Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Aggiornamento NTA Art. 24/38- approvazione del 18.09.23 (vigente)

Capo I PRINCIPI, PROCEDURE, STRUMENTI

Art. 1 Contenuti

1. Ai sensi dell'Art. 55 della L.R 1/05, e nel rispetto delle disposizioni del PTC e del PIT vigenti, il Regolamento Urbanistico disciplina l'attività urbanistica ed edilizia per il territorio comunale, attuando le indicazioni normative e cartografiche contenute nel Piano Strutturale approvato con Del.CC. n. 68 del 19.04.04.

2. Inoltre, allo scopo di garantire sostenibilità allo sviluppo del territorio comunale, conferma, anche laddove non espressamente dichiarato, la validità delle prescrizioni già definite nel P.S.,
Titolo II°: "PREVENZIONE DEI RISCHI E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI", del Titolo III°: "STATUTO DEI LUOGHI" e dei PAI - Piani stralcio per l’Assetto Idrogeologico dei Fiume Arno (approvato con DPCM 06/05/05) e del Fiume Reno (approvato con DGRT 21/09/2004 per il territorio di competenza), dei Piani di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (approvato con DPCM del 26 ottobre 2016)  e dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume PO (Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25/10/2016).

3. I Piani dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale e dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume PO contengono le norme nelle quali vengono descritti i casi in cui gli interventi edilizi e urbanistici sono soggetti ad autorizzazione da parte delle stesse.

Art. 2 Elaborati

1. Il Regolamento urbanistico è costituito dai seguenti elaborati:

QC) Quadro conoscitivo urbanistico

  1. a. Stato di attuazione del PRG, 3 tavole- scala 1:10.000
  2. b. Aree di degrado, 3 tavole- scala 1:10.000
  3. c. Censimento delle attività di servizio, 19 tavole- scala 1:4.000
  4. d. Uso del suolo agricolo. Aree agricole specializzate, 2 tavole-scala 1:10.000
  5. e. Relazione generale (Parte I)
  6. f. Studio idrologico-idraulico (Ing. S. Pagliara) Relazione illustrativa Torrente Ombrone
  7. g. Studio idrologico-idraulico (Ing. S. Pagliara) Relazione illustrativa Torrenti Brana, Bure, Stella, Acqualunga, Barbero, Buraccia e Tazzera
  8. h. Studio idrologico-idraulico (Ing. S. Pagliara) elaborati grafici scala 1:15.000:
    1. Tav 1 Inviluppo delle acque di esondazione per tr.200 anni
    2. Tav 2 Inviluppo delle acque di esondazione per tr.100 anni
    3. Tav 3 Inviluppo delle acque di esondazione per tr.30 anni
    4. Tav 4 Pericolosità idraulica da modellazione
    5. Tav 5 Carta allagamenti storici Aggiornamento al Piano Strutturale
    6. Tav 6 Carta pericolosità idraulica complessiva (PAI)
  9. i. (Tav.7)Carta delle aree inedificabili con Tr, 20 anni- DPGRn.26R scala 1:15.000
  10. j. (Tav. 8) Inviluppo delle acque di esondazione per Tr 20 anni scala 1:15.000
  11. k. (Tav. 9) Cartografia delle zone a maggiore pericolosità sismica locale, ZMPSL, ai sensi del DPGR n.26r - 4 tavole - scala 1:10.000;
    1. Tav. 10 Cartografia della pericolosità geomorfologica ai sensi del DPGR n.26r, 4 tavole - scala 1:10.000
    2. Tav. 11 Cartografia della pericolosità sismica ai sensi del DPGR n.26r - 4 tavole scala 1:10.000
    3. Tav.12 Inviluppo delle acque di esondazione per tr.200 anni dei torrenti Acqualunga, Barbero, Buraccia, Tazzera scala 1:15.000
    4. Tav.13 Inviluppo delle acque di esondazione per tr.100 anni dei torrenti Acqualunga, Barbero, Buraccia, Tazzera scala 1:15.000
    5. Tav.14 Inviluppo delle acque di esondazione per tr.30 anni dei torrenti Acqualunga, Barbero, Buraccia, Tazzera scala 1:15.000
    6. Tav.15 Inviluppo delle acque di esondazione per tr.20 anni dei torrenti Acqualunga, Barbero, Buraccia, Tazzera scala 1:15.000
    7. Tav.16 Sezioni trasversali di calcolo idraulico scala 1:20.000
    8. Tav.17 Punti di esondazione dei corsi d'acqua scala 1:20.000

P) Progetto

  1. a. Destinazioni d'uso del suolo e modalità di intervento nelle aree di pianura e nelle aree urbane di montagna e di collina, 50 tavole - scala 1:2.000
  2. b. Destinazioni d'uso del suolo e modalità di intervento nel territorio rurale di montagna e di collina, 8 tavole - scala 1:5.000
  3. c. Limite urbano e fasce di rispetto, 3 tavole - scala 1:10.000
  4. d. Schema della mobilità: ferrovie, strade, principali percorsi pedonali e ciclabili, 3 tavole -scala 1:10.000
  5. e. 01.a. Schema direttore della cintura verde
    1. 01.b. Schema direttore di viale Adua
    2. 01.c. Schema direttore della strada dei vivai
    3. 02. Schede norma ACT e ATP
  6. f. Relazione generale (Parte II e Parte III)
  7. g. Norme tecniche di attuazione, legenda e quadro d'unione delle Tavole P.a e P.b

EA) Elaborazioni Allegate

  1. a. Programma di intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche
  2. b. Relazione geologico-tecnica, idraulica, sismica
  3. c. Elaborato di sintesi della Valutazione Integrata (EA.c1); Valutazione Ambientale Strategica e Rapporto Ambientale (EA.c2)
  4. d. Schede del censimento provinciale degli alberi monumentali presenti sul territorio Comunale.

2. Gli elaborati del quadro conoscitivo QC), la tavola di progetto P.d), gli elaborati P.e.01.a),b),c) schemi direttori e la Relazione illustrativa P.f) hanno valore di riferimento obbligatorio per gli strumenti attuativi, gli interventi diretti e ogni altro strumento previsto dal Regolamento Urbanistico.

3. Ogni tipo di trasformazione del territorio dovrà pertanto confrontarsi con detti elaborati e giustificare con approfondimenti adeguati eventuali discordanze.

4. Hanno valore prescrittivo i seguenti elaborati di progetto:

  • - P.a), P.b). Destinazioni d'uso del suolo e modalità di intervento, planimetrie 1/2.000 e 1/5.000;
  • - P.c) Limite urbano e fasce di rispetto, planimetria 1/10.000;
  • - P.e.02) Schede norma ACT e ATP;
  • - P.g) Norme Tecniche di Attuazione;
  • - EA.a) Programma di Intervento per l'Abbattimento delle Barriere Architettoniche;
  • - EA.b) Relazione geologico-tecnica, idraulica, sismica;
  • - EA.c) Schede del censimento provinciale degli alberi monumentali presenti sul territorio Comunale.

5. Nell'eventuale contrasto fra elaborati di scala diversa, prevalgono le indicazioni contenute nell'elaborato a scala più dettagliata.

6. Nell'eventuale contrasto tra le norme tecniche di attuazione e le indicazioni contenute negli elaborati grafici, deve darsi prevalenza alle prescrizioni, sia delle norme che degli elaborati grafici, maggiormente restrittive.

