Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Aggiornamento NTA Art. 24/38- approvazione del 18.09.23 (vigente)

Art. 30 Disposizioni per la riqualificazione energetica degli edifici

1. Con riferimento alle norme pertinenti gli interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica ed acustica del patrimonio edilizio, disciplinate dal Regolamento Edilizio, gli ambiti di applicazione dovranno tenere conto della salvaguardia dei caratteri paesistici, storici e architettonici degli edifici e dei luoghi.

2. Nel caso dei tessuti e degli edifici isolati di impianto storico (TS) si rinvia all'Art. 38.

3. Per quanto non disciplinato, si rimanda a quanto disposto dal Regolamento Edilizio comunale e alla normativa nazionale e regionale vigente.

Capo I NORME GENERALI RELATIVE AGLI INSEDIAMENTI ESISTENTI

Art. 31 Tessuti e aggregati isolati di impianto storico (TS)

1. Il Regolamento Urbanistico individua, ai sensi degli artt. 32-33-34 delle NTA del Piano Strutturale, le parti edificate antecedenti al Catasto di primo impianto (1952) caratterizzate da qualità storiche, artistiche, testimoniali e paesaggistiche, ravvisabili sia nei singoli edifici e complessi sia nell'impianto insediativo, nelle modalità di aggregazione delle aree inedificate e degli spazi pubblici circostanti che concorrono a costituirne l'immagine e che necessitano di tutela.

2. Sono tessuti assimilabili alle zone omogenee A del DM 1444 del 2.4.1968. Le zone TS, in conformità con la legge regionale vigente, sono articolate in sottozone per tessuti omogenei e UTOE:

  • - TS1: borghi isolati di pianura;
  • - TS2: borghi suburbani lineari;
  • - TS3: tessuti di case isolate novecentesche e tessuti pianificati con intervento unitario;
  • - TS4: borghi di collina e di montagna;
  • - TS5: aggregati di rilevanza architettonica e monumentale;
  • - TS6: aggregati di valore testimoniale.

3. Gli edifici edificati prima del 31 Dicembre 1945 (Circolare MIBACT n. 42 del 21/072017) e ricadenti in questi tessuti sono classificati dal punto di vista della tipologia edilizia ai sensi dei successivi articoli ed in particolare dell'Art. 38 (Classificazione tipologica del patrimonio edilizio storico e interventi ammissibili).

4. La classe tipologica del bene principale si intende estesa all'area di pertinenza storica dello stesso, anche se non indicata nelle tavole di piano.

5. Per ogni trasformazione devono essere rispettate le invarianti tipo-morfologiche così come individuate dagli artt. 36, 37 e 39.

6. Gli interventi ai sensi degli artt. 32, 33, 34 del PS, dovranno comunque essere finalizzati al ripristino, al restauro, al risanamento conservativo del patrimonio edilizio esistente, delle sue qualità e degli elementi costitutivi degli assetti tipo-morfologici e degli spazi non edificati.

7. Per gli edifici di recente costruzione interni ai tessuti TS valgono le norme relative ai tessuti TR1.

8. Per gli alloggi esistenti alla data del 17/04/2013, per i quali è ammessa la ristrutturazione edilizia di tipo conservativo e addizione volumetrica RE-C, è consentito l'ampliamento una-tantum di mq. 25 di SCal a condizione che:

  • - venga dimostrata la non alterazione dei valori storico-testimoniali dell'edificio. Nel caso di incrementi distaccati dall'alloggio, dovrà essere stipulato un atto unilaterale d'obbligo relativo al carattere di pertinenzialità della nuova costruzione;
  • - l'ampliamento proposto non superi il 20 % del Volume Edificabile dell'edificio principale, calcolato secondo le indicazioni di cui all'art. 23 del D.P.G.R. 39/R;
  • - sia conforme alle prescrizioni indicate dalla L.R.T sul rischio idraulico 41/2018 e s.m.i.

9. In aggiunta agli incrementi "una tantum" di cui al precedente comma 8 può essere realizzato un ulteriore incremento "una tantum" di 10 mq di SCal per alloggio, a condizione:

  • - che l'intero immobile, esistente ed in ampliamento, raggiunga la classe energetica B;
  • - che venga dimostrata la non alterazione dei valori storico-testimoniali dell'edificio. Nel caso di incrementi distaccati dall'alloggio, dovrà essere stipulato un atto unilaterale d'obbligo relativo al carattere di pertinenzialità della nuova costruzione;
  • - che l'ampliamento proposto nel suo complesso non superi il 20 % del Volume Edificabile dell'edificio principale, calcolato secondo le indicazioni di cui all'art. 23 del D.P.G.R. 39/R;
  • - che sia conforme alle prescrizioni indicate dalla L.R.T sul rischio idraulico 41/2018 e s.m.i.;

Il mancato raggiungimento dei requisiti prestazionali che hanno consentito di accedere al presente premio volumetrico costituisce parziale difformità dal permesso di costruire.

Art. 32 Frazionamento e cambi di destinazione d’uso nei tessuti storici TS

1. Nei tessuti di impianto storico TS i frazionamenti immobiliari e i cambi di destinazione d'uso sono consentiti alle condizioni che seguono.

2. Fatto salvo quanto specificato nei commi successivi, negli interventi di frazionamento o cambio di destinazione d'uso di unità immobiliari esistenti non è ammessa la formazione di nuovi alloggi di SU inferiore a mq 45.

3. Il frazionamento delle unità immobiliari esistenti deve prevedere la localizzazione di un posto auto per ciascuna delle nuove unità; esso dovrà essere reperito nel resede di riferimento o entro di un raggio di m 500, in aree legate da vincolo, da trascriversi nei registri immobiliari. In caso di impossibilità di reperimento dei posti auto, è consentita la monetizzazione.

4. Nei tessuti TS5, TS6, negli interventi di ristrutturazione edilizia, ove ammessi, è consentito formare nuove unità abitative con SU non inferiore a 45 mq, compatibilmente col rispetto dei caratteri tipologici, alle seguenti ulteriori condizioni fino alla realizzazione di un solo alloggio per piano negli edifici a schiera, fino al raddoppio del numero degli alloggi negli edifici in linea, fino a due alloggi per piano nelle ville o palazzine isolate.

5. L'ulteriore aumento del numero degli alloggi per tipologia potrà essere ammesso per i soli complessi ampi e articolati nell'ambito di un progetto che preveda, oltre al rispetto delle invarianti tipo-morfologiche presenti, anche la sistemazione urbanistica unitaria degli spazi a standard, degli impianti a rete, della viabilità di accesso e mostri come tali spazi si connettono agli spazi circostanti.

Art. 33 Tessuti TS1,TS2,TS3: borghi di pianura e tessuti novecenteschi. Altre disposizioni.

1. Nei tessuti TS1, TS2, TS3, sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso e attività:

  • * residenziale,
  • * direzionale e di servizio,
  • * commerciale,
  • * turistica ricettiva,
  • * attrezzature pubbliche o di interesse pubblico,
  • * artigianale di servizio alla residenza, alla persona e artigianale in genere, se compatibile con le vigenti norme, in particolare quelle in materia di emissioni e pressione sonora, tali attività non dovranno arrecare disturbo alle residenze presenti o comunque insediabili,
  • * verde privato.

2. Il cambio di destinazione è ammesso a condizione che siano salvaguardate le invarianti tipo-morfologiche disciplinate nelle presenti norme e siano reperiti i parcheggi di cui al seguente articolo 62.

3. La destinazione d'uso commerciale è ammessa fino a medie strutture di vendita di primo livello ( 400 mq di Sv) nei tessuti TS1e TS2; fino alle strutture di vicinato (300 mq di Sv) nei TS3.

4. La possibilità di realizzare interventi edilizi finalizzati ad ottenere le SV ammissibili nei diversi tessuti, tramite l'apertura di nuovi varchi nelle strutture murarie portanti, potrà essere valutata in relazione alla tipologia dell'intervento e del fabbricato.

5. In caso di ristrutturazione edilizia è fatto obbligo raccordare i nuovi corpi di fabbrica con quelli presenti nel tessuto urbanistico, in modo da creare un insieme armonico dal punto di vista architettonico.

6. Le autorimesse interrate sono consentite nei tessuti TS2, TS3 purché la loro costruzione non comporti modifiche alle invarianti tipologiche così come individuate dagli artt. 36, 37 e 39.

7. La demolizione e ricostruzione di volumi secondari è ammessa alle condizioni e nei casi di cui ai precedenti artt. 25 e 25bis.

8. In ogni caso si dovrà tutelare l'assetto storico dei giardini e/o degli spazi pertinenziali, preservando le invarianti tipo-morfologiche così come individuate dagli artt. 36, 37 e 39.

9. Interventi sugli spazi pubblici potranno essere di iniziativa pubblica o privata convenzionata e dovranno essere volti al superamento del degrado fisico e ambientale eventualmente presenti, nonché alla riqualificazione dei tessuti storici; preservando le invarianti tipo-morfologiche così come individuate dagli artt. 36, 37 e 39.

10. A tale scopo si prescrivono:

  1. a. la riorganizzazione funzionale ed architettonica degli spazi inedificati per migliorare il decoro, la socializzazione e la prestazione di servizi ai residenti (parcheggio, raccolta rifiuti, etc);
  2. b. la conservazione e/o il ripristino di aree pubbliche a verde esistenti;
  3. c. l'adeguamento delle reti di sottoservizi;
  4. d. l'impiego di tecniche e materiali tradizionali o comunque congruenti con la tradizione tipica dei luoghi per le pavimentazioni e le finiture.

Art. 34 Tessuti TS4: borghi di collina e montagna. Altre disposizioni

1. Nei tessuti TS4 (borghi di collina e di montagna), sono ammesse le trasformazioni consentite nei tessuti TS1/2/3; inoltre, sempre compatibilmente con le invarianti tipo-morfologiche così come individuate dagli artt. 36, 37 e 39 valgono le seguenti prescrizioni:

  1. a) sono ammesse medie strutture di vendita di primo livello (400 mq di Sv) previa la redazione di uno schema di inquadramento urbanistico. In ogni caso, ferme restando le limitazioni definite in merito alle possibili trasformazioni del patrimonio edilizio storico, sarà possibile ottenere le SV ammissibili tramite l'apertura di nuovi varchi nelle strutture murarie portanti;
  2. b) sono ammessi modelli innovativi di accoglienza turistica del tipo "villaggio albergo" (di cui all'Art. 26 della LR n. 42/2000) in aggiunta alle consuete tipologie del turistico ricettivo, tali da valorizzare il patrimonio edilizio storico esistente e incentivare nuove forme di turismo sostenibile;
  3. c) in caso di ristrutturazione vale la disciplina di cui al successivo articolo 40 per la tutela delle invarianti strutturali;
  4. d) in caso di ristrutturazione edilizia è fatto obbligo raccordare i nuovi corpi di fabbrica con quelli presenti nel tessuto urbanistico, in modo da creare un insieme armonico dal punto di vista architettonico;
  5. e) le autorimesse interrate sono ammesse a condizione che non si alterino i caratteri specifici del paesaggio e dell'ambiente storico, né che si alterino le invarianti tipologiche così come individuate dagli artt. 36, 37 e 39;
  6. f) la demolizione e ricostruzione di volumi secondari è ammessa alle condizioni e nei casi di cui ai precedenti artt. 25 e 25bis.

Art. 35 Tessuti TS5 e TS6: aggregati di rilevanza architettonica, monumentale e di valore testimoniale. Altre disposizioni

1. Nei tessuti TS5 e TS6 sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso, salvo diversa prescrizione specifica:

  • - attrezzature pubbliche o di interesse pubblico,
  • - residenziale nei tessuti TS6. Nei tessuti TS5 è ammissibile soltanto laddove preesistente,
  • - direzionale,
  • - turistico-ricettiva,
  • - verde privato.

2. Gli interventi ammessi sulle varie classi di edifici non possono aumentare la SCal dell'unità edilizia, salvo l'incremento derivante da interventi di addizione volumetrica ove consentiti in base alle diverse tipologie di fabbricato.

3. Non sono ammesse autorimesse interrate.

4. Per questi tessuti e aggregati, eventuali interventi di ristrutturazione edilizia, di demolizione e ricostruzione di volumi secondari e di demolizione senza ricostruzione, sono ammessi solo nell'ambito di progetti di sistemazione complessiva dell'intero tessuto finalizzata alla tutela dell'assetto storico dei giardini e/o degli spazi pertinenziali.

