Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Aggiornamento NTA Art. 24/38- approvazione del 18.09.23 (vigente)

Art. 93 Attrezzature pubbliche, di interesse collettivo e di servizio: norme comuni

1. Sono definite attrezzature pubbliche le aree e gli immobili che fanno parte del patrimonio di una amministrazione pubblica e sono utilizzati per finalità amministrative, culturali, sociali, ricreative e per l'erogazione di servizi pubblici.

2. Ai fini del calcolo degli standard di legge, sono assimilate alle attrezzature pubbliche le aree e gli immobili di interesse collettivo di proprietà privata, purchè accessibili e fruibili dal pubblico e utilizzati per finalità pubbliche, religiose, culturali, didattiche sportive, ricreative, sanitarie, politiche, sociali e di interesse generale per la società, appositamente convenzionate con l'Amministrazione.

3. Il Regolamento Urbanistico individua, in relazione al loro ruolo territoriale le attrezzature pubbliche e di interesse collettivo che costituiscono standard urbanistico ai sensi della legislazione vigente, suddividendo fra attrezzature pubbliche di quartiere e territoriali.

4. Per i soggetti privati il rilascio del Permesso di Costruire è subordinato alla stipula di una convenzione che riconosca e disciplini l'uso pubblico delle attrezzature.

5. Le attrezzature sono regolate dalle presenti norme o in mancanza dalle norme di legge.

6. È fatto comunque obbligo osservare i seguenti criteri:

  • * il progetto delle attrezzature di nuovo impianto o di ampliamento di quelle esistenti dovrà essere esteso all'intera area perimetrata nelle tavole grafiche e dovrà tener conto dell'inserimento urbanistico, ambientale e paesaggistico dei manufatti e degli immobili;
  • * per le attrezzature di nuovo impianto, salvo indicazioni diverse contenute nelle prescrizioni per gli interventi di trasformazione urbanistica delle presenti Norme, non dovrà essere superato l'indice di impermeabilizzazione del suolo del 50 %;
  • * l'area di pertinenza non occupata da edifici o da percorsi, parcheggi, spazi di manovra, carico-scarico e simili dovrà essere sistemata a verde.

Art. 94 Attrezzature pubbliche, di interesse collettivo e di servizio: classificazione

1. Nella tavola Destinazioni d'uso del suolo e modalità di intervento il Regolamento Urbanistico individua con apposita campitura le attrezzature distinguendole con le seguenti sigle in base alla loro funzione prevalente e al loro ruolo territoriale.

  1. a) Livello di quartiere:
    • - Si scuole dell'infanzia
    • - So scuole dell'obbligo
    • - Ss servizi socio sanitari
    • - Up istituzioni pubbliche e pubblici servizi
    • - Ch chiese e opere religiose in genere
    • - Cu attrezzature culturali
    • - Cs centri sociali e attrezzature ricreative
    • - Pc protezione civile
    • - Me mercati
    • - Ca canile
    • - Op servizi per l'ordine pubblico

2. Sono classificabili come Parcheggi Pubblici (Pp) e costituiscono standard urbanistico, ai sensi della legislazione vigente, le aree destinate a soddisfare il fabbisogno comunale in tal senso.

3. Possono essere di superficie, interrati e in struttura e dovranno essere progettati con le modalità di cui al precedente articolo 64.

4. Le caratteristiche di dette aree a parcheggio, in termini di capienza e numero dei livelli entro e fuori terra, dovranno essere puntualmente individuate dall'Amministrazione Comunale, allo scopo di garantire il soddisfacimento dei bisogni ed evitare al contempo impatti negativi nei contesti interessati, sotto i profili ambientale, paesaggistico e della qualità insediativa.

5. Dette aree potranno altresì essere attrezzate con impianti per la produzione di energie rinnovabili, a condizione che gli stessi non comportino sostanziale riduzioni dei posti macchina e che non producano impatti negativi nei contesti urbani o paesaggistici interessati.

