo-morfologiche così come individuate dagli artt. 36, 37 e 39.

6. Gli interventi ai sensi degli artt. 32, 33, 34 del PS, dovranno comunque essere finalizzati al ripristino, al restauro, al risanamento conservativo del patrimonio edilizio esistente, delle sue qualità e degli elementi costitutivi degli assetti tipo-morfologici e degli spazi non edificati.

7. Per gli edifici di recente costruzione interni ai tessuti TS valgono le norme relative ai tessuti TR1.

8. Per gli alloggi esistenti alla data del 17/04/2013, per i quali è ammessa la ristrutturazione edilizia di tipo conservativo e addizione volumetrica RE-C, è consentito l'ampliamento una-tantum di mq. 25 di SCal a condizione che:

  • - venga dimostrata la non alterazione dei valori storico-testimoniali dell'edificio. Nel caso di incrementi distaccati dall'alloggio, dovrà essere stipulato un atto unilaterale d'obbligo relativo al carattere di pertinenzialità della nuova costruzione;
  • - l'ampliamento proposto non superi il 20 % del Volume Edificabile dell'edificio principale, calcolato secondo le indicazioni di cui all'art. 23 del D.P.G.R. 39/R;
  • - sia conforme alle prescrizioni indicate dalla L.R.T sul rischio idraulico 41/2018 e s.m.i.

9. In aggiunta agli incrementi "una tantum" di cui al precedente comma 8 può essere realizzato un ulteriore incremento "una tantum" di 10 mq di SCal per alloggio, a condizione:

  • - che l'intero immobile, esistente ed in ampliamento, raggiunga la classe energetica B;
  • - che venga dimostrata la non alterazione dei valori storico-testimoniali dell'edificio. Nel caso di incrementi distaccati dall'alloggio, dovrà essere stipulato un atto unilaterale d'obbligo relativo al carattere di pertinenzialità della nuova costruzione;
  • - che l'ampliamento proposto nel suo complesso non superi il 20 % del Volume Edificabile dell'edificio principale, calcolato secondo le indicazioni di cui all'art. 23 del D.P.G.R. 39/R;
  • - che sia conforme alle prescrizioni indicate dalla L.R.T sul rischio idraulico 41/2018 e s.m.i.;

Il mancato raggiungimento dei requisiti prestazionali che hanno consentito di accedere al presente premio volumetrico costituisce parziale difformità dal permesso di costruire.

Art. 32 Frazionamento e cambi di destinazione d’uso nei tessuti storici TS

1. Nei tessuti di impianto storico TS i frazionamenti immobiliari e i cambi di destinazione d'uso sono consentiti alle condizioni che seguono.

2. Fatto salvo quanto specificato nei commi successivi, negli interventi di frazionamento o cambio di destinazione d'uso di unità immobiliari esistenti non è ammessa la formazione di nuovi alloggi di SU inferiore a mq 45.

3. Il frazionamento delle unità immobiliari esistenti deve prevedere la localizzazione di un posto auto per ciascuna delle nuove unità; esso dovrà essere reperito nel resede di riferimento o entro di un raggio di m 500, in aree legate da vincolo, da trascriversi nei registri immobiliari. In caso di impossibilità di reperimento dei posti auto, è consentita la monetizzazione.

4. Nei tessuti TS5, TS6, negli interventi di ristrutturazione edilizia, ove ammessi, è consentito formare nuove unità abitative con SU non inferiore a 45 mq, compatibilmente col rispetto dei caratteri tipologici, alle seguenti ulteriori condizioni fino alla realizzazione di un solo alloggio per piano negli edifici a schiera, fino al raddoppio del numero degli alloggi negli edifici in linea, fino a due alloggi per piano nelle ville o palazzine isolate.

5. L'ulteriore aumento del numero degli alloggi per tipologia potrà essere ammesso per i soli complessi ampi e articolati nell'ambito di un progetto che preveda, oltre al rispetto delle invarianti tipo-morfologiche presenti, anche la sistemazione urbanistica unitaria degli spazi a standard, degli impianti a rete, della viabilità di accesso e mostri come tali spazi si connettono agli spazi circostanti.

Art. 33 Tessuti TS1,TS2,TS3: borghi di pianura e tessuti novecenteschi. Altre disposizioni.

1. Nei tessuti TS1, TS2, TS3, sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso e attività:

  • * residenziale,
  • * direzionale e di servizio,
  • * commerciale,
  • * turistica ricettiva,
  • * attrezzature pubbliche o di interesse pubblico,
  • * artigianale di servizio alla residenza, alla persona e artigianale in genere, se compatibile con le vigenti norme, in particolare quelle in materia di emissioni e pressione sonora, tali attività non dovranno arrecare disturbo alle residenze presenti o comunque insediabili,
  • * verde privato.

2. Il cambio di destinazione è ammesso a condizione che siano salvaguardate le invarianti tipo-morfologiche disciplinate nelle presenti norme e siano reperiti i parcheggi di cui al seguente articolo 62.

3. La destinazione d'uso commerciale è ammessa fino a medie strutture di vendita di primo livello ( 400 mq di Sv) nei tessuti TS1e TS2; fino alle strutture di vicinato (300 mq di Sv) nei TS3.

4. La possibilità di realizzare interventi edilizi finalizzati ad ottenere le SV ammissibili nei diversi tessuti, tramite l'apertura di nuovi varchi nelle strutture murarie portanti, potrà essere valutata in relazione alla tipologia dell'intervento e del fabbricato.

5. In caso di ristrutturazione edilizia è fatto obbligo raccordare i nuovi corpi di fabbrica con quelli presenti nel tessuto urbanistico, in modo da creare un insieme armonico dal punto di vista architettonico.

6. Le autorimesse interrate sono consentite nei tessuti TS2, TS3 purché la loro costruzione non comporti modifiche alle invarianti tipologiche così come individuate dagli artt. 36, 37 e 39.

7. La demolizione e ricostruzione di volumi secondari è ammessa alle condizioni e nei casi di cui ai precedenti artt. 25 e 25bis.

8. In ogni caso si dovrà tutelare l'assetto storico dei giardini e/o degli spazi pertinenziali, preservando le invarianti tipo-morfologiche così come individuate dagli artt. 36, 37 e 39.

