Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Aggiornamento NTA Art. 24/38- approvazione del 18.09.23 (vigente)

Art. 111 Tessuti edilizi derivati da previgenti strumenti urbanistici

1. Per i tessuti edificati derivanti da Piani Regolatori previgenti, le convenzioni e altri impegni stipulati mantengono la validità di legge.

2. Alla loro scadenza si applicano le norme del presente Regolamento Urbanistico.

Art. 112 Strumenti previgenti confermati

1. Il Regolamento Urbanistico individua con apposita campitura grafica le aree per le quali si confermano le previsioni dei Piani Regolatori previgenti e/o dei piani o progetti di dettaglio già approvati dalla Amministrazione Comunale.

2. I piani attuativi sia di previsione, sia approvati e convenzionati, ancorché non completamente realizzati, di cui si conferma la validità, sono i seguenti:

  1. AT1 RU3 via Cammelli
  2. AT2 RU4 via Ciampi eliminata a seguito di delibera di Consiglio Comunale n. 107 del 29.07.2019
  3. AT3 RU5 Lipidoil
  4. AT4 RU7 Misericordia
  5. AT5 RU12 Area Bardelli
  6. AT6 RU17 Villa Paradiso
  7. AT7 RU19 Cartiera di Piteccio
  8. AT8 TUR1 Parcheggi scambiatori per il solo comparto TU1A
  9. AT9 TUR3 Area sud-est
  10. AT10 Campeggio di Gugliano
  11. AT11 PEEP Campiglio
  12. AT12 PDR ASL 3 in località Villone Puccini

  13. AT13 PDR Villa di Montebuono
  14. AT14 RU6 area Ricciarelli Cerri
  15. AT15 RU9 Molino Bini
  16. AT16 RU10 Via Erbosa
  17. AT17 RU11 Ulisse Venturi
  18. AT18 Piano di Lottizzazione Industriale di Sant'Agostino
  19. AT19 TUR 9 Bosco in città
  20. AT20 Lottizzazione Residenziale al Bottegone
  21. AT21 Lottizzazione Residenziale a Torbecchia
  22. AT22 Piano di Lottizzazione Industriale Bottegone
  23. AT23 PIP Via Erbosa
  24. AT24 PEEP Masiano
  25. AT25 Area EX Pallavicini eliminata a seguito di delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 11/06/2018

3. In tali casi le previsioni dei Piani Regolatori previgenti conservano validità e i relativi piani attuativi hanno valore per il periodo di legge.

4. Allo scadere del periodo di validità dei piani attuativi, valgono le normative vigenti in materia.

5. Gli spazi pubblici e le strade sono confermati come tali e le aree edificate sono classificate come tessuti residenziali (TR1), produttivi esistenti (TP1) o tessuti storici (TS) a seconda della destinazione del piano attuativo o della classificazione del patrimonio storico individuata sulle carte del presente Regolamento Urbanistico.

6. Per tutti gli ambiti per i quali, al momento dell'adozione del Regolamento Urbanistico, non esista una convenzione stipulata, vale la prescrizione di dotazione minima dello standard urbanistico stabilita dal Piano Strutturale di 24 mq/abitante convenzionale.

7. Gli standard dovranno essere realizzati nel perimetro dell'area di intervento e non potranno essere in alcun modo monetizzati.

8. È altresì fatto obbligo ottemperare alle eventuali prescrizioni contenute nelle certificazioni rilasciate dai gestori dei servizi secondo quanto prescritto dal PS e dalle presenti norme prima dell'inizio della costruzione.

9. Altri piani urbanistici derivanti dal PRG previgente sono i seguenti:

  • - AT26 Nuovo Presidio Ospedaliero di cui all'Accordo di Programma del 18/11/2005
  • - AT27 Piano di recupero dell'area ex Breda di cui alla DCC 169/05
  • - AT28 Piano per la Città Storica di cui alla DCC 30/08
  • - AT29 Fornaci di Candeglia - Contratto di Quartiere di cui alla DCC122/04
  • - AT30 Progetto di ampliamento della Fondazione Santa Maria Assunta in cielo di cui alla DCC 67/09
  • - AT31 Centro sociale di Gello alla DCC 138/08

10. In tali ultimi casi vale la disciplina urbanistica di cui agli elaborati grafici e normativi approvati con le Delibere di Consiglio Comunale richiamate sopra o con successive Delibere.

Art. 113 Efficacia dei Piani Urbanistici previgenti

1. La validità dei Piani Urbanistici previgenti è quella definita a termine di legge, con decorrenza dall'efficacia della delibera di approvazione degli stessi da parte del Consiglio Comunale, fatti salvi più specifici accordi contenuti all'interno delle convenzioni stesse.

Art. 114 Deroghe in favore delle persone portatrici di handicap gravi

1. Per gli edifici esistenti alla data in vigore del presente Regolamento Urbanistico sono consentite le seguenti agevolazioni per l'adeguamento alle esigenze abitative delle persone con disabilità gravi ivi residenti.

