Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Aggiornamento NTA Art. 24/38- approvazione del 18.09.23 (vigente)

Art. 70 Prescrizioni generali

1. E' definito territorio rurale ai sensi dell'art. 57 del PS l'insieme delle aree esterne al perimetro dei centri abitati non diversamente individuate.

2. Il territorio rurale, comprendente le aree agricole e quelle forestali, naturali e seminaturali è considerato zona territoriale omogenea “E” ai sensi del DM 1444/1968 ed è assimilato alle aree ad esclusivo o prevalente uso agricolo o forestale di cui alla L.R. 65/2014.

3. Ai fini della tutela ambientale e paesaggistica del territorio rurale valgono le prescrizioni di cui al precedente art. 1, nonché le seguenti prescrizioni generali:

  • - in riferimento all'art. 80 del Regolamento Forestale regionale, ove possibile dovrà essere favorito il restauro ambientale e paesaggistico, il recupero e la bonifica dei terreni agricoli soggetti a erosione, frane , dissesto o alterazioni conseguenti a fenomeni di abbandono o improprio utilizzo;
  • - ai fini della tutela del reticolo idrografico superficiale è vietato insediare depositi di materiali edili o comunque non strumentali allo svolgimento delle attività agricole aziendali;
  • - sono vietate l'asportazione e la sostituzione dello strato fertile del suolo senza la conseguente reintegrazione dello stesso. Fanno eccezione i casi connessi con il restauro ambientale;
  • - è vietato impermeabilizzare il reticolo idraulico in particolare attraverso l'uso di teli sintetici;
  • - le opere di contenimento dovranno pertanto essere effettuate con terre armate, con muretti a secco o con semplici ciglioni inerbiti con specie stabilizzanti e altro, secondo i principi propri dell'ingegneria naturalistica;
  • - la realizzazione di muri a retta in cemento armato è ammessa solo ove ricorrano tutte le seguenti condizioni:
    • a. è dimostrata l'impossibilità tecnica dell'utilizzo dei sistemi indicati al comma 5 del presente articolo;
    • b. il progetto prevede un adeguato sistema di regimazione delle acque superficiali;
    • c. il muro è rivestito con bozze di pietra locale;
  • - nei casi in cui risulti necessario realizzare la viabilità poderale per la conduzione del fondo agricolo, questa deve avere una larghezza massima mt 3,50, deve essere completamente permeabile, utilizzando per questo terra battuta o ghiaia, e non dovrà comportare nessun rialzamento del piano di campagna naturale preesistente;
  • - non è consentita l'asfaltatura di tutte le strade bianche, ad eccezione delle strade a servizio di residenti in centri abitati o case sparse;
  • - i tracciati della viabilità storica compresi i ponti non possono essere alterati, ampliati, ivi compresi muretti di delimitazione ed accessi privati alla viabilità pubblica o poderale;
  • - fatto salvo il rispetto di quanto già previsto dagli strumenti di regolamentazione vigenti, tutti gli impianti a vivaio devono prevedere un'adeguata cortina arborea confinaria a tutela dei centri abitati, scuole, abitazioni e relative pertinenze frequentabili, che dovrà essere costituita da specie arboree e/o arbustive, capaci di mitigare gli impatti derivanti dalle attività lavorative (rumori, polveri, uso fitofarmaci e relativo effetto deriva, ecc.);
  • - non sono ammessi i volumi interrati al di fuori del perimetro della superficie coperta del fabbricato, salvo quanto previsto nelle aree specifiche dalle presenti norme e fatti salvi gli interventi nei resedi di riferimento delle residenze e delle sedi di centri aziendali;
  • - vani tecnici e reti tecnologiche sotterranee (acquedotti, fogne, gasdotti, linee elettriche e telefoniche e tutte le attrezzature connesse al funzionamento delle stesse) dovranno essere realizzate:
    • a. evitando di interrompere o alterare il reticolo di deflusso delle acque superficiali
    • b. evitando di danneggiare gli apparati radicali o sostituendo, in caso di impossibilità, le piante danneggiate con esemplari analoghi
    • c. ripristinando lo strato fertile del suolo e la precedente condizione dello stato dei luoghi;
  • - la manutenzione della viabilità poderale, della viabilità pubblica e delle relative opere accessorie (fosse, scarpate, etc.) è obbligatoria.

4. Le aziende agricole possono realizzare impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.

5. Tali impianti, per motivi paesaggistici e ambientali, non dovranno comportare impermeabilizzazioni del suolo ulteriori rispetto all'esistente; potranno essere installati con modalità tali da interessare esclusivamente coperture di fabbricati aziendali, piazzali, superficie agricola utilizzabile per impianti a vasetteria, serre e tettoie, nel rispetto degli indirizzi della Regione Toscana.

6. Non è ammessa, la realizzazione di impianti né sui terreni coltivati né sugli incolti.

7. Soggetti diversi dalle aziende agricole potranno installare impianti fotovoltaici, nel rispetto della normativa regionale, delle norme del presente RU e del Regolamento Edilizio anche nel resede di riferimento esclusivamente per il fabbisogno delle costruzioni esistenti.