9. Interventi sugli spazi pubblici potranno essere di iniziativa pubblica o privata convenzionata e dovranno essere volti al superamento del degrado fisico e ambientale eventualmente presenti, nonché alla riqualificazione dei tessuti storici; preservando le invarianti tipo-morfologiche così come individuate dagli artt. 36, 37 e 39.

10. A tale scopo si prescrivono:

  1. a. la riorganizzazione funzionale ed architettonica degli spazi inedificati per migliorare il decoro, la socializzazione e la prestazione di servizi ai residenti (parcheggio, raccolta rifiuti, etc);
  2. b. la conservazione e/o il ripristino di aree pubbliche a verde esistenti;
  3. c. l'adeguamento delle reti di sottoservizi;
  4. d. l'impiego di tecniche e materiali tradizionali o comunque congruenti con la tradizione tipica dei luoghi per le pavimentazioni e le finiture.

Art. 34 Tessuti TS4: borghi di collina e montagna. Altre disposizioni

1. Nei tessuti TS4 (borghi di collina e di montagna), sono ammesse le trasformazioni consentite nei tessuti TS1/2/3; inoltre, sempre compatibilmente con le invarianti tipo-morfologiche così come individuate dagli artt. 36, 37 e 39 valgono le seguenti prescrizioni:

  1. a) sono ammesse medie strutture di vendita di primo livello (400 mq di Sv) previa la redazione di uno schema di inquadramento urbanistico. In ogni caso, ferme restando le limitazioni definite in merito alle possibili trasformazioni del patrimonio edilizio storico, sarà possibile ottenere le SV ammissibili tramite l'apertura di nuovi varchi nelle strutture murarie portanti;
  2. b) sono ammessi modelli innovativi di accoglienza turistica del tipo "villaggio albergo" (di cui all'Art. 26 della LR n. 42/2000) in aggiunta alle consuete tipologie del turistico ricettivo, tali da valorizzare il patrimonio edilizio storico esistente e incentivare nuove forme di turismo sostenibile;
  3. c) in caso di ristrutturazione vale la disciplina di cui al successivo articolo 40 per la tutela delle invarianti strutturali;
  4. d) in caso di ristrutturazione edilizia è fatto obbligo raccordare i nuovi corpi di fabbrica con quelli presenti nel tessuto urbanistico, in modo da creare un insieme armonico dal punto di vista architettonico;
  5. e) le autorimesse interrate sono ammesse a condizione che non si alterino i caratteri specifici del paesaggio e dell'ambiente storico, né che si alterino le invarianti tipologiche così come individuate dagli artt. 36, 37 e 39;
  6. f) la demolizione e ricostruzione di volumi secondari è ammessa alle condizioni e nei casi di cui ai precedenti artt. 25 e 25bis.

Art. 35 Tessuti TS5 e TS6: aggregati di rilevanza architettonica, monumentale e di valore testimoniale. Altre disposizioni

1. Nei tessuti TS5 e TS6 sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso, salvo diversa prescrizione specifica:

  • - attrezzature pubbliche o di interesse pubblico,
  • - residenziale nei tessuti TS6. Nei tessuti TS5 è ammissibile soltanto laddove preesistente,
  • - direzionale,
  • - turistico-ricettiva,
  • - verde privato.

2. Gli interventi ammessi sulle varie classi di edifici non possono aumentare la SCal dell'unità edilizia, salvo l'incremento derivante da interventi di addizione volumetrica ove consentiti in base alle diverse tipologie di fabbricato.

3. Non sono ammesse autorimesse interrate.

4. Per questi tessuti e aggregati, eventuali interventi di ristrutturazione edilizia, di demolizione e ricostruzione di volumi secondari e di demolizione senza ricostruzione, sono ammessi solo nell'ambito di progetti di sistemazione complessiva dell'intero tessuto finalizzata alla tutela dell'assetto storico dei giardini e/o degli spazi pertinenziali.

Art. 36 Invarianti tipo-morfologiche : edifici storici nei tessuti insediativi

1. Nei tessuti storici (TS) costituiscono invarianti delle tipologie edilizie quelle individuate attraverso il rilievo critico di cui al successivo Art. 39, così come ulteriormente disciplinato dall'Art. 24 del regolamento edilizio. I progetti di restauro (RS1, RS2, RS3) e di ristrutturazione edilizia conservativa (RE-c) devono comunque valutare gli elementi di seguito elencati.

2. Rapporto fra edificio e lotto:

  • - schiere con area di pertinenza retrostante
    L'area scoperta deve essere tutelata come tale e i nuovi interventi non devono aumentare l'impermeabilizzazione così come disciplinato dal precedente Art. 25-bis. Le modifiche agli spazi scoperti sono ammesse a condizione che ne sia dimostrata la coerenza con le invarianti tipo-morfologiche così come individuate dal rilievo critico di cui al successivo Art. 39.
  • - schiere con area di pertinenza frontale
    L'area di pertinenza frontale può essere modificata a condizione che ne sia dimostrata la coerenza con le invarianti tipo-morfologiche così come individuate dal rilievo critico di cui al successivo Art. 39. Deve essere comunque conservata la recinzione sulla strada.
  • - casa isolata nel lotto
    Nel resede di riferimento, di cui al precedente Art. 3 è consentita la realizzazione di addizioni funzionali e interventi pertinenziali. Ove consentite dalla presenti norme, dette nuove volumetrie possono essere localizzate alle condizione di cui ai precedenti artt. 25 e 25-bis, a condizione che non si abbattano alberi e a condizione che ne sia dimostrata la coerenza con le invarianti tipo-morfologiche così come individuate dal rilievo critico di cui al successivo Art. 39.