Art. 36 Invarianti tipo-morfologiche : edifici storici nei tessuti insediativi

1. Nei tessuti storici (TS) costituiscono invarianti delle tipologie edilizie quelle individuate attraverso il rilievo critico di cui al successivo Art. 39, così come ulteriormente disciplinato dall'Art. 24 del regolamento edilizio. I progetti di restauro (RS1, RS2, RS3) e di ristrutturazione edilizia conservativa (RE-c) devono comunque valutare gli elementi di seguito elencati.

2. Rapporto fra edificio e lotto:

  • - schiere con area di pertinenza retrostante
    L'area scoperta deve essere tutelata come tale e i nuovi interventi non devono aumentare l'impermeabilizzazione così come disciplinato dal precedente Art. 25-bis. Le modifiche agli spazi scoperti sono ammesse a condizione che ne sia dimostrata la coerenza con le invarianti tipo-morfologiche così come individuate dal rilievo critico di cui al successivo Art. 39.
  • - schiere con area di pertinenza frontale
    L'area di pertinenza frontale può essere modificata a condizione che ne sia dimostrata la coerenza con le invarianti tipo-morfologiche così come individuate dal rilievo critico di cui al successivo Art. 39. Deve essere comunque conservata la recinzione sulla strada.
  • - casa isolata nel lotto
    Nel resede di riferimento, di cui al precedente Art. 3 è consentita la realizzazione di addizioni funzionali e interventi pertinenziali. Ove consentite dalla presenti norme, dette nuove volumetrie possono essere localizzate alle condizione di cui ai precedenti artt. 25 e 25-bis, a condizione che non si abbattano alberi e a condizione che ne sia dimostrata la coerenza con le invarianti tipo-morfologiche così come individuate dal rilievo critico di cui al successivo Art. 39.

3. Componenti della tipologia:

  • - scala storicamente connessa al fabbricato
    Il rilievo critico individua i caratteri tipologici dell'edificio storico oggetto degli interventi e il progetto ne garantisce la tutela. In caso di sovrapposizione storica di diverse tipologie, il rilievo critico indica quella più rilevante dal punto di vista storico/testimoniale.
    Fa eccezione il caso degli edifici di classe 4, per i quali è ammessa la ristrutturazione edilizia conservativa (RE-c), in cui sia dimostrabile che si è persa la distribuzione interna originaria e laddove non sia sostenibile dal punto di vista tecnico-economico il ripristino o il mantenimento della posizione originaria e laddove lo spostamento assicura una migliore qualità dell'intervento sotto il profilo architettonico.
  • - tetto
    Le coperture a gronda costante devono essere mantenute o ricostituite con le stesse caratteristiche di quelle afferenti alla tipologia originaria e ancora in opera, materiali della gronda, del manto di copertura, forma e dimensione del colmo e dei comignoli, pendenza.
    Le coperture a colmo costante non devono avere aggetti sui lati inclinati uguali a quello della gronda, ma inferiori, coerentemente con le tipologie tradizionali e devono conservare i caratteri delle componenti strutturali (stessi criteri di quelle a gronda costante).
  • - elementi del linguaggio architettonico delle facciate
    Gli interventi sulle facciate degli edifici storici sono ammessi a condizione che ne sia dimostrata la coerenza con le invarianti tipo-morfologiche così come individuate dal rilievo critico di cui al successivo Art. 39. Gli elementi in pietra, o più spesso in intonaco, come le lesene verticali e/o orizzontali, le paraste, i marcadavanzali e/o i marcapiani e, in genere, tutto quello che costituisce l'apparato decorativo dell'edificio rappresenta l'insieme di elementi codificati del linguaggio diretto o mediato dell'edilizia: pertanto è indispensabile conservare, negli interventi sulle facciate, l'insieme di questo apparato ed anche integrarlo se necessario a una sua migliore lettura.
  • - rapporto edificio/strada
    Gli interventi che modificano il rapporto originario fra l'edificio e la strada sono ammessi a condizione che ne sia dimostrata la coerenza con le invarianti tipo-morfologiche così come individuate dal rilievo critico di cui al successivo Art. 39. In presenza di una già intervenuta rilevante alterazione dell'originario rapporto edificio/strada, il progetto deve tendere, per quanto possibile, alla ricostituzione dei caratteri originari

Art. 37 Invarianti tipo-morfologiche: edifici storici in aree agricole e forestali/naturali

1. Ai fini delle trasformazioni dell'edilizia storica ricadente nelle aree agricole e forestali/naturali, costituiscono invarianti tipo-morfologiche, quelle individuate attraverso il rilievo critico di cui al successivo Art. 39, così come ulteriormente disciplinato dall'Art. 24 del regolamento edilizio. I progetti di restauro RS1, RS2, RS3 e di ristrutturazione edilizia RE, devono comunque valutare gli elementi di seguito elencati:

  • Rapporto fra edificio e area di pertinenza
    Al fine di tutelare l'assetto storico dei giardini e degli spazi pertinenziali storicizzanti, l'area di pertinenza, costituita da quella catastale e comprensiva degli eventuali annessi, è individuata attraverso il rilievo critico; a tale area di pertinenza storica (aia, spazi storicizzati, etc.), è estesa la classificazione dell'edificio principale. Gli interventi sugli spazi esterni storicizzati sono ammessi a condizione che ne sia dimostrata la coerenza con le invarianti tipo-morfologiche così come individuate dal rilievo critico di cui al successivo Art. 39 e non possono essere comunque suddivisi se non mediante l'utilizzo di separazioni che non siano stabilmente infisse al suolo. In ogni caso si dovrà tutelare l'assetto storico dei giardini e/o degli spazi pertinenziali.

Componenti della tipologia

  • - aggregazioni funzionali:
    Ogni intervento deve rispettare il processo di aggregazione delle funzioni abitative con quelle di servizio alla produzione agricola, distinguendo i processi lineari a corpo semplice o doppio rispetto a quelli a corpo triplo con torretta o senza.
  • - scala:
    Il rilievo critico individua i caratteri tipologici dell'edificio storico oggetto degli interventi e il progetto deve garantirne la tutela anche attraverso la conservazione dei collegamenti verticali originari dell'impianto storico che si sono mantenuti. In caso di sovrapposizione storica di diverse tipologie, il rilievo critico indica quella più rilevante dal punto di vista storico/testimoniale. Fa eccezione il caso degli edifici di classe 4, per i quali è ammessa la ristrutturazione edilizia conservativa (RE-c), in cui sia dimostrabile che si è persa la distribuzione interna originaria e laddove non sia sostenibile dal punto di vista tecnico-economico il ripristino o il mantenimento della posizione originaria.
  • - tetto:
    Non è consentito modificare la morfologia e la struttura del tetto e della gronda; in caso di sostituzione dei materiali costitutivi dovranno essere conservati i caratteri originali (materiali della gronda, del manto di copertura, forma e dimensione del colmo e dei comignoli, pendenza); in caso di sostituzione, le coperture dovranno essere a colmo costante in coerenza con le tipologie tradizionali.
  • - elementi del linguaggio architettonico delle facciate
    Gli interventi sulle facciate degli edifici storici sono ammessi a condizione che ne sia dimostrata la coerenza con le invarianti tipo-morfologiche così come individuate dal rilievo critico di cui al successivo Art. 39. È fatto obbligo conservare gli elementi presenti riconoscibili come nel caso delle tipologie edilizie in ambito urbano; è fatto obbligo inoltre conservare, eventualmente ripristinandole e integrandole per una migliore lettura, anche le finiture più semplici tipiche dell'edilizia rurale (riquadrature a intonaco dipinto delle aperture, balze di intonaco più resistente al basamento dell'edificio, ribattitura nel sottogronda di una fascia dipinta a colore contrastante, eventuale decorazione dipinta negli spigoli degli edifici a imitazione delle pietre, eventuale edicole per immagini sacre, ecc.).
  • - riutilizzazione abitativa
    Sono ammessi gli interventi funzionali alla riutilizzazione abitativa del patrimonio edilizio storico ove ne sia dimostrata la coerenza con le invarianti tipo-morfologiche così come individuate dal rilievo critico di cui al successivo Art. 39.

Art. 38 Classificazione tipologica del patrimonio edilizio storico e interventi ammissibili

1. Il Regolamento Urbanistico, sulla base delle indicazioni degli artt. 32, 33, 34 del Piano Strutturale e al fine dell'ammissibilità degli interventi urbanistico-edilizi, nella tavola Destinazioni d'uso del suolo e modalità di intervento classifica gli edifici storici in ambito urbano (ad esclusione di quelli ricadenti nel centro storico, disciplinati dal Piano per la Città Storica approvato con Del.CC. n. 30 del 11.02.2008) ed extraurbano per tipologie edilizie e grado di trasformazione, assimilandole alle zone "A", di cui al DM 1444/68, ancorché non ricadenti all'interno dei tessuti storici TS.

2. Tali edifici sono assimilabili a quelli di cui alle lett. "b" e "c" dell'Art. 136, Dlgs 42/04 e successive modifiche, con la conseguenza che rimangono esclusi dalla applicazione obbligatoria della normativa riferita al rendimento energetico nell'edilizia.

3. Ad ogni classe di edifici, a seconda della trasformazione subita, corrisponde una categoria di intervento come definita nelle presenti norme.

4. La Tabella "Quadro sinottico degli interventi ammessi sul patrimonio edilizio storico"; allegata riporta le categorie di intervento consentite per le diverse tipologie edilizie, in rapporto ai gradi di alterazione riscontrati.

5. Edifici classificati come non ristrutturati o trasformati nelle finiture e nei materiali: rientrano in questa categoria gli edifici che conservano sostanzialmente i caratteri dell'impianto storico (schema distributivo, scale, strutture, facciate, altre caratteristiche morfologiche particolari).

6. Per questi edifici sono ammessi interventi fino al restauro tipologico, come specificato nella tabella allegata; obiettivi sono la conservazione ed il ripristino dei caratteri tipologici originali quali risultano dal rilievo critico o dalle analisi preliminari.

7. Edifici classificati come trasformati nei caratteri tipologici costitutivi: rientrano in questa classe gli edifici che conservano in parte i caratteri dell'impianto storico, pur avendo subito alterazioni rilevanti.

8. Per questa classe sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia conservativa come disciplinate dall'art. 135 della L.R. 65/2014, come specificato nella tabella allegata; obiettivo è il ripristino dei caratteri tipologici originali, in rapporto al grado di alterazione subito quale risulta dal rilievo critico o dalle analisi preliminari.



Tabella "Quadro sinottico degli interventi ammessi sul patrimonio edilizio storico";

A B C D E F G H I L M
casa a schiera casa in linea villa o casa padronale villino casa colonica casa rurale castello, torre edifici per il culto, complessi ecclesiastici, cimiteri edifici pubblici edifici per attività produttive annessi vari
legenda delle abbreviazioni:
Rs.1 restauro scientifico;
Rs.2 restauro tipologico;
Rs.3 restauro morfologico;
RE-C ristrutturazione edilizia e addizione volumetrica
Rs.1* solo in caso di edifici con vincolo diretto
1 rudere Rs.2 Rs.2 Rs.2 Rs.2 Rs.2 Rs.2 Rs.1 Rs.1 Rs.1 Rs.2 Rs.2
2 non ristrutturato Rs.2 Rs.2 Rs.1* Rs.2 Rs.2 Rs.2 Rs.1 Rs.1 Rs.1 Rs.2 Rs.2
Rs.2
3 ristrutturato e trasformato rispetto al tipo originario alterazioni nelle finiture e nei materiali Rs.3 Rs.3 Rs.2 Rs.3 Rs.3 Rs.3 Rs.1 Rs.2 Rs.2 Rs.3 Rs.3
4 trasformazioni nei caratteri tipologici RE-C RE-C Rs.3 RE-C RE-C RE-C Rs.2 Rs.3 Rs.3 RE-C RE-C

Art. 39 Rilievo critico

1. Gli interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia conservativa pertinenti al patrimonio edilizio storico dovranno essere accompagnati da un "rilievo critico", esteso all'intero corpo di fabbrica e/o all'intera unità morfo-tipologica e alla relativa area di pertinenza ovvero al relativo resede di riferimento.

2. Il rilievo critico:

  1. a) documenta le trasformazioni subite dall'edificio (o dal complesso),
  2. b) individua puntualmente le invarianti tipo-morfologiche;
  3. c) dimostra la coerenza dell'intervento proposto con le invariati tipo-morfologiche individuate.