8. Le superfici a vasetteria censite al di fuori delle Aree agricole specializzate di pianura potranno ospitare i suddetti impianti per la produzione di energie rinnovabili solo nei termini e nei limiti in cui è consentita la permanenza delle superfici a vasetteria ai sensi dell'art. 71 delle presenti norme.

Art. 71 Impianti a vasetteria esistenti al di fuori delle aree agricole specializzate di pianura

1. Gli impianti a vasetteria, di cui è dimostrata la legittimità, che non risultino localizzati all'interno dei perimetri delle Aree agricole specializzate di pianura, potranno essere trasferiti nelle Aree agricole specializzate di pianura. Nei casi in cui detti impianti ricadano in Aree agricole multifunzionali di pianura con valenza paesaggistica (Art. 85) sarà possibile, in alternativa al trasferimento, il loro ampliamento nella misura del 5% dell'impianto esistente e un ulteriore ampliamento del 15 % per quelle aziende che sono in possesso della certificazione EMAS o di tipo equivalente, secondo le modalità tecniche descritte al seguente articolo 84 e ferma restando la validità del seguente articolo 119, relativo agli immobili in contrasto con il presente Regolamento Urbanistico.

2. Nei casi di trasferimento sarà concessa la realizzazione di una superficie a vasetteria pari al doppio di quella presente al di fuori delle Aree agricole specializzate di pianura, di cui sia dimostrata la legittimità, senza che questa venga conteggiata nella quota percentuale stabilita dal presente regolamento, alle seguenti condizioni:

  1. a. il terreno delle aree a vasetteria da trasferire, di cui al precedente comma, dovrà essere ripristinato nelle condizioni precedenti relativamente a permeabilità, morfologia e reticolo idraulico;
  2. b. ogni richiesta di intervento relativa a tali impianti dovrà essere accompagnata da un'autocertificazione attestante la legittimità dell'impianto alla data di adozione del Regolamento Urbanistico;
  3. c. altri impianti non legittimati e in contrasto con la presente normativa dovranno essere rimossi.

Art. 72 Il Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (PMAA)

1. Il Programma Aziendale costituisce lo strumento attraverso il quale l'impresa agraria viene legittimata ad effettuare interventi di modifica territoriale nelle aree a prevalente o esclusiva funzione agricola.

2. In tale senso il Programma Aziendale deve costituire il presupposto dal quale emergano le motivazioni ed i benefici in termini produttivi degli interventi proposti e le loro ricadute ambientali.

3. In esso devono essere descritti in modo esauriente: la situazione aziendale attuale, gli obbiettivi economici e strutturali che l'azienda intende conseguire, gli interventi agronomici, ambientali ed edilizi e le relative fasi e tempi di realizzazione, evidenziandone la coerenza con i principi e gli obiettivi degli strumenti di pianificazione territoriale e regolamenti vigenti.

4. Il Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale di seguito denominato “Programma Aziendale”, è necessario per la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo e per tutti gli interventi disciplinati dagli artt. 72 e73 della L.R. 65/2014.

5. Contiene i dati prescritti dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia con le ulteriori seguenti specifiche:

  • - indicazione e descrizione delle pratiche fito-sanitarie impiegate;
  • - indicazione e descrizione dello stato di impermeabilizzazione e delle aree impermeabilizzate;
  • - indicazione cartografica in scala adeguata (1:2.000 ove disponibile o 1:5.000), descrizione dello stato dei luoghi e dell'uso del suolo in ordine alle “invarianti strutturali” presenti, così come definite dal Piano Strutturale (manufatti e opere d'arte di valore storico testimoniale quali lavatoi, pozzi, muri di sostegno e divisione, fontane impianti dell'acquedotto, manufatti e sistemazioni idrauliche, edicole sacre siepi, ecc) e agli altri elementi indicati dalla normativa regionale;
  • - la documentazione, nel caso di intervento sul reticolo idrografico, relativa all'assetto del reticolo antecedente e successivo agli interventi proposti, con esplicitazione dei loro effetti sullo smaltimento e il consumo delle acque, integrata da un' analisi idrologico-idraulica che attesti la fattibilità dell'intervento senza produrre effetti peggiorativi sul sistema idraulico-agrario locale a monte e a valle dello stesso.

6. Nel caso di cambio di destinazione d'uso del patrimonio edilizio, per cui sia stata dimostrata la cessazione della sua necessità per le esigenze dell'azienda, dell'imprenditore agricolo, dei familiari coadiuvanti o degli addetti, valgono comunque le prescrizioni di cui al successivo art. 80.

7. Nel caso di trasformazioni del patrimonio edilizio di valore storico testimoniale, vale quanto prescritto all'art. 38.

8. Qualora, a seguito del Programma Aziendale, risulti la necessità di estendere le reti e le infrastrutture di servizio, dette opere saranno a carico dell'intestatario del Programma.