5-bis. Fatte salve le verifiche della dotazione di standard ai sensi del D.M. 1444 del 02.04.1968 nella UTOE interessata e nel rispetto dei valori ambientali e paesaggistici, in dette aree è altresì ammessa la realizzazione di impianti pubblici di centri di raccolta differenziata dei rifiuti, previa approvazione di uno specifico progetto da parte della Giunta Comunale ai sensi del D.lgs. n. 163/2006 in conformità alle disposizioni di cui all'art. 52 comma 12 del presente Regolamento Urbanistico. La riduzione dei posti esistenti dovrà essere recuperata entro 300 mt. dal parcheggio oggetto dell'intervento, contestualmente alla realizzazione del centro di raccolta.

6. I parcheggi realizzati da soggetti diversi dall'Amministrazione Comunale saranno disciplinati da specifiche convenzioni, che dovranno riguardare, tra le altre cose, il progetto e le modalità di realizzazione, oltre a tariffe, orari e quanto altro opportuni per garantire l'interesse generale.

7. Sono classificabili come attrezzature di interesse collettivo di quartiere, ma non costituiscono standard urbanistico ai sensi della legislazione vigente:

  • - Ar attrezzature di servizio per la residenza
  • - Ap attrezzature di servizio per le attività produttive
  1. b) Livello comunale e territoriale:
    • - Sp scuole superiori
    • - Os ospedale

8. Sono classificabili come attrezzature pubbliche o di interesse collettivo territoriali, ma non costituiscono standard urbanistico ai sensi della legislazione vigente:

  • - Ct attrezzature culturali
  • - Su sedi universitarie
  • - Cn aree per campi nomadi
  • - Am aree per attrezzature militari
  • - Ci aree cimiteriali

9. Le sigle in nero si riferiscono alle attrezzature esistenti e quelle in rosso alle attrezzature di progetto.

10. Non costituisce variante al Regolamento Urbanistico la sostituzione fra loro le seguenti attrezzature: Up, Cu, Cs, Ss, So, Si.

11. Le schede-norma contemplano in certi casi la possibilità di scambiare fra loro altre funzioni.

12. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 5-bis non è ammessa la, sostituzione di parcheggi, né di spazi verdi con altre attrezzature, se non prevista esplicitamente dalle schede norma.

Art. 95 Attrezzature pubbliche, di interesse collettivo e di servizio a livello di quartiere

1. Sono le aree destinate al soddisfacimento dei bisogni della popolazione locale in materia di servizi di cui ai comma a) e b) dell'Art. 3 del DM del 2 aprile 1968.

