Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Aggiornamento NTA Art. 24/38- approvazione del 18.09.23 (vigente)

Art. 15 Opere di urbanizzazione

1. Le definizioni delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono contenute nella legge regionale 65/2014 all'art. 62 commi 4 e 5.

2. Nel caso di interventi di trasformazione con aumento del carico urbanistico (aumento di SE, di unità immobiliari, cambio di destinazione d'uso) e di nuova edificazione, anche in zona agricola, la validità dei provvedimenti autorizzativi e delle SCIA è sempre subordinata alla preesistenza delle opere di urbanizzazione primaria, oppure all'impegno dei richiedenti alla loro realizzazione. Per gli interventi che comportano trasformazioni urbanistiche dovranno essere acquisiti i pareri favorevoli degli Enti preposti alla gestione delle reti.

3. Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria potranno essere realizzate anche a scomputo dei relativi oneri di urbanizzazione: gli oneri per l'urbanizzazione primaria potranno essere scomputati esclusivamente dagli importi previsti per la stessa categoria di opere, così come quelli per l'urbanizzazione secondaria.

4. La cessione delle aree da destinare alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria è regolamentata dalle leggi e disposizioni vigenti e dalle schede norma del presente Regolamento.

5. Allo scopo di migliorare la qualità urbana, nei casi previsti espressamente dal presente Regolamento, in applicazione del principio della perequazione ai sensi del successivo art.16 dovranno essere cedute, senza oneri aggiuntivi per il Comune, aree finalizzate alla realizzazione di standard urbanistici eccedenti i minimi previsti da legge e regolamenti.

Art. 16 Esecuzione delle opere di urbanizzazione da parte di privati

1. Nei casi in cui, ai fini della presentazione della SCIA o del rilascio del Permesso di Costruire, è prevista l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria a carico del richiedente, a scomputo totale o parziale del relativo contribuito, la validità dei titoli abilitativi è subordinata alla sottoscrizione da parte del richiedente di un atto d'obbligo predisposto sulla base di apposito schema approvato dall'Amministrazione che disciplina le modalità di progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere, le garanzie per la loro corretta esecuzione, le formalità e i tempi di cessione delle stesse.

2. Qualora la realizzazione delle opere sia subordinata alla predisposizione di un piano attuativo, le modalità di realizzazione delle stesse saranno disciplinate nella convenzione allegata a detto piano.

Art. 17 Criteri relativi agli spazi pubblici e ai servizi di interesse collettivo

1. Agli effetti del computo degli standard nelle aree di trasformazione urbanistica (ACT, ATP, AT e piani particolareggiati in genere) valgono le seguenti disposizioni, in attuazione dell'Art. 109 del Piano Strutturale.

2. I perimetri delle aree di trasformazione urbanistica, da sottoporre a intervento unitario indicati nella tavola Destinazioni d'uso del suolo e modalità di intervento, comprendono spazi per viabilità, parcheggi, verde pubblico, attrezzature e altre opere di urbanizzazione da destinare all'uso pubblico o di interesse pubblico.

3. Le indicazioni relative a tali spazi sono rilevabili sia negli elaborati grafici sia nelle schede norma sia nella tabella 1 - Compendio degli interventi nelle aree di trasformazione urbanistica allegata alla Relazione.

4. Al momento della redazione dei piani attuativi potranno subire lievi variazioni per adeguamento alla situazione fondiaria.

5. In sede di piano attuativo o di schema di inquadramento urbanistico gli uffici comunali, sulla base delle indicazioni del Regolamento Urbanistico, distingueranno le aree da cedere e le opere da realizzare obbligatoriamente a cura e spese dei richiedenti e quelle da scomputare rispetto agli oneri di urbanizzazione.

6. In ogni caso ai richiedenti spetta la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, come definite nell'articolo 62 comma 4 della L.R. 65/2014, indicate nella tavola Destinazioni d'uso del suolo e modalità di intervento, secondo un progetto da presentare contestualmente al piano attuativo.

Art. 18 Spazi per opere di urbanizzazione primaria

1. Nelle aree di trasformazione urbanistica (ACT, ATP) gli spazi per opere di urbanizzazione primaria sono indicati nella tavola Destinazioni d'uso del suolo e modalità di intervento, nelle schede norma e inoltre nella tabella 1 Compendio degli interventi nelle aree di trasformazione urbanistica.