9. La realizzazione del Programma aziendale, nel caso in cui lo stesso non abbia valore di Piano Attuativo, è garantita da una convenzione o un atto d'obbligo unilaterale concordato con il Comune, da registrare e trascrivere a spese del richiedente ai sensi dell'art. 74 comma 5 della L.R. 65/2014.

10. Il Programma ha valore di Piano Attuativo ed è pertanto corredato dagli elaborati necessari previsti dal Regolamento Edilizio, nei casi in cui la nuova edificazione sia superiore a 1000 mq. di Sul.

11. Il Programma Aziendale sarà accompagnato dal progetto delle opere di sistemazione ambientale e da atto d'obbligo unilaterale; nel caso in cui lo stesso abbia valore di Piano Attuativo sarà accompagnato dalle specifiche disposizioni per la valutazione a scala di dettaglio degli effetti ambientali, ai sensi del precedente art. 52 e da apposita convenzione.

Art. 73 Programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale: Opere di miglioramento ambientale

1. Gli interventi di miglioramento ambientale sono obbligatori ai sensi dell'art. 74 della L.R. 65/2014 e devono costituire una adeguata compensazione in termini di benefici collettivi del maggior impegno del territorio conseguente agli interventi programmati.

2. Per opere di miglioramento ambientale si intendono tutti quegli interventi e/o processi finalizzati alla tutela, valorizzazione, ricostituzione ed incremento delle risorse naturali ed al risanamento delle situazioni di degrado, non riconducibili alla ordinaria programmazione e conduzione aziendale.

3. L'ordinaria manutenzione ambientale è obbligatoria e come tale non può essere considerata intervento di miglioramento e sistemazione ambientale.

4. Sono invece considerati tra gli interventi di miglioramento la realizzazione di percorsi ciclopedonali pubblici e l'adeguamento di viabilità pubbliche individuati in cartografia, il recupero delle sistemazioni idraulico agrarie tradizionali, il dimensionamento degli interventi di messa in sicurezza geomorfologica, idraulica, delle sistemazioni idraulico-agrarie superiore a quanto strettamente necessario per le aziende qualora risponda a bisogni di ordine più generale e i rimboschimenti.

5. Qualora le caratteristiche aziendali non consentano la realizzazione di adeguati interventi di miglioramento ambientale, questi, sulla base di adeguate e motivate proposte dell'imprenditore, potranno essere localizzati anche fuori dall'ambito aziendale e potranno consistere in realizzazione o “adozione di aree a verde” di proprietà pubblica.

6. Per “adozione di aree a verde” si intende la gestione, a titolo gratuito e temporaneo, di aree a verde di proprietà pubblica per la valorizzazione, manutenzione, cura e vigilanza del verde urbano, secondo le prescrizioni fissate dall'Ufficio competente.

7. È consentita peraltro l'installazione all'interno dell'area “adottata” di un cartello riportante gli estremi identificativi del soggetto autorizzato.

8. I bacini irrigui, quando siano realizzati a servizio di più aziende e venga documentata una significativa razionalizzazione e recupero della risorsa idrica, nonché la possibilità di fungere da strumento collettivo di autocontenimento, potranno essere considerati interventi di miglioramento.

Art. 74 Nuovi annessi agricoli e manufatti aziendali

1. I soggetti aventi titolo, potranno realizzare nuovi annessi agricoli nel rispetto delle norme vigenti, nel caso in cui sia stata dimostrata l'impossibilità di destinare a tale uso altri locali del proprio patrimonio edilizio.

1 bis. Gli annessi di cui all'art. 70 comma 3 lett. b) e art. 73 devono avere le seguenti caratteristiche.

2. I nuovi annessi agricoli, dovranno essere localizzati preferibilmente in prossimità di strade e di fabbricati preesistenti e attorno ad un resede comune con altri immobili agricoli preesistenti, allo scopo di creare un complesso di spazi, attrezzature e ambienti destinati a funzioni connesse con l'agricoltura.

3. I nuovi edifici rurali, destinati ad usi direzionali, espositivi o altro, devono rappresentare occasione di riqualificazione dell'Azienda e utilizzare sistemi costruttivi passivi che utilizzino prevalentemente i tetti e le pareti verdi.

4. I nuovi annessi agricoli funzionali allo svolgimento dell'attività vivaistica e con destinazioni diverse da quelle di cui al precedente comma, devono avere caratteristiche improntate alla semplicità architettonica e devono essere realizzati con i seguenti materiali:

  1. a) in acciaio e vetro con l' inserimento, laddove necessario, di alcune parti in muratura o in cemento armato lisciato e/o colorato;
  2. b) in acciaio e/o legno;
  3. c) in muratura, ma in tal caso, è fatto obbligo di trattare le facciate esterne come pareti verdi, con la possibilità di utilizzare anche specie rampicanti su idonei sostegni.

5. Il Distretto Rurale Vivaistico Ornamentale della Provincia di Pistoia potrà sottoporre all'Amministrazione Comunale uno o più modelli di annesso agricolo, con materiali e forme diverse da quelle di cui ai precedenti commi, selezionati attraverso concorso pubblico di idee per architetti, ingegneri e agronomi forestali. La realizzazione dei modelli così selezionati è subordinata all'approvazione degli stessi da parte del Comune di Pistoia.