3. Componenti della tipologia:

  • - scala storicamente connessa al fabbricato
    Il rilievo critico individua i caratteri tipologici dell'edificio storico oggetto degli interventi e il progetto ne garantisce la tutela. In caso di sovrapposizione storica di diverse tipologie, il rilievo critico indica quella più rilevante dal punto di vista storico/testimoniale.
    Fa eccezione il caso degli edifici di classe 4, per i quali è ammessa la ristrutturazione edilizia conservativa (RE-c), in cui sia dimostrabile che si è persa la distribuzione interna originaria e laddove non sia sostenibile dal punto di vista tecnico-economico il ripristino o il mantenimento della posizione originaria e laddove lo spostamento assicura una migliore qualità dell'intervento sotto il profilo architettonico.
  • - tetto
    Le coperture a gronda costante devono essere mantenute o ricostituite con le stesse caratteristiche di quelle afferenti alla tipologia originaria e ancora in opera, materiali della gronda, del manto di copertura, forma e dimensione del colmo e dei comignoli, pendenza.
    Le coperture a colmo costante non devono avere aggetti sui lati inclinati uguali a quello della gronda, ma inferiori, coerentemente con le tipologie tradizionali e devono conservare i caratteri delle componenti strutturali (stessi criteri di quelle a gronda costante).
  • - elementi del linguaggio architettonico delle facciate
    Gli interventi sulle facciate degli edifici storici sono ammessi a condizione che ne sia dimostrata la coerenza con le invarianti tipo-morfologiche così come individuate dal rilievo critico di cui al successivo Art. 39. Gli elementi in pietra, o più spesso in intonaco, come le lesene verticali e/o orizzontali, le paraste, i marcadavanzali e/o i marcapiani e, in genere, tutto quello che costituisce l'apparato decorativo dell'edificio rappresenta l'insieme di elementi codificati del linguaggio diretto o mediato dell'edilizia: pertanto è indispensabile conservare, negli interventi sulle facciate, l'insieme di questo apparato ed anche integrarlo se necessario a una sua migliore lettura.
  • - rapporto edificio/strada
    Gli interventi che modificano il rapporto originario fra l'edificio e la strada sono ammessi a condizione che ne sia dimostrata la coerenza con le invarianti tipo-morfologiche così come individuate dal rilievo critico di cui al successivo Art. 39. In presenza di una già intervenuta rilevante alterazione dell'originario rapporto edificio/strada, il progetto deve tendere, per quanto possibile, alla ricostituzione dei caratteri originari

Art. 37 Invarianti tipo-morfologiche: edifici storici in aree agricole e forestali/naturali

1. Ai fini delle trasformazioni dell'edilizia storica ricadente nelle aree agricole e forestali/naturali, costituiscono invarianti tipo-morfologiche, quelle individuate attraverso il rilievo critico di cui al successivo Art. 39, così come ulteriormente disciplinato dall'Art. 24 del regolamento edilizio. I progetti di restauro RS1, RS2, RS3 e di ristrutturazione edilizia RE, devono comunque valutare gli elementi di seguito elencati:

  • Rapporto fra edificio e area di pertinenza
    Al fine di tutelare l'assetto storico dei giardini e degli spazi pertinenziali storicizzanti, l'area di pertinenza, costituita da quella catastale e comprensiva degli eventuali annessi, è individuata attraverso il rilievo critico; a tale area di pertinenza storica (aia, spazi storicizzati, etc.), è estesa la classificazione dell'edificio principale. Gli interventi sugli spazi esterni storicizzati sono ammessi a condizione che ne sia dimostrata la coerenza con le invarianti tipo-morfologiche così come individuate dal rilievo critico di cui al successivo Art. 39 e non possono essere comunque suddivisi se non mediante l'utilizzo di separazioni che non siano stabilmente infisse al suolo. In ogni caso si dovrà tutelare l'assetto storico dei giardini e/o degli spazi pertinenziali.

Componenti della tipologia

  • - aggregazioni funzionali:
    Ogni intervento deve rispettare il processo di aggregazione delle funzioni abitative con quelle di servizio alla produzione agricola, distinguendo i processi lineari a corpo semplice o doppio rispetto a quelli a corpo triplo con torretta o senza.
  • - scala:
    Il rilievo critico individua i caratteri tipologici dell'edificio storico oggetto degli interventi e il progetto deve garantirne la tutela anche attraverso la conservazione dei collegamenti verticali originari dell'impianto storico che si sono mantenuti. In caso di sovrapposizione storica di diverse tipologie, il rilievo critico indica quella più rilevante dal punto di vista storico/testimoniale. Fa eccezione il caso degli edifici di classe 4, per i quali è ammessa la ristrutturazione edilizia conservativa (RE-c), in cui sia dimostrabile che si è persa la distribuzione interna originaria e laddove non sia sostenibile dal punto di vista tecnico-economico il ripristino o il mantenimento della posizione originaria.
  • - tetto:
    Non è consentito modificare la morfologia e la struttura del tetto e della gronda; in caso di sostituzione dei materiali costitutivi dovranno essere conservati i caratteri originali (materiali della gronda, del manto di copertura, forma e dimensione del colmo e dei comignoli, pendenza); in caso di sostituzione, le coperture dovranno essere a colmo costante in coerenza con le tipologie tradizionali.
  • - elementi del linguaggio architettonico delle facciate
    Gli interventi sulle facciate degli edifici storici sono ammessi a condizione che ne sia dimostrata la coerenza con le invarianti tipo-morfologiche così come individuate dal rilievo critico di cui al successivo Art. 39. È fatto obbligo conservare gli elementi presenti riconoscibili come nel caso delle tipologie edilizie in ambito urbano; è fatto obbligo inoltre conservare, eventualmente ripristinandole e integrandole per una migliore lettura, anche le finiture più semplici tipiche dell'edilizia rurale (riquadrature a intonaco dipinto delle aperture, balze di intonaco più resistente al basamento dell'edificio, ribattitura nel sottogronda di una fascia dipinta a colore contrastante, eventuale decorazione dipinta negli spigoli degli edifici a imitazione delle pietre, eventuale edicole per immagini sacre, ecc.).
  • - riutilizzazione abitativa
    Sono ammessi gli interventi funzionali alla riutilizzazione abitativa del patrimonio edilizio storico ove ne sia dimostrata la coerenza con le invarianti tipo-morfologiche così come individuate dal rilievo critico di cui al successivo Art. 39.

Art. 38 Classificazione tipologica del patrimonio edilizio storico e interventi ammissibili

1. Il Regolamento Urbanistico, sulla base delle indicazioni degli artt. 32, 33, 34 del Piano Strutturale e al fine dell'ammissibilità degli interventi urbanistico-edilizi, nella tavola Destinazioni d'uso del suolo e modalità di intervento classifica gli edifici storici in ambito urbano (ad esclusione di quelli ricadenti nel centro storico, disciplinati dal Piano per la Città Storica approvato con Del.CC. n. 30 del 11.02.2008) ed extraurbano per tipologie edilizie e grado di trasformazione, assimilandole alle zone "A", di cui al DM 1444/68, ancorché non ricadenti all'interno dei tessuti storici TS.