3. Gli elaborati che compongono il rilievo critico sono indicati dall'art. 24 del regolamento edilizio.

4. Gli interventi su edifici storici devono tendere sia a migliorare le condizioni sismiche degli stessi e consentirne l'adeguamento sismico sia le condizioni di rischio idraulico, salvo il rispetto delle invarianti tipo-morfologiche individuate con il rilievo critico.

Art. 40 Altre invarianti storico-insediative

1. Il Regolamento Urbanistico, oltre al patrimonio edilizio storico di cui agli articoli precedenti, disciplina la tutela dei manufatti diffusi con valore testimoniale che caratterizzano l'identità territoriale, facendo propri gli indirizzi e le prescrizioni del Piano Strutturale, Titolo II Statuto dei Luoghi.

2. In particolare, la tavola Piano Strutturale n.18 in scala 1: 10.000 individua i tracciati stradali storici riportati nel Catasto Leopoldino.

3. Per i principali tracciati storici l'Amministrazione Comunale potrà promuovere progetti di riqualificazione e valorizzazione, individuando un sistema continuo di percorsi, nonché i materiali, gli elementi di arredo e la segnaletica da utilizzare per la loro valorizzazione e fruizione.

4. In riferimento ai tracciati esistenti dovranno comunque essere conservati gli elementi definiti invarianti strutturali.

5. Il Regolamento Urbanistico individua cartograficamente anche altre delle invarianti descritte nel Piano Strutturale: edicole e margini sacre, ponti storici, ghiacciaie, manufatti connessi con colture tipiche come metati e capanne in paglia e legno, sistemazioni idrauliche quali bottacci, macine e lavatoi .

6. Per detti manufatti, individuati nelle tavole Destinazioni d'uso del suolo e modalità di intervento, è previsto il restauro di tipo Rs1.

7. Il Comune, potrà elaborare piani per aree organiche verificando i manufatti censiti, la loro condizione, il loro uso in relazione al contesto e approfondendo la disciplina specifica con indicazioni normative.

Art. 41 Tessuti prevalentemente residenziali di impianto recente TR1 (consolidati) e TR2 (da riordinare)

1. Sono tessuti urbani, prevalentemente residenziali, di formazione recente e sono suddivisi in due principali categorie:

2. TR1: tessuti nei quali sono riconoscibili assetti insediativi coerenti e consolidati che organizzano i rapporti fra edilizia prevalentemente residenziale, sistema degli spazi pubblici, delle attrezzature e dei servizi e maglia viaria.

3. TR2: tessuti nei quali sono riconoscibili condizioni di disordine urbanistico e una insufficiente dotazione dei servizi pubblici.

4. Sono assimilabili alle zone omogenee B del Dm 1444 del 2.4.1968.

5. Sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

  • * residenziale;
  • * direzionale e di servizio;
  • * artigianale di servizio e artigianale in genere, se compatibile con le vigenti norme in materia igienico-sanitaria e ambientale;
  • * commerciale, fino a 400 mq di superficie di vendita;
  • * turistico-ricettiva extra-alberghiera;
  • * pubbliche o di interesse pubblico;
  • * parcheggio a servizio delle attività ammesse;
  • * verde privato.

6. Gli interventi ammessi sugli edifici devono rispettare le seguenti prescrizioni.

7. Negli interventi di frazionamento di unità immobiliari non è ammessa la formazione di nuovi alloggi di Sua inferiore a 45 mq., fanno eccezione:

  • - gli interventi di edilizia sociale innovativa (tipo co-housing – vedi anche il comma 5 del successivo art. 53) nei quali la SU può essere ridotta a 38 mq per alloggio purché tale dimensione non interessi più del 20% degli alloggi ricavati e previa verifica della corrispondenza con gli standard;
  • - gli interventi di edilizia residenziale pubblica soggetti alla specifica normativa.

8. Per gli edifici esistenti privi di classificazione ai sensi del precedente art.38 sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione urbanistica Ru1; le altezze dei nuovi edifici ricostruiti non dovranno superare le altezze degli edifici adiacenti, nel rispetto dei limiti previsti all'art. 27, c1, lettera a) del presente RU. Per la ristrutturazione edilizia è ammesso l’aumento di superficie da ritrovare all’interno dell’involucro esistente.

9. Per gli edifici storici compresi all'interno delle zone TR1 e TR2 e individuati nella planimetria 1:2.000 Destinazioni d'uso del suolo e modalità di intervento con le relative sigle, sono ammessi gli interventi per le rispettive classi di cui all'art. 38 (Classificazione tipologica del patrimonio edilizio storico e interventi ammissibili).

10. Le autorimesse interrate sono consentite nei tessuti TR1 TR2 purché la loro costruzione non interessi edifici storici compresi in detti tessuti; in questo caso la loro realizzazione è condizionata al rispetto delle invarianti tipo-morfologiche individuate dal rilievo critico di cui al precedente art. 39.

11. Per i tessuti TR1, sulla base di progetti estesi all'intero resede di riferimento, sono consentiti incrementi "una tantum" di SCal non superiori a 25 mq per ogni alloggio esistente alla data del 17/04/2013 e per ogni unità immobiliare con destinazione d'uso di interesse collettivo esistente alla data del 31/12/2005 alle seguenti condizioni, fatto salvo il rispetto delle norme relative alle distanze minime (fra fabbricati, dai confini e dalle strade) e delle altezze massime previste dall'art. 27, comma 1 lettera a):

  • - nel caso di incrementi distaccati dall'alloggio dovrà essere stipulato un atto unilaterale d'obbligo relativo al carattere di pertinenzialità della nuova costruzione;
  • - nei casi di patrimonio edilizio storico, si dovranno localizzare detti incrementi volumetrici, nel rispetto delle invarianti tipologiche e delle altre prescrizioni contenute nelle presenti norme;
  • - nei casi di edifici condominiali l’intervento dovrà essere realizzato sulla base di un progetto unitario esteso all'intero immobile e approvato dai condomini;
  • - qualora l'incremento interessi un resede di riferimento che si estende in area agricola o a verde privato, al di fuori del tessuto residenziale TR, l'intervento potrà derogare dal rispetto delle distanze dai confini tra le zone omogenee TR,VP e agricola;
  • - adeguare, relativamente alla sola nuova superficie costruita, le prestazioni energetiche delle unità immobiliari di cui si prevede l'ampliamento.

11bis. In aggiunta agli incrementi "una tantum" di cui sopra, può essere realizzato un ulteriore incremento di 10 mq di SU per alloggio, a condizione:

  • - che l'intero immobile, esistente ed in ampliamento, raggiunga la classe energetica B;
  • - che l'ampliamento proposto nel suo complesso non superi il 20 % del Volume Edificabile dell'edificio principale, calcolato secondo le indicazioni di cui all'art. 23 del D.P.G.R. 39/R;
  • - che sia conforme alle prescrizioni indicate dalla L.R.T sul rischio idraulico 41/2018 e s.m.i.

Il mancato raggiungimento dei requisiti prestazionali che hanno consentito di accedere al presente premio volumetrico costituisce parziale difformità dal permesso di costruire.

11ter. Per i tessuti TR2 gli interventi di cui al comma precedente, interessanti almeno una unità abitativa, sono ammessi solo se accompagnati da schemi di inquadramento urbanistico limitati alla presentazione di una planimetria in scala 1/1.000 che evidenzi la relazione dell'intervento con le aree adiacenti ed in particolare con le opere pubbliche e gli spazi pubblici. Tali interventi non sono assoggettabili alla disciplina della SCIA di cui all'art.135, comma 2, lettera e) della L.R. 65/2014 ma devono essere necessariamente assoggettati a permesso di costruire.

11quater. In aggiunta agli incrementi "una tantum" di cui sopra, puà essere realizzato un  ulteriore incremento di 10 mq di SCal per alloggio, a condizione :

  • - che l'intero immobile, esistente ed in ampliamento, raggiunga la classe energetica B;
  • - che l'ampliamento proposto nel suo complesso non superi il 20 % del Volume Edificabile dell'edificio principale, calcolato secondo le indicazioni di cui all'art. 23 del D.P.G.R. 39/R;
  • - che sia conforme alle prescrizioni indicate dalla L.R.T sul rischio idraulico 41/2018 e s.m.i.

Il mancato raggiungimento dei requisiti prestazionali che hanno consentito di accedere al presente premio volumetrico costituisce parziale difformità dal permesso di costruire.

12. Fermo restando l'obbligo di verifica della dotazione dei parcheggi di cui al seguente articolo 62, nei casi di impossibilità di reperimento degli stessi ne è consentita la monetizzazione.

Art. 42 Tessuti a destinazione artigianale e industriale (TP)

1. Sono tessuti localizzati prevalentemente nel sistema della pianura produttiva (UTOE 5).

2. I tessuti a prevalente destinazione produttiva sono assimilati alle zone territoriali omogenee D ai sensi del DM 1444/1968.

3. I tessuti TP sono articolati in sottozone:

  • - TP1, Tessuti per attività industriali e artigianali;
  • - TP2, Tessuti esistenti per attività industriali e artigianali da riordinare o riqualificare;
  • - TP3, Tessuti misti prevalentemente produttivi;
  • - TP4, Insediamenti esistenti produttivi isolati in ambito urbano;
  • - TP5, Insediamenti esistenti produttivi isolati in territorio aperto;
  • - TP6, Aree per attrezzature logistiche;
  • - TP7, Aree per depositi.

4. Al fine di aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili, in tali tessuti il Comune promuove, anche attraverso incentivi di bonus edificatorio, la formazione e la partecipazione a consorzi tra i proprietari.

5. Le destinazioni d'uso ammesse, salvo le limitazioni e le specificazioni di cui alla disciplina delle singole sottozone successive, sono le seguenti:

  1. a) industriali e artigianali;
  2. b) artigianato di servizio (alla persona, alle cose ed ai mezzi);
  3. c) servizi dedicati alla ricerca e dell'innovazione tecnologica nei settori produttivi;
  4. d) magazzini, depositi e silos legati alle attività produttive;
  5. e) una abitazione per il titolare e per il personale addetto alla sorveglianza e alla manutenzione degli impianti (per una superficie max pari a 0,10 mq/mq di SE, con un massimo di 120 mq di SE; non è consentita la costruzione di abitazioni per lotti fondiari inferiori a 1.000 mq);
  6. f) servizi aziendali per gli addetti;
  7. g) servizi sociali, culturali, sportivi e ricreativi;
  8. h) commercio all'ingrosso e deposito non alimentare e lavorazione all'aperto di materiali;
  9. i) impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
  10. j) direzionale;
  11. k) commerciale al dettaglio con superfici di vendita ammissibili fino alle medie strutture di secondo livello sia alimentare che non alimentare (fino a 800mq di Sv - cfr. Allegato A);
  12. l) esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;
  13. m) esercizi specializzati nella vendita esclusiva di merci ingombranti ed a consegna differita.

6. Salvo diversa disciplina prevista dalle schede norma, è ammessa la realizzazione di tettoie aperte su tre lati, nei limiti di altezza e superficie coperta previsti per le diverse sotto zone TP; non rilevano ai fini dei limiti della superficie coperta le strutture retrattili in PVC e simili, a condizione che non riducano la superficie permeabile e quella destinata a parcheggi, e siano conformi al Regolamento Edilizio per quanto riguarda le distanze dai confini di proprietà.

7. Salvo diversa disciplina prevista dalle schede norma, sono ammessi interventi fino alla di ristrutturazione urbanistica Ru1; essi si attuano con Permesso di Costruire convenzionato.

8. I Per i nuovi edifici, gli ampliamenti o gli interventi di ristrutturazione degli edifici esistenti, ai fini della tutela e della valorizzazione degli insediamenti, dovranno essere adottate soluzioni progettuali di qualità funzionale, estetica e paesaggistica in grado di assicurare il più congruo inserimento di insediamenti relativi ad attività produttive e ad esse correlate nei contesti paesaggistici circostanti, con specifica attenzione alla qualità architettonica e tipologica, agli arredi urbani e vegetazionali nei comparti interessati, nonché alla riduzione del fabbisogno energetico e idrico, incrementando l'utilizzazione di energie e risorse idriche rinnovabili.

9. Detti progetti dovranno garantire sempre il miglioramento delle prestazioni energetiche anche nei casi di esposizione non ottimale all'irradiazione solare o di estese ombre dovute ad altri edifici vicini, dovrà essere assicurato l'approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili in conformità alla legislazione vigente, fatta salva la dimostrata impossibilità tecnica.

