Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Aggiornamento NTA Art. 24/38- approvazione del 18.09.23 (vigente)

Art. 90 Aree agricole multifunzionali con valenza ambientale

1. Il Regolamento Urbanistico individua con questa zonizzazione gli ambiti di pertinenza fluviale con valore ambientale/naturalistico, paesaggistico, e le aree destinate alla realizzazione di interventi strutturali dalla pianificazione sovraordinata, nonché gli Ambiti fluviali dei principali torrenti, per i quali valgono le norme sovraordinate, oltre alle seguenti prescrizioni.

Indirizzi colturali e funzioni

2. Sono consentiti

  • - le attività agricole tradizionali, il seminativo e il vivaio a pieno campo;
  • - le reintegrazioni delle condizioni pedologiche iniziali attraverso rialzamenti del piano di campagna ripristinando i livelli delle sistemazioni storiche dei terreni. Pertanto il ripristino dei livelli, rilevabili dalla quota dei terreni dei confinanti o dalla cartografia, dovrà avvenire senza alterare la proprietà di invaso dovuta alla libera esondazione delle acque di allagamento ne' produrre alterazioni della funzionalità delle sistemazioni idraulico agrarie aziendali e locali nel pieno rispetto del funzionamento idraulico del reticolo minore. In questi casi l'azienda dovrà produrre una perizia tecnico-agronomica e idraulica comprendente la certificazione delle terre impiegate, ai sensi di legge, ed una rilevazione morfologica dell'azienda espressa in quote assolute, attraverso un modello digitale in formato elettronico compatibile con quelli adottati dall'ufficio tecnico del Comune;
  • - al fine di non pregiudicare le caratteristiche dell'ambiente e gli equilibri ecologici in genere non sono ammessi prelievi o nuove opere di presa con trasferimenti a valle della risorsa idrica, per fini diversi da quello idropotabile o agricolo che devono comunque rispettare i limiti della normativa vigente.

3. Non sono consentiti:

  • - gli impianti a vasetteria;
  • - la compattazione ed impermeabilizzazione del suolo;
  • - l'alterazione, la modifica e/o l' interruzione della viabilità presente, siano esse strade pubbliche, vicinali o comunque di uso pubblico. Tale viabilità deve conservare le proprie caratteristiche (forma, dimensione, tracciato) ed essere accessibile a terzi.

Interventi edilizi

4. Non sono consentiti:

  • - nuovi annessi agricoli, manufatti temporanei di durata superiore a due anni e/o amatoriali;
  • - nuove costruzioni residenziali di nessun genere.

5. È consentito il recupero dell'edilizia esistente con interventi fino al restauro e risanamento conservativo senza cambio di destinazione d'uso degli edifici rurali.

6. È prescritto il mantenimento e il ripristino: dei muri in pietra presenti lungo certe tratte del corso dei torrenti, della viabilità campestre, dell'orientamento e della dimensione dei campi, delle sistemazioni idrauliche-agrarie, delle eventuali piantate presenti, delle siepi, delle alberature (a gruppi, in filari o isolate), della vegetazione riparia.

7. Nella progettazione