2. Tali edifici sono assimilabili a quelli di cui alle lett. "b" e "c" dell'Art. 136, Dlgs 42/04 e successive modifiche, con la conseguenza che rimangono esclusi dalla applicazione obbligatoria della normativa riferita al rendimento energetico nell'edilizia.

3. Ad ogni classe di edifici, a seconda della trasformazione subita, corrisponde una categoria di intervento come definita nelle presenti norme.

4. La Tabella "Quadro sinottico degli interventi ammessi sul patrimonio edilizio storico"; allegata riporta le categorie di intervento consentite per le diverse tipologie edilizie, in rapporto ai gradi di alterazione riscontrati.

5. Edifici classificati come non ristrutturati o trasformati nelle finiture e nei materiali: rientrano in questa categoria gli edifici che conservano sostanzialmente i caratteri dell'impianto storico (schema distributivo, scale, strutture, facciate, altre caratteristiche morfologiche particolari).

6. Per questi edifici sono ammessi interventi fino al restauro tipologico, come specificato nella tabella allegata; obiettivi sono la conservazione ed il ripristino dei caratteri tipologici originali quali risultano dal rilievo critico o dalle analisi preliminari.

7. Edifici classificati come trasformati nei caratteri tipologici costitutivi: rientrano in questa classe gli edifici che conservano in parte i caratteri dell'impianto storico, pur avendo subito alterazioni rilevanti.

8. Per questa classe sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia conservativa come disciplinate dall'art. 135 della L.R. 65/2014, come specificato nella tabella allegata; obiettivo è il ripristino dei caratteri tipologici originali, in rapporto al grado di alterazione subito quale risulta dal rilievo critico o dalle analisi preliminari.



Tabella "Quadro sinottico degli interventi ammessi sul patrimonio edilizio storico";

A B C D E F G H I L M
casa a schiera casa in linea villa o casa padronale villino casa colonica casa rurale castello, torre edifici per il culto, complessi ecclesiastici, cimiteri edifici pubblici edifici per attività produttive annessi vari
legenda delle abbreviazioni:
Rs.1 restauro scientifico;
Rs.2 restauro tipologico;
Rs.3 restauro morfologico;
RE-C ristrutturazione edilizia e addizione volumetrica
Rs.1* solo in caso di edifici con vincolo diretto
1 rudere Rs.2 Rs.2 Rs.2 Rs.2 Rs.2 Rs.2 Rs.1 Rs.1 Rs.1 Rs.2 Rs.2
2 non ristrutturato Rs.2 Rs.2 Rs.1* Rs.2 Rs.2 Rs.2 Rs.1 Rs.1 Rs.1 Rs.2 Rs.2
Rs.2
3 ristrutturato e trasformato rispetto al tipo originario alterazioni nelle finiture e nei materiali Rs.3 Rs.3 Rs.2 Rs.3 Rs.3 Rs.3 Rs.1 Rs.2 Rs.2 Rs.3 Rs.3
4 trasformazioni nei caratteri tipologici RE-C RE-C Rs.3 RE-C RE-C RE-C Rs.2 Rs.3 Rs.3 RE-C RE-C

Art. 39 Rilievo critico

1. Gli interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia conservativa pertinenti al patrimonio edilizio storico dovranno essere accompagnati da un "rilievo critico", esteso all'intero corpo di fabbrica e/o all'intera unità morfo-tipologica e alla relativa area di pertinenza ovvero al relativo resede di riferimento.

2. Il rilievo critico:

  1. a) documenta le trasformazioni subite dall'edificio (o dal complesso),
  2. b) individua puntualmente le invarianti tipo-morfologiche;
  3. c) dimostra la coerenza dell'intervento proposto con le invariati tipo-morfologiche individuate.

3. Gli elaborati che compongono il rilievo critico sono indicati dall'art. 24 del regolamento edilizio.

4. Gli interventi su edifici storici devono tendere sia a migliorare le condizioni sismiche degli stessi e consentirne l'adeguamento sismico sia le condizioni di rischio idraulico, salvo il rispetto delle invarianti tipo-morfologiche individuate con il rilievo critico.

Art. 40 Altre invarianti storico-insediative

1. Il Regolamento Urbanistico, oltre al patrimonio edilizio storico di cui agli articoli precedenti, disciplina la tutela dei manufatti diffusi con valore testimoniale che caratterizzano l'identità territoriale, facendo propri gli indirizzi e le prescrizioni del Piano Strutturale, Titolo II Statuto dei Luoghi.

2. In particolare, la tavola Piano Strutturale n.18 in scala 1: 10.000 individua i tracciati stradali storici riportati nel Catasto Leopoldino.

3. Per i principali tracciati storici l'Amministrazione Comunale potrà promuovere progetti di riqualificazione e valorizzazione, individuando un sistema continuo di percorsi, nonché i materiali, gli elementi di arredo e la segnaletica da utilizzare per la loro valorizzazione e fruizione.

4. In riferimento ai tracciati esistenti dovranno comunque essere conservati gli elementi definiti invarianti strutturali.

5. Il Regolamento Urbanistico individua cartograficamente anche altre delle invarianti descritte nel Piano Strutturale: edicole e margini sacre, ponti storici, ghiacciaie, manufatti connessi con colture tipiche come metati e capanne in paglia e legno, sistemazioni idrauliche quali bottacci, macine e lavatoi .

6. Per detti manufatti, individuati nelle tavole Destinazioni d'uso del suolo e modalità di intervento, è previsto il restauro di tipo Rs1.

7. Il Comune, potrà elaborare piani per aree organiche verificando i manufatti censiti, la loro condizione, il loro uso in relazione al contesto e approfondendo la disciplina specifica con indicazioni normative.

Art. 41 Tessuti prevalentemente residenziali di impianto recente TR1 (consolidati) e TR2 (da riordinare)

1. Sono tessuti urbani, prevalentemente residenziali, di formazione recente e sono suddivisi in due principali categorie:

2. TR1: tessuti nei quali sono riconoscibili assetti insediativi coerenti e consolidati che organizzano i rapporti fra edilizia prevalentemente residenziale, sistema degli spazi pubblici, delle attrezzature e dei servizi e maglia viaria.