10. Il Comune, con apposito regolamento, potrà prevedere forme di incentivazione per quegli interventi che garantiscano il rispetto di requisiti di carattere ambientale (gestione sostenibile del ciclo dei rifiuti, della mobilità, dei servizi, delle reti e degli impianti tecnologici, delle acque meteoriche e dei reflui, delle emissioni inquinanti e di quelle acustiche, efficienza energetica, ecc.) propri della APEA (Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate, di cui all'Art. 26 del Dlgs n. 112/98 e ss. aa.).

11. Nel caso di insediamento di attività che permettono l'uso di impianti di cogenerazione e/o di sistemi di recupero o risparmio energetico, è fatto obbligo di presentare studi e programmi applicativi ai sensi dell'Art. 70, comma 4, lettera b, delle NTA del PTC vigente.

Art. 43 Tessuti esistenti per attività industriali e artigianali (TP1)

1. Gli interventi di trasformazione dovranno rispettare i seguenti parametri urbanistici:

  • - Rc = 0,60 mq/mq
  • - Uf = 0,65 mq/mq
  • - H max = 11 mt (esclusi silos, ciminiere e volumi tecnici assimilabili). Nei casi di ampliamento di edifici esistenti e fino alla ristrutturazione urbanistica Ru2, ove ricorrano documentate esigenze produttive, sono ammesse altezze pari a quella del fabbricato originario, ancorché superiori agli 11 mt. Anche in tale ipotesi, l’altezza massima consentita per l’ampliamento non può superare i 15 mt.
  • - Distanze minime dai confini e dal filo stradale = 5 mt. e' possibile la costruzione di manufatti sul confine attraverso la comunione del muro perimetrale o la costruzione in aderenza.

2. Sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione urbanistica Ru2.

3. In caso di ristrutturazione urbanistica con riconfigurazione fondiaria, i lotti fondiari minimi non potranno essere inferiori a 500 mq di Sf.

4. Destinazioni d'uso ammesse: a), b), c), d), e), f), g), h), i), l).

Art. 44 Tessuti esistenti per attività industriali e artigianali da riordinare o riqualificare (TP2)

1. Gli interventi di trasformazione dovranno rispettare i seguenti parametri urbanistici:

  • - Rc = 0,60 mq/mq
  • - Uf = 0,65 mq/mq
  • - H max = 11 mt (esclusi silos, ciminiere e volumi tecnici assimilabili). Nei casi di ampliamento di edifici esistenti e fino alla ristrutturazione urbanistica Ru2, ove ricorrano documentate esigenze produttive, sono ammesse altezze pari a quella del fabbricato originario, ancorché superiori agli 11 mt. Anche in tale ipotesi, l’altezza massima consentita per l’ampliamento non può superare i 15 mt.
  • - Distanze minime dai confini e dal filo stradale = 5 mt. È possibile la costruzione di manufatti sul confine attraverso la comunione del muro perimetrale o la costruzione in aderenza.

2. Sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione urbanistica Ru2.

3. Ogni intervento di ristrutturazione urbanistica sui tessuti esistenti è subordinato alla realizzazione degli standard urbanistici nell'area di intervento, o nel raggio max di mt 200 dal confine dell'area di intervento, previo convenzionamento con l'Amministrazione.

4. Destinazioni d'uso ammesse: a), b), c), d), e), f), g), h), i) l), m).

5. Per queste sottozone in caso di progetti unitari coordinati fra lotti limitrofi sono consentiti incrementi del seguente indice:

  • - Uf = 0,70 mq/mq.

Art. 45 Tessuti esistenti misti prevalentemente produttivi (TP3)

1. Sono tessuti caratterizzati dalla compresenza della funzione residenziale collegata all'attività produttiva e dalla presenza diffusa di funzioni terziarie e direzionali.

2. Per queste sottozone sono incentivati gli interventi di riordino con lo scopo di valorizzare la pluralità di funzioni presenti attraverso una loro migliore integrazione secondo rapporti di compatibilità ed una adeguata dotazione di standard.

3. Sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione urbanistica Ru2 con i seguenti parametri urbanistici massimi:

  • - Rc = 0,45 mq/mq
  • - Uf = 0,70 mq/mq
  • - H max = 4 piani fuori terra (max 14 mt)
  • - Parcheggi e spazi pubblici (in relazione alle funzione insediate).

4. In caso di progetti unitari coordinati fra lotti limitrofi sono consentiti incrementi del seguente indice:

  • - Uf = 0,80 mq/mq

5. Destinazioni d'uso ammesse: a), b), c), d), e), f), g), i), j), k), l), m).

6. Le destinazione d'uso di cui ai punti j), k) (direzionali e commerciali) sono ammesse a condizione che le superfici da destinare a parcheggio siano ricavate all'interno dell'area di intervento (anche interrati o in struttura), senza possibilità di monetizzazione o di reperimento di standard a distanza.

7. Le destinazioni ammesse negli insediamenti produttivi misti dovranno concorrere alla Sul secondo il seguente mix funzionale:

  • - attività artigianali e di servizio (minimo 40% della SE , con destinazioni: a), b), c), d), f);
  • - le attività commerciali sono consentite, nelle tipologie previste, fino ad un max del 30% della SE totale, con destinazioni: k), l), m);
  • - le attività direzionali, sia pubbliche che private, sono consentite fino ad un max del 30% della SE totale, con destinazioni: j), g).

8. Non è consentito l'insediamento di industrie classificate come "insalubri", ai sensi del Testo Unico delle leggi sanitarie con elenco aggiornato periodicamente dal Ministero della Sanità, iscritte nella prima classe, a meno che non si dimostri e sia dichiarato dagli organi competenti in materia (Asl e Arpat) la possibile compatibilità con le residenze e l'ambiente circostante.

Art. 46 Insediamenti produttivi esistenti isolati in ambito urbano (TP4)

1. Sono insediamenti esistenti posti in ambito urbano, per i quali deve essere garantita la compatibilità con il contesto urbanistico e ambientale nel quale si collocano.

2. Sugli edifici esistenti sono ammessi interventi edilizi sino alla ristrutturazione urbanistica Ru1 attuabili con Permesso di Costruire convenzionato, nel rispetto delle destinazioni d'uso ammesse e dei parametri urbanistici sotto indicati:

  • - H max non superiore a quella preesistente;
  • - SE non superiore a quella preesistente.

3. Sono consentite le attività previste nei tessuti TP2, escludendo le attività produttive classificabili come "insalubri", ai sensi del Testo Unico delle leggi sanitarie con elenco aggiornato periodicamente dal Ministero della Sanità, iscritte nella prima classe, a meno che non si dimostri e sia dichiarato dagli organi competenti in materia (Arpat e Asl) la possibile compatibilità con le residenze e l'ambiente circostante.

Art. 47 Insediamenti produttivi esistenti isolati in territorio aperto (TP5)

1. Sono insediamenti esistenti posti al di fuori delle zone industriali, ritenuti compatibili con il contesto, di cui viene confermata la destinazione produttiva, ferma restando, laddove necessaria, la predisposizione di interventi di riordino urbanistico e di mitigazione degli impatti.

2. Sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione urbanistica Ru1 attuabili con Permesso di Costruire convenzionato con le precisazioni sottoindicate.

3. Sono consentite le attività previste nei tessuti TP1, escludendo le attività produttive classificabili come "insalubri", ai sensi del Testo Unico delle leggi sanitarie con elenco aggiornato periodicamente dal Ministero della Sanità, iscritte nella prima classe, a meno che non si dimostri e sia dichiarato dagli organi competenti in materia (Arpat e Asl) la possibile compatibilità con le residenze e l'ambiente circostante.

4. Fatte salve le limitazioni derivanti da salvaguardie di tipo ambientale, è consentito l'ampliamento "una tantum" dei fabbricati, per una SE massima del 50% della SE esistente con la limitazione dell'altezza massima che non potrà superare i mt 8,00, o, se maggiore, quella del fabbricato produttivo esistente.

5. L'ampliamento dovrà essere motivato da specifiche esigenze produttive documentate mediante un piano di sviluppo industriale contenente le relative ricadute occupazionali o analoga documentazione giustificativa.

6. Dovrà essere presentato un apposito progetto unitario corredato da convenzione o atto unilaterale d'obbligo che contempli i relativi impegni da parte del proponente e preveda la realizzazione degli standard necessari e delle opportune opere di mitigazione dell'impatto ambientale.

7. L'ampliamento "una tantum" potrà essere effettuato esclusivamente nel resede di riferimento del fabbricato esistente così come risulta indicata nelle cartografie del RU.

8. In caso di condizioni di degrado (ex Art. 82 NTA PS) gli interventi suddetti sono consentiti subordinatamente alla bonifica e al ripristino ambientale.

9. In questi casi il Permesso di Costruire convenzionato dovrà essere accompagnato dalla documentazione prescritta dalla legislazione vigente e da uno schema di inquadramento urbanistico.

Art. 48 Aree esistenti per attrezzature logistiche (TP6), per depositi (TP7), per Impianti tecnologici (It), per distributori di carburanti (Dc)

1. Le aree per attrezzature logistiche esistenti TP6, i depositi all'aperto esistenti TP7 e le aree per impianti tecnologici (It) possono essere oggetto di interventi di riqualificazione e ristrutturazione edilizia con intervento edilizio diretto e di interventi di ristrutturazione urbanistica Ru1 con Permesso di Costruire convenzionato, a condizione che vengano adeguati alle destinazioni d'uso, ai parametri edilizi e ai requisiti di accessibilità e di riqualificazione ambientale stabiliti per le rispettive aree di nuovo impianto, di cui agli artt.56, 57 e 97.

2. I distributori di carburanti possono essere oggetto di interventi di riqualificazione fino alla ristrutturazione edilizia, purché accompagnati dalla realizzazione di opere di miglioramento ambientale, di arredo, verde urbano, di miglioramento della segnaletica e degli accessi.

Art. 49 Aree commerciali esistenti (grandi, medie strutture di vendita)

1. Sono le zone commerciali esistenti per le quali vengono confermate le destinazioni d'uso assentite tramite autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale o atto equipollente alla data di adozione del Regolamento Urbanistico.

2. Nel solo caso delle Medie Strutture, a condizione di raggiungere una riqualificazione delle aree, sarà possibile l'ampliamento delle superfici di vendita assentite (Sv) sino al limite dimensionale della categoria in cui ricadono, come indicate nell' allegato A: "Indicazioni di Regolamento Urbanistico per la definizione delle superfici di vendita ammissibili", a condizione che vengano rispettati i parametri a parcheggio previsti e vengano risolti, prima dell'apertura al pubblico della nuova superficie e sulla base delle previsioni del presente Regolamento Urbanistico, eventuali problemi di congestione indotti sulla mobilità urbana, previa la stipula di una specifica convenzione con l'Amministrazione Comunale e sia verificata la corrispondenza con gli standard e siano adeguate le urbanizzazioni primarie e secondarie e le prestazioni energetiche degli edifici fino ad assicurare l'approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili per almeno il 60 % dell'energia necessaria per la produzione di acqua calda sanitaria.

3. Gli standard non possono essere monetizzati.

4. Sono ammessi interventi diretti sino alla ristrutturazione edilizia.

5. È altresì consentita, previo piano urbanistico preventivo, la ristrutturazione urbanistica a parità di SE; il piano dovrà assicurare le dotazioni di standard e assicurare l'approvvigionamento di energie da fonti rinnovabili per almeno il 60% dell'energia necessaria per la produzione di acqua calda sanitaria e per almeno il 30% dell'energia necessaria alla climatizzazione.

Art. 50 Aree direzionali esistenti

1. Sono le zone con destinazione direzionale esistenti per le quali vengono confermate le destinazioni d'uso in atto alla data di adozione del Regolamento Urbanistico.

2. Sono ammessi interventi sino alla ristrutturazione edilizia, e previo piano di recupero, ristrutturazione urbanistica a parità di SE, nei limiti del Rapporto di Copertura definito al seguente Art. 59; il piano di recupero dovrà migliorare le dotazioni di standard in particolare di parcheggi portandole alle quantità stabilite dalle presenti norme nell'Art. 62.

Art. 51 Aree a destinazione turistico-ricettiva esistenti

1. Si tratta di zone ove sono già esistenti attività ricettive, di somministrazione di alimenti e bevande, e residenze turistico-alberghiere.