Art. 3 Modalità e strumenti di attuazione

1. Il RU si attua con interventi diretti, interventi diretti convenzionati, piani attuativi, progetti di opere pubbliche e con tutti gli altri strumenti previsti dalle presenti norme, da leggi e regolamenti vigenti che concorrono a determinare l'uso e l'assetto dei suoli e degli edifici. In tutti questi casi valgono le prescrizioni di cui al successivo Titolo V.

2. Fatto salvo il rispetto degli obblighi normativi e regolamentari vigenti in materia di scarichi idrici, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportino aumento del carico urbanistico, compreso il cambio di destinazione d’uso, sono sempre subordinati alla verifica preventiva dell’esistenza di adeguate opere di urbanizzazione e di standard commisurati alle trasformazioni previste. In particolare, per gli insediamenti ricompresi nei limiti urbani di cui alla tav. Pc, tali interventi sono subordinati necessariamente all’allaccio alla rete acquedottistica, ove presente. In tutti gli altri casi l’allaccio all’acquedotto può essere sostituito da forme di autoproduzione, subordinatamente alla presentazione, a corredo dell’istanza edilizia, dei previsti atti (comunicazione/autorizzazione al/del Genio Civile e certificato di idoneità all’uso potabile rilasciato dalla ASL).

3. All'interno di una medesima tipologia di tessuto (zona omogenea), indipendentemente dal suo essere lotto “esistente” o lotto “di progetto”, è possibile utilizzare gli indici di progetto in ampliamento di eventuali fabbricati esistenti su lotti contigui.

4. Gli interventi diretti di addizione volumetrica, ristrutturazione edilizia, costruzione di annessi pertinenziali e sostituzione edilizia, così come disciplinati dal presente RU e dalla normativa vigente, andranno applicati al bene principale e al suo lotto/resede di riferimento di seguito definito.

5. Ai fini dell'attuazione del RU ed eccezione fatta per i TS, TR, e le zone agricole, si definisce lotto/resede di riferimento di un edificio o complesso edilizio la proprietà catastale (costituita anche da più particelle) che ricade all'interno della stessa zona omogenea del bene principale.

6. Nei TS, TR e in zona agricola, nel caso di patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola, il resede di riferimento è costituito dall'area che comprende il bene principale e i suoi annessi pertinenziali o comunque da quell'ambito territoriale storicizzato anche costituito da più particelle e delimitato da elementi naturalistici e/o artificiali consolidati nel tempo: detto resede comprende il resede catastale se individuato, ma non comprende i parchi e giardini storici, di cui all'Art. 104 del RU, eventualmente presenti.

7. In caso di patrimonio edilizio esistente in zona agricola da deruralizzare, il lotto/resede di riferimento coincide con quello pertinenziale (Art. 83 L.R. 65/2014).

8. Il resede di riferimento come sopra definito dovrà in ogni caso risultare al catasto come resede di pertinenza di edifici e/o agglomerati, con dimostrazione al Comune dell'espletamento delle pratiche catastali contestualmente alla fine dei lavori.

9. I piani attuativi sono:

  • - il Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo-Ambientale di cui all'Art. 74, c.13 della L.R. 65/2014 ;
  • - i piani attuativi di cui al Titolo V Capo II della LR 65/2014, art.107 e seguenti

Art. 4 Schemi direttori e schede norma

1. In ragione della complessità e rilevanza urbanistica e ambientale delle trasformazioni prescritte per alcune parti del territorio, il Regolamento Urbanistico individua specifiche modalità di attuazione delle trasformazioni, che sono contenute negli schemi direttori e nelle schede norma.

2. Per schema direttore si intende un insieme di indicazioni corredate da rappresentazioni grafiche relative agli spazi pubblici e ai maggiori interventi di trasformazione del territorio urbanizzato.

3. Il disegno d'insieme ha valore orientativo nell'indirizzare e coordinare l'azione dei diversi settori dell'Amministrazione Comunale (lavori pubblici, strade, giardini, urbanistica) e dei soggetti privati e pubblici proponenti trasformazioni dell'assetto insediativo e infrastrutturale dell'area.

4. Eventuali modifiche del disegno d'insieme, da parte di singoli piani attuativi o progetti, dovranno essere adeguatamente motivate.

5. Tali modifiche non potranno comunque riguardare le aree interessate ACT, ATP e AT nel Regolamento Urbanistico.

6. Gli schemi direttori sono elaborati a cura del Comune e attuati tramite piani particolareggiati d'iniziativa pubblica o privata o, dove ammesso, con interventi diretti, nonché con progetti di opere pubbliche.

7. Per scheda norma si intende un insieme di criteri e prescrizioni corredato da rappresentazioni grafiche in varie scale che disciplinano i piani attuativi e gli interventi edilizi diretti di iniziativa pubblica o privata relativamente alle aree di trasformazione principali.

8. Le schede norma disciplinano le ACT (ambiti complessi di trasformazione) e le ATP (ambiti di trasformazione puntuale).

9. Le schede norma relative alle ACT sono composte come segue (salvo diversa indicazione per casi specifici):

  1. a) una parte generale con la descrizione degli obiettivi della trasformazione, le modalità di attuazione, l'indicazione delle categorie di intervento edilizio, la definizione di specifiche e prescrizioni da applicarsi al progetto di trasformazione, la valutazione di fattibilità geologico sismica e idraulica, le prescrizioni e specifiche speciali relative alle reti di servizi ed una tabella di sintesi del dimensionamento delle funzioni ammesse e dei relativi indici urbanistici;
  2. b) l'elaborato “t1”, contenente le tabelle che riassumono i computi relativi alla perequazione urbanistica;
  3. c) l'elaborato grafico “g1”, contente lo statuto del suolo, ossia la distinzione per classi di suoli e stato di diritto delle aree comprese nell'area di trasformazione;
  4. d) l'elaborato grafico “g2”, contenente lo stralcio della tavola 1:2000 Destinazioni d'uso del suolo e modalità di intervento;
  5. e) l'elaborato grafico “g3”, che rappresenta il regime del suolo, ossia la ripartizione finale del suolo fra la parte riservata al privato (superficie fondiaria), e gli spazi pubblici; tale elaborato contiene inoltre eventuali altre prescrizioni relative all'assetto degli spazi pubblici, alla predisposizione di aree di compensazione ecologica o idraulica, la prescrizione di allineamenti/orientamenti obbligatori per i fabbricati, limitazioni all'utilizzo del suolo, ecc.;
  6. f) l'elaborato grafico “g4”, che contiene la simulazione dell'assetto planivolumetrico definitivo dell'intervento, con eventuale indicazione dei collegamenti con le aree pubbliche contermini.

10. Nelle schede norma relative alle ACT, salvo diversa indicazione, hanno carattere prescrittivo le indicazioni contenute negli elaborati indicati alle lettere a), b), c), d), e), del comma precedente; l'elaborato indicato alla lettera f) ha carattere orientativo. Non costituisce variante all'elaborato d) la modifica della viabilità di progetto.

11. Le schede norma relative alle ATP contengono le seguenti indicazioni:

  • - obiettivi della trasformazione;
  • - parametri urbanistici;
  • - standard minimi obbligatori;
  • - opere pubbliche a carico del realizzatore;
  • - modalità di attuazione e categoria di intervento edilizio;
  • - specifiche e prescrizioni relative al progetto di trasformazione;
  • - stralcio della tavola 1:2000 Destinazioni d'uso del suolo e modalità di intervento.

12. Tutte le indicazioni contenute nelle schede norma relative alle ATP, salvo diversa indicazione, hanno carattere prescrittivo. Non costituisce variante alle schede ATP la modifica della viabilità di progetto.