6. Le caratteristiche delle serre fisse e dei manufatti di cui all'art. 70 comma 3 lett. b) della L.R. 65/2014 sono quelle indicate dal Regolamento D.P.G.R. 63/R/2016 oltre a quelle indicate nel presente articolo.

7. I nuovi annessi agricoli destinati ad attività agricola diversa da quella vivaistica devono essere realizzati in legno, salvo motivate esigenze connesse alla lavorazione dei prodotti agricoli.

8. I manufatti non soggetti a Programma Aziendale sono realizzabili secondo le procedure dell'art. 70 della L.R. 65/2014.

8 bis. Le caratteristiche dei manufatti aziendali ad uso agricolo di cui all’art. 70 commi 1 e 3 lett. a) della L.R. 65/2014 sono quelle indicate nel Regolamento D.P.G.R. 63/R/2016.

9. Tutti i nuovi annessi agricoli ed i manufatti aziendali non potranno mutare la destinazione d'uso agricola ai sensi della normativa regionale vigente.

10. Per ogni tipo di annesso e di manufatto sono vietate tutte le dotazioni che consentono un'utilizzazione di tipo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo (ad esempio, cucina, riscaldamento, controsoffittature, bagni e servizi igienici, ecc.) salvo specifiche necessità di adeguamento o di rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro (spogliatoi, luoghi per il lavaggio degli operatori etc.) in cui sarà consentita l'installazione di strutture igieniche limitatamente alle prescrizioni di legge ed in particolare all'art. 85 comma 10 e tabella C del vigente PTCP.

11. Non è consentita la realizzazione di annessi agricoli e manufatti che per materiali e forma siano riconducibili ai capannoni industriali e artigianali.

Art. 75 Tipi di annessi agricoli

1. I nuovi annessi agricoli, fatto salvo il dimensionamento previsto dal PTC in funzione della capacità produttiva dei fondi agricoli, sono riconducibili alle categorie che seguono, anche in relazione alla necessità di tutela paesaggistica del territorio.

2. Ai fini di detta tutela è necessario che le nuove costruzioni non interferiscano negativamente con i coni visuali verso lo sky-line dell' antico nucleo di Pistoia e dei suoi monumenti, verso gli aggregati e i complessi di rilevanza architettonica e monumentale, nonché verso gli edifici di culto, i complessi ecclesiastici e i manufatti storici.

3. Gli Annessi agricoli realizzabili da Imprenditori Agricoli, previa presentazione del Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale ai sensi dell'art. 73 comma 5 della L.R. 65/2014, non possono avere altezza superiore a 8 metri misurata all'imposta della copertura.

4. La realizzazione di annessi agricoli non collegabili alle superfici minime fondiarie da coltivare, ai sensi dell'art. 73 comma 5 della L.R. 65/2014 e del regolamento di attuazione D.P.G.R. n. 63/R/2016 e s.m.i., è consentita ai soli imprenditori agricoli:

  1. a. la cui impresa risulti in attività e iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA)
  2. b. e che esercitano in via prevalente una delle seguenti attività:
    • - allevamento intensivo di bestiame;
    • - trasformazione/lavorazione e vendita diretta dei prodotti
    • - ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento;
    • - acquacoltura;
    • - allevamento di fauna selvatica;
    • - cinotecnica;
    • - allevamenti di specie zootecniche minori;
    • - allevamento di equini.

5. Gli annessi agricoli di cui al precedente comma devono essere commisurati alle dimensioni dell'attività dell'azienda nel rispetto delle vigenti normative comunitarie, nazionali, regionali e provinciali. La prevalenza delle attività di cui al precedente comma sussiste qualora tali attività costituiscano almeno l'80 per cento del prodotto lordo vendibile.

6. Fatto salvo quanto prescritto al comma 2 del presente articolo, gli annessi di cui al precedente comma 4, sono ammessi ove conformi a tutte le seguenti prescrizioni:

  1. a) sono realizzati in legno secondo gli esempi prodotti dall'ex agenzia regionale A.R.S.I.A., consultabili sul sito istituzionale dell'Ente;
  2. b) sono progettati garantendo la tutela dei valori paesaggistici ed ambientali del territorio;
  3. c) gli allacciamenti alle reti delle urbanizzazioni, ove previsti dal progetto, conseguono da documentate necessità aziendali e le relative opere non determinano modifiche permanenti all'ambiente circostante (pali e piloni per l'energia elettrica, scavi e movimenti di terra di entità non trascurabile, etc.);
  4. d) l'apertura di nuovi percorsi di accesso, gli sbancamenti di terreno, l'abbattimento di alberature, devono essere contenuti al minimo;
  5. e) non sono ubicati su crinali o emergenze paesaggistiche, né in prossimità di edifici storici o di pregio ambientale;
  6. f) sono rispettate le distanze dagli altri edifici e dalle strade pubbliche prescritte dalla vigente normativa nazionale, regionale e comunale.