2. Per gli edifici storici gli ampliamenti una tantum di 25 mq di SCal (di cui all'art. 41, comma 11) sono consentiti anche nei casi in cui è ammessa la categoria di trasformazione Rs3 (vedi quadro sinottico – art. 38) a condizione che il rilievo critico dimostri la non alterazione dei caratteri morfologici. Rimangono esclusi gli edifici storici su cui sono attuabili interventi fino alla categorie Rs1 e Rs2.

3. Restano fermi, per gli ampliamenti di cui sopra, le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali, quelle previste dalla normativa vigente sulle distanze dalle strade, dai confini e fra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, nonché gli eventuali vincoli sopraordinati.

4. Gli interventi di cui ai commi precedenti si attuano mediante SCIA corredata da:

  • - una certificazione medica rilasciata dall'ASL attestante la condizione di handicap grave ai sensi dell'art. 3 della L. n.104/1992 della persona ivi residente, con indicazione delle condizioni necessarie a garantire il soddisfacimento delle esigenze abitative del portatore di handicap;
  • - una relazione a firma di progettista abilitato, accompagnata da idonea rappresentazione grafica dello stato di fatto, attestante l'impossibilità di reperire spazi adeguati nell'edificio esistente;
  • - il progetto del nuovo volume che evidenzi le soluzioni tecniche adottate per il conseguimento delle speciali finalità dell'intervento.

Art. 115 Poteri di deroga

1. I poteri di deroga al regolamento urbanistico sono quelli esercitabili ai sensi dell'art. 97 della L.R. 65/2014.

Art. 116 Varianti al Regolamento Urbanistico

1. Le varianti al presente Regolamento Urbanistico sono ammesse nei limiti e con le procedure di cui alla normativa regionale.

2. Non costituiscono varianti al Regolamento:

  • - la correzione di errori materiali nella classificazione degli edifici storici, conseguenti ad approfondimenti del quadro conoscitivo;
  • - lievi modifiche delle aree previste nelle tavole purché vengano aumentati gli spazi pubblici a standard e non si modifichino le quantità edilizie;
  • - l'aumento, nell'ambito delle quantità di residenza stabilite dal presente Regolamento Urbanistico e dalle schede norma riportate nel documento di progetto P.e.02, dell'aliquota di edilizia pubblica o sociale rispetto alla residenza privata.

Art. 117 Misure di salvaguardia e transitorie

1. Per i Permessi di Costruire e per le SCIA si applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 103 della L.R. 65/2014 e le relative disposizioni nazionali vigenti.

2. In attesa di rettifiche da parte della Regione Toscana, eventuali errori della Carta Tecnica Regionale nella definizione del Confine Comunale potranno essere superati, per ciascun immobile, previa verifica dei dati ISTAT e della relativa documentazione specifica depositata presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.

Art. 118 Aree non pianificate

1. Le aree non pianificate, ai sensi dell'art. 105 della L.R. 65/2014, sono quelle per le quali sia intervenuta la decadenza della disciplina pianificatoria.

2. Se esterne al perimetro dei centri abitati nelle aree non pianificate sono consentiti esclusivamente gli interventi previsti dalla presente legge per il territorio a prevalente o esclusiva funzione agricola.

3. Nella aree non pianificate interne al perimetro dei centri abitati sono consentiti esclusivamente interventi sull'edilizia esistente di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo senza mutamento della destinazione d'uso.

4. Sono fatte salve le disposizioni a tutela del suolo, dell'ambiente, dell'igiene, della sicurezza dei cittadini nonché di tutela del patrimonio storico, artistico e culturale

Art. 119 Immobili esistenti in contrasto con il Regolamento Urbanistico

1. Gli immobili e le destinazioni d'uso esistenti e legittimati alla data di adozione del presente Regolamento Urbanistico in quanto rispondenti alla normativa vigente al momento della loro realizzazione, qualora risultino in contrasto con il presente Regolamento Urbanistico, non sono soggetti ad alcuna procedura coattiva e possono essere oggetto di trasformazioni fino al restauro e risanamento conservativo di tipo Rs1.

Art. 120 Norme di Urbanistica Commerciale

1. Il presente articolo contiene le norme di programmazione commerciale più strettamente connesse con la pianificazione urbanistica, in particolare, le destinazioni d'uso per classe dimensionale.

2. Per Superficie di Vendita (SV) di un esercizio commerciale, si intende quella individuata alla Legge Regionale 62/2018.

3. L'allegato A che segue individua:

  1. a. Le soglie di classe per le strutture di vendita,
  2. b. Le tipologie commerciali previste per area urbanistica.