13. L'elenco degli schemi direttori e delle schede norma è riportato nel Dossier allegato, indicato al punto P.e) dell'articolo 2.

Art. 5 Piani di settore di competenza comunale

1. Il Regolamento Urbanistico recepisce le indicazioni provenienti dai seguenti piani di settore vigenti:

  1. a) Piano Urbano della Mobilità PUM;
  2. b) Piano di Classificazione Acustica (L.R. 89/98 e L.R. 67/2004);
  3. c) Piano Comunale per l'Esercizio del Commercio su Aree Pubbliche e successive modifiche;
  4. d) Piano dei Cimiteri;
  5. e) Piano per la Protezione Civile (L.R. 67/2003);
  6. f) Regolamento per la definizione delle condizioni e dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni alle Medie Strutture di vendita.

Art. 6 Piano di settore per lo sviluppo turistico compatibile

1. In attuazione delle prescrizioni del Piano Strutturale (artt. 39,40,41,42) il Comune elaborerà un piano di settore per lo sviluppo di un turismo sostenibile di qualità nel territorio comunale.

2. Il Piano dovrà valorizzare l'insieme delle risorse specifiche locali, storico-culturali, ambientali, paesaggistiche tenendo conto delle indicazioni del presente RU e delle prospettive di evoluzione dei poli turistici vicini (Firenze, Montecatini Terme, Montagna Pistoiese, Montalbano, Versilia).

3. Il piano potrà articolarsi per stralci e prevedere un'anticipazione per le zone collinari e montane ai sensi degli artt. 54, 55 delle norme di attuazione del PS.

Art. 7 Piano e politiche di promozione dell'edilizia sociale

1. Il Regolamento Urbanistico prescrive la dotazione obbligatoria del Piano per la Realizzazione di Alloggi per Edilizia Sociale nonché delle relative opere di urbanizzazione (ai sensi della L. 18 aprile 1962, n. 167 - Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare).

2. Considerato il periodo di validità del RU, il piano di edilizia economica e popolare sarà suddiviso in due fasi, corrispondenti a due RU.

3. Le aree da includere nei piani sono scelte tra quelle destinate nel Regolamento Urbanistico ad edilizia residenziale con le seguenti priorità e criteri:

  • - prevalenza delle aree pubbliche e/o di enti e società pubbliche;
  • - priorità degli interventi nei centri storici, nelle aree soggette a trasformazione urbanistica e di riqualificazione urbanistica e ambientale.

4. Il Piano dovrà privilegiare l'edilizia sostenibile prescrivendo, fra l'altro, norme per il contenimento energetico.

5. Il Piano dovrà promuovere e incentivare tipologie edilizie e forme di abitare innovative capaci di conciliare adeguate prestazioni, comprese quelle sismiche e tecnologiche, con bassi costi di costruzione.

6. Il Piano dovrà prevedere il soddisfacimento delle diverse forme di edilizia sociale previste dalle normative vigenti.

7. La durata dell'affitto temporaneo non può essere inferiore a 15 anni.

8. Ai sensi dell'Art. 11, punto 5.c) del DL 112/2008 (piano casa) il Comune incentiverà, inoltre, con opportuni provvedimenti la ristrutturazione da parte di enti e di privati di edifici esistenti da destinare ad alloggi di carattere sociale, allo scopo di raggiungere l'aliquota di alloggi pubblici in affitto o vendita convenzionata stabilita dal presente RU.

Art. 8 Piani attuativi

1. Il Regolamento Urbanistico definisce con specifiche campiture grafiche le aree sottoposte a piano attuativo, ad eccezione di quelle derivanti da Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo Ambientale, di cui al successivo art.9.

2. I piani attuativi dovranno di norma essere estesi all'intero comparto individuato dal Regolamento Urbanistico; le schede norma potranno, peraltro, prevedere al loro interno un'articolazione in sub-comparti, attivabili autonomamente individuando eventuali priorità o precedenze in ordine alla loro attivazione, purché sia garantito il raggiungimento degli obbiettivi del piano stesso.

3. Il contenuto dei piani attuativi è quello stabilito dalla normativa regionale, con le seguenti integrazioni utili a definire adeguatamente gli interventi previsti e il loro inserimento nel contesto di riferimento:

  • - il progetto dovrà definire le tipologie edilizie degli edifici previsti;
  • - le previsioni dovranno essere inquadrate dentro un perimetro allargato di almeno 200 m rispetto al perimetro del piano stesso, per verificare le relazioni col contesto in cui si inseriscono e l'organicità della proposta urbanistica;
  • - la convenzione urbanistica, dovrà specificare gli impegni alla cessione delle aree necessarie alla viabilità e agli standard urbanistici e le garanzie finanziarie per la loro realizzazione nonché gli impegni derivanti da eventuali accordi perequativi (atti d'obbligo e/o piani di ricomposizione fondiaria);
  • - il progetto dovrà essere corredato dalle Valutazioni di Sostenibilità previste dalle normative vigenti e nei casi di applicazione del dispositivo della perequazione, dagli ulteriori elaborati prescritti dall'Art. 20.

4. I materiali sopraelencati e in particolare le tabelle relative alle quantità di spazi pubblici, volumetrie, superfici dei lotti ecc. dovranno essere redatte in forme chiare e semplificate.

5. L'ufficio urbanistica, in funzione della complessità e della specificità delle diverse situazioni, potrà, in fase di istruttoria, richiedere ulteriori elaborazioni.

6. Per i Piani di Miglioramento Agricolo Ambientale con caratteristiche di piano attuativo valgono le norme di cui al successivo Art. 72.

7. I piani attuativi sono approvati con le procedure stabilite dalle normative regionali.

Art. 9 Schema di inquadramento urbanistico

1. Nei casi previsti dalle presenti norme gli interventi diretti, attuabili mediante Permesso di Costruire, convenzionato o meno, dovranno essere accompagnati da schemi di inquadramento urbanistico.

2. Gli schemi norma hanno lo scopo di verificare l'inserimento urbanistico e ambientale dell'intervento e consistono in planimetrie, in scala 1:1.000 o di maggior dettaglio, estese ad un raggio di almeno 200 m dai limiti dell'intervento, dello stato attuale e modificato dei luoghi, con indicazione della viabilità, degli spazi pubblici, in particolare dei parcheggi e delle aree a verde. 3. Una relazione con dati quantitativi dell'intervento, verifica degli standard e illustrazione delle relazioni dell'intervento con il territorio circostante e le problematiche ambientali, dovrà accompagnare gli elaborati grafici.

4. Laddove gli interventi interessano aree inserite in schemi direttori dovranno essere seguite prioritariamente le indicazioni ivi contenute, motivando eventuali scelte, che si discostino in modo significativo da tali indirizzi.

5. Le proposte di trasformazione saranno sottoposte all'istruttoria dell'ufficio urbanistica, che, se necessario, potrà richiedere documenti integrativi (quali schemi di allacciamento alla rete dei servizi; rilievo del terreno; rendering o fotosimulazioni; ecc.) atti a illustrare con completezza i progetti.

Art. 10 Intervento diretto convenzionato

1. Nei casi previsti dalle norme vigenti o dal presente Regolamento Urbanistico gli interventi diretti sono assoggettati a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) o Permesso di Costruire convenzionati.

2. In tali casi il progetto deve indicare con precisione gli spazi pubblici e le opere di urbanizzazione necessarie, rispettando, ove indicate, le prescrizioni del RU.