7. È ammesso l'utilizzo dei medesimi materiali della consistenza preesistente nelle ipotesi di ampliamento degli annessi di cui al precedente comma 4.

8. Manufatti amatoriali, realizzabili, ai sensi dell'art. 78 della L.R. 65/2014 e del Regolamento D.P.G.R. 63/R/2016, da “amatori”. Sono tettoie o comunque manufatti in legno, privi di opere di fondazione, escluse soltanto quelle di ancoraggio, la installazione dei quali non deve comportare modifiche della morfologia dei luoghi. Devono interessare fondi coltivati di superficie non inferiore ai 6.000 mq. Devono presentare tipologia semplice, a pianta rettangolare della superficie massima di 30 mq (ai sensi dell'art. 85, comma 13 del PTCP) con copertura a doppia falda e andranno rimossi al cessare dell'attività agricola o in caso di trasferimento anche parziale del fondo. Per fondi coltivati di superficie non inferiore a 1.000 mq possono essere realizzati manufatti o tettoie in legno di superficie massima di 10 mq con le stesse caratteristiche di cui sopra. La documentazione per il conseguimento del titolo abilitativo deve essere accompagnata da un impegno dell'avente titolo alla rimozione del manufatto al cessare dell'attività agricola o in caso di trasferimento della proprietà del fondo o parti di esso. Sono ammessi manufatti, realizzati con materiali lignei o comunque leggeri, semplicemente appoggiati al suolo e che presentino un carattere di temporaneità, per la fruizione degli spazi aperti e capanni per osservazione della fauna, tettoie per aree di sosta e picnic, per ospitalità stagionale di escursionisti o visitatori giornalieri.

9. Manufatti per il ricovero di animali domestici ai sensi dell'art. 78 L.R. 65/2014 e del Regolamento D.P.G.R. 63/R/2016, realizzabili a servizio di qualunque fondo agricolo, con materiali lignei o comunque leggeri, costruendo strutture semplicemente appoggiate al suolo, che presentino un carattere di temporaneità, manufatti per la fruizione degli spazi aperti e capanni per osservazione della fauna, tettoie per aree di sosta e picnic, per ospitalità stagionale di escursionisti o visitatori giornalieri. Sono disciplinati ai sensi del Regolamento D.P.G.R. 63/R/2016. La loro installazione è consentita previa comunicazione all' Amministrazione Comunale.

Art. 76 Serre e bacini irrigui

1. Le serre costituiscono una protezione fissa o provvisoria realizzata al fine di modificare il microclima in cui vive la coltura in essa ospitata.

2. Possono avere forme diverse, e sono caratterizzate da una struttura portante costituita da struttura metallica, con la copertura in vetro o materiale plastico trasparente.

3. Le serre fisse di cui all'art. 70 della L.R. 65/2014 non possono avere funzione diversa da quella di protezione colturale, ad esclusione di quelle disciplinate dal successivo art. 91.

4. La realizzazione di serre fisse è consentita se commisurata alla capacità produttiva dell'azienda.

5. Le serre fisse con inizio lavori successivo al 15/04/2007 (art. 81 della L.R. 65/2014) non possono mutare la destinazione d'uso agricola.

6. Le serre temporanee sono realizzabili da parte delle aziende agricole del Regolamento di attuazione D.P.G.R. 63/R/2016 della L.R. 65/2014.

7. Ai fini della tutela paesaggistica del territorio è necessario che i nuovi annessi agricoli, manufatti aziendali comprese le serre, non interferiscano negativamente con i coni visuali verso lo sky-line dell'antico nucleo di Pistoia e dei suoi monumenti, verso gli aggregati e i complessi di rilevanza architettonica e monumentale, nonché verso gli edifici di culto, i complessi ecclesiastici e i manufatti storici

8. I bacini per la raccolta e stoccaggio delle acque a fini irrigui o per compensazione, sono ammissibili laddove consentito dalle presenti norme e dalla normativa regionale vigente, a condizione che vengano dotati di asta graduata con lo zero idrometrico, che indichi il livello che separa i volumi idraulici necessari per il fabbisogno dell'azienda agricola da quelli invasati per la corretta gestione del rischio idraulico, con arginature a filo campagna in modo che sia garantita la trasparenza idraulica.

9. I bacini irrigui o per compensazione possono essere realizzati, ai sensi del presente Regolamento Urbanistico e della normativa regionale vigente corredando gli atti amministrativi dei necessari elaborati tecnici, oltre che della planimetria dell'invaso inserito nell'azienda, con indicazione delle modalità di approvvigionamento idrico, della viabilità di accesso, della durata dell'impianto in relazione a quella dell'attività agricola e delle modalità di ripristino dell'area.

10. Nella relazione geologica, ove necessaria ai sensi di legge, atta valutare anche il rapporto tra falda e capacità dell'invaso, sarà specificata l'eventuale necessità di posa in opera di teli o film atti a garantire il mantenimento della capacità dello stesso.

11. Sono ammessi serbatoi e vasche a fini irrigui a condizione che siano facilmente rimuovibili, parzialmente interrati, con un'altezza massima dal piano naturale di campagna di mt. 2, schermati da una siepe e fatte salve le verifiche idrauliche e sismiche qualora dovute.