2. Si tratta in particolare di:

  1. a) aree per l'istruzione: scuole d'infanzia (Si); scuole dell'obbligo (So). Sia in caso di ampliamento che di nuova costruzione, gli standard ed i parametri edilizi sono quelli derivanti dal decreto ministeriale del 18.12.1975 e ss. aa. sull'edilizia scolastica;
  2. b) aree per attrezzature civili di interesse comune: istituzioni pubbliche e pubblici servizi; (Up); attrezzature culturali (Cu); centri sociali e attrezzature ricreative (Cs). Sono aree destinate alle seguenti funzioni: civiche, amministrative, culturali, associative, ricreative, sociali, ludico-sportive e pubblici servizi in genere. Per i centri sociali e attrezzature ricreative (Cs) di SE superiore a 500 mq è consentita l'apertura di una sola attività commerciale con SE fino a 50 mq., nel rispetto dei parcheggi pertinenziali. Per tutti gli altri sono escluse le attività commerciali; sono compatibili i pubblici esercizi. In caso di attrezzature esistenti sono consentiti interventi sino alla ristrutturazione e sostituzione edilizia. Per le nuove attrezzature o gli ampliamenti dell'esistente si applicano i seguenti indici:
    • Uf = 0,60 mq/mq
    • Rc = 0,40 mq/mq
    • H max = H edifici della zona e comunque non superiore a mt. 11 (3 piani)
    • P pertinenziali = 10 mq/100 mc
    • Parcheggi pubblici = 40 mq/100 mq di SE
  3. c) aree per servizi sanitari (Ss). Sono aree destinate a cliniche, case di cura, consultori, residenze sanitarie assistite, centri per disabili, comunità terapeutiche ed altri servizi sanitari di livello territoriale. In caso di attrezzature esistenti sono consentiti interventi sino alla ristrutturazione e sostituzione edilizia. Per le nuove attrezzature o gli ampliamenti dell'esistente si applicano i seguenti indici:
    • Uf = 0,50 mq/mq
    • Rc = 0,40 mq/mq
    • H max = 13,50 mt
    • P pertinenziali = 10 mq/100 mc
    • Parcheggi pubblici = 0,40 mq/mq di SE
  4. d) aree per attrezzature religiose: chiese, opere parrocchiali e religiose in genere (Ch). Sono aree destinate prevalentemente al culto ed ai servizi annessi, nonché ad attività socio culturali promosse e svolte da associazioni religiose. In caso di attrezzature esistenti sono consentiti interventi sino alla ristrutturazione e sostituzione edilizia. Per le nuove attrezzature o gli ampliamenti dell'esistente si applicano i seguenti indici:
    • Uf = 0,60 mq/mq
    • Rc = 0,40 mq/mq
    • H max = H edifici della zona e comunque non superiore a mt. 11 (massimo 3 piani)
    • P pertinenziali = 10 mq/100 mc
    • Parcheggi pubblici = 25 mq/100 mq di SE.
  5. e) aree per l'ordine pubblico (Op). Sono aree destinate a uffici e sedi distaccate di Carabinieri, Polizia di Stato, Carabinieri Forestali, Casa Circondariale. In caso di attrezzature esistenti sono consentiti interventi sino alla ristrutturazione e sostituzione edilizia. Per gli interventi di nuova edificazione si rimanda alla normativa di settore.
  6. f) aree per la protezione civile (Pc). Sono aree destinate a sedi e attrezzature per la protezione civile. In caso di attrezzature esistenti sono consentiti interventi sino alla ristrutturazione e sostituzione edilizia. Per le nuove attrezzature o gli ampliamenti dell'esistente si applicano i seguenti indici:
    • Uf = 0,45 mq/mq
    • H max = 11,00 mt
    • Standard = 1,00/1,00 mq di SE, di cui almeno la metà per parcheggi pubblici.
  7. g) aree per mercati (Me). Sono zone per il commercio su aree pubbliche, di proprietà privata convenzionate con l'Amministrazione Comunale. La convenzione dovrà disciplinare la disponibilità dell'area a favore dell'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art.29, comma 1, lett.a) della LR n. 28/2005 e successive modifiche. La convenzione, tra le altre cose, potrà prevedere limitazioni merceologiche allo scopo di favorire lo sviluppo delle economie locali e/o definire le tipologie di eventuali manufatti temporanei (posteggi). L'organizzazione fisica e funzionale di tali aree non potrà prescindere dal corretto inserimento delle stesse nei centri abitati in cui ricadono. La programmazione delle iniziative dovrà avvenire nell'ambito del Piano Comunale per l'Esercizio del Commercio su Aree Pubbliche di cui al precedente art.5.
  8. h) aree per canile (Ca). Sono aree destinate alla custodia e alla cura degli animali. In caso di attrezzature esistenti sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione e sostituzione edilizia. Per le nuove attrezzature o gli ampliamenti dell'esistente si applicano i seguenti indici:
    • Superficie coperta massima (escluso i locali di ricovero per gli animali): 800 mq
    • Rapporto impermeabilizzazione: 0,30 mq/mq
    • H max = H edifici della zona e comunque non superiore a mt. 6
    • P pertinenziali = 5 mq/100 mq di Sf
    • Parcheggi pubblici = 5 mq/100 mq di SE.
  9. i) attrezzature di servizio per la residenza (Ar). Sono aree destinate, al piano terreno, ad attività commerciali fino alle medie strutture di primo livello (400 mq di Sv), attività artigianali di servizio alla persona, palestre, pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande. Ai piani superiori al piano terreno sono ammessi uffici, studi professionali, servizi socio-sanitari e culturali, previa verifica della dotazione di standard. In caso di attrezzature esistenti sono consentiti interventi sino alla ristrutturazione e sostituzione edilizia. Per le nuove attrezzature o gli ampliamenti dell'esistente si applicano i seguenti indici:
    • Uf = 0,45 mq/mq
    • H max = 11,00 mt (massimo 3 piani)
    • Standard = 1,00/1,00 mq di SE, di cui almeno la metà per parcheggi pubblici.
    Salvo diverse disposizioni delle schede norma gli interventi relativi a nuove attrezzature di servizio per la residenza si attuano mediante Permesso di Costruire convenzionato;
  10. l) attrezzature di servizio per le attività produttive (Ap). Sono aree destinate ad attività di servizio e assistenza per le imprese quali: consulenze, sviluppo di software, attività di formazione, servizi di information tecnology, servizi di ricerca e di marketing, servizi finanziari, servizi editoriali, ecc. In caso di edifici esistenti sono consentiti interventi sino alla ristrutturazione e sostituzione edilizia. Per le nuove attrezzature o gli ampliamenti dell'esistente si applicano i seguenti indici:
    • Uf = 0,60 mq/mq
    • H max = 11,00 mt (3 piani)
    • Parcheggi pubblici = 25 mq/100 mq di SE
    Salvo diverse disposizioni delle schede norma gli interventi di nuove attrezzature di servizio per le attività produttive si attuano mediante Permesso di Costruire convenzionato.