3. Il progetto deve essere accompagnato da un apposito schema di convenzione o atto unilaterale d'obbligo.

4. La convenzione o l'atto unilaterale d'obbligo precisa i termini e gli obblighi di realizzazione delle opere, nonché gli eventuali ulteriori obblighi e sanzioni in caso di mancato rispetto dei termini.

Art. 11 Avviso pubblico

1. Ai sensi del PIT (Parte I, Punto 8,2) il Comune, tramite specifica delibera del Consiglio Comunale, può emettere un pubblico avviso invitando i soggetti interessati a presentare proposte finalizzate all'attuazione delle previsioni del Regolamento Urbanistico.

2. Tali avvisi potranno essere emessi dopo l'approvazione del Regolamento Urbanistico e alle seguenti condizioni:

  • - dovrà essere definito nelle linee generali l'assetto urbanistico delle aree per le quali l'avviso è emesso mediante un piano attuativo di iniziativa comunale, o una scheda norma;
  • - dovranno essere individuati con chiarezza gli obiettivi pubblici dell'intervento ed espressi i dati quantitativi relativi (standard, opere di urbanizzazione, ecc.), allo scopo di poter valutare le offerte.

3. L'Amministrazione Comunale dovrà valutare, secondo i criteri previsti dall'articolo 13 del DPGR n. 3/R del 2007, le proposte pervenute a seguito dell'avviso e dovrà redigere apposita relazione per il Consiglio Comunale.

4. La presentazione di proposte e di progetti a seguito dell'avviso ha esclusivamente valore consultivo e non vincola in alcun modo alla attivazione delle proposte stesse, la quale sarà valutata discussa, eventualmente approvata dal Consiglio Comunale sulla base di una relazione illustrativa del Dirigente all'Urbanistica.

Art. 12 Destinazioni d'uso degli immobili

1. Il I contenuti del RU, confermando le destinazioni d'uso prescritte dal Piano per la Città Storica approvato con Del.CC. n. 30 del 11.02.2008, e stabilendo una specifica disciplina per le aree e gli immobili, valgono come indirizzi con valore prescrittivo per il piano delle funzioni, da redigersi ai sensi dell'Art. 98 della L.R. 65/2014.

2. Le destinazioni d'uso del Regolamento Urbanistico in riferimento a quanto definito dalla normativa regionale per i beni immobili sono:

  • - residenziale;
  • - industriale, artigianale;
  • - commerciale all'ingrosso e depositi;
  • - commerciale al dettaglio;
  • - turistico-ricettiva;
  • - direzionale e di servizio;
  • - agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

3. Le destinazioni d'uso elencate sono ulteriormente articolate come indicato nei successivi articoli.

4. Il mutamento della destinazione d'uso è regolamentato e dimensionato dal comma 4 dell'art. 99 della L.R. 65/2014.

5. L'utilizzazione per artigianato di servizio di locali a destinazione d'uso commerciale, se compatibile con le vigenti norme igienico-sanitarie, non costituisce mutamento di destinazione d'uso eccetto che nei Tessuti a destinazione artigianale e industriale.

Art. 13 Rapporto fra Regolamento Urbanistico (RU) e Regolamento Edilizio (RE)

1. In caso di contrasto delle norme del Regolamento Edilizio prevalgono le indicazioni del Regolamento Urbanistico.

2. Ogni qual volta sono introdotte modifiche del Regolamento Edilizio, è fatto obbligo di verificare con un'apposita relazione la loro compatibilità con il presente Regolamento Urbanistico.

Art. 14 Relazione di monitoraggio

1. Ai sensi dell'Art. 55, 7° comma, della LR 1/05, il Servizio Urbanistica eserciterà periodicamente il monitoraggio degli effetti e dei risultati conseguiti dal Regolamento Urbanistico, da sottoporre al Consiglio Comunale anche previo percorso partecipativo.

2. Nei primi mesi di ciascun anno finanziario, sarà redatta una relazione di valutazione delle azioni condotte nei diversi settori (lavori pubblici, parchi e giardini, cultura, urbanistica) e dai diversi piani di settore in relazione agli obiettivi e alle disposizioni del Regolamento Urbanistico.

3. Tale relazione, a consuntivo dell'anno precedente, valuterà:

  • * la presenza nella documentazione del RU di eventuali errori materiali, causati da mera svista o disattenzione, da correggere;
  • * le dimensioni degli interventi edilizi in rapporto alla capacità consentita ed in particolare l'attuazione del piano-casa;
  • * l'entità delle risorse pubbliche utilizzate, il rapporto fra investimenti e realizzazioni, con particolare riferimento al sistema dei servizi, proponendo eventuali strategie di maggiore efficacia.

4. Alla scadenza del quinquennio dall'approvazione del Regolamento Urbanistico, l'ufficio del Piano redigerà una relazione conclusiva che valuterà gli effetti e i risultati d'insieme, che sarà esaminata dal Consiglio Comunale previo passaggio in Commissione Consiliare.

Capo II PRINCIPI RELATIVI AGLI SPAZI PUBBLICI E ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

Art. 15 Opere di urbanizzazione

1. Le definizioni delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono contenute nella legge regionale 65/2014 all'art. 62 commi 4 e 5.

2. Nel caso di interventi di trasformazione con aumento del carico urbanistico (aumento di SE, di unità immobiliari, cambio di destinazione d'uso) e di nuova edificazione, anche in zona agricola, la validità dei provvedimenti autorizzativi e delle SCIA è sempre subordinata alla preesistenza delle opere di urbanizzazione primaria, oppure all'impegno dei richiedenti alla loro realizzazione. Per gli interventi che comportano trasformazioni urbanistiche dovranno essere acquisiti i pareri favorevoli degli Enti preposti alla gestione delle reti.

3. Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria potranno essere realizzate anche a scomputo dei relativi oneri di urbanizzazione: gli oneri per l'urbanizzazione primaria potranno essere scomputati esclusivamente dagli importi previsti per la stessa categoria di opere, così come quelli per l'urbanizzazione secondaria.

4. La cessione delle aree da destinare alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria è regolamentata dalle leggi e disposizioni vigenti e dalle schede norma del presente Regolamento.

5. Allo scopo di migliorare la qualità urbana, nei casi previsti espressamente dal presente Regolamento, in applicazione del principio della perequazione ai sensi del successivo art.16 dovranno essere cedute, senza oneri aggiuntivi per il Comune, aree finalizzate alla realizzazione di standard urbanistici eccedenti i minimi previsti da legge e regolamenti.

Art. 16 Esecuzione delle opere di urbanizzazione da parte di privati

1. Nei casi in cui, ai fini della presentazione della SCIA o del rilascio del Permesso di Costruire, è prevista l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria a carico del richiedente, a scomputo totale o parziale del relativo contribuito, la validità dei titoli abilitativi è subordinata alla sottoscrizione da parte del richiedente di un atto d'obbligo predisposto sulla base di apposito schema approvato dall'Amministrazione che disciplina le modalità di progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere, le garanzie per la loro corretta esecuzione, le formalità e i tempi di cessione delle stesse.

2. Qualora la realizzazione delle opere sia subordinata alla predisposizione di un piano attuativo, le modalità di realizzazione delle stesse saranno disciplinate nella convenzione allegata a detto piano.

Art. 17 Criteri relativi agli spazi pubblici e ai servizi di interesse collettivo

1. Agli effetti del computo degli standard nelle aree di trasformazione urbanistica (ACT, ATP, AT e piani particolareggiati in genere) valgono le seguenti disposizioni, in attuazione dell'Art. 109 del Piano Strutturale.