Art. 19 Spazi per opere di urbanizzazione secondaria - standard urbanistici

1. Gli spazi per opere di urbanizzazione secondaria destinati a standard urbanistici dal Regolamento Urbanistico, ai sensi della normativa regionale, sono i seguenti:

  • * per la residenza: da 24 a 42 mq per abitante (1 abitante equivale a 25 mq SE) a seconda dei fabbisogni delle diverse aree di intervento; le quote stabilite per ciascuna area di intervento sono indicate nella Tabella allegata al presente articolo; è inoltre prevista, ove espressamente indicata, la cessione di ulteriori quote di suolo alla proprietà comunale per effetto dell'applicazione delle procedure di perequazione urbanistica;
  • * per i tessuti produttivi (industriali e artigianali, esclusi i tessuti TP3): fra il 10% ed il 20% della superficie fondiaria, come stabilito dalla tabella allegata al presente articolo;
  • * per i tessuti misti prevalentemente produttivi (TP3): in proporzione all'incidenza planimetrica delle singole destinazioni d'uso ammesse;
  • * per le attrezzature direzionali: da 1,00 mq/mq SE a 2,00 mq/mq SE come stabilito dalla tabella allegata al presente articolo;
  • * per gli esercizi di vicinato (fino a 300 mq): 1,00 mq/mq;
  • * per le medie e grandi strutture di vendita: da 1,00 mq/mq SE a 2,00 mq/mq SE come stabilito dalla tabella allegata al presente articolo;
  • * per le attrezzature turistico-ricettive (esclusi i campeggi): 1,00 mq/mq SE, come stabilito dalla tabella allegata al presente articolo.

2. La tabella allegata in calce al presente articolo stabilisce inoltre standard minimi obbligatori per alcune categorie di attrezzature di interesse collettivo.

3. Fanno eccezione al comma precedente alcune aree ricadenti in contesti di pronunciato fabbisogno di infrastrutture e spazi pubblici, per le quale le presenti norme prescrivono (nelle schede norma, o in articoli specifici), in relazione alle esigenze particolari del contesto, quantità maggiori di aree per spazi pubblici da cedere e/o realizzare.

4. Il calcolo definitivo dell'aliquota di standard sulla base dei criteri indicati nel presente articolo e nella Tabella 1 nella colonna indicante lo standard prescritto verrà effettuato sulla base delle destinazioni d'uso e delle effettive quantità edificatorie proposte.

5. Nei casi in cui non sia possibile reperire spazi per gli standard all'interno dell'area di intervento, le schede norma possono consentire di reperirli al di fuori del perimetro del piano attuativo (standard a distanza) purché la distanza di tali spazi pubblici non pregiudichi la funzionalità dell'insediamento e comunque, per i parcheggi, tale distanza non può superare i 500 m salvo indicazioni diverse contenute nelle prescrizioni per le singole aree di trasformazione urbanistica.

6. Se non indicato nelle schede norma non è consentito reperire standard a distanza.

7. Nei casi in cui non sia possibile reperire spazi per standard a distanza le schede norma possono consentire di monetizzare la quota dovuta per standard sulla base della Delibera Comunale vigente, ad eccezione dello standard relativo ai parcheggi nella misura stabilita dal DM 1444 del 2/4/1968 per il quale vale il limite massimo di distanza di 500 m di cui al comma precedente.

8. Se non indicato espressamente nelle schede norma non è consentito monetizzare gli standard.

9. Le schede possono prescrivere o suggerire aliquote di edilizia sociale ai sensi dell'Art. 1 della L. n. 244/2007.

10. Tali alloggi, ai sensi dello stesso articolo, sono aggiuntivi alle dotazioni di standard e non possono in nessun caso sostituire le dotazioni obbligatorie previste dalle presenti norme.

11. Nel centro storico, e nei tessuti storici TS e nei tessuti recenti TR, nei casi in cui non sia possibile reperire spazi per per la sosta delle autovetture, nemmeno a distanza, è sempre consentita la monetizzazione dei parcheggi pertinenziali prescritti.

12. Tutte le somme introitate dal Comune dalla monetizzazione degli standard e dei parcheggi pertinenziali devono essere obbligatoriamente vincolate alla realizzazione degli standard medesimi mancanti.