Art. 96 Attrezzature pubbliche, di interesse collettivo e di servizio di interesse generale

1. Sono le aree destinate al soddisfacimento dei bisogni della popolazione in materia di servizi e attrezzature di livello superiore, con un bacino di utenza comunale o sovracomunale. Sono aree assimilabili alle zone F di cui al DM 2 aprile 1968.

2. Si tratta in particolare di:

  1. a) aree per l'istruzione medio superiore (Sp) e universitaria (Su). Sia in caso di ampliamento che di nuova costruzione, gli standard ed i parametri edilizi sono quelli derivanti dal decreto ministeriale del 18.12.1975 e ss. aa. sull'edilizia scolastica. Per l'area Sp prossima alla stazione ferroviaria Pistoia Ovest, qualunque trasformazione oltre la ristrutturazione edilizia dei fabbricati esistenti è subordinata alla stipula di una convenzione con il Comune relativa all'uso pubblico degli spazi a verde non occupati dagli edifici scolastici;
  2. b) ospedale (Os). Per il nuovo presidio ospedaliero localizzato all'ex campo di volo si applicano gli indici e le altre prescrizioni stabilite nell'Accordo di Programma del 18 novembre 2005 e successiva ratifica;
  3. c) attrezzature culturali (Ct). Sono attrezzature per la cultura di livello urbano e territoriale localizzate in edifici esistenti (biblioteca) o di progetto. Nel caso di nuovi interventi si rimanda alle prescrizioni contenute nelle relative schede norma;
  4. d) aree per attrezzature militari (Am),. Sono aree destinate a caserme e sedi di Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco. In caso di attrezzature esistenti sono consentiti interventi sino alla ristrutturazione e sostituzione edilizia. Per gli interventi di nuova edificazione si rimanda alla normativa di settore;
  5. e) aree cimiteriali (Ci). Sono aree destinate alle attrezzature cimiteriali esistenti e di progetto. Per le previsioni di ampliamento si rimanda agli indirizzi, alle prescrizioni ed ai parametri contenuti nel Piano dei Cimiteri vigente;
  6. f) aree per campi nomadi (Cn). Sono aree destinate ai campi sosta per nomadi, sia sedentari che di transito, così come definiti dalla LR n. 73 del 18.04.95 e successive modifiche e integrazioni. L'intervento si attua mediante un progetto a cura dell'Amministrazione Comunale.

Art. 97 Attrezzature tecniche e impianti tecnologici (It)

1. Nelle aree individuate con la sigla (It) possono essere insediati i seguenti impianti tecnologici e attrezzature tecniche:

  • - impianti per la depurazione;
  • - impianti per l'approvvigionamento idrico;
  • - per telecomunicazioni
  • - metanodotti, gasdotti, oleodotti, ecc.;
  • - impianti per la produzione di energie rinnovabili;
  • - servizi e attrezzature di livello anche sovra comunale.