Art. 77 Nuovi edifici rurali ad uso abitativo

1. Gli imprenditori agricoli potranno realizzare edifici rurali ad uso abitativo nelle sole Aree agricole specializzate di pianura e nel caso in cui sia stata dimostrata l'impossibilità di destinare all'uso di abitazione rurale altri locali del proprio patrimonio edilizio.

2. Gli edifici rurali ad uso abitativo, in relazione alla necessità di tutela paesaggistica del territorio e fatto salvo il dimensionamento previsto dal PTC in funzione della capacità produttiva dei fondi agricoli, potranno essere realizzate nella misura massima di una abitazione ogni 2,5 ha di superficie coltivata.

3. Nel caso di nuova costruzione non potranno essere superati i due piani, fino ad una H max di m 6,50.

4. La superficie utile di ogni unità abitativa, non potrà superare i 150 mq di SU, ai quali potranno essere aggiunti altri 20 mq di SE destinabili a vani tecnici, depositi e/o autorimesse.

5. Potrà altresì essere addossato al fabbricato un portico esterno di misura non superiore al 20% della SE residenziale.

6. La realizzazione di nuovi edifici abitativi è autorizzabile con Permesso di Costruire, fatta salva la possibilità di procedere tramite SCIA, nei casi in cui il Programma Aziendale abbia valore di piano attuativo, secondo quanto definito al precedente articolo 72.

Art. 78 Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione agricola

1. Gli interventi di trasformazione del patrimonio edilizio con destinazione agricola sono disciplinati dalla normativa regionale.

2. Nei casi in cui si tratti di patrimonio storico o storicizzato, valgono le norme dell'edilizia storica di cui agli artt. 37, e 38 e 39 delle presenti norme.

3. Nel caso di complessi di edifici, o di edifici da frazionare in più unità immobiliari, le trasformazioni, oltre a rispettare la normativa specifica, devono garantire coerenza e compiutezza d'insieme mediante il trattamento coordinato delle diverse parti, ivi compresi i resedi di riferimento.

4. Per i fabbricati in area soggetta a emergenza idraulica e con problemi di stabilità dovranno essere prioritariamente verificate tutte le soluzioni tecniche per la messa in sicurezza e il consolidamento statico.

5. Solo nella dimostrata impossibilità tecnico-economica di conseguire tale risultato potrà essere ammessa la demolizione e ricostruzione in altra zona, salvo quanto prescritto per il patrimonio edilizio storico nelle presenti norme.

6. È ammessa la conversione degli annessi rurali in spazi di servizio dell'azienda, compresa l'attività di vendita di prodotti aziendali e di trasformazione di prodotti agricoli.

Art. 79 Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola

1. Gli interventi di trasformazione del patrimonio edilizio con destinazione d'uso non agricola sono disciplinati dalla normativa regionale con le precisazioni delle presenti norme.

2. Nei casi in cui si tratti di patrimonio storico o storicizzato, le trasformazioni edilizie sono sottoposte anche alle prescrizioni dell'edilizia storica di cui all'art. 37 delle presenti norme e all'Art. 24 del regolamento Edilizio.

3. Per tutti gli edifici, ai sensi della normativa regionale, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e sostituzione edilizia; è consentito un ampliamento una tantum fino a 25 mq di SCal per addizioni volumetriche agli alloggi esistenti alla data del 17/04/2013 e per ogni unità immobiliare con destinazione d’uso di interesse collettivo esistenti alla data del 31/12/2005, compatibilmente con le prescrizioni per il patrimonio edilizio storico di cui all'art. 38. L’ampliamento una tantum non potrà essere realizzato in posizione distaccata dall'edificio principale.

3bis. In aggiunta agli incrementi “una tantum” di cui al precedente comma 3 può essere realizzato un ulteriore incremento di 10 mq di Scal per alloggio a condizione che:

  • - l'intero immobile (esistente ed in ampliamento) raggiunga la classe energetica B oppure un miglioramento sismico dell'immobile esistente;
  • - che l'ampliamento proposto nel suo complesso non superi il 20 % del Volume Edificabile dell'edificio principale, calcolato secondo le indicazioni di cui all'art. 23 del D.P.G.R. 39/R;
  • - che sia conforme alle prescrizioni indicate dalla L.R.T sul rischio idraulico 41/2018 e s.m.i.

Il mancato raggiungimento dei requisiti prestazionali che hanno consentito di accedere al premio volumetrico costituisce parziale difformità dal permesso di costruire di cui all'art. 196 della L.R. 65/2014 ed è soggetto alle sanzioni previste dalla stessa legge regionale.

4. In caso di frazionamento di abitazioni esistenti, non sono ammessi nuovi alloggi di Sua inferiore a 80 mq.

5. Sono ammessi alloggi di superficie inferiore, non minore di 45 mq, solo in caso di interventi di edilizia sociale innovativa (tipo co-housing), con un limite massimo del 20% degli alloggi previsti con l'intervento sull'immobile.