3. TR2: tessuti nei quali sono riconoscibili condizioni di disordine urbanistico e una insufficiente dotazione dei servizi pubblici.

4. Sono assimilabili alle zone omogenee B del Dm 1444 del 2.4.1968.

5. Sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

  • * residenziale;
  • * direzionale e di servizio;
  • * artigianale di servizio e artigianale in genere, se compatibile con le vigenti norme in materia igienico-sanitaria e ambientale;
  • * commerciale, fino a 400 mq di superficie di vendita;
  • * turistico-ricettiva extra-alberghiera;
  • * pubbliche o di interesse pubblico;
  • * parcheggio a servizio delle attività ammesse;
  • * verde privato.

6. Gli interventi ammessi sugli edifici devono rispettare le seguenti prescrizioni.

7. Negli interventi di frazionamento di unità immobiliari non è ammessa la formazione di nuovi alloggi di Sua inferiore a 45 mq., fanno eccezione:

  • - gli interventi di edilizia sociale innovativa (tipo co-housing – vedi anche il comma 5 del successivo art. 53) nei quali la SU può essere ridotta a 38 mq per alloggio purché tale dimensione non interessi più del 20% degli alloggi ricavati e previa verifica della corrispondenza con gli standard;
  • - gli interventi di edilizia residenziale pubblica soggetti alla specifica normativa.

8. Per gli edifici esistenti privi di classificazione ai sensi del precedente art.38 sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione urbanistica Ru1; le altezze dei nuovi edifici ricostruiti non dovranno superare le altezze degli edifici adiacenti, nel rispetto dei limiti previsti all'art. 27, c1, lettera a) del presente RU. Per la ristrutturazione edilizia è ammesso l’aumento di superficie da ritrovare all’interno dell’involucro esistente.

9. Per gli edifici storici compresi all'interno delle zone TR1 e TR2 e individuati nella planimetria 1:2.000 Destinazioni d'uso del suolo e modalità di intervento con le relative sigle, sono ammessi gli interventi per le rispettive classi di cui all'art. 38 (Classificazione tipologica del patrimonio edilizio storico e interventi ammissibili).

10. Le autorimesse interrate sono consentite nei tessuti TR1 TR2 purché la loro costruzione non interessi edifici storici compresi in detti tessuti; in questo caso la loro realizzazione è condizionata al rispetto delle invarianti tipo-morfologiche individuate dal rilievo critico di cui al precedente art. 39.

11. Per i tessuti TR1, sulla base di progetti estesi all'intero resede di riferimento, sono consentiti incrementi "una tantum" di SCal non superiori a 25 mq per ogni alloggio esistente alla data del 17/04/2013 e per ogni unità immobiliare con destinazione d'uso di interesse collettivo esistente alla data del 31/12/2005 alle seguenti condizioni, fatto salvo il rispetto delle norme relative alle distanze minime (fra fabbricati, dai confini e dalle strade) e delle altezze massime previste dall'art. 27, comma 1 lettera a):

  • - nel caso di incrementi distaccati dall'alloggio dovrà essere stipulato un atto unilaterale d'obbligo relativo al carattere di pertinenzialità della nuova costruzione;
  • - nei casi di patrimonio edilizio storico, si dovranno localizzare detti incrementi volumetrici, nel rispetto delle invarianti tipologiche e delle altre prescrizioni contenute nelle presenti norme;
  • - nei casi di edifici condominiali l’intervento dovrà essere realizzato sulla base di un progetto unitario esteso all'intero immobile e approvato dai condomini;
  • - qualora l'incremento interessi un resede di riferimento che si estende in area agricola o a verde privato, al di fuori del tessuto residenziale TR, l'intervento potrà derogare dal rispetto delle distanze dai confini tra le zone omogenee TR,VP e agricola;
  • - adeguare, relativamente alla sola nuova superficie costruita, le prestazioni energetiche delle unità immobiliari di cui si prevede l'ampliamento.

11bis. In aggiunta agli incrementi "una tantum" di cui sopra, può essere realizzato un ulteriore incremento di 10 mq di SU per alloggio, a condizione:

  • - che l'intero immobile, esistente ed in ampliamento, raggiunga la classe energetica B;
  • - che l'ampliamento proposto nel suo complesso non superi il 20 % del Volume Edificabile dell'edificio principale, calcolato secondo le indicazioni di cui all'art. 23 del D.P.G.R. 39/R;
  • - che sia conforme alle prescrizioni indicate dalla L.R.T sul rischio idraulico 41/2018 e s.m.i.

Il mancato raggiungimento dei requisiti prestazionali che hanno consentito di accedere al presente premio volumetrico costituisce parziale difformità dal permesso di costruire.

11ter. Per i tessuti TR2 gli interventi di cui al comma precedente, interessanti almeno una unità abitativa, sono ammessi solo se accompagnati da schemi di inquadramento urbanistico limitati alla presentazione di una planimetria in scala 1/1.000 che evidenzi la relazione dell'intervento con le aree adiacenti ed in particolare con le opere pubbliche e gli spazi pubblici. Tali interventi non sono assoggettabili alla disciplina della SCIA di cui all'art.135, comma 2, lettera e) della L.R. 65/2014 ma devono essere necessariamente assoggettati a permesso di costruire.

11quater. In aggiunta agli incrementi "una tantum" di cui sopra, puà essere realizzato un  ulteriore incremento di 10 mq di SCal per alloggio, a condizione :

  • - che l'intero immobile, esistente ed in ampliamento, raggiunga la classe energetica B;
  • - che l'ampliamento proposto nel suo complesso non superi il 20 % del Volume Edificabile dell'edificio principale, calcolato secondo le indicazioni di cui all'art. 23 del D.P.G.R. 39/R;
  • - che sia conforme alle prescrizioni indicate dalla L.R.T sul rischio idraulico 41/2018 e s.m.i.

Il mancato raggiungimento dei requisiti prestazionali che hanno consentito di accedere al presente premio volumetrico costituisce parziale difformità dal permesso di costruire.

