Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Aggiornamento NTA Art. 24/38- approvazione del 18.09.23 (vigente)

Art. 106 bis - Relazioni fra pericolosità e fattibilità

1. La fattibilità delle trasformazioni definite dalle schede-norma ACT e ATP è disciplinata all'interno delle singole schede e della Relazione Geologico - tecnica, idraulica e sismica (elaborato EA.b).

2. Per tutte le trasformazioni previste nell'ambito del territorio comunale, ancorché derivate dal precedente PRG, valgono le condizioni di fattibilità di cui al presente titolo V.

3. La classificazione di pericolosità per fattori geologici e sismici fa riferimento in questo Regolamento Urbanistico al DPGR 26R/2007.

4. Per la determinazione della classe di pericolosità idraulica in cui ricade un'area, si deve fare riferimento alle cartografie di cui al PGRA del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale (approvato con DPCM del 26 ottobre 2016) nonchè agli elaborati dello studio idraulico a supporto del RU.

5. Per quanto riguarda la pericolosità geologica si riscontrano correlazioni dirette fra DPGR 26R/2007, il DPGR 53R/2011 e i Piani Stralcio di Bacino Assetto Idrogeologico dei Fiumi Arno e Reno.

6. Per quanto riguarda la pericolosità idraulica si riscontrano correlazioni fra il DPGR 26R/2007, il DPGR 53R/2011, il Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) e le disposizioni della L.R.T. 41/2018.

TABELLA 1a - Pericolosità idraulica ai sensi del DPGR 26R/2007
Pericolosità Idraulica
Classi 1 2 3 4
Definizione Zone Collinari Zone allagabili per eventi con Tempo di ritorno (Tr): 200< Tr≤ 500 anni Zone allagabili per eventi con Tempo di ritorno (Tr): 30 < Tr ≤ 200 anni Zone allagabili per eventi con Tempo di ritorno (Tr): Tr ≤ 30 anni
TABELLA 1b - Relazioni fra classi di pericolosità idraulica secondo la normativa regionale e il PGRA
Classi di pericolosità idraulica del D.P.G.R. 26R/2007 – 53R/2011 Classi di pericolosità idraulica del PGRA Classi della L.R.T. 41/2018
Aree a pericolosità idraulica molto elevata I.4 – Tr ≤ 30 (PIME) Pericolosità da alluvione elevata P3 – Tr ≤ 30 Aree a pericolosità per alluvioni frequenti (elevata) Tr ≤ 30
Aree a pericolosità idraulica elevata I.3 - 30 ≤ Tr ≤ 200 (PIE) Pericolosità da alluvione media P2 - 30 ≤ Tr ≤ 200 Aree a pericolosità per alluvioni poco frequenti (media) 30 ≤ Tr ≤ 200
Aree a pericolosità idraulica elevata I.2 - 200 ≤ Tr ≤ 500
Aree a pericolosità idraulica bassa 500 ≤ Tr
Pericolosità da alluvione bassa P1 - 200 ≤ Tr

La classe di fattibilità geomorfologica idraulica e sismica, delle previsioni urbanistiche si deducono incrociando, nelle matrici di cui alla tabella 2, la tipologia di intervento con la classe di pericolosità corrispondente.

TABELLA 2 - Classi di Fattibilità Geomorfologica, Idraulica e Sismica ai sensi del DPGR 26/R per le diverse tipologie di intervento edilizio.
Tipologie di intervento Classi di Pericolosità Geomorfologica Classi di Pericolosità Idraulica Classi di Pericolosità Sismica
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Fg(n) = Fattibilità Geomorfologica; Fi(n) = Fattibilità Idraulica; Fs(n) = Fattibilità Sismica
n= 1 Fattibilità senza particolari limitazioni; n= 2 Fattibilità con normali vincoli;
n= 3 Fattibilità condizionata; n= 4 Fattibilità limitata
N.F.= non fattibile

Per la definizione delle Simbologie si rimanda al DPGR 26R/2007
-Manutenzione ordinaria;
-Manutenzione straordinaria che non riguardi parti strutturali degli edifici;
-Interventi per il superamento di barriere architettoniche che non riguardino interventi strutturali;
-Demolizione senza ricostruzione di manufatti edilizi.
Fg1 Fg1 Fg1 Fi1 Fi1 Fi1 Fi1 Fs1 Fs1 Fs1
Simbologie 4,8,9,10,11,12,13
Fs1
Simbologie 5
Fs1
Simbologie 2A, 2B
Fs1
Simbologie 1
-Manutenzione straordinaria che comporta interventi sulle strutture degli edifici;
-Pavimentazioni esterne;
-Installazione di serre mobili stagionali, sprovviste di struttura in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola e manufatti precari di cui all'Art. 41 comma 8 LR 1/2005;
-Restauro e risanamento conservativo (Rs1/Rs2/Rs3);
-Interventi per il superamento di barriere architettoniche che comportano interventi strutturali;
-Ristrutturazione edilizia;
-Interventi pertinenziali;
-Sostituzione edilizia;
-Addizioni volumetriche;
-Nuova edificazione;
-Ristrutturazione urbanistica laddove non disciplinato dalle schede-norma;
-Opere di interesse pubblico per infrastrutture ed impianti tecnologici.
Fg2 Fg3 Fg4 Fi1 Fi2 Fi4 Fi4 Fs1 Fs2 Fs2
Simbologie 4,8,9,10,11,12,13
Fs3
Simbologie 5
Fs3
Simbologie 2A, 2B
Fs4
Simbologie 1
-Volumi interrati; Fg2 Fg3 Fg4 Fi1 Fi2 N.F N.F Fs1 Fs2 Fs2
Simbologie 4,8,9,10,11,12,13
Fs3
Simbologie 5
Fs3
Simbologie 2A, 2B
Fs4
Simbologie 1