2. Nei casi di progettazione di campi eolici, fotovoltaici, delle centrali e degli elettrodotti devono essere assunte quale riferimento le Linee Guida per l'inserimento paesaggistico degli interventi di trasformazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e quanto emanato in materia dalla Regione Toscana.

3. Il progetto delle altre attrezzature tecniche e impianti, salvo disposizioni specifiche di legge, si attua attraverso progetti unitari.

4. Nel caso di interventi di ampliamento o nuova costruzione, vengono stabiliti i seguenti parametri urbanistici:

  • -Rc = 0,40 mq/mq
  • -H max = 8,00 mt (esclusi eventuali volumi tecnici: torri, ciminiere, ecc.).

5. In ogni caso i progetti dovranno interessare un'adeguata area circostante con la previsione della contestuale realizzazione degli interventi necessari ai fini della definizione dei seguenti aspetti:

  • - accessibilità e viabilità connessa;
  • - sistemazione paesaggistica con progettazione accompagnata da vedute, rendering di scala idonea a consentire di apprezzare l'inserimento ambientale;
  • - opere di mitigazione dell'impatto ambientale e di tutela della falda acquifera;
  • - eventuale valutazione di impatto ambientale (laddove previsto dalle normative vigenti).

Nel caso specifico del nuovo depuratore biologico del Bottegone, allo scopo di non aggravare il rischio idraulico nelle aree limitrofe al sito di insediamento, il progetto di trasformazione dovrà rispettare le indicazioni progettuali della relazione geologica di fattibilità della relativa variante urbanistica, oltre a garantire i diritti di terzi e tutti gli effetti dati dalle servitù coattive esistenti de jure e/o de facto sulle aree oggetto di variante, con particolare riguardo a quelle di acquedotto di scarico e somministrazione di acqua. Pertanto la realizzazione dell'opera dovrà essere preceduta da un progetto generale, di livello almeno del definitivo, di sistemazione delle aree, che prenda in considerazione le caratteristiche, orografiche, idrografiche, idrogeologiche, nonché il livello di rischio idraulico dell’area occupata e di quella circostante; il progetto, eventualmente corredato da studi e simulazioni, dovrà dimostrare la trasparenza idraulica nel rispetto delle norme urbanistiche o sovra ordinate vigenti, e dovrà dimostrare l’avvenuta tutela dei diritti di terzi e delle servitù coattive eventualmente esistenti de jure e/o de facto sull’area, più sopra meramente esemplificate; infine dovrà prendere in considerazione le interferenze fra la nuova viabilità di accesso all’impianto e il reticolo idrografico esistente e di progetto. Il progetto generale, sviluppato come sopra descritto, dovrà essere preventivamente approvato dall'Amministrazione Comunale.

6. Nel caso di dismissione funzionale di impianti esistenti e/o parti di essi, le aree di competenza delle strutture esistenti, non più funzionali all'impianto, dovranno essere oggetto dei necessari studi e indagini di caratterizzazione ambientale e eventuali interventi di bonifica.

Art. 98 Aree a verde pubblico e privato: norme generali

1. Nella tavola Destinazioni d'uso del suolo e modalità di intervento il Regolamento Urbanistico individua con apposita campitura le aree pubbliche a verde distinguendole con le seguenti sigle in base alla loro funzione prevalente:

  • - Pg parchi urbani e giardini pubblici
  • - Va verde attrezzato
  • - Vc verde di connettività urbana e territoriale
  • - Ag aree verdi per grandi attrezzature sportive
  • - Zo giardino zoologico
  • - Ps parchi e giardini storici privati
  • - Vp verde privato
  • - Pt parco territoriale

2. Nell'ambito delle singole UTOE, non è consentito ridurre gli spazi per pratiche sportive gratuite al di sotto dello standard di 9 mq/ab.