Art. 80 Cambiamenti della destinazione d'uso

1. Fatte salve le prescrizioni per il patrimonio edilizio storico di cui agli artt. 37 e 38, il cambiamento di destinazione d'uso del patrimonio edilizio con destinazione agricola è disciplinato dalla normativa regionale e dalle norme del presente Regolamento Urbanistico nell'ambito delle diverse sottozone in cui ricadono.

2. Il cambio di destinazione d'uso di abitazioni rurali in abitazioni civili è consentito previa la stipula di un atto unilaterale d'obbligo per la individuazione del lotto/resede di riferimento ai sensi dell'art.3 del fabbricato rurale nel suo complesso, che dovrà rimanere indivisa anche in caso di frazionamento dell'edificio stesso.

3. L'estensione del lotto/resede di riferimento varia in funzione della zona omogenea in cui ricade.

4. I lotti/resedi di riferimento ricadenti nelle aree agricole di cui agli articoli 84 e 85 delle presenti norme, salvo casi di dimostrata impossibilità, devono avere una superficie di 2000 mq. e comunque non potranno essere inferiori a 600 mq.

5. Il cambio di destinazione d'uso di annessi agricoli è ammesso nei seguenti casi:

  1. a) annesso agricolo organicamente inserito nell'edificio colonico e/o rurale;
  2. b) annesso agricolo separato dall'edificio colonico e/o rurale, ma ricompreso nel patrimonio edilizio storico con superficie non inferiore a 38 mq di SU nella sua interezza;

6. Al di fuori dei casi di cui al precedente comma 5, è ammesso il mutamento di destinazione per gli annessi agricoli, ove ricorrano tutte le seguenti condizioni:

  1. a) la nuova destinazione d'uso sia verificata con il dimensionamento previsto dal piano strutturale;
  2. b) sia riutilizzato al massimo il 80% della SE esistente, qualora l'annesso originario abbia una SE superiore a 160 mq per realizzare al massimo n. 2 abitazioni. Il restante 20% se mantenuto, dovrà essere destinato a manufatto pertinenziale;
  3. c) sia realizzata una sola unità abitativa in caso di mutamento di destinazione di annessi rurali con Sul inferiore a 160 mq il resto potrà essere destinato a manufatto pertinenziale;

7. È comunque consentito destinare tutti gli altri annessi agricoli per attività che costituiscono parte integrante di quelle agricolo-forestali, quali agriturismo, annessi per attività agricole amatoriali, uffici e residenze dell'imprenditore agricolo, dei familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo indeterminato impegnati nell'attività agricola, nonché servizi per aree di sosta, impianti collettivi per energie da fonti rinnovabili di cui agli artt. 84 e 86, fattorie educative e allestimento di spazi per il trasferimento dei saperi e delle conoscenze legate al mondo rurale, trattandosi di attività connesse e funzionali alla riqualificazione e valorizzazione delle risorse agro-ambientali presenti. È altresì consentito ristrutturare detti annessi agricoli per funzioni pertinenziali di abitazioni civili poste i prossimità degli stessi.

8. Nei casi di mutamento di destinazione d'uso degli annessi agricoli di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, con superficie utile lorda superiore a 300 mq deve essere mantenuta una di superficie accessoria minima pari al 10% di quella oggetto di mutamento di destinazione d'uso, funzionale alla conduzione del fondo e/o alle nuove aree pertinenziali.

9. Qualora le aree interessate siano prive di urbanizzazioni, detti cambi d'uso saranno possibili a condizione che vengano contestualmente realizzate forme di autoproduzione e smaltimento.

10. In particolare dovranno esser previsti sistemi per l'approvvigionamento idrico, la produzione di energia rinnovabile, lo smaltimento delle acque reflue in conformità alle vigenti normative in materia.

11. Per le serre e i manufatti temporanei non è possibile neppure la ristrutturazione.

12. Il cambio d'uso del patrimonio edilizio a destinazione non agricola, compresi anche immobili legittimati dal condono edilizio, è ammissibile a condizione che la nuova destinazione d'uso sia agricola e/o connessa con la medesima ai sensi di legge, fatta eccezione per i locali organicamente inseriti negli edifici di civile abitazione posti all'interno della sagoma degli stessi, per i quali si applica la disciplina di cui al comma 5 lettera a).

13. Salvo diverse prescrizioni per le singole aree di cui agli Art. 84 e seguenti, è fatto divieto di mutare la destinazione d'uso di edifici rurali in attività commerciali e produttive.

Art. 81 Recinzioni e altri manufatti

Recinzioni

1. Nelle aree interessate da rischio idraulico medio ed elevato, come definite nel Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) dei due distretti idrografici interessati ogni tipo di recinzione dovrà garantire la trasparenza idraulica con particolare riferimento al battente idraulico se definito nell’ambito degli studi idrologici e idraulici.

2. Le recinzioni in generale non possono in alcun modo interferire con l'area di comptenza dei corsi d'acqua e debbono prevedere idonee soluzioni per il regolare deflusso delle acque nel reticolo idrografico superficiale, né possono creare ostacolo sulla viabilità pubblica o d'uso pubblico.