2. I perimetri delle aree di trasformazione urbanistica, da sottoporre a intervento unitario indicati nella tavola Destinazioni d'uso del suolo e modalità di intervento, comprendono spazi per viabilità, parcheggi, verde pubblico, attrezzature e altre opere di urbanizzazione da destinare all'uso pubblico o di interesse pubblico.

3. Le indicazioni relative a tali spazi sono rilevabili sia negli elaborati grafici sia nelle schede norma sia nella tabella 1 - Compendio degli interventi nelle aree di trasformazione urbanistica allegata alla Relazione.

4. Al momento della redazione dei piani attuativi potranno subire lievi variazioni per adeguamento alla situazione fondiaria.

5. In sede di piano attuativo o di schema di inquadramento urbanistico gli uffici comunali, sulla base delle indicazioni del Regolamento Urbanistico, distingueranno le aree da cedere e le opere da realizzare obbligatoriamente a cura e spese dei richiedenti e quelle da scomputare rispetto agli oneri di urbanizzazione.

6. In ogni caso ai richiedenti spetta la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, come definite nell'articolo 62 comma 4 della L.R. 65/2014, indicate nella tavola Destinazioni d'uso del suolo e modalità di intervento, secondo un progetto da presentare contestualmente al piano attuativo.

Art. 18 Spazi per opere di urbanizzazione primaria

1. Nelle aree di trasformazione urbanistica (ACT, ATP) gli spazi per opere di urbanizzazione primaria sono indicati nella tavola Destinazioni d'uso del suolo e modalità di intervento, nelle schede norma e inoltre nella tabella 1 Compendio degli interventi nelle aree di trasformazione urbanistica.

Art. 19 Spazi per opere di urbanizzazione secondaria - standard urbanistici

1. Gli spazi per opere di urbanizzazione secondaria destinati a standard urbanistici dal Regolamento Urbanistico, ai sensi della normativa regionale, sono i seguenti:

  • * per la residenza: da 24 a 42 mq per abitante (1 abitante equivale a 25 mq SE) a seconda dei fabbisogni delle diverse aree di intervento; le quote stabilite per ciascuna area di intervento sono indicate nella Tabella allegata al presente articolo; è inoltre prevista, ove espressamente indicata, la cessione di ulteriori quote di suolo alla proprietà comunale per effetto dell'applicazione delle procedure di perequazione urbanistica;
  • * per i tessuti produttivi (industriali e artigianali, esclusi i tessuti TP3): fra il 10% ed il 20% della superficie fondiaria, come stabilito dalla tabella allegata al presente articolo;
  • * per i tessuti misti prevalentemente produttivi (TP3): in proporzione all'incidenza planimetrica delle singole destinazioni d'uso ammesse;
  • * per le attrezzature direzionali: da 1,00 mq/mq SE a 2,00 mq/mq SE come stabilito dalla tabella allegata al presente articolo;
  • * per gli esercizi di vicinato (fino a 300 mq): 1,00 mq/mq;
  • * per le medie e grandi strutture di vendita: da 1,00 mq/mq SE a 2,00 mq/mq SE come stabilito dalla tabella allegata al presente articolo;
  • * per le attrezzature turistico-ricettive (esclusi i campeggi): 1,00 mq/mq SE, come stabilito dalla tabella allegata al presente articolo.

2. La tabella allegata in calce al presente articolo stabilisce inoltre standard minimi obbligatori per alcune categorie di attrezzature di interesse collettivo.

3. Fanno eccezione al comma precedente alcune aree ricadenti in contesti di pronunciato fabbisogno di infrastrutture e spazi pubblici, per le quale le presenti norme prescrivono (nelle schede norma, o in articoli specifici), in relazione alle esigenze particolari del contesto, quantità maggiori di aree per spazi pubblici da cedere e/o realizzare.

4. Il calcolo definitivo dell'aliquota di standard sulla base dei criteri indicati nel presente articolo e nella Tabella 1 nella colonna indicante lo standard prescritto verrà effettuato sulla base delle destinazioni d'uso e delle effettive quantità edificatorie proposte.

5. Nei casi in cui non sia possibile reperire spazi per gli standard all'interno dell'area di intervento, le schede norma possono consentire di reperirli al di fuori del perimetro del piano attuativo (standard a distanza) purché la distanza di tali spazi pubblici non pregiudichi la funzionalità dell'insediamento e comunque, per i parcheggi, tale distanza non può superare i 500 m salvo indicazioni diverse contenute nelle prescrizioni per le singole aree di trasformazione urbanistica.

6. Se non indicato nelle schede norma non è consentito reperire standard a distanza.

7. Nei casi in cui non sia possibile reperire spazi per standard a distanza le schede norma possono consentire di monetizzare la quota dovuta per standard sulla base della Delibera Comunale vigente, ad eccezione dello standard relativo ai parcheggi nella misura stabilita dal DM 1444 del 2/4/1968 per il quale vale il limite massimo di distanza di 500 m di cui al comma precedente.

8. Se non indicato espressamente nelle schede norma non è consentito monetizzare gli standard.

9. Le schede possono prescrivere o suggerire aliquote di edilizia sociale ai sensi dell'Art. 1 della L. n. 244/2007.

10. Tali alloggi, ai sensi dello stesso articolo, sono aggiuntivi alle dotazioni di standard e non possono in nessun caso sostituire le dotazioni obbligatorie previste dalle presenti norme.

11. Nel centro storico, e nei tessuti storici TS e nei tessuti recenti TR, nei casi in cui non sia possibile reperire spazi per per la sosta delle autovetture, nemmeno a distanza, è sempre consentita la monetizzazione dei parcheggi pertinenziali prescritti.

12. Tutte le somme introitate dal Comune dalla monetizzazione degli standard e dei parcheggi pertinenziali devono essere obbligatoriamente vincolate alla realizzazione degli standard medesimi mancanti.