12. Fermo restando l'obbligo di verifica della dotazione dei parcheggi di cui al seguente articolo 62, nei casi di impossibilità di reperimento degli stessi ne è consentita la monetizzazione.

Art. 42 Tessuti a destinazione artigianale e industriale (TP)

1. Sono tessuti localizzati prevalentemente nel sistema della pianura produttiva (UTOE 5).

2. I tessuti a prevalente destinazione produttiva sono assimilati alle zone territoriali omogenee D ai sensi del DM 1444/1968.

3. I tessuti TP sono articolati in sottozone:

  • - TP1, Tessuti per attività industriali e artigianali;
  • - TP2, Tessuti esistenti per attività industriali e artigianali da riordinare o riqualificare;
  • - TP3, Tessuti misti prevalentemente produttivi;
  • - TP4, Insediamenti esistenti produttivi isolati in ambito urbano;
  • - TP5, Insediamenti esistenti produttivi isolati in territorio aperto;
  • - TP6, Aree per attrezzature logistiche;
  • - TP7, Aree per depositi.

4. Al fine di aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili, in tali tessuti il Comune promuove, anche attraverso incentivi di bonus edificatorio, la formazione e la partecipazione a consorzi tra i proprietari.

5. Le destinazioni d'uso ammesse, salvo le limitazioni e le specificazioni di cui alla disciplina delle singole sottozone successive, sono le seguenti:

  1. a) industriali e artigianali;
  2. b) artigianato di servizio (alla persona, alle cose ed ai mezzi);
  3. c) servizi dedicati alla ricerca e dell'innovazione tecnologica nei settori produttivi;
  4. d) magazzini, depositi e silos legati alle attività produttive;
  5. e) una abitazione per il titolare e per il personale addetto alla sorveglianza e alla manutenzione degli impianti (per una superficie max pari a 0,10 mq/mq di SE, con un massimo di 120 mq di SE; non è consentita la costruzione di abitazioni per lotti fondiari inferiori a 1.000 mq);
  6. f) servizi aziendali per gli addetti;
  7. g) servizi sociali, culturali, sportivi e ricreativi;
  8. h) commercio all'ingrosso e deposito non alimentare e lavorazione all'aperto di materiali;
  9. i) impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
  10. j) direzionale;
  11. k) commerciale al dettaglio con superfici di vendita ammissibili fino alle medie strutture di secondo livello sia alimentare che non alimentare (fino a 800mq di Sv - cfr. Allegato A);
  12. l) esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;
  13. m) esercizi specializzati nella vendita esclusiva di merci ingombranti ed a consegna differita.

6. Salvo diversa disciplina prevista dalle schede norma, è ammessa la realizzazione di tettoie aperte su tre lati, nei limiti di altezza e superficie coperta previsti per le diverse sotto zone TP; non rilevano ai fini dei limiti della superficie coperta le strutture retrattili in PVC e simili, a condizione che non riducano la superficie permeabile e quella destinata a parcheggi, e siano conformi al Regolamento Edilizio per quanto riguarda le distanze dai confini di proprietà.

7. Salvo diversa disciplina prevista dalle schede norma, sono ammessi interventi fino alla di ristrutturazione urbanistica Ru1; essi si attuano con Permesso di Costruire convenzionato.

8. I Per i nuovi edifici, gli ampliamenti o gli interventi di ristrutturazione degli edifici esistenti, ai fini della tutela e della valorizzazione degli insediamenti, dovranno essere adottate soluzioni progettuali di qualità funzionale, estetica e paesaggistica in grado di assicurare il più congruo inserimento di insediamenti relativi ad attività produttive e ad esse correlate nei contesti paesaggistici circostanti, con specifica attenzione alla qualità architettonica e tipologica, agli arredi urbani e vegetazionali nei comparti interessati, nonché alla riduzione del fabbisogno energetico e idrico, incrementando l'utilizzazione di energie e risorse idriche rinnovabili.

9. Detti progetti dovranno garantire sempre il miglioramento delle prestazioni energetiche anche nei casi di esposizione non ottimale all'irradiazione solare o di estese ombre dovute ad altri edifici vicini, dovrà essere assicurato l'approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili in conformità alla legislazione vigente, fatta salva la dimostrata impossibilità tecnica.

10. Il Comune, con apposito regolamento, potrà prevedere forme di incentivazione per quegli interventi che garantiscano il rispetto di requisiti di carattere ambientale (gestione sostenibile del ciclo dei rifiuti, della mobilità, dei servizi, delle reti e degli impianti tecnologici, delle acque meteoriche e dei reflui, delle emissioni inquinanti e di quelle acustiche, efficienza energetica, ecc.) propri della APEA (Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate, di cui all'Art. 26 del Dlgs n. 112/98 e ss. aa.).

11. Nel caso di insediamento di attività che permettono l'uso di impianti di cogenerazione e/o di sistemi di recupero o risparmio energetico, è fatto obbligo di presentare studi e programmi applicativi ai sensi dell'Art. 70, comma 4, lettera b, delle NTA del PTC vigente.

Art. 43 Tessuti esistenti per attività industriali e artigianali (TP1)

1. Gli interventi di trasformazione dovranno rispettare i seguenti parametri urbanistici:

  • - Rc = 0,60 mq/mq
  • - Uf = 0,65 mq/mq
  • - H max = 11 mt (esclusi silos, ciminiere e volumi tecnici assimilabili). Nei casi di ampliamento di edifici esistenti e fino alla ristrutturazione urbanistica Ru2, ove ricorrano documentate esigenze produttive, sono ammesse altezze pari a quella del fabbricato originario, ancorché superiori agli 11 mt. Anche in tale ipotesi, l’altezza massima consentita per l’ampliamento non può superare i 15 mt.
  • - Distanze minime dai confini e dal filo stradale = 5 mt. e' possibile la costruzione di manufatti sul confine attraverso la comunione del muro perimetrale o la costruzione in aderenza.

2. Sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione urbanistica Ru2.

3. In caso di ristrutturazione urbanistica con riconfigurazione fondiaria, i lotti fondiari minimi non potranno essere inferiori a 500 mq di Sf.