3. A protezione delle aziende collocate nelle aree agricole specializzate di pianura si possono realizzare due tipi di recinzioni:

  1. a. lungo la viabilità pubblica, le recinzioni possono avere un'altezza massima di m.2,20, dei quali non più di 30 cm possono essere di muratura; tali recinzioni devono essere arretrate rispetto al fronte strada, nel rispetto delle distanze imposte dal Codice della Strada, dalle presenti norme o di eventuali allineamenti previsti da strumenti urbanistici del comune;
  2. b. all'interno della proprietà eventuali divisioni di confine possono essere costituite da paletti in legno o metallici e rete a maglia sciolta, schermate sempre da siepi o da altra vegetazione, con esclusione di cordoli fuori terra.

4. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo, le aziende insistenti in aree agricole diverse da quelle di cui al precedente comma 3, per tutelare le colture e gli allevamenti, possono realizzare recinzioni:

  1. a. con pali di legno e rete quadra zincata;
  2. b. con fili elettrificati.

5. Per i resedi degli edifici residenziali, rurali e non, è ammessa la recinzione alle seguenti condizioni:

  • - nei casi dell'esistenza di una parziale recinzione si potrà procedere al completamento della stessa con gli stessi materiali se consoni all'edificio e alla pertinenza;
  • - nel caso di nuova recinzione di un resede, così come definito dal precedente art. 3 comma 5, essa dovrà essere eseguita con pali di legno e maglia quadra zincata o siepi e cancello in ferro con disegno semplice e tipico della campagna toscana, potrà essere realizzato muro in pietra con altezza massima di 2 metri solo sul fronte principale se prospicente la strada;

Attrezzature sportive, Piscine, campi da Tennis etc.

6. Potranno essere realizzate in tutte le zone agricole esclusivamente se costituenti pertinenze di abitazioni civili, rurali e di aziende agrituristiche, nel rispetto di eventuali invarianti strutturali, nonché di valori naturalistici, estetico percettivi e storico culturali presenti, come previsto nelle schede di paesaggio del PIT per gli ambiti 5 e 6.

7. Dovranno essere posizionate il più possibile prossime a fabbricati, piazzali e strade aziendali, in modo che riducano al minimo il consumo di territorio.

8. Le piscine dovranno essere ben inserite architettonicamente e paesaggisticamente nel contesto di riferimento, i rivestimenti del fondale e delle pareti dovranno avere coloritura simile al fondo naturale del terreno, i bordi dovranno essere realizzati con materiali che si mimetizzino nel contesto e i marciapiedi, a bassa visibilità. Nel rispetto delle normative vigenti in materia.

9. Dovrà essere dimostrata la possibilità di approvvigionamento idrico senza carico per l'acquedotto pubblico.

10. Il vano tecnico dovrà essere interrato.

11. Per i campi da tennis la superficie di gioco (sottofondo e rifiniture) dovrà essere realizzata in materiali drenanti di colore coerente con l'ambiente circostante.

12. Non sono ammessi locali di servizio.

Art. 82 Ospitalità extralberghiera in spazi aperti (Aree di sosta)

1. È consentita la realizzazione di strutture ricettive extralberghiere, a gestione unitaria e aperte al pubblico, che abbiano un minimo di cinque e un massimo di venti piazzole-posteggi per una superficie massima di 5.000 mq complessivi destinati alla sosta, per non più'di settantadue ore, di turisti provvisti di mezzi di pernottamento autonomo.

2. Tali aree, definite Aree di Sosta e disciplinate dalla vigente normativa regionale in materia, non possono comportare trasformazioni permanenti del territorio e saranno realizzate quali attività integrative del reddito delle zone omogenee a prevalente funzione agricola, ove previsto dalle presenti norme.

3. Le sistemazioni esterne dovranno essere realizzate con opere rimovibili, senza ulteriori impermeabilizzazioni del terreno, nel rispetto delle indicazioni normative che seguono, potranno avere una estensione massima di 1.500 mq. 4. Le Aree di Sosta potranno disporre di bar e spaccio al servizio delle sole persone ospitate, purché tali servizi, così come tutti gli altri, vengano ricavati esclusivamente all'interno dei fabbricati pre-esistenti, adeguatamente ripristinati.

5. Dovrà inoltre essere dimostrata l'esistenza o la possibilità di realizzare a carico e a spese degli interessati tutti gli allacciamenti tecnologici necessari, utilizzando tecniche per il risparmio energetico, la fitodepurazione delle acque, l'impiego di fonti di energia rinnovabili e di tecnologie compatibili con l'ambiente.

6. La realizzazione di dette Aree di Sosta è assoggettata ad intervento edilizio diretto, accompagnato da uno schema di inquadramento urbanistico di sistemazione dei luoghi, di pianificazione delle attività agricole e previa la stipula di un atto unilaterale d'obbligo nei confronti del Comune riguardo alla temporaneità delle trasformazioni e alle altre prescrizioni delle presenti norme.

Ultima modifica 17.03.2022 - 12:16