Standard minimi obbligatori per aree di trasformazione e destinazioni
ACT ambiti complessi di trasformazione ATP ambiti di trasformazione puntuale AT ambiti di trasformazione del PRG previgente
standard concessioni extra standard aree per sosta di relazione standard aree per sosta di relazione standard aree per sosta di relazione
sub ambiti tipo A sub ambiti tipo B sub ambiti tipo C
note:
  1. * 1 ab = 25 mq SU
ripartizione sub-ambiti:
  1. sub ambiti tipo A - sub ambiti di montagna e della collina centrale o senza deficit - UTOE 1, UTOE 2
  2. sub ambiti tipo B - sub ambiti con deficit di standard - 3a, 4a, 5a, 5c, 6b, 6d
  3. sub ambiti tipo C - sub ambiti con alto deficit di standard - 5b, 6a, 6c, 6e, 6f
AER aree per edilizia residenziale privata 24 mq/ab* - 24 mq/ab* 36 mq/ab* 42 mq/ab* - 24 mq/ab* -
AES aree per edilizia sociale 24 mq/ab* - - 24 mq/ab* 24 mq/ab* 24 mq/ab* - 24 mq/ab* -
TP1 tessuti per attività ind.le/art.le 10% Sf - 10% Sf 15% Sf 20% Sf - 10% Sf -
TP3 tessuti misti prevalentemente produttivi 0,75 mq/mq SU sì (per dest. commerciali) 0,75 mq/mq SU 1,00 mq/mq SU 1,20 mq/mq SU sì (per dest. commerciali) 0,75 mq/mq SU sì (per dest. commerciali)
TP6 aree per attrezzature logistiche 10% Sf - 10% Sf 15% Sf 20% Sf
TP7 aree per depositi 10% Sf - 10% Sf - 10% Sf -
direzionale 1,00 mq/mq SU** - 1,00 mq/mq SU** 1,50 mq/mq SU** 2,00 mq/mq SU** - 1,00 mq/mq SU** -
medie strutture di vendita 1,00 mq/mq SU** 1,00 mq/mq SU** 1,50 mq/mq SU** 2,00 mq/mq SU** 1,00 mq/mq SU**
grandi strutture di vendita 1,00 mq/mq SU** 1,00 mq/mq SU** 1,50 mq/mq SU** 2,00 mq/mq SU** 1,00 mq/mq SU**
aree per commercio all'ingrosso 1,00 mq/mq SU** 1,00 mq/mq SU** 1,00 mq/mq SU**
aree per alberghi e ristoranti 1,00 mq/mq SU - 1,00 mq/mq SU** - - -
aree per campeggi - - - - - -
aree per residenze turistico alberghiere 1,00 mq/mq SU** - 1,00 mq/mq SU** - - -
Istruzione: si/so/sp/su 0,25 mq/mq SU*** - - 0,25 mq/mq SU*** - 0,25 mq/mq SU*** -
Attrez. sanitarie: os/ss 0,40 mq/mq SU*** - - 0,40 mq/mq SU*** - 0,40 mq/mq SU*** -
Attrez. d'int. collettivo: up/cu/cs/me/cf 0,40 mq/mq SU*** - - 0,40 mq/mq SU*** - 0,40 mq/mq SU*** -
Attrez. d'int. collettivo: ch/op 0,25 mq/mq SU*** - - 0,25 mq/mq SU*** - 0,25 mq/mq SU*** -
Attrez. d'int. collettivo: ci 0,10 mq/mq SU*** - - 0,10 mq/mq SU*** - 0,10 mq/mq SU*** -
Attrez. d'int. collettivo: pc/am 0,10 mq/mq SU*** - - 0,10 mq/mq SU*** - 0,10 mq/mq SU*** -
Attrez. d'int. collettivo: ar 1,00 mq/mq SU** - 1,00 mq/mq SU** - 0,60 mq/mq SU*** -
Attrez. d'int. collettivo: ap 1,00 mq/mq SU** - 1,00 mq/mq SU** - - -
Aree verdi attrezzate: zo 0,60 mq/mq SU*** - - 0,60 mq/mq SU*** - 0,60 mq/mq SU*** -

Art. 20 Perequazione

1. Al fine di aumentare la dotazione di spazi pubblici e di migliorare l'organizzazione degli insediamenti, ai sensi dell'art. 102 della L.R. 65/2014 e del suo Regolamento di attuazione, si applica la perequazione urbanistica a tutte le proprietà immobiliari ricomprese negli ambiti complessi di trasformazione (ACT), salvo casi particolari (ambiti a totale o prevalente proprietà pubblica) comunque indicati specificamente nelle schede norma.

2. La capacità edificatoria dell'ambito di trasformazione è definita in base all'attribuzione dell'indice convenzionale di edificabilità (ICE) relativo alle diverse aree comprese nell'ambito di trasformazione, distinte per classi di suolo ed in funzione dello stato di diritto.

3. La capacità edificatoria risultante è espressa in SE convenzionale a destinazione residenziale o terziaria; per destinazioni diverse si applicano appositi coefficienti di conversione.

4. La SE effettiva così determinata viene allocata su aree a destinazione privata appositamente quantificate ed indicate nelle schede norma; i suoli eccedenti le aree private e le relative dotazioni minime di legge (standard, opere di urbanizzazione primaria), si definiscono "extra-standard" e sono ceduti gratuitamente al Comune.

5. L'attuazione dell'ambito perequativo è subordinata alla sottoscrizione di una convenzione (con relativo piano di ricomposizione fondiaria, ai sensi del Regolamento n. 32/R del 2017) alla quale partecipano i proprietari delle aree implicate che sancisca:

  • - l'assetto urbanistico delle aree sulla base della scheda norma del RU;
  • - la distribuzione della capacità edificatoria nelle aree di trasformazione sulla base della scheda norma del RU;
  • - il progetto delle opere a standard e delle opere di urbanizzazione primaria;
  • - la cessione gratuita al Comune delle aree extra-standard;
  • - l'eventuale attuazione per sub-comparti funzionali qualora espressamente consentito dalla scheda norma, e, in questo caso, i tempi di realizzazione e il rilascio delle fideiussioni necessarie.

6. Il Comune, in caso abbia necessità di disporre di aree destinate a standard nell'ambito delle schede relative alle ACT, può procedere all'esproprio.

7. In tal caso la successiva applicazione del dispositivo perequativo dovrà ricalcolare la quota di SE spettante ai privati in proporzione alla riduzione della quota di standard espropriata.

Capo III CATEGORIE DI INTERVENTO EDILIZIO

Art. 21 Campo di applicazione

1. Le norme del presente capo valgono nel territorio comunale, fatta salva la Città Storica, ove valgono solamente per quanto non previsto dalle norme del Piano della Città Storica approvato con Del.CC. n. 30 del 11.02.2008.

2. In caso di contrasto, nella Città Storica prevalgono le norme del Piano succitato.

3. Nelle aree definite di interesse paesaggistico ai sensi delle vigenti leggi, deve essere dimostrata la compatibilità degli interventi di trasformazione con il contesto ambientale attraverso la relazione paesaggistica di cui al DPCM 12/12/05.

4. Dovranno essere garantite le qualità dei materiali da costruzione e il miglioramento delle prestazioni sismiche, tecnologiche ed energetiche, in relazione alla tipologia dell'edificio.

Art. 22 Tipi di intervento edilizi

1. Le categorie d'intervento sono quelle previste dalla legislazione nazionale e regionale e sono ulteriormente suddivise in:

  • - Manutenzione ordinaria (Mo);
  • - Manutenzione straordinaria (Ms);
  • - Restauro e risanamento conservativo (Rs1/Rs2/Rs3);
  • - Ristrutturazione edilizia (Re), conservativa (Re-C) e Ristrutturazione ricostruttiva (Re-R);
  • - Interventi pertinenziali nel resede di riferimento di cui all'art.3;
  • - Demolizione senza ricostruzione (D);
  • - Sostituzione edilizia (S);
  • - Ristrutturazione urbanistica (Ru1/Ru2/Ru3);
  • - Nuova edificazione (N);
  • - Realizzazione di autorimesse interrate (Ai).

Art. 23 Manutenzione ordinaria (Mo) e straordinaria (Ms)

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria (Mo) riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti con riferimento all'art. 136, comma 1, lett. a), della L.R. 65/2014.

2. Gli interventi di manutenzione straordinaria (Ms) sono quelli disciplinati dall'art. 135, comma 2, lett. b), e art. 136, comma 1, lett. a) della L.R. 65/2014.

Art. 24 Restauro e risanamento conservativo (Rs1/Rs2/Rs3)

1. La categoria del restauro e risanamento conservativo è articolata in tre sotto-classi che interessano soprattutto, ma non solo, il patrimonio edilizio storico censito (urbano ed extraurbano) e sono: restauro scientifico, restauro tipologico, restauro morfologico.