4. Destinazioni d'uso ammesse: a), b), c), d), e), f), g), h), i), l).

Art. 44 Tessuti esistenti per attività industriali e artigianali da riordinare o riqualificare (TP2)

1. Gli interventi di trasformazione dovranno rispettare i seguenti parametri urbanistici:

  • - Rc = 0,60 mq/mq
  • - Uf = 0,65 mq/mq
  • - H max = 11 mt (esclusi silos, ciminiere e volumi tecnici assimilabili). Nei casi di ampliamento di edifici esistenti e fino alla ristrutturazione urbanistica Ru2, ove ricorrano documentate esigenze produttive, sono ammesse altezze pari a quella del fabbricato originario, ancorché superiori agli 11 mt. Anche in tale ipotesi, l’altezza massima consentita per l’ampliamento non può superare i 15 mt.
  • - Distanze minime dai confini e dal filo stradale = 5 mt. È possibile la costruzione di manufatti sul confine attraverso la comunione del muro perimetrale o la costruzione in aderenza.

2. Sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione urbanistica Ru2.

3. Ogni intervento di ristrutturazione urbanistica sui tessuti esistenti è subordinato alla realizzazione degli standard urbanistici nell'area di intervento, o nel raggio max di mt 200 dal confine dell'area di intervento, previo convenzionamento con l'Amministrazione.

4. Destinazioni d'uso ammesse: a), b), c), d), e), f), g), h), i) l), m).

5. Per queste sottozone in caso di progetti unitari coordinati fra lotti limitrofi sono consentiti incrementi del seguente indice:

  • - Uf = 0,70 mq/mq.

Art. 45 Tessuti esistenti misti prevalentemente produttivi (TP3)

1. Sono tessuti caratterizzati dalla compresenza della funzione residenziale collegata all'attività produttiva e dalla presenza diffusa di funzioni terziarie e direzionali.

2. Per queste sottozone sono incentivati gli interventi di riordino con lo scopo di valorizzare la pluralità di funzioni presenti attraverso una loro migliore integrazione secondo rapporti di compatibilità ed una adeguata dotazione di standard.

3. Sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione urbanistica Ru2 con i seguenti parametri urbanistici massimi:

  • - Rc = 0,45 mq/mq
  • - Uf = 0,70 mq/mq
  • - H max = 4 piani fuori terra (max 14 mt)
  • - Parcheggi e spazi pubblici (in relazione alle funzione insediate).

4. In caso di progetti unitari coordinati fra lotti limitrofi sono consentiti incrementi del seguente indice:

  • - Uf = 0,80 mq/mq

5. Destinazioni d'uso ammesse: a), b), c), d), e), f), g), i), j), k), l), m).

6. Le destinazione d'uso di cui ai punti j), k) (direzionali e commerciali) sono ammesse a condizione che le superfici da destinare a parcheggio siano ricavate all'interno dell'area di intervento (anche interrati o in struttura), senza possibilità di monetizzazione o di reperimento di standard a distanza.

7. Le destinazioni ammesse negli insediamenti produttivi misti dovranno concorrere alla Sul secondo il seguente mix funzionale:

  • - attività artigianali e di servizio (minimo 40% della SE , con destinazioni: a), b), c), d), f);
  • - le attività commerciali sono consentite, nelle tipologie previste, fino ad un max del 30% della SE totale, con destinazioni: k), l), m);
  • - le attività direzionali, sia pubbliche che private, sono consentite fino ad un max del 30% della SE totale, con destinazioni: j), g).

8. Non è consentito l'insediamento di industrie classificate come "insalubri", ai sensi del Testo Unico delle leggi sanitarie con elenco aggiornato periodicamente dal Ministero della Sanità, iscritte nella prima classe, a meno che non si dimostri e sia dichiarato dagli organi competenti in materia (Asl e Arpat) la possibile compatibilità con le residenze e l'ambiente circostante.

Art. 46 Insediamenti produttivi esistenti isolati in ambito urbano (TP4)

1. Sono insediamenti esistenti posti in ambito urbano, per i quali deve essere garantita la compatibilità con il contesto urbanistico e ambientale nel quale si collocano.

2. Sugli edifici esistenti sono ammessi interventi edilizi sino alla ristrutturazione urbanistica Ru1 attuabili con Permesso di Costruire convenzionato, nel rispetto delle destinazioni d'uso ammesse e dei parametri urbanistici sotto indicati:

  • - H max non superiore a quella preesistente;
  • - SE non superiore a quella preesistente.

3. Sono consentite le attività previste nei tessuti TP2, escludendo le attività produttive classificabili come "insalubri", ai sensi del Testo Unico delle leggi sanitarie con elenco aggiornato periodicamente dal Ministero della Sanità, iscritte nella prima classe, a meno che non si dimostri e sia dichiarato dagli organi competenti in materia (Arpat e Asl) la possibile compatibilità con le residenze e l'ambiente circostante.

Art. 47 Insediamenti produttivi esistenti isolati in territorio aperto (TP5)

1. Sono insediamenti esistenti posti al di fuori delle zone industriali, ritenuti compatibili con il contesto, di cui viene confermata la destinazione produttiva, ferma restando, laddove necessaria, la predisposizione di interventi di riordino urbanistico e di mitigazione degli impatti.

2. Sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione urbanistica Ru1 attuabili con Permesso di Costruire convenzionato con le precisazioni sottoindicate.

3. Sono consentite le attività previste nei tessuti TP1, escludendo le attività produttive classificabili come "insalubri", ai sensi del Testo Unico delle leggi sanitarie con elenco aggiornato periodicamente dal Ministero della Sanità, iscritte nella prima classe, a meno che non si dimostri e sia dichiarato dagli organi competenti in materia (Arpat e Asl) la possibile compatibilità con le residenze e l'ambiente circostante.

4. Fatte salve le limitazioni derivanti da salvaguardie di tipo ambientale, è consentito l'ampliamento "una tantum" dei fabbricati, per una SE massima del 50% della SE esistente con la limitazione dell'altezza massima che non potrà superare i mt 8,00, o, se maggiore, quella del fabbricato produttivo esistente.

5. L'ampliamento dovrà essere motivato da specifiche esigenze produttive documentate mediante un piano di sviluppo industriale contenente le relative ricadute occupazionali o analoga documentazione giustificativa.

6. Dovrà essere presentato un apposito progetto unitario corredato da convenzione o atto unilaterale d'obbligo che contempli i relativi impegni da parte del proponente e preveda la realizzazione degli standard necessari e delle opportune opere di mitigazione dell'impatto ambientale.