2. In queste zone, allo scopo di potenziare e adeguare le strutture turistico-ricettive ai requisiti prescritti dalla normativa regionale in materia, nel rispetto delle disposizioni relative all'edilizia storica, è possibile:

  • - riqualificare i fabbricati esistenti con interventi edilizi diretti fino alla sostituzione edilizia, senza aumento di SE, nei limiti del Rapporto di Copertura definito al seguente Art. 60;
  • - incrementare "una tantum" la SE esistente, fino ad un massimo del 20%, a condizione che vengano migliorate le prestazioni energetiche delle strutture ricettive; detti incrementi possono arrivare fino al 30% della SE nel caso di miglioramento delle prestazioni energetiche passive delle stesse.

In entrambi i casi dovrà essere fatto ricorso a fonti energetiche rinnovabili per soddisfare almeno il 60% dell'energia necessaria per la produzione di acqua calda sanitaria.

3. Gli incrementi, realizzabili anche con interventi non accorpati al fabbricato principale, sono attuabili con intervento edilizio diretto subordinato alla redazione di un preliminare piano di inquadramento paesaggistico e urbanistico che dimostri: il rispetto delle tipologie architettoniche dei fabbricati e dei caratteri paesaggistici presenti all'intorno, nonché di eventuali invarianti strutturali presenti; l'adeguatezza delle reti infrastrutturali, del sistema degli accessi e la relativa connessione con la viabilità, verificando l'idoneità del sistema proposto rispetto al traffico indotto sia in entrata che in uscita.

4. Gli interventi dovranno rispettare i seguenti parametri:

  • - Parcheggi pubblici 0,35 mq/mq
  • - Parcheggi pertinenziali per la sosta stanziale: 1 posto auto per camera, per almeno il 50% delle camere.
  • - Eventuali ampliamenti non potranno superare l'altezza massima dei fabbricati preesistenti e si dovranno inserire adeguatamente nel contesto paesaggistico.

5. Nel resede di riferimento della strutture ricettive è consentita la realizzazione di attrezzature per attività complementari.

Capo II TRASFORMAZIONE DEGLI ASSETTI INSEDIATIVI

Art. 52 Aree soggette a trasformazione urbanistica ACT, ATP

1. Il Regolamento Urbanistico individua una serie di interventi in coerenza con le strategie di riqualificazione indicate nel Piano Strutturale, perimetrando con apposita dicitura le aree sottoposte ad azioni di trasformazione urbanistica.

2. Le trasformazioni sono finalizzate alla riqualificazione urbana, ambientale e del paesaggio, al potenziamento della dotazione di servizi e attrezzature pubbliche, al miglioramento della qualità urbana.

3. Le aree di trasformazione urbanistica per le quali è indicata la necessità di Piano di recupero sono assimilate alle zone di recupero di cui all'articolo 119 della L.R. 65/2014.

4. Dal punto di vista degli strumenti di attuazione le aree di trasformazione urbanistica sono distinte nelle seguenti due categorie:

  • - ACT Ambiti Complessi di Trasformazione: si tratta di aree di dimensione rilevante o che comunque investono problematiche di varia natura, per le quali sono previste trasformazioni urbanistiche interessanti la viabilità, gli spazi pubblici, le aree edificate sia pubbliche che private, con ricadute sull'assetto delle aree circostanti. Sono sottoposte a piani attuativi di iniziativa pubblica o privata (salvo diversa indicazione nelle schede norma).
  • - ATP Ambiti di Trasformazione Puntuale: si tratta di aree di minore dimensione (lotti inedificati o singoli edifici) per le quali il Regolamento Urbanistico prevede trasformazioni circoscritte. Si attuano mediante Permesso di Costruire convenzionato (salvo diversa indicazione nelle schede norma).

5. Il Regolamento Urbanistico individua inoltre gli Ambiti di Trasformazione del PRG previgente confermati e/o integrati (AT) per i quali si rimanda alla disciplina di cui all'Art. 112.

6. Le schede norma allegate alle presenti norme dettano prescrizioni specifiche per ciascun ambito.

7. È altresì fatto obbligo ottemperare prima dell'inizio della costruzione alle eventuali prescrizioni contenute nelle certificazioni rilasciate dai gestori dei servizi.

8. La connessione dell'area di intervento con le esistenti reti di servizi sarà a completo carico di chi propone l'intervento.

9. Nelle ACT, ATP e AT è fatto obbligo considerare le valutazioni circa gli indicatori di sostenibilità contenute nel Rapporto Ambientale allegato alla Valutazione Ambientale Strategica.

10. In particolare tutti gli interventi di trasformazione degli assetti insediativi (ACT, APT) previsti dal presente Regolamento Urbanistico sono soggetti alle specifiche disposizioni per la valutazione a scala di dettaglio degli effetti ambientali, da eseguirsi in fase di pianificazione attuativa o, per gli interventi diretti e/o pubblici, in fase di progettazione, nonché alle prescrizioni per la realizzazione dei necessari interventi di mitigazione, con riferimento alle disposizioni generali di seguito elencate.

11. Le stesse disposizioni si applicano agli Ambiti di Trasformazione del PRG previgente (AT) confermati e/o integrati dal presente Regolamento Urbanistico, e non ancora convenzionati e dai Programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale con valore di piano attuativo.

12. Ai fini di ottemperare a quanto sopra il Piano Attuativo o il Progetto dell'intervento dovrà essere corredato da uno specifico elaborato contenente gli elementi atti a verificare il rispetto di ciascuna singola disposizione e prescrizione sottoriportata, con l'esclusione di quelle evidentemente non pertinenti alla tipologia di intervento previsto (l'esclusione dovrà essere debitamente motivata e non è consentita per le disposizioni riferite esplicitamente a "tutti gli interventi di trasformazione"). Il grado di approfondimento delle valutazioni degli effetti ambientali richieste è commisurato alla tipologia e entità delle azioni di trasformazione previste.

Emissioni ed immissioni atmosferiche e acustiche

  1. a) Compatibilità con il P.C.C.A.: i nuovi insediamenti devono essere pianificati in coerenza con i contenuti del vigente "Piano comunale di classificazione acustica" (P.C.C.A.) e nel rispetto delle disposizioni impartite, ai fini della sua attuazione, dal Regolamento di Igiene. Per gli interventi di trasformazione che prevedano destinazioni d'uso in contrasto con il vigente PCCA l'autorizzazione degli interventi è subordinata alla preventiva approvazione della variante al PCCA stesso.
  2. b) Esposizione degli insediamenti residenziali all'inquinamento atmosferico e acustico: per gli interventi di trasformazione degli assetti insediativi relativi ad insediamenti residenziali ubicati in contesti contraddistinti da criticità acustiche e/o connesse alla qualità dell'aria deve essere valutato il grado di esposizione all'inquinamento atmosferico e acustico degli insediamenti, prevedendo, se del caso, opportune misure di mitigazione e garantendo l'adozione delle migliori tecnologie disponibili. La progettazione deve essere ottimizzata attraverso lo studio specifico della disposizione dei locali prevedendo, quando necessario, opportuni interventi di schermatura (barriere vegetali, etc.).
  3. c) Emissioni acustiche ed atmosferiche degli insediamenti: per gli interventi di trasformazione degli assetti insediativi deve essere verificato l'impatto prodotto in termini di emissioni di inquinanti in atmosfera ed emissioni acustiche, sia dirette che indirette (ovvero dovute al traffico indotto). Nell'ambito della verifica degli effetti del traffico indotto, in termini di emissioni, deve essere fatto riferimento all'interazione con i livelli di rumorosità e di inquinamento atmosferico esistente. Deve essere inoltre valutata la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di specifiche misure volte a limitare gli impatti. Per le destinazioni d'uso commerciali, industriali e artigianali deve essere posta specifica attenzione alla valutazione previsionale dell'impatto acustico sui ricettori più esposti, con particolare riferimento all'eventuale presenza di ricettori sensibili ( scuole, strutture per l'infanzia, ospedali, case di cura, etc.).
  4. d) Emissioni acustiche ed atmosferiche della viabilità: gli interventi di trasformazione degli assetti insediativi comportanti modifiche o integrazioni al sistema viario sono sottoposti alla preventiva valutazione dell'impatto relativo alla produzione di emissioni di inquinanti in atmosfera e di emissioni acustiche (con particolare riferimento ai ricettori più esposti), attraverso l'analisi complessiva dei flussi. La valutazione dovrà evidenziare l'eventuale necessità di prevedere opportune misure di mitigazione. Deve essere altresì valutato, più in generale, il contributo del Piano Attuativo o del progetto alla realizzazione di un sistema di mobilità più sostenibile, conseguibile favorendo:
    • - la riorganizzazione della circolazione (ai fini dello snellimento del traffico soprattutto nei nodi più critici);
    • - la razionalizzazione e, per quanto possibile, la riduzione dei flussi (con particolare attenzione rivolta al traffico di mezzi pesanti);
    • - l'interconnessione del trasporto privato con il sistema di trasporto pubblico, anche attraverso lo sviluppo di idonei sistemi di scambio intermodale;
    • - la creazione di piste ciclabili e percorsi pedonali interconnessi con gli altri sistemi di spostamento.

Approvvigionamenti e scarichi idrici

  1. e) Approvvigionamenti idrici: tutti gli interventi di trasformazione degli assetti insediativi che comportino prelievi idrici sono sottoposti alla preventiva verifica della disponibilità della risorsa idrica. L'ammissibilità degli interventi risulta condizionata alla verifica della compatibilità del bilancio complessivo dei consumi idrici con le disponibilità reperibili o attivabili nell'Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) di riferimento, a meno della contemporanea programmazione, a livello comunale, di altri interventi di trasformazione atti a compensare il maggior consumo idrico preventivato. Deve essere dato pertanto atto - in fase di redazione del Piano Attuativo o del progetto, della disponibilità della risorsa e dell'adeguatezza della rete di approvvigionamento a soddisfare il fabbisogno idrico, valutando:
    • - il fabbisogno idrico per i diversi usi, derivante dalla trasformazione;
    • - l'impatto di tale fabbisogno sul bilancio idrico complessivo dell'A.T.O.;
    • - la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di specifiche misure volte alla riduzione dei prelievi idrici ed alla eliminazione degli sprechi, quali:
      • - realizzazione di reti idriche duali fra uso potabile ed altri usi al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili;
      • - raccolta e l'impiego delle acque meteoriche per usi compatibili;
      • - reimpiego delle acque reflue, depurate e non, per usi compatibili;
      • - utilizzo dell'acqua di ricircolo nelle attività di produzione di beni;
      • - impiego di metodi e tecniche di risparmio idrico.
    e comunque nel rispetto delle disposizioni impartite nel merito dal Regolamento Edilizio Comunale. L'autorizzazione dell'intervento è subordinata all'acquisizione del parere favorevole dell'Ente Gestore del servizio Idrico Integrato nel merito della suddetta valutazione.
  2. f) Scarichi idrici, esigenze della depurazione dei reflui:
    • f1) Per tutti gli interventi di trasformazione degli assetti insediativi comportanti produzione di reflui in zona servita dalla pubblica fognatura è fatto obbligo di provvedere al relativo allacciamento, previa valutazione del volume e delle caratteristiche delle acque reflue derivanti dalla trasformazione e del relativo impatto sul sistema fognario e depurativo. A tale riguardo deve essere dato atto, mediante acquisizione del parere dell'Ente Gestore, dell'adeguatezza della rete fognaria e della compatibilità del maggior carico indotto alla residua potenzialità del sistema di depurazione esistente.
    • f2) Per tutti gli interventi di trasformazione degli assetti insediativi comportanti produzione di reflui in zona non servita dalla pubblica fognatura è fatto obbligo di verificare, in accordo con gli enti e organismi competenti, la fattibilità tecnico-economica dell'opera di collettamento alla rete fognaria, al fine di diminuirne il livello di deficit. Nel caso in cui tale fattibilità sia verificata è fatto obbligo di effettuare le valutazioni di cui al precedente punto f1). Nel caso in cui non sia verificata la fattibilità dell'allacciamento, le trasformazioni sono ammissibili solo ove venga garantito un idoneo trattamento depurativo autonomo, secondo quanto previsto dalla normativa statale e regionale e dai vigenti regolamenti comunali, e valutato preventivamente l'impatto dello scarico depurato sulla qualità del corpo idrico ricettore.