3. L'insieme di tali aree costituisce il sistema del verde urbano che, ai sensi del Regolamento di attuazione dell'Art. 37 comma 3 della LR 3/1/2005 n. 1, è finalizzato a garantire l'equilibrio ecologico e a compensare le emissioni di anidride carbonica del sistema urbano.

4. Nelle aree a verde è di norma è vietato l'abbattimento di alberi d'alto fusto o comunque di individui adulti.

5. Nelle nuove aree dovranno essere piantati alberi appartenenti alle specie tipiche autoctone del territorio e caratterizzanti il paesaggio locale, anche allo scopo di migliorare la qualità ambientale degli insediamenti, ad eccezione del caso del CE.SPE.VI., che per sua natura ha finalità scientifiche collegate alle attività vivaistiche.

6. La progettazione di dettaglio è guidata e orientata dagli schemi direttori, laddove predisposti dall'Amministrazione Comunale.

7. La progettazione delle fasce di mitigazione e dei filtri ecologici dovrà soddisfare i seguenti parametri: un albero ad alto fusto tipologia pronto effetto ogni 50 mq di superficie verde, profondità della fascia pari almeno al doppio dell'altezza dell'edificio più alto da schermare.

Art. 99 Aree a verde pubblico e privato: classificazione

1. Nella tavola Destinazioni d'uso del suolo e modalità di intervento il Regolamento Urbanistico individua con apposita campitura le aree verdi attrezzate, distinguendole con le seguenti sigle in base alla loro funzione prevalente e al loro ruolo territoriale.

  1. a) Livello di quartiere:
    • - Pg parchi e giardini pubblici
    • - Va verde attrezzato
    • - Vc verde di connettività urbana e territoriale

2. Sono classificabili come verde attrezzato di quartiere, ma non costituiscono standard urbanistici ai fini della normativa vigente:

  • - Ps parchi e giardini storici privati
  • - Vp verde privato e pertinenze
    1. b) Livello territoriale:
      • - Ag verde con grandi attrezzature sportive
      • - Pt parco territoriale

3. Sono classificabili come verde attrezzato di livello territoriale, ma non costituiscono standard urbanistici ai fini della normativa vigente:

  • - Zo giardino zoologico

Art. 100 Parchi urbani e giardini pubblici (Pg)

1. Le aree Pg sono destinate a verde attrezzato per luoghi di incontro, gioco, attività spontanee e di tempo libero, quali ad esempio orti per il tempo libero; è ammessa la realizzazione di attrezzature sportive non specialistiche senza costruzione di nuove volumetrie.

2. Qualora ricadano in ambiti territoriali a bassa o nulla densità residenziale, che siano dotati di una adeguata quantità di parcheggi, sarà altresì possibile organizzarvi manifestazioni temporanee all'aperto, previo accordo con l'Amministrazione Comunale, tramite procedura ad evidenza pubblica e/o specifico regolamento che salvaguardi comunque la trasparenza e l'imparzialità delle scelte.

3. In ogni caso le aree riservate alla pratica sportiva e ai parcheggi non possono superare il 30% della superficie dell'intera area oggetto di intervento.

4. Il progetto di ristrutturazione o di nuova realizzazione dovrà essere esteso a tutta l'area di intervento e specificare il tipo e le quantità di alberi da mettere a dimora, le caratteristiche delle superfici a prato o pavimentate, i percorsi pedonali e gli accessi e percorsi meccanizzati di servizio, i punti di sosta attrezzati, le attrezzature da installare, gli elementi di arredo.

5. Gli edifici eventualmente esistenti possono essere destinati solo a funzioni di pubblica utilità coerenti con le destinazioni ammesse.

6. Dette aree sono espropriabili dagli enti autorizzati ed in esse è vietata qualsiasi costruzione in contrasto con le funzioni sopra specificate.

7. Anche i privati possono realizzare tali aree sulla base di progetti approvati dal Consiglio Comunale e previa stipula di una convenzione che regoli l'eventuale cessione al Comune, la gestione, il periodo e le modalità d'uso e di manutenzione e quanto altro l'Amministrazione ritenga necessario.