Standard minimi obbligatori per aree di trasformazione e destinazioni
ACT ambiti complessi di trasformazione ATP ambiti di trasformazione puntuale AT ambiti di trasformazione del PRG previgente
standard concessioni extra standard aree per sosta di relazione standard aree per sosta di relazione standard aree per sosta di relazione
sub ambiti tipo A sub ambiti tipo B sub ambiti tipo C
note:
  1. * 1 ab = 25 mq SU
ripartizione sub-ambiti:
  1. sub ambiti tipo A - sub ambiti di montagna e della collina centrale o senza deficit - UTOE 1, UTOE 2
  2. sub ambiti tipo B - sub ambiti con deficit di standard - 3a, 4a, 5a, 5c, 6b, 6d
  3. sub ambiti tipo C - sub ambiti con alto deficit di standard - 5b, 6a, 6c, 6e, 6f
AER aree per edilizia residenziale privata 24 mq/ab* - 24 mq/ab* 36 mq/ab* 42 mq/ab* - 24 mq/ab* -
AES aree per edilizia sociale 24 mq/ab* - - 24 mq/ab* 24 mq/ab* 24 mq/ab* - 24 mq/ab* -
TP1 tessuti per attività ind.le/art.le 10% Sf - 10% Sf 15% Sf 20% Sf - 10% Sf -
TP3 tessuti misti prevalentemente produttivi 0,75 mq/mq SU sì (per dest. commerciali) 0,75 mq/mq SU 1,00 mq/mq SU 1,20 mq/mq SU sì (per dest. commerciali) 0,75 mq/mq SU sì (per dest. commerciali)
TP6 aree per attrezzature logistiche 10% Sf - 10% Sf 15% Sf 20% Sf
TP7 aree per depositi 10% Sf - 10% Sf - 10% Sf -
direzionale 1,00 mq/mq SU** - 1,00 mq/mq SU** 1,50 mq/mq SU** 2,00 mq/mq SU** - 1,00 mq/mq SU** -
medie strutture di vendita 1,00 mq/mq SU** 1,00 mq/mq SU** 1,50 mq/mq SU** 2,00 mq/mq SU** 1,00 mq/mq SU**
grandi strutture di vendita 1,00 mq/mq SU** 1,00 mq/mq SU** 1,50 mq/mq SU** 2,00 mq/mq SU** 1,00 mq/mq SU**
aree per commercio all'ingrosso 1,00 mq/mq SU** 1,00 mq/mq SU** 1,00 mq/mq SU**
aree per alberghi e ristoranti 1,00 mq/mq SU - 1,00 mq/mq SU** - - -
aree per campeggi - - - - - -
aree per residenze turistico alberghiere 1,00 mq/mq SU** - 1,00 mq/mq SU** - - -
Istruzione: si/so/sp/su 0,25 mq/mq SU*** - - 0,25 mq/mq SU*** - 0,25 mq/mq SU*** -
Attrez. sanitarie: os/ss 0,40 mq/mq SU*** - - 0,40 mq/mq SU*** - 0,40 mq/mq SU*** -
Attrez. d'int. collettivo: up/cu/cs/me/cf 0,40 mq/mq SU*** - - 0,40 mq/mq SU*** - 0,40 mq/mq SU*** -
Attrez. d'int. collettivo: ch/op 0,25 mq/mq SU*** - - 0,25 mq/mq SU*** - 0,25 mq/mq SU*** -
Attrez. d'int. collettivo: ci 0,10 mq/mq SU*** - - 0,10 mq/mq SU*** - 0,10 mq/mq SU*** -
Attrez. d'int. collettivo: pc/am 0,10 mq/mq SU*** - - 0,10 mq/mq SU*** - 0,10 mq/mq SU*** -
Attrez. d'int. collettivo: ar 1,00 mq/mq SU** - 1,00 mq/mq SU** - 0,60 mq/mq SU*** -
Attrez. d'int. collettivo: ap 1,00 mq/mq SU** - 1,00 mq/mq SU** - - -
Aree verdi attrezzate: zo 0,60 mq/mq SU*** - - 0,60 mq/mq SU*** - 0,60 mq/mq SU*** -

Art. 20 Perequazione

1. Al fine di aumentare la dotazione di spazi pubblici e di migliorare l'organizzazione degli insediamenti, ai sensi dell'art. 102 della L.R. 65/2014 e del suo Regolamento di attuazione, si applica la perequazione urbanistica a tutte le proprietà immobiliari ricomprese negli ambiti complessi di trasformazione (ACT), salvo casi particolari (ambiti a totale o prevalente proprietà pubblica) comunque indicati specificamente nelle schede norma.

2. La capacità edificatoria dell'ambito di trasformazione è definita in base all'attribuzione dell'indice convenzionale di edificabilità (ICE) relativo alle diverse aree comprese nell'ambito di trasformazione, distinte per classi di suolo ed in funzione dello stato di diritto.

3. La capacità edificatoria risultante è espressa in SE convenzionale a destinazione residenziale o terziaria; per destinazioni diverse si applicano appositi coefficienti di conversione.

4. La SE effettiva così determinata viene allocata su aree a destinazione privata appositamente quantificate ed indicate nelle schede norma; i suoli eccedenti le aree private e le relative dotazioni minime di legge (standard, opere di urbanizzazione primaria), si definiscono "extra-standard" e sono ceduti gratuitamente al Comune.

5. L'attuazione dell'ambito perequativo è subordinata alla sottoscrizione di una convenzione (con relativo piano di ricomposizione fondiaria, ai sensi del Regolamento n. 32/R del 2017) alla quale partecipano i proprietari delle aree implicate che sancisca:

  • - l'assetto urbanistico delle aree sulla base della scheda norma del RU;
  • - la distribuzione della capacità edificatoria nelle aree di trasformazione sulla base della scheda norma del RU;
  • - il progetto delle opere a standard e delle opere di urbanizzazione primaria;
  • - la cessione gratuita al Comune delle aree extra-standard;
  • - l'eventuale attuazione per sub-comparti funzionali qualora espressamente consentito dalla scheda norma, e, in questo caso, i tempi di realizzazione e il rilascio delle fideiussioni necessarie.

6. Il Comune, in caso abbia necessità di disporre di aree destinate a standard nell'ambito delle schede relative alle ACT, può procedere all'esproprio.

7. In tal caso la successiva applicazione del dispositivo perequativo dovrà ricalcolare la quota di SE spettante ai privati in proporzione alla riduzione della quota di standard espropriata.

Ultima modifica 17.03.2022 - 12:16