2. Sono ammessi i seguenti interventi comuni alle tre sottoclassi:

  • - eliminazione di elementi o parti che alterano l'organismo edilizio nei suoi caratteri tipologici e strutturali (superfetazioni e interventi incongrui);
  • - ricostruzione di parti dell'edificio crollate o demolite o gravemente alterate, previo il reperimento di un'adeguata documentazione nell'ambito del rilievo critico di cui al successivo art. 39;
  • - nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende anche l'intervento di consolidamento strutturale nel rispetto delle normative per gli interventi su edifici storici;
  • - nel caso di beni immobili situati nelle zone a pericolosità idraulica elevata in base alla normativa vigente, il restauro comprende anche l'intervento di messa in sicurezza idraulica, nel rispetto delle normative per gli interventi su edifici storici;
  • - modifica del numero delle unità immobiliari preesistenti previa dimostrazione specifica della compatibilità con le caratteristiche tipologiche distributive e architettoniche dell'edificato e con le invarianti tipo-morfologiche così come individuate dagli artt. 36, 37 e 39 (ad eccezione degli immobili di cui all'art. 119);
  • - il cambio di destinazione d'uso dell'edificio o porzione di esso, purchè compatibile con le destinazioni d'uso ammissibili della zona in cui il fabbricato ricade e con le caratteristiche architettoniche e spaziali dell'edificato, e con le invarianti tipo-morfologiche così come individuate dagli artt. 36, 37 e 39.

3. La sostituzione di elementi strutturali e non strutturali può essere effettuata con materiali identici a quelli originari o con materiali diversi a seconda della sottoclasse di restauro come indicato nei commi successivi.

4. Le tre sottoclassi individuate graduano le modalità di intervento come segue:

  1. a) il restauro scientifico (Rs1): ha per obiettivi la conservazione e il ripristino filologico degli elementi storici e architettonici, come documentati dal “rilievo critico”. La sostituzione degli elementi costruttivi esterni ed interni può essere effettuata esclusivamente con materiali identici a quelli originari salvo dimostrazione dell'impossibilità tecnica dell'impiego di materiali identici. Non è consentito alcun aumento di SE. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende anche l'intervento di consolidamento strutturale senza modifica della posizione degli elementi storici strutturali, quali murature portanti interne ed esterne, solai e volte, scale e coperture nel rispetto delle normative per gli interventi su edifici storici.
  2. b) il restauro tipologico (Rs2) ha per obiettivi la conservazione dei caratteri tipologici originari residui e il ripristino delle fondamentali “invarianti tipo-morfologiche” così come individuate dagli artt. 36, 37 e 39; dovranno essere garantite le qualità dei materiali da costruzione e il miglioramento delle prestazioni energetiche, in relazione alla tipologia dell'edificio. Gli interventi interessano gli organismi edilizi degradati o parzialmente demoliti o trasformati di particolare interesse testimoniale di cui è possibile reperire documentazione, anche parziale, della loro organizzazione tipologica originaria, individuabile anche attraverso la comparazione con altri fabbricati dello stesso periodo storico e della stessa tipologia edilizia.
    Sono ammessi: nuovi materiali purché coerenti con l'impianto antico, spostamenti di pareti non strutturali; l'eliminazione, modifica o inserimento di nuovi elementi ed impianti richiesti dalle esigenze dell'uso; Eventuali modifiche di prospetto dovranno essere ricomprese nel rilievo critico al fine di un riequilibrio compositivo delle facciate. L'aumento di Superficie Utile (SU) è consentito unicamente mediante la costruzione di soppalchi lignei o metallici, laddove i requisiti igienico-sanitari e l'altezza interna dei locali lo consentano. L'intervento non dovrà ledere la percezione dei valori architettonici e decorativi e/o la proporzione di spazi rappresentativi, il soppalco dovrà essere tenuto ad adeguata distanza dalle pareti finestrate.
  3. c) il restauro morfologico (Rs3) Tale intervento interessa gli organismi edilizi degradati o profondamente trasformati dei quali è possibile reperire documentazione, anche parziale, della loro organizzazione tipologica originaria, individuabile anche attraverso la comparazione con altri fabbricati dello stesso periodo storico e della stessa tipologia edilizia. Ha per obiettivi la conservazione e il ripristino degli elementi e dei caratteri riferiti alle invarianti morfologiche, nonché la riqualificazione, secondo le moderne metodologie del restauro, dei caratteri alterati. Sono pertanto consentiti la sostituzione dei materiali originari con materiali contemporanei come l'acciaio. Eventuali modifiche di prospetto dovranno essere ricomprese nel rilievo critico al fine di un riequilibrio compositivo delle facciate. L'aumento di SU è consentito nei limiti previsti per il Restauro tipologico Rs2 per i piani intermedi, mentre per il piano soffitta/sottotetto è consentito anche tramite lo spostamento del solaio di soffitta/sottotetto a condizione che non vengano modificate le quote d'imposta delle finestre.

5. Gli interventi di restauro scientifico (Rs1) di restauro tipologico (Rs2) e morfologico (Rs3) si attuano con SCIA, in caso di vincolo ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 e ss.aa., dovrà essere allegata l'autorizzazione dell'Amministrazione a ciò preposta. In tutti gli interventi di restauro, in cui si preveda un aumento di unità immobiliari pari o superiori a sei, la SCIA deve essere preceduta dallo schema di inquadramento urbanistico, atto a dimostrare la sostenibilità dell'intervento, disciplinato dal precedente articolo 9, che, in particolare, dovrà verificare:

  • - le condizioni delle opere di urbanizzazione, dimostrando la compatibilità delle stesse con l'incremento di carico urbanistico. Nel caso di necessità di implementazione delle urbanizzazioni e degli standard urbanistici, la SCIA dovrà essere accompagnata da atto d'obbligo per la realizzazione degli stessi, preventivamente concordato con l'Amministrazione Comunale;
  • - l'inserimento nel contesto urbano e paesaggistico delle trasformazioni previste, quali recinzioni, parcheggi, accessi, viabilità, ecc.;
  • - le altre condizioni di cui al precedente articolo 9.

Art. 25 Ristrutturazione edilizia conservativa (Re-c) e Ristrutturazione edilizia ricostruttiva (Re-r) e Addizione Volumetrica

Ristrutturazione edilizia conservativa:

1. Tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti dalla vigente legislazione, sono ammessi laddove consentito dalle presenti norme con le seguenti limitazioni:

  • - nel caso in cui la superficie permeabile del terreno sia inferiore al 25% della superficie fondiaria o comunque del resede di riferimento, sono ammesse trasformazioni edilizie che non la riducano ulteriormente. Eventuali addizioni volumetriche dell’edificio dovranno essere localizzate in armonia con la tipologia edilizia, la forma e i caratteri stilistici dell'edificio oggetto di intervento e di quelli contermini;
  • - le addizioni per realizzare i volumi tecnici, devono essere localizzate in modo da non alterare i prospetti principali e ridurre al minimo le modifiche alla copertura, in particolare nel caso di edifici aggregati a schiera;
  • - salvo vincoli preesistenti, il rialzamento del sottotetto nella misura massima consentita dalla normativa vigente è ammesso nell'ambito di un progetto che interessi tutta la copertura, a condizione di non modificare la tipologia della copertura né di creare nuove unità immobiliari. La relazione paesaggistica di cui al D.P.C.M. 1212/05 dovrà comunque verificare la compatibilità dell'intervento con il contesto, laddove richiesto;
  • - la ricostruzione di volumi secondari che comporti addizione volumetrica in aderenza all'edificio principale dovrà avvenire sul retro o in posizione defilata rispetto al fronte principale, a parità di SE e con altezza pari a quella delle quote dei solai esistenti;
  • - non dovranno essere abbattuti alberi senza che siano contestualmente sostituiti con alberi aventi caratteristiche analoghe. Fanno eccezione gli alberi monumentali, per i quali è vietato in ogni caso l'abbattimento, se non in caso di comprovata pericolosità;
  • - dovranno essere rispettate le “invarianti tipo-morfologiche” così come individuate dagli artt. 36, 37 e 39, a meno che un rilievo critico non ne abbia dimostrato la perdita.