Art. 107 Condizioni di fattibilità geomorfologica

1. Ogni intervento edilizio, in aggiunta a quanto indicato nella tabella 2, è soggetto alle seguenti prescrizioni per la mitigazione del rischio da frana nonché a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

2. Per la determinazione della classe di pericolosità in cui ricade l'area, si deve fare riferimento alle carte della pericolosità per fattori geologici: Tavola 10 del presente RU, oltre ai Piani Stralcio di Bacino Assetto Idrogeologico dei Fiumi Arno e Reno.

3. Per la definizione della fattibilità occorre fare riferimento al DPGR 26R/07, ed ai Piani Stralcio di Bacino dei Fiumi Arno e Reno.

Art. 108 Condizioni di fattibilitè idraulica

1. Ogni intervento previsto nel territorio comunale, a integrazione di quanto indicato nella tabella 2, è soggetto alle disposizioni della L.R.T. 41/2018 Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014.

2. Le opere di messa in sicurezza idraulica possono essere realizzate prima o contestualmente all'attuazione delle trasformazioni previste e condizioneranno l'abitabilità/agibilità dei locali.

3. Ai fini della determinazione della quota di sicurezza si deve sommare un franco di sicurezza di 50 cm ai battenti idraulici indicati nelle tavole 1 e 12 del presente RU e nella tavola 8 del Piano Strutturale. Nei casi in cui il battente atteso sia inferiore a 50 cm, il franco di sicurezza può essere ridotto fino a 30 cm.

4. Nei casi di interventi edilizi che interessano il patrimonio edilizio storico, le opere necessarie per la sua messa in sicurezza, dovranno rispettare le invarianti strutturali di cui agli articoli 36 e 37 e potranno fare ricorso a sistemi passivi di autodifesa idraulica, dimensionati solamente sul battente atteso per eventi con tempo di ritorno di 200 anni.

5. I volumi sottratti alla libera esondazione delle acque a seguito di interventi edilizi, quali nuove costruzioni, ampliamenti o modifiche al piano di campagna, dovranno essere dimensionati considerando i battenti attesi per eventi con tempo di ritorno di 200 anni e recuperati attraverso l’impiego di sistemi idraulici di compensazione dei volumi.

6. Ai fini del buon assetto idrogeologico del territorio comunale, nelle aree individuate da classi di pericolosità idraulica P2 e P3 del PGRA, pericolosità idraulica I3, I4 dal Regolamento Regionale 26R/2007, nonché nelle aree individuate nella tavola n° 7 del presente Regolamento Urbanistico, si pone il divieto del rialzamento del piano di campagna, se non necessario per la reintegrazione delle condizioni pedologiche iniziali ripristinando i livelli delle sistemazioni storiche dei terreni.

Art. 109 Condizioni di fattibilità sismica

1. Ogni intervento edilizio previsto nelle varie zone urbanistiche, in aggiunta a quanto indicato nella tabella 2, è soggetto alle seguenti prescrizioni per la mitigazione del rischio sismico, nonché a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

2. Per la determinazione della classe di pericolosità in cui ricade l'area, si deve fare riferimento alla Tavola delle Zone a Maggiore Pericolosità Sismica Locale (tavola ZMPSL ai sensi della normativa regionale), tav.9 e tav. 11 del Quadro Conoscitivo del presente Regolamento.

3. Per la definizione della fattibilità occorre fare riferimento al DPGR 26R/07.

Art. 110 Adeguamento al Piano di Bacino del Fiume Arno Piano, al Piano Bacino del Fiume Reno, al DPGR n°26/r del 27 aprile 2007 e al DPGR n°36/r del 9 luglio 2009

1. Il Regolamento urbanistico recepisce i vincoli espressi dalle Norme di Attuazione dei Piani Stralcio di Bacino Assetto Idrogeologico dei Fiumi Arno e Reno.

2. Il Regolamento urbanistico recepisce i vincoli espressi dalle Norme di Attuazione del Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) e le disposizioni della L.R.T. 41/2018.

3. DPGR 36/R Regolamento di attuazione dell'articolo 117, commi 1 e 2 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio). Disciplina sulle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico.

Ultima modifica 17.03.2022 - 12:16