Fabbisogno energetico

  1. g) Per tutti gli interventi di trasformazione degli assetti insediativi è fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate, e di provvedere alla realizzazione di ogni impianto, opera ed installazione utili alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia.
    La progettazione dovrà perseguire il conseguimento di elevate prestazioni energetiche connesse ai seguenti aspetti:
    • - Prestazioni degli involucri / isolamento termico
    • - Prestazioni degli impianti di climatizzazione
    • - Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili
    • - Fattori climatici: (esposizione ai venti, all'irraggiamento solare, alle specifiche condizioni microclimatiche del sito, ecc),
    nel rispetto delle disposizioni dettate nel merito:
    • - Dal Regolamento Edilizio Comunale;
    • - Dalle norme di Attuazione del Presente Regolamento Urbanistico;
    • - Dalla successiva eventuale specifica regolamentazione comunale che dovesse essere emanata in materia, ai sensi delle norme di Attuazione del presente Regolamento Urbanistico.
    Per gli insediamenti produttivi, oltre a quanto prescritto dalle soprarichiamate norme, dovrà essere verificata la fattibilità tecnico-economica dell'uso di sistemi di cogenerazione elettrica e termica, dell'adozione di sistemi di recupero del calore da processi produttivi, della possibilità di cessione degli scarti termici degli insediamenti produttivi previsti nell'area all'insieme dei fabbisogni civili presenti nell'intorno dell'area stessa.

Rifiuti

  1. h) Per tutti gli interventi di trasformazione degli assetti insediativi comportanti la produzione di rifiuti, in sede di pianificazione urbanistica attuativa o di progettazione degli interventi, il soggetto avente titolo ad operare la trasformazione è tenuto a:
    • - valutare la quantità e le caratteristiche dei rifiuti (urbani e speciali) che saranno prodotti dalle funzioni insediate ed il loro impatto sul sistema di raccolta esistente, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi dettati dalle vigenti norme statali e regionali in materia;
    • - prevedere nell'ambito della trasformazione le necessarie aree/strutture atte a soddisfare le esigenze di raccolta differenziata dei rifiuti prodotti, da ubicarsi all'interno delle aree private e/o su suolo pubblico (in caso di zone in cui la raccolta avviene con sistema a cassonetti stradali);
    • - per le destinazioni d'uso commerciali, industriali e artigianali valutare la fattibilità dell'adozione di tecniche di riduzione della produzione di rifiuti alla fonte.
    In ogni caso l'autorizzazione dell'intervento è subordinata all'acquisizione del parere favorevole dell'Ente Gestore del Servizio di Igiene urbana.

Aspetti geologici e idrogeologici

  1. i) Verifica assenza contaminazione: per gli interventi che prevedano il recupero e/o la riqualificazione di aree produttive dismesse devono essere preliminarmente programmate ed eseguite idonee verifiche ambientali, volte ad accertare il grado di eventuale contaminazione di terreni ed acquiferi ed a valutare la necessità di interventi di bonifica ambientale, nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali;

Campi elettromagnetici

  1. j) gli interventi di trasformazione degli assetti insediativi suscettibili di determinare permanenze umane prolungate in prossimità degli impianti radiotelevisivi e per telecomunicazioni esistenti devono essere subordinati ad una preventiva valutazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici indotti da questi ultimi, ai fine di evitare l'insorgenza di incompatibilità elettromagnetiche con riferimento ai valori limite stabiliti dalle vigenti normative in materia.
  2. k) gli interventi di trasformazione degli assetti insediativi suscettibili di determinare permanenze umane prolungate in prossimità di linee elettriche ad alta tensione esistenti sono subordinati, al fine di evitare l'insorgenza di incompatibilità elettromagnetiche con i limiti di esposizione e gli obiettivi di qualità fissati dalla legge, al rispetto della vincolistica stabilita dalla normativa vigente in materia e a quanto disposto dall'Art. 69 delle presenti Norme.

Art. 53 Aree residenziali di nuovo impianto: AER - AES

1. Sono aree non urbanizzate o urbanizzate in modo parziale o aree dismesse per le quali il Regolamento Urbanistico prevede un nuovo assetto urbanistico a destinazione prevalentemente residenziale.

2. Sono consentite le seguenti destinazioni:

  • - residenziale;
  • - commerciale fino a 400 mq di SV;
  • - attrezzature di servizio alla residenza.

3. Il solo 20% della SE totale dell'intervento potrà essere destinato ad attività commerciali e/o di servizio.

4. Le schede norma distinguono le aree che possono essere realizzate con intervento diretto convenzionato e quelle con piano attuativo e stabiliscono per ogni area i parametri e gli indici urbanistici.

5. Nel caso sia prevista residenza sociale, è obbligatoria la convenzione che stabilisca, a seconda dei casi, il canone e la durata dell'affitto o il prezzo di cessione; in caso di affitto, la durata non può essere inferiore a quindici anni.

6. Non è ammessa la formazione di alloggi di SE inferiore a 45 mq.; fanno eccezione:

  • - degli interventi di edilizia sociale innovativa (tipo co-housing) nei quali la SE può essere ridotta a 38 mq per alloggio purché tale dimensione non interessi più del 20% degli alloggi ricavati e previa verifica della corrispondenza con gli standard;
  • - degli interventi di edilizia residenziale pubblica soggetti alla specifica normativa.

Art. 54 Aree per attività industriali e artigianali TP1

1. Sono aree specializzate a prevalente destinazione produttiva di nuova edificazione, derivanti da residui non edificati presenti nel piano pre-vigente che vengono confermati nel Regolamento Urbanistico e da aree di completamento ricavate all'interno del "Sub-sistema insediativo degli insediamenti produttivi in aree specializzate" (ex Art. 83, NTA del PS).

2. L'attuazione degli interventi dovrà avvenire con Permesso di Costruire convenzionato, salva diversa disciplina indicata nelle schede norma.

3. Gli interventi dovranno rispettare i seguenti parametri urbanistici:

  • - Rc = 0,50 mq/mq
  • - Uf = 0,55 mq/mq
  • - H max = 11 mt (esclusi silos, ciminiere e volumi tecnici assimilabili)
  • - Distanze minime dai confini e dal filo stradale = 5 mt. È possibile la costruzione di manufatti sul confine attraverso la comunione del muro perimetrale o la costruzione in aderenza.
  • - Lotti fondiari minimi: 500 mq.

4. Nelle aree produttive specialistiche TP1 di nuovo impianto sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso: a), b), c), d), e), f), g), h), i), l).

Art. 55 Insediamenti produttivi misti TP3

1. Sono insediamenti aventi le caratteristiche di cui all'Art. 45 che derivano prevalentemente dal recupero di aree produttive dismesse o sottoutilizzate, localizzate in aree urbane o periurbane.

2. Gli interventi previsti, fatte salve le aree disciplinate da apposite schede norma (ACT o ATP), si attuano attraverso Permessi per Costruire convenzionati che dovranno tendere alla ricucitura ed alla riqualificazione del tessuto urbanistico interessato.

3. Gli interventi dovranno rispettare i seguenti parametri urbanistici massimi.

  • - Rc = 0,50 mq/mq
  • - Uf = 0,80 mq/mq
  • - H max = 4 piani fuori terra (max 14 mt)
  • - Parcheggi e spazi pubblici (in relazione alle funzioni insediate).

4. Per le destinazioni d'uso ed il mix funzionale si rimanda a quanto disposto nell'Art. 45.

Art. 56 Aree per impianti logistici TP6

1. Sono aree destinate alla localizzazione di impianti e di servizi per le attività di movimentazione di merci e materiali.

2. Dovrà essere data priorità alla rilocalizzazione delle attività attualmente collocate in aree inadeguate per problemi di natura urbanistica e ambientale, legati all'accessibilità ed alla incompatibilità con il contesto.

3. Sono ammissibili le attività individuate con le lettere a),b),d),h),i) e m) all'articolo 42.

4. Salva diversa disciplina indicata in schede norma, l'attuazione degli interventi è subordinata a Permesso di Costruire convenzionato.

5. È fatto obbligo rispettare le destinazioni d'uso previste e i parametri urbanistici sotto indicati:

  • - Uf = 0,20 mq/mq
  • - H max = 9 mt
  • - Rc max= 30%

6. Il progetto dovrà prevedere i necessari requisiti di accessibilità, una adeguata protezione dell'ambiente circostante con la localizzazione di fasce verdi alberate con essenze autoctone, le attrezzature di servizio per l'attività (uffici, servizi comuni, etc.).

7. La progettazione delle fasce alberate deve rispondere ai parametri ex Art. 98 comma 7 delle presenti norme.

Art. 57 Aree per depositi TP7

1. Sono aree destinate alla localizzazione di depositi all'aperto, con priorità all'insediamento di depositi attualmente collocati in aree inadeguate per problemi di natura urbanistica e ambientale, legati all'accessibilità ed alla incompatibilità con il contesto.

2. Sono ammissibili le attività individuate con le lettere a),b),d),h),i) e m) all'articolo 42.

3. L'attuazione degli interventi è subordinata a Permesso di Costruire convenzionato, salva diversa disciplina indicata nelle schede norma, nel rispetto delle destinazioni d'uso previste e dei parametri urbanistici sotto indicati:

  • - Uf = 0,05 mq/mq
  • - H max = 7 mt
  • - Rc max= 30%

4. Il progetto dovrà prevedere i necessari requisiti di accessibilità, una adeguata protezione dell'ambiente circostante con la localizzazione di fasce verdi alberate con essenze autoctone, e una dotazione minima di servizi per l'attività (uffici, servizi comuni).

5. La progettazione delle fasce alberate deve rispondere ai parametri ex Art. 98 comma 7 delle presenti norme.

Art. 58 Distributori di carburanti di progetto

1. All'interno delle fasce di rispetto stradale potranno essere localizzati nuovi distributori di carburanti solamente nei casi in cui gli stessi ricadano in Aree agricole specializzate di pianura e Aree agricole multifunzionali di pianura con valenza paesaggistica, al di fuori del perimetro delle "Mura Verdi" (cfr tav. 30 del Piano Strutturale) e ad esclusione della strada della Femminamorta.

2. Nuovi distributori di carburanti non potranno essere localizzati all'interno dei tessuti storici TS.

3. Per quanto non disposto dal presente articolo si rinvia alla specifica disciplina statale e regionale.

Art. 59 Aree a destinazione direzionale

1. Salvo le specifiche prescrizioni contenute nelle schede norma, per tali aree valgono i seguenti parametri urbanistici:

  • - Rc = 0,35 mq/mq
  • - Uf = 0,80 mq/mq
  • - H max = 3 piani fuori terra (max 10 mt)
  • - Parcheggi e spazi pubblici (come da tabella).

2. È consentito che il piano terra sia destinato a esercizi commerciali di vicinato, nel rispetto degli standard previsti dalle presenti norme.

3. Salvo diversa prescrizione nelle schede norma gli interventi sono attuabili con Permesso di Costruire convenzionato.

Art. 60 Aree a destinazione turistico-ricettiva di progetto

1. Sono zone che, in relazione alla loro ubicazione nel territorio, risultano adatte per offrire al pubblico servizi di ospitalità e accoglienza ai sensi della vigente normativa regionale di settore, cui si rimanda per quanto non specificatamente disposto.

2. Nel resede di riferimento della strutture ricettive è consentita la realizzazione di attrezzature per attività complementari.

3. Gli interventi per nuove attrezzature ricettive si attuano per intervento edilizio diretto convenzionato, salvo che interessino superfici fondiarie superiori a 5.000 mq., nel qual caso è necessaria la predisposizione di uno specifico piano attuativo.

4. Fatte salve le specifiche prescrizioni contenute in piani e progetti approvati o specifiche schede-norma per alberghi e residenze turistico-alberghiere, valgono i seguenti parametri urbanistici:

  • - Rc = 0,25 mq/mq
  • - Uf = 0,50 mq/mq
  • - H max = 7 m (nelle UTOE 1 ,2, 3 e 4)
  • - H max = 14 m (nelle UTOE 5 e 6)
  • - Parcheggi pubblici 0,70 mq/mq
  • - Parcheggi pertinenziali per sosta stanziale: 1 posto auto a camera (alberghi e RTA)
  • - Parcheggi pertinenziali per sosta stanziale: 1 posto auto per ogni piazzola (campeggi)

5. Ad integrazione delle attività ricadenti nella presente zona urbanistica, é altresì consentita la localizzazione di nuove strutture ricettive attraverso il riuso del patrimonio edilizio storico, nei tessuti ove la destinazione è ammessa, nel rispetto delle invarianti tipologiche individuate e delle modalità di intervento consentite dalle presenti norme.