Art. 101 Aree verdi di connettività urbana e territoriale (Vc)

1. Ai sensi del Regolamento di attuazione della legge regionale sul governo del territorio, tali aree hanno la funzione di mantenere collegamenti fra le aree verdi esistenti o previste in ambito urbano tra loro e con i grandi sistemi ambientali esterni (Ombrone, colline, pianura agricola).

2. Oltre agli spazi indicati nel citato Regolamento di attuazione, tali aree comprendono anche quegli spazi destinati ad arredo urbano (piazze, aiuole, ecc.) che pur frammentari concorrono al mantenimento di un rapporto adeguato tra aree urbane e aree non edificate e quindi alla rete di spazi a verde non attrezzato.

3. In tali aree sono consentite solo attrezzature di arredo e cioè panchine, pavimentazioni, fontane, ecc.

4. Le aree a verde di connettività urbana e territoriale disposte lungo strade di progetto possono ospitare piste ciclabili e percorsi pedonali opportunamente distanziati dalla viabilità carrabile ed inseriti in un progetto di sistemazione a verde che garantisca la continuità ecologica e la funzione di filtro rispetto agli insediamenti esistenti e di progetto.

5. La realizzazione delle nuove aree o la ristrutturazione di quelle esistenti, dovrà essere attuata con l'approvazione di un progetto esteso a tutta l'area di intervento che indichi la consistenza, il tipo e l'ubicazione della vegetazione, la dimensione ed il trattamento delle superfici a prato e pavimentate, gli elementi di arredo.

Art. 102 Aree a verde attrezzato (Va) e per grandi attrezzature sportive (Ag)

1. Le aree Va sono destinate alle attrezzature sportive per la pratica a livello dilettantistico quali, a titolo esemplificativo, campi sportivi all'aperto eventualmente copribili durante la stagione invernale.

2. Le aree Ag sono destinate alle attrezzature sportive per la pratica sia a livello dilettantistico che a livello agonistico di maggiori dimensioni, quali lo stadio, il palazzetto dello sport, i centri sportivi polivalenti, le piscine coperte.

3. Gli interventi sono subordinati a progetti unitari di sistemazione; i parametri per le singole attrezzature saranno definiti in sede di progetto in base alle normative Coni.

4. Sono consentiti, nei limiti dei parametri stabiliti dalla normativa Coni, oltre agli impianti per la pratica sportiva e ai parcheggi necessari, costruzioni accessorie, quali tribune, spogliatoi, servizi igienici, attrezzature di servizio, locali di ritrovo (bar, ristorante).

5. Per le aree Ag e Va deve essere assicurato il mantenimento di una superficie minima del 40 % a superficie permeabile.

6. Dette aree sono espropriabili dagli Enti autorizzati, possono comunque essere realizzate anche da privati secondo le modalità sopra disciplinate, previa stipula di convenzione con l'Amministrazione Comunale.

7. Nell'ambito della zona sportiva comprendente lo stadio, i campi da tennis comunali, il campo scuola, il campo sportivo “E. Turchi” ed i relativi parcheggi, delimitata dal perimetro esterno delle strade: via del Villone, via delle Olimpiadi, via dello Stadio e via Marini, sarà realizzato dall'Amministrazione Comunale un percorso protetto ed illuminato per il jogging; tale progetto potrà anche utilizzare parte delle piste ciclabili già realizzate e dovrà connettersi funzionalmente ad altri percorsi protetti già realizzati o in corso di realizzazione.

Art. 103 Aree a parco territoriale (Pt)

1. Le aree a parco territoriale Pt sono destinate alla formazione di grandi spazi verdi liberamente accessibili per lo svago e il tempo libero.

2. Salvo diversa indicazione delle schede norma, è vietata la costruzione di nuovi edifici, salvo le seguenti piccole attrezzature: chioschi e costruzioni precarie per il deposito di materiali e attrezzi necessari per la manutenzione del parco, attrezzature per la sosta e il ristoro quali panchine, tavoli all'aperto, fontane, attrezzature per il gioco dei bambini; attrezzature per la ginnastica all'aperto quali percorsi vita, installazioni per servizi igienici privi di impianti fissi.