Art. 121 Prelievo dal dimensionamento del Piano Strutturale per il primo Regolamento Urbanistico

1. Le quantità prelevate dal dimensionamento del Piano Strutturale, suddivise per UTOE, per le diverse destinazioni, sono riportate nella tabella che segue e sono efficaci dall'entrata in vigore del presente Regolamento Urbanistico.

2. Le quantità prelevate dal RU per gli interventi previsti dovranno essere semestralmente certificate dall'ufficio Progettazione del Territorio che ne provvederà la pubblicazione sul sito ufficiale del Comune.

Tabella riepilogativa per UTOE del prelievo del primo RU dal dimensionamento del PS
UTOE DESTINAZIONI
RESIDENZA (n° di alloggi) PRODUTTIVO (Sup. Terr. mq) TURISTICO-RICET. (posti letto) COMMERCIALE (Sul mq) DIREZIONALE (Sul mq)
Previsione Max PS Residuo PS Previsione Max PS Residuo PS Previsione Max PS Residuo PS Previsione Max PS Residuo PS Previsione Max PS Residuo PS
N° 1 L'area della montagna 35 51 16 2.729 32.300 29.571 5 0 0 0 0 0 0 0 0
N° 2 Arco colline pistoiesi 52 204 152 0 16.000 16.000 85 0 0 0 0 0 0 0 0
N° 3 L'area collinare ovest 54 55 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
N° 4 L'area collinare est 12 12 0 0 5.000 5.000 5 0 0 0 0 0 0 0 0
N° 5 La pianura produttiva 377 566 189 248.360 348.000 99.640 5 0 0 1.350 0 0 5.269 0 0
N° 6 La città capoluogo 665 685 20 15.192 17.820 2628 621 0 0 16.210 0 0 13.504 0 0
alloggi di riserva 25 0 -25
rec. edil. rurale 75 0 -75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
posti letto esist. 661
Residuo incr. 5% 13 13 19.255 19.255
TOTALE 1.295 1.586 291 266.281 438.375 172.094 1.387 1.575 188 17.560 0 0 18.773 0 0

ALLEGATO A Indicazioni di Regolamento Urbanistico per la definizione delle superfici di vendita ammissibili

Indicazioni di Regolamento Urbanistico per la definizione delle superfici di vendita ammissibili
Soglie di classe per strutture di vendita S.V. mq.
A ESERCIZI DI VICINATO <300
B1 MEDIE STRUTTURE DI PRIMO LIVELLO 300<SV<400
B2 MEDIE STRUTTURE DI SECONDO LIVELLO 400<SV<800
B3 MEDIE STRUTTURE DI TERZO LIVELLO 800<SV<1500
B4 MEDIE STRUTTURE DI QUARTO LIVELLO 1500<SV<2500
C1 GRANDI STRUTTURE 2500<SV<5000
C2 GRANDI STRUTTURE >5000


COMMERCIO ALL'INGROSSO non alimentare Vedi normativa regionale
VENDITA DI MERCI INGOMBRANTI E A CONSEGNA DIFFERITA Vedi normativa regionale


AREA TIPOLOGIA COMMERCIALE PREVISTA
Città Storica: Comparto della Sala A
Città Murata A-B1 alimentare
A-B1-B2 non alimentare
Tessuti storici: TS1 - TS2 A-B1
TS3 A
TS4 A-B1
Tessuti recenti: TR1-TR2 A- B1
Tessuti produttivi esistenti e di progetto: TP1-TP5 commercio all'ingrosso non alimentare
TP2-TP4-TP6-TP7 commercio all'ingrosso non alim. e vendita di merci ingombranti e a consegna differita
TP3 commercio all'ingrosso e vendita di merci ingombranti e a consegna differita; A-B1-B2
Zone residenziali di nuovo impianto: AES- AER A- B1
Zone direzionali: A
Zone commerciali esistenti: grandi e medie strutture di vendita Vedi Art. 49 RU
Zone di servizio alla residenza: A-B1
AT- aree di trasformazione del PRG previgente: vedi la normativa del PRG previgente
AT 9 A-B1-B2 - B3 - B4
ATP 26 - area Ex Pallavicini 2 (Ar) lotto n. 1 B2 - fino ad un massimo di 1 media struttura di vendita - non alimentare
ATP 26 - area Ex Pallavicini 2 (Ar) lotto n. 2 A - fino ad un massimo di 2 esercizi di vicinato - non alimentare
ATP 27 - area Ex Pallavicini 3 (Ar) A - fino ad un massimo di 1 esercizio di vicinato - non alimentare
ATP 28 - area Ex Pallavicini 4 (Direzionale) A - fino ad un massimo di un esercizio di vicinato - non alimentare
B2 - fino ad un massimo di 3 medie strutture di vendita - non alimentare

ALLEGATO B LEGENDA DESTINAZIONE D’USO DEL SUOLO DEL REGOLAMENTO URBANISTICO

Ultima modifica 17.03.2022 - 12:16