6. Tale opportunità è data anche dalla possibile realizzazione di tipologie innovative quali "l'albergo-diffuso" o "villaggio-albergo" che dovranno privilegiare il riuso del patrimonio storico sotto-utilizzato posto nei borghi collinari e montani.

7. Tali strutture ricettive dovranno avere una gestione unitaria organizzata in più edifici distinti, connessi fra loro dalla condivisione di servizi comuni (quali ad esempio: sala ristorante, bar, servizi di accoglienza e portineria, servizi di tipo ludico-sportivo).

Capo III PARCHEGGI E INFRASTRUTTURE

Art. 61 Parcheggi: classificazione

1. Nella tavola Destinazioni d'uso del suolo e modalità di intervento il Regolamento Urbanistico individua con apposita campitura i parcheggi pubblici di urbanizzazione primaria distinguendo quelli esistenti con la sigla Pp in colore nero e quelli di progetto con la sigla Pp in colore rosso.

2. Per la verifica della dotazione dei parcheggi, questi si suddividono in:

  • - Parcheggi di urbanizzazione primaria (pubblici);
  • - Parcheggi pertinenziali ex L. 122/89 per la sosta stanziale;
  • - Parcheggi per la sosta di relazione.

Art. 62 Parcheggi: dotazioni

1. Salve diverse indicazioni delle schede norma per i singoli interventi disciplinati, le prescrizioni relative alla quantità minima di parcheggi sono stabilite nella apposita tabella in funzione delle diverse destinazioni urbanistiche e delle caratteristiche della zona e degli interventi.

2. In caso di nuova edificazione, di ristrutturazione urbanistica, di demolizione e ricostruzione, nelle zone classificate AT, occorre la verifica della dotazione di parcheggi in riferimento al quadro sinottico, che segue. 3. Qualora l'aumento del carico urbanistico interessi il patrimonio edilizio esistente, occorre la verifica dei soli parcheggi di relazione e pertinenziali.

4. Sono fatte salve le eccezioni ammesse dalle presenti norme nei diversi tessuti edificati.

5. La quota residua di standard necessaria per ottemperare alle dotazioni minime definite nella colonna AT della tabella "Standard minimi obbligatori per aree di trasformazione e destinazioni" di cui all'articolo 19 e valide anche per le aree esterne agli ambiti di trasformazione (ACT,ATP e AT), è destinata a verde pubblico, se maggiore di quella indicata nella Tabella "Quadro sinottico parcheggi" che segue.

6. Le superfici a parcheggio indicate sono comprensive degli spazi di manovra e di accesso degli autoveicoli e devono essere disposte planimetricamente in modo tale che vi sia la possibilità di un posto auto accessibile (rettangolo delle dimensioni minime di m. 2,50 per 5,00) ogni 25 mq di superficie complessiva di parcheggio (comprensiva cioè degli spazi di manovra).

7. È possibile convertire, per la verifica del parametro, le superfici da adibire a parcheggi in numero di posti auto secondo l'equivalenza 1 posto auto = 25 mq di superficie complessiva di parcheggio.

8. I posti auto pertinenziali ubicati nei piani interrati dei fabbricati non dovranno essere chiusi singolarmente entro strutture murarie ma essere inseriti in un unico spazio aperto al fine di salvaguardare la loro prerogativa funzionale di spazio per la sosta.

9. Nel caso di interventi di ampliamento sul patrimonio edilizio esistente in generale, qualora non sia possibile reperire le aree per la sosta pertinenziale nel resede di riferimento, il richiedente deve reperirle nel raggio massimo di m. 500; tale utilizzo dovrà essere garantito attraverso atto unilaterale d'obbligo da trascriversi nei registri immobiliari.

Tab. Quadro sinottico Parcheggi
Destinazione area Parcheggi pubblici Parcheggi di relazione (ex Del. CRT. n. 233/99) Parcheggi privati pertinenziali "sosta stanziale"; (L. 122/89) Volume da calcolare ai sensi dell’art. 24 del D.P.R.G. 39/r
Residenza 3,5 mq/ab (Standard 24 mq/ab., da PS) --- mq 1/10mc (e comunque almeno 1 posto auto per ogni U.I.)
Tessuti produttivi (TP-attività industriali e artigianali) 7% SF --- mq 1/10mc
Direzionale 0,70 mq/mq --- mq 1/10mc
Commerciale (distinto in tipologie, vedi tabella relativa) 0,70 mq/mq (vedi tipologie tab. relativa) mq 1/10mc
Commercio all'ingrosso 0,70 mq/mq --- mq 1/10mc
Tessuti misti (TP3) In relazione all'incidenza delle singole destinazioni del mix funzionale (vedi sopra) --- mq 1/10mc
Ricettiva-alberghiera Campeggi 0,70 mq/mq --- 1 posto auto ogni camera
1 posto auto ogni piazzola
Attrezzature e servizi Da 0,20 a 0,40 (in relazione al tipo di attrezzatura specifiche Titolo IV) --- mq 1/ 10 mc

Art. 63 Parcheggi di relazione

1. In tutte le zone ove sono ammesse destinazioni commerciali, devono essere realizzati parcheggi di relazione nelle misure minime indicate nella seguente tabella in rapporto alla superficie di vendita (SV):

Tipologia commerciale Parcheggio di Relazione
Esercizi di vicinato alimentari e non alimentari SV≤300 mq1,00/mq
Medie strutture di vendita non alimentari di 1º, 2º e 3º livello 300<SV≤1500 mq mq1,5/mq
Medie strutture di vendita alimentari di 1º, 2º e 3º livello 300<SV≤1500 mq mq1,75/mq
Medie strutture di vendita non alimentari di 4°livello 1500<SV≤2500 mq. mq1,75/mq
Medie strutture di vendita alimentari di 4°livello 1500<SV≤2500 mq Mq2,00/mq
Grandi strutture di vendita SV > 2500 mq mq 2,5/mq.
Grandi strutture di vendita SV ≥ 5000 mq mq 3,0/mq.

2. Per gli esercizi di vicinato esistenti o di nuovo insediamento, localizzati nella UTOE Centro Storico e nelle UTOE della Montagna e della Collina sono ammesse deroghe nella dotazione minima dei parcheggi per la sosta di relazione ai sensi dell'Art. 10 della Del. CRT. n. 233/99.

3. In particolare per il Centro Storico, inteso come centro commerciale naturale, i relativi parcheggi sono quantificati e localizzati all'interno del Piano Urbano della Mobilità (PUM).

4. Per le medie e grandi strutture di vendita che oltre alla superficie commerciale principale comprendono anche attività aperte al pubblico complementari, prive di superficie di vendita, si applicano per il calcolo dei parcheggi lo standard di 1 mq/mq di SE.

5. Per gli esercizi di vicinato compresi nelle gallerie commerciali si applicano, per il calcolo dei parcheggi, gli standard relativi alla media o grande struttura di vendita cui afferiscono.

6. Per gli spazi da adibire a parcheggio dei mezzi di movimentazione delle merci non si indicano parametri specifici da rispettare, ma dovrà essere verificato che la movimentazione delle merci non arrechi intralcio al nomale uso dei parcheggi adibiti alla sosta stanziale o alla sosta di relazione oltre che alla circolazione stradale.

Art. 64 Parcheggi: inserimento ambientale

1. I parcheggi di dimensioni superiori a 1.500 mq dovranno essere frazionati e articolati in sezioni, separate da spazi verdi o da altre sistemazioni.

2. Dovranno inoltre essere seguiti i requisiti indicati al comma 8 dell'Art. 10 della Del. CRT. n. 233/99, con eventuali deroghe nel caso di interventi in tessuti urbani esistenti.

3. I progetti, di iniziativa pubblica o privata, dovranno prevedere la sistemazione unitaria di tutta l'area individuata e dovranno essere realizzati in maniera da garantire una superficie permeabile trattata a terreno vegetale non inferiore al 25% il rispetto degli insediamenti abitativi esistenti e una adeguata sistemazione con alberature completate da o arbusti nella misura minima di 1 albero ogni due posti auto; si potrà derogare all'obbligo minimo di piantare 1 albero ogni 2 posti auto per i parcheggi da realizzare all'interno delle ACT e per quelli previsti nelle UTOE di collina e di montagna di misura inferiore a 500 mq; è fatto altresì obbligo di conservare le alberature eventualmente preesistenti in sito adeguando il progetto alla disposizione delle piante; eventuali rimozioni sono ammesse solo per dimostrata incompatibilità.

4. La superficie non occupata dai parcheggi e dalla viabilità di servizio dovrà essere sistemata a verde e attrezzata con percorsi pedonali e spazi di sosta.

5. Gli alberi da piantare devono essere di adeguate dimensioni (altezza minima m. 4,5), a pronto effetto e ad alto assorbimento di CO2.

Art. 65 Ambiti delle infrastrutture: nuove strade o ristrutturazione delle strade esistenti, intersezioni stradali di progetto

1. La tavola Limite urbano e fasce di rispetto in scala 1/10.000 classifica le principali strade esistenti e di progetto in base al loro ruolo territoriale.

2. Per altri aspetti tecnico costruttivi e tecnico giuridici, non definiti dal presente Regolamento Urbanistico, occorre riferirsi al vigente Codice della Strada.

3. La tavola Destinazioni d'uso del suolo e modalità di intervento in scala 1/2.000 distingue la viabilità esistente, le strade e le intersezioni stradali da ristrutturare nonché quelle di nuova progettazione.

4. I progetti di nuove strade e quelli di ristrutturazione/riqualificazione di strade esistenti dovranno tener conto dell'inserimento ambientale e urbanistico delle opere di trasformazione.

5. Dovranno, in particolare rispettare le invarianti strutturali come definite nello Statuto dei Luoghi del Piano Strutturale, quali, ad esempio, alberi di alto fusto, muretti a secco, elementi di arredo, vedute, ingressi, recinzioni e quote dei piani stradali, ecc.;

6. Pertanto i progetti devono essere preceduti dal rilievo dello stato dei luoghi, anche in riferimento a manufatti di valore storico e testimoniale, alla presenza di alberi, sistemazioni ed elementi paesaggisticamente significativi. Inoltre la progettazione dovrà essere supportata da una valutazione previsionale di impatto acustico che consenta di individuare eventuali necessità di interventi di mitigazione degli impatti sui ricettori esposti.

7. Manufatti isolati, quali edicole e segnaletica, in caso di motivata impossibilità di conservazione, possono essere rilocalizzati nelle vicinanze mantenendo un rapporto di continuità con il sito originario.

8. Strada interquartiere Nord:
Per il completamento di tale infrastruttura si prescrive in particolare che la stessa venga progettata come una strada con alberature, di limitata ampiezza, il cui tracciato dovrà ridurre al minimo le possibili alterazioni dei luoghi e del paesaggio, evitando soluzioni di continuità con il resto della rete viaria esistente, mediante la progettazione di intersezioni "a raso"con la stessa, nel rispetto delle sue quote. Dovrà essere controllato e mantenuto su bassi livelli il disturbo acustico indotto dal traffico agli edifici residenziali prospicienti. La progettazione dell'infrastruttura dovrà comunque prevedere più soluzioni alternative, nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento Urbanistico, ed essere sottoposta a approfondite verifiche di fattibilità, che tengano conto degli aspetti paesaggistici, applicando anche metodologie di valutazione di impatto ambientale al fine di permettere all'Amministrazione Comunale di scegliere la soluzione meno impattante del tracciato.

Prolungamento della tangenziale EST:
Questa strada, oltre che nel rispetto della normativa del presente RU, dovrà essere volta alla tutela e valorizzazione del territorio e degli insediamenti, attraverso un'efficiente soluzione progettuale di qualità funzionale, estetica e paesaggistica in grado di assicurare il più congruo inserimento dell'infrastruttura nei contesti paesaggistici circostanti, in particolare dovrà essere progettata come un viale alberato, strada-parco, riducendo al minimo le alterazioni del suolo (scassi, sopraelevazioni della carreggiata, connessioni esistenti) nonché le alterazioni paesaggistiche e delle visuali. Il tracciato planimetrico dovrà essere definito anche nel rapporto con le invarianti strutturali e le sistemazioni agrarie dei suoli circostanti; dovranno essere progettati gli spazi laterali come spazi verdi e aree di arredo, evitando la formazione di spazi di risulta. Particolare attenzione dovrà essere posta nella progettazione del ponte di attraversamento della Bure di Baggio, favorendo la valorizzazione storico - testimoniale del vecchio "Ponte dei Carabinieri", dei percorsi e degli insediamenti storici. Entro un anno dall'approvazione del presente RU, comunque prima dell'inizio dei lavori della tangenziale EST, l'Amministrazione Comunale, anche nell'ambito di un processo partecipativo con le popolazioni, si impegna a valutare e scegliere possibili proposte di collegamento tra il prolungamento della tangenziale EST e la via Crespole e Fabbriche a nord dell'abitato di Candeglia.