2. Per i fabbricati residenziali, in applicazione della LR 5/2010, è altresì ammessa la ristrutturazione edilizia con recupero ai fini abitativi dei sottotetti secondo quanto disciplinato dalla legge stessa.

Ristrutturazione edilizia ricostruttiva:

Si rinvia alle normative vigenti.

Art. 25 bis - Interventi pertinenziali nel resede di riferimento di cui all'art.3

1. Tutti gli interventi pertinenziali, che comportano nuovi organismi edilizi, così come definiti dalla vigente legislazione regionale, sono ammessi laddove consentiti dalle presenti norme e dal Regolamento Edilizio vigente con le seguenti limitazioni:

  • - dovrà essere mantenuta una superficie permeabile pari al 25% del lotto/resede. La metà di detta superficie permeabile dovrà essere destinata a "verde";
  • - nel caso in cui la superficie permeabile del terreno sia inferiore al 25% della superficie fondiaria o comunque del lotto/resede di riferimento, sono ammesse trasformazioni edilizie che non la riducano ulteriormente;
  • - le nuove costruzioni pertinenziali dovranno essere localizzate in posizione defilata, in armonia con la tipologia edilizia, la forma e i caratteri stilistici dell'edificio principale.

2. Non dovranno essere abbattuti alberi senza che siano contestualmente sostituiti con alberi aventi caratteristiche analoghe. Fanno eccezione gli alberi monumentali, per i quali è vietato in ogni caso l'abbattimento se non in caso di comprovata pericolosità della pianta.

3. Il progetto deve essere inquadrato nella sistemazione dell'intero lotto e compatibile con le caratteristiche degli edifici contermini.

4. Sono possibili interventi legati al recupero di volumi secondari facenti parte di un medesimo organismo edilizio, comprendenti la loro demolizione e ricostruzione, a parità di SE, all'interno del resede di riferimento del bene principale, a parità di SE, con l'obiettivo di perseguire una migliore qualità dell'intervento sotto il profilo architettonico, nel rispetto dei seguenti criteri:

  1. a. il progetto di trasformazione dovrà interessare l'intero lotto/resede di riferimento;
  2. b. i volumi potranno essere riuniti in un unico corpo, separato dal corpo principale e di altezza interna netta (Hin) non superiore a m 2,40.

Art. 26 Demolizione senza ricostruzione e sostituzione edilizia

Demolizione senza ricostruzione (D)

1. Gli interventi di demolizione senza ricostruzione interessano le aree che il Regolamento Urbanistico intende recuperare come spazi inedificati, o necessari per la realizzazione di opere pubbliche .

2. La loro sistemazione dovrà avvenire secondo le prescrizioni stabilite nei diversi casi nelle norme successive.

3. Sui fabbricati assoggettati a demolizione senza ricostruzione sono ammessi interventi fino al restauro di tipo Rs1 senza cambio di destinazione d'uso degli edifici.

4. Salvo diversa prescrizione nelle schede norma o negli articoli successivi, questo tipo di intervento si attua con SCIA.

Sostituzione edilizia (S)

5. Si tratta degli interventi di demolizione e ricostruzione di volumi esistenti non assimilabili alla ristrutturazione edilizia, senza alcun intervento sulle opere d'urbanizzazione, così come definiti dalla normativa regionale ed eseguiti nell'ambito del resede di riferimento di cui all'art.3.

Art. 27 Ristrutturazione urbanistica (Ru)

1. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica possono essere dei seguenti tipi:

  1. a) Ristrutturazione urbanistica a parità di Superficie Edificabile (SE) esistente (Ru1)
    Sono gli interventi legati alla demolizione e alla ricostruzione di una quantità di SE pari a quella esistente. La riconfigurazione dei fabbricati esistenti dovrà essere effettuata in situ, nel rispetto delle regole di impianto e delle altezze degli edifici previste nel tessuto urbano e nella zona urbanistica in cui l'area d'intervento ricade. Laddove non specificato, ai fini di detta riconfigurazione, si prescrive una H massima di 12,50 m nelle UTOE 5 e 6 e di 9,50 m nel resto del territorio comunale.
  2. b) Ristrutturazione urbanistica con variazione dei parametri (Ru2)
    Consiste in un insieme sistematico di interventi finalizzato a ridefinire l'assetto edilizio e urbanistico esistente. Comprende la demolizione parziale o totale degli edifici esistenti con o senza ricostruzione, la possibilità di una loro diversa collocazione nell'ambito dell'area di intervento, la modifica o la trasformazione della suddivisione in lotti, dei tracciati stradali, del rapporto fra spazi edificati e non, del rapporto fra spazi pubblici e privati. La realizzazione di tali interventi è ammessa solo nei casi previsti dal presente Regolamento.
  3. c) Ristrutturazione urbanistica e recupero ambientale (Ru3)
    Implica un insieme sistematico di interventi che possono comportare, oltre alla ristrutturazione urbanistica come definita in precedenza, anche il risanamento, la modifica e il rimodellamento delle aree degradate finalizzati al recupero dell'equilibrio idrogeologico, alla bonifica ed al ripristino ambientale, alla riqualificazione paesaggistica e della struttura morfologica preesistente.

2. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica Ru1, ove non diversamente indicato dalle norme successive o dalle schede allegate, si attuano mediante intervento edilizio diretto con Permesso di Costruire convenzionato; gli interventi di ristrutturazione urbanistica Ru2 e Ru3 si attuano mediante un progetto unitario convenzionato ai sensi dell'art.. 121 L.R. 64/2014.

Art. 28 Nuova edificazione (N)

1. Per nuova edificazione si intendono gli interventi diversi dalle categorie precedenti e finalizzati alla realizzazione di nuovi manufatti edilizi.

2. Tali interventi interessano lotti edificati o non edificati, per i quali il Regolamento Urbanistico consente una trasformazione radicale, anche con eventuali ampliamenti, tanto da assimilarli a interventi di nuovo impianto.

3. La realizzazione degli edifici e delle quantità di spazi pubblici dovrà avvenire, quando specificato e secondo le modalità definite dal presente Regolamento Urbanistico.

4. Ove non diversamente specificato nelle norme successive e nelle schede norma, gli interventi di nuova edificazione, se relativi a singoli edifici, si attuano con Permesso di Costruire convenzionato.

Art. 29 Realizzazione di autorimesse interrate (Ai)

1. Sono gli interventi volti a realizzare autorimesse interrate legate da vincolo pertinenziale ad unità immobiliari esistenti nella misura di 1mq/10 mc. Tali autorimesse, se realizzate interamente al di sotto del piano di campagna, non sono computabili ai fini del calcolo della SE purchè con altezza massima interna di metri 2,40.

2. In tale caso il piano di copertura dovrà essere sistemato a terrazza o con riporto di terreno vegetale sufficiente per la sua piantagione.

3. Gli alberi ad alto fusto abbattuti per la realizzazione di tali interventi dovranno essere opportunamente ripiantati o sostituiti con esemplari arborei di dimensioni adeguate.

4. È vietato in ogni caso l'abbattimento di alberi monumentali.

5. Dovranno essere altresì rispettate eventuali diverse prescrizioni delle schede norma o degli articoli successivi.

Ultima modifica 17.03.2022 - 12:16