3. Sono altresì vietate: la realizzazione di nuova viabilità meccanizzata non prevista dal Regolamento Urbanistico, l'apertura di cave, l'installazione di depositi di alcun genere non collegati all'attività del parco.

4. Sugli edifici storici eventualmente esistenti sono consentiti gli interventi ammessi di cui al precedente Art. 38.

5. È consentita l'utilizzazione agricola degli spazi rurali eventualmente interclusi nel perimetro del parco.

6. Dette aree sono espropriabili dagli enti autorizzati, possono comunque essere realizzate anche da privati secondo le modalità sopra disciplinate, previa stipula di convenzione con l'Amministrazione Comunale.

Art. 104 Aree a verde privato, parchi e giardini storici privati

1. Nelle aree a verde privato è vietato ogni tipo di costruzione stabile, salvo i manufatti pertinenziali consentiti dagli artt. 136 e 137 della L.R. 65/2014 e l'incremento una tantum pari a mq 25 di SCal.

2. Sono consentiti la sistemazione del suolo e gli interventi pertinenziali quali, le autorimesse interrate, parcheggi inerbiti, le piscine e strutture prive di rilevanza urbanistica, salvo per i parchi e giardini storici, per i quali è vietato ogni intervento di impermeabilizzazione del suolo.

3. Sono sempre ammessi interventi di riqualificazione e restauro degli spazi a verde.

4. Si evidenziano i grandi parchi privati con particolare vocazione artistica quali: Il Parco di Arte Ambientale della Villa di Celle e il Parco della Fondazione Jorio Vivarelli, ove sono consentite le trasformazioni correlate con le loro finalità culturali e artistiche, nel rispetto dei valori storico-paesaggistici esistenti.

5. Le aree a verde privato, che fanno parte di lotti produttivi, possono essere sistemate anche a piazzali drenanti.

Art. 105 Giardino zoologico (Zo)

1. In tale area si dovranno contemperare le esigenze di vita degli animali con quelle dei visitatori, garantendo standard di fruibilità idonei per sicurezza e accoglienza.

2. È ammessa la ristrutturazione e l'ampliamento delle strutture esistenti, secondo i parametri della specifica normativa di settore.

3. La consistenza e la localizzazione delle trasformazioni edilizie dovranno risultare da un apposito piano di fattibilità, convenzionato con il Comune, esteso a tutta l'area impegnata dallo zoo e diretto ad assicurarne la realizzabilità anche dal punto di vista dell'impatto ambientale dell'accessibilità e dei parcheggi.

Art. 106 Spazi pubblici da riqualificare (R)

1. La tavola Pa. Destinazioni d'uso del suolo e modalità d'intervento nelle aree di pianura e nelle aree urbane di montagna e di collina, scala 1:2000 individua gli "spazi pubblici da riqualificare": piazze, giardini, strade e altri spazi pubblici o di uso pubblico in genere.

2. Per tali aree il Comune elaborerà progetti di riqualificazione con lo scopo di migliorarne la funzionalità, il decoro e l'assetto organizzativo, oltre a garantire la possibilità di fruirne in sicurezza a pedoni e soggetti con disabilità, costruendo nuovi luoghi di aggregazione sociale, anche attraverso la riduzione del traffico veicolare.

3. Il progetto dovrà definire:

  • - l'assetto del suolo distinguendo, ampliando o tutelando gli spazi pedonali, ciclabili e gli spazi verdi, studiando modalità opportune per ridurre la velocità dei veicoli nei casi nei quali sia impossibile la pedonalizzazione;
  • - la pavimentazione, evidenziando il tratto sottoposto all'intervento di riqualificazione;
  • - l'arredo, evitando la creazione di nuove barriere e precisando gli spazi da sistemare a verde, anche con alberature, i manufatti per la segnaletica, la sosta (panchine), la raccolta rifiuti, ecc

4. I progetti di riqualificazione di cui al presente articolo sono applicati agli spazi stradali da riqualificare elencati al precedente Art. 69 e comunque individuati sulle tavole grafiche.

Ultima modifica 17.03.2022 - 12:16