9. Le strade di progetto disposte lungo fasce destinate a verde di connettività urbana e territoriale (Vc), possono essere realizzate con modeste modifiche all'assetto indicato nella tavola 1:2000 Destinazioni d'uso del suolo e modalità d'intervento; tali modifiche dovranno mantenersi comunque all'interno delle aree a destinazione pubblica e non dovranno pregiudicare la continuità delle fasce a verde di connettività disposte ai lati dell'infrastruttura.

10. Il Regolamento Urbanistico distingue due tipi di incroci viari:

  • - intersezioni stradali (a livello o su livelli diversi) e rotatorie principali (con diametro esterno superiore a m. 24);
  • - rotatorie compatte, di diametro esterno compreso fra 15 e 24 m.

11. Più specifiche dimensioni e caratteristiche delle intersezioni a rotatoria dovranno essere definite in sede di progettazione, secondo i seguenti criteri:

  • - le dimensioni e la forma dovranno essere commisurate sia al necessario livello di servizio, in funzione dei flussi di traffico e delle sicurezza stradale, che alle caratteristiche del contesto urbano o paesaggistico, in modo da inserirsi armonicamente nello stesso;
  • - dovrà essere curato l'attraversamento ciclo-pedonale nelle diverse direzioni;
  • - la parte centrale interna dovrà essere sistemata a verde nel rispetto dei criteri di visibilità necessari, salvo il caso di piccole rotatorie con parte centrale sormontabile dai mezzi carrabili;
  • - il progetto dovrà indicare anche la sistemazione delle aree adiacenti.

12. Lungo il tracciato delle direttrici primarie di interesse provinciale e regionale come individuate dal PS è fatto divieto costruire nuovi edifici con accesso diretto; ogni intervento di ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti muniti di accesso diretto dovrà contemplare la riorganizzare dell'accesso chiudendo quello diretto.

Art. 66 Aree ferroviarie

1. Sono aree destinate alle sedi ferroviarie, ai relativi servizi, impianti e ampliamenti con esclusione di nuovi insediamenti residenziali.

2. Le aree ferroviarie sono affiancate da fasce di rispetto nella misura stabilita dalla normativa statale ad esse riferita.

3. Sono individuate con appositi simboli le seguenti attrezzature specifiche:

  • - SFC, la stazione ferroviaria centrale;
  • - FF, altre fermate ferroviarie e stazioni dismesse.

4. Per queste attrezzature potranno essere elaborati, d'intesa con l'Amministrazione Comunale, progetti di riqualificazione che prevedano aree di parcheggio, aree a verde e eventuali attrezzature di interesse pubblico e per lo sviluppo economico e turistico-ricettivo nei fabbricati esistenti.

5. Per la linea ferroviaria Porrettana in particolare, potrà essere elaborato un progetto generale di rilancio dell'infrastruttura, che concorra alla valorizzazione culturale e turistica della montagna e dei suoi insediamenti e contemperi le esigenze di mobilità Est/Ovest della città ed in particolare del Viale Adua.

Art. 67 Percorsi pedonali e ciclabili di connessione

1. I percorsi pedonali-ciclabili individuati nelle planimetrie del Regolamento Urbanistico sono pubblici e hanno lo scopo di costruire nel loro insieme, in connessione con la viabilità pubblica e di uso pubblico esistente, una rete diffusa dedicata alla mobilità alternativa.

2. Dovranno essere progettati con caratteristiche che ne garantiscano l'accessibilità e la sicurezza secondo la normativa vigente in materia.

3. Per quanto possibile, i percorsi ciclabili e pedonali dovranno essere separati fra loro e dalle carreggiate stradali. 4. All'interno delle Zone 30 di cui all'articolo successivo sono ammessi itinerari ciclabili - opportunamente segnalati - in sede promiscua con il traffico meccanizzato.

5. Nei tratti extraurbani si potranno avere itinerari promiscui pedo-ciclabili di larghezza complessiva non inferiore a 2 metri.

Art. 68 Zona 30

1. Si definiscono Zona 30 tratti o insiemi di strade assimilabili alle "strade residenziali" di cui al Cap. 1 ed al paragrafo 3.5 delle Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade (DM 6792/2001) del vigente Codice della Strada e relativo Regolamento.

2. Le viabilità a servizio esclusivo di insediamenti residenziali realizzati in attuazione di piani particolareggiati dovranno avere le caratteristiche di Zone 30.

3. L'Amministrazione Comunale potrà individuare, sulla base delle indicazioni degli schemi direttori e delle schede norma, nonché di Piani specifici su traffico e mobilità urbana, gli ambiti entro i quali saranno realizzate le Zone 30.

4. All'interno di tali Zone l'Amministrazione Comunale promuoverà, se necessario, interventi di riqualificazione delle sedi stradali finalizzate a privilegiare la mobilità lenta (pedoni, biciclette) e l'uso sociale dei percorsi, integrati a provvedimenti di moderazione e/o limitazione del traffico automobilistico.

5. Nelle zone individuate, la ripartizione dello spazio stradale dovrà:

  • * prevedere corsie di marcia di larghezza massima pari al minimo di norma, in modo da poter disporre di più spazio per i marciapiedi, l'inserimento di fasce alberate, i parcheggi laterali, e/o la realizzazione di piste ciclabili;
  • * garantire la presenza di marciapiedi, anche in relazione alla loro fruibilità da parte di disabili.

6. I marciapiedi dovranno preferibilmente essere pavimentati, l'uso dell'asfalto dovrà essere strettamente limitato alle carreggiate, i parcheggi laterali saranno preferibilmente realizzati con pavimentazioni drenanti e/o discontinue.

7. Tutti gli interventi di moderazione del traffico (attraversamenti pedonali, anche rialzati, dossi rallentatori, minirotatorie e ogni altro e miglioramento della sicurezza dei pedoni) dovranno essere progettati utilizzando anche la diversificazione dei materiali, piuttosto che la mera apposizione di segnaletica orizzontale.

Art. 69 Fasce di rispetto e altre indicazioni

1. Ai sensi della vigente legislazione vengono individuate nelle tavole grafiche i seguenti ambiti:

  • * Fasce di rispetto cimiteriale;
  • * Fasce di rispetto stradali;
  • * Fasce di rispetto ferroviarie;
  • * Fasce di rispetto dei pozzi ad uso idropotabile;
  • * Ambiti di interesse paesaggistico.

2. Le aree ricadenti all'interno delle fasce di rispetto possono essere computate agli effetti degli indici e dei parametri previsti dal presente Regolamento Urbanistico.

3. Per le fasce di rispetto stradale, dalle linee ferroviarie e da pozzi ad uso idropotabile, ove non diversamente disciplinato dalla normativa statale e regionale, valgono le disposizioni del presente Regolamento Urbanistico per le singole zone omogenee, purché le trasformazioni siano preventivamente autorizzate dell'Ente preposto alla tutela del vincolo. Nelle zone di rispetto cimiteriale sono consentiti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui all'Art. 338 del R.D. 1265/1934, comma 7, così come modificato dalla L 166/2002, nei limiti delle disposizioni del presente Regolamento Urbanistico per le singole zone omogenee.

4. Laddove il presente Regolamento Urbanistico prevede opere e attrezzature pubbliche o di pubblico interesse, ivi compresi P.I.P., P.E.E.P. ed edilizia sociale, così come rappresentate negli specifici elaborati grafici, la fascia di rispetto cimiteriale é ridotta ai sensi delle leggi vigenti.

5. Nella tavola Destinazioni d'uso del suolo e modalità di intervento il Regolamento Urbanistico individua con apposito segno grafico gli ambiti di interesse paesaggistico, che sono riconducibili essenzialmente a situazioni di alto valore morfologico del territorio, per i quali vale quanto già disciplinato all'articolo 28 del Piano Strutturale.

6. Nella tavola Destinazioni d'uso del suolo e modalità di intervento il Regolamento Urbanistico individua con apposito segno grafico le fasce di rispetto stradale.

7. Tali fasce sono destinate a:

  • * aggiustamento del tracciato stradale in sede di progettazione;
  • * corridoio ecologico, pertinenze e arredo delle strade (formazione di percorsi pedonali e ciclabili, spazi per la sosta, aree a verde).

8. Per le strade e le intersezioni in ristrutturazione, nonché per le strade e le intersezioni di nuova realizzazione all'interno dei centri abitati, anche ove non sia graficamente individuata la fascia di rispetto, la progettazione potrà introdurre modifiche non sostanziali del tracciato, entro una fascia di salvaguardia di metri 6,5 da misurare su ambo i lati del tracciato.

9. Per tutta la viabilità esistente, ma nei soli casi dettati da motivi di sicurezza per la circolazione, di pubblica utilità e di necessità di modeste opere a servizio della viabilità, purché motivati da relazione scritta del Responsabile del Servizio Mobilità, saranno possibili aggiustamenti non sostanziali del tracciato, senza che ciò costituisca variante al Regolamento Urbanistico.

10. Per incrementare la sicurezza nelle intersezioni stradali all'interno dei centri abitati, dovrà essere abbattuto il rischio derivante dalla scarsa visibilità e dalla presenza di ostacoli bordo strada.

11. Pertanto è fatto obbligo di assicurare anche una distanza minima di 3 m dal confine stradale per ogni nuovo manufatto, anche non edilizio, per una distanza dalle intersezioni pari a quella definita di visibilità per l'arresto dei veicoli (ai sensi delle norme di cui all'articolo 13 del Codice della Strada).

12. Al di fuori dei centri abitati valgono le fasce di rispetto di cui al Codice della Strada.

13. I vincoli di esproprio si estendono ai terreni interessati dalla fascia di salvaguardia (non indicata graficamente) e dalla fascia di rispetto (indicata graficamente) di cui ai commi precedenti.

14. Entro la fascia di salvaguardia e la fascia di rispetto stradale potranno essere realizzati parcheggi pubblici, piste ciclabili, marciapiedi, sistemazioni a verde.

15. Il Comune potrà promuovere progetti di riqualificazione delle fasce di rispetto delle infrastrutture stradali con gli interventi necessari per l'inserimento nel contesto urbano o extraurbano, anche ai sensi del successivo Art. 106.

16. Tali progetti potranno interessare, in particolare le seguenti strade:

  • * Viale Adua;
  • * Via Guicciardini; in particolare per il tratto compreso tra l'intersezione con la s.s. 66 (via Fiorentina) e l'inizio della via nuova pratese - via Erbosa;
  • * Via Fermi;
  • * Viale di accesso alla città da Sud (la cosiddetta porta Sud, ossia il prolungamento dell'ingresso autostradale);
  • * Prolungamento di via Salvo d'Acquisto;
  • * By pass di via Fiorentina fra via del Casello e la rotonda di via Toscana;
  • * Tratti di attraversamento urbano delle strade di scorrimento quali via Lucchese, via Fiorentina, via Bonellina - via Montalbano, viale Antonelli, Via Dalmazia, via Pratese.

17. Sono, altresì, da sottoporre a progetti di riqualificazione, ai sensi dell'articolo 98 del PS, lo snodo di Legno Rosso e l'uscita della tangenziale a Capostrada.

18. I progetti di cui al comma precedente dovranno prevedere alberature e sistemazioni (movimenti di terra, alberature, verde di arredo, ecc.) più idonee per l'inserimento paesaggistico e la mitigazione dell'impatto acustico e visuale nel contesto urbano e la formazione di connessioni ecologiche.

19. Nelle fasce indicate potranno essere realizzati percorsi pedonali o ciclabili, piazzole per la fermata, punti di informazione e simili.

20. Nel caso di infrastrutture stradali munite di scarpate laterali, le scarpate dovranno essere piantumate con arbusti o alberature di minima manutenzione in grado di assicurare la stabilità del terreno, ridurre l'impatto visivo, migliorare le condizioni dell'aria.

21. In caso di opere di trasformazione del territorio, oltre alle fasce di rispetto descritte sopra, devono essere rispettate, ancorché non rappresentate cartograficamente, le distanze di prima approssimazione (DPA) e le Fasce di rispetto dalle linee e cabine elettriche ad alta tensione, di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29/05/08 e successive modifiche.

Ultima modifica 17.03.2022 - 12:16