7. L'ampliamento "una tantum" potrà essere effettuato esclusivamente nel resede di riferimento del fabbricato esistente così come risulta indicata nelle cartografie del RU.

8. In caso di condizioni di degrado (ex Art. 82 NTA PS) gli interventi suddetti sono consentiti subordinatamente alla bonifica e al ripristino ambientale.

9. In questi casi il Permesso di Costruire convenzionato dovrà essere accompagnato dalla documentazione prescritta dalla legislazione vigente e da uno schema di inquadramento urbanistico.

Art. 48 Aree esistenti per attrezzature logistiche (TP6), per depositi (TP7), per Impianti tecnologici (It), per distributori di carburanti (Dc)

1. Le aree per attrezzature logistiche esistenti TP6, i depositi all'aperto esistenti TP7 e le aree per impianti tecnologici (It) possono essere oggetto di interventi di riqualificazione e ristrutturazione edilizia con intervento edilizio diretto e di interventi di ristrutturazione urbanistica Ru1 con Permesso di Costruire convenzionato, a condizione che vengano adeguati alle destinazioni d'uso, ai parametri edilizi e ai requisiti di accessibilità e di riqualificazione ambientale stabiliti per le rispettive aree di nuovo impianto, di cui agli artt.56, 57 e 97.

2. I distributori di carburanti possono essere oggetto di interventi di riqualificazione fino alla ristrutturazione edilizia, purché accompagnati dalla realizzazione di opere di miglioramento ambientale, di arredo, verde urbano, di miglioramento della segnaletica e degli accessi.

Art. 49 Aree commerciali esistenti (grandi, medie strutture di vendita)

1. Sono le zone commerciali esistenti per le quali vengono confermate le destinazioni d'uso assentite tramite autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale o atto equipollente alla data di adozione del Regolamento Urbanistico.

2. Nel solo caso delle Medie Strutture, a condizione di raggiungere una riqualificazione delle aree, sarà possibile l'ampliamento delle superfici di vendita assentite (Sv) sino al limite dimensionale della categoria in cui ricadono, come indicate nell' allegato A: "Indicazioni di Regolamento Urbanistico per la definizione delle superfici di vendita ammissibili", a condizione che vengano rispettati i parametri a parcheggio previsti e vengano risolti, prima dell'apertura al pubblico della nuova superficie e sulla base delle previsioni del presente Regolamento Urbanistico, eventuali problemi di congestione indotti sulla mobilità urbana, previa la stipula di una specifica convenzione con l'Amministrazione Comunale e sia verificata la corrispondenza con gli standard e siano adeguate le urbanizzazioni primarie e secondarie e le prestazioni energetiche degli edifici fino ad assicurare l'approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili per almeno il 60 % dell'energia necessaria per la produzione di acqua calda sanitaria.

3. Gli standard non possono essere monetizzati.

4. Sono ammessi interventi diretti sino alla ristrutturazione edilizia.

5. È altresì consentita, previo piano urbanistico preventivo, la ristrutturazione urbanistica a parità di SE; il piano dovrà assicurare le dotazioni di standard e assicurare l'approvvigionamento di energie da fonti rinnovabili per almeno il 60% dell'energia necessaria per la produzione di acqua calda sanitaria e per almeno il 30% dell'energia necessaria alla climatizzazione.

Art. 50 Aree direzionali esistenti

1. Sono le zone con destinazione direzionale esistenti per le quali vengono confermate le destinazioni d'uso in atto alla data di adozione del Regolamento Urbanistico.

2. Sono ammessi interventi sino alla ristrutturazione edilizia, e previo piano di recupero, ristrutturazione urbanistica a parità di SE, nei limiti del Rapporto di Copertura definito al seguente Art. 59; il piano di recupero dovrà migliorare le dotazioni di standard in particolare di parcheggi portandole alle quantità stabilite dalle presenti norme nell'Art. 62.

Art. 51 Aree a destinazione turistico-ricettiva esistenti

1. Si tratta di zone ove sono già esistenti attività ricettive, di somministrazione di alimenti e bevande, e residenze turistico-alberghiere.

2. In queste zone, allo scopo di potenziare e adeguare le strutture turistico-ricettive ai requisiti prescritti dalla normativa regionale in materia, nel rispetto delle disposizioni relative all'edilizia storica, è possibile:

  • - riqualificare i fabbricati esistenti con interventi edilizi diretti fino alla sostituzione edilizia, senza aumento di SE, nei limiti del Rapporto di Copertura definito al seguente Art. 60;
  • - incrementare "una tantum" la SE esistente, fino ad un massimo del 20%, a condizione che vengano migliorate le prestazioni energetiche delle strutture ricettive; detti incrementi possono arrivare fino al 30% della SE nel caso di miglioramento delle prestazioni energetiche passive delle stesse.

In entrambi i casi dovrà essere fatto ricorso a fonti energetiche rinnovabili per soddisfare almeno il 60% dell'energia necessaria per la produzione di acqua calda sanitaria.

3. Gli incrementi, realizzabili anche con interventi non accorpati al fabbricato principale, sono attuabili con intervento edilizio diretto subordinato alla redazione di un preliminare piano di inquadramento paesaggistico e urbanistico che dimostri: il rispetto delle tipologie architettoniche dei fabbricati e dei caratteri paesaggistici presenti all'intorno, nonché di eventuali invarianti strutturali presenti; l'adeguatezza delle reti infrastrutturali, del sistema degli accessi e la relativa connessione con la viabilità, verificando l'idoneità del sistema proposto rispetto al traffico indotto sia in entrata che in uscita.

4. Gli interventi dovranno rispettare i seguenti parametri:

  • - Parcheggi pubblici 0,35 mq/mq
  • - Parcheggi pertinenziali per la sosta stanziale: 1 posto auto per camera, per almeno il 50% delle camere.
  • - Eventuali ampliamenti non potranno superare l'altezza massima dei fabbricati preesistenti e si dovranno inserire adeguatamente nel contesto paesaggistico.

5. Nel resede di riferimento della strutture ricettive è consentita la realizzazione di attrezzature per attività complementari.

Ultima modifica 17.03.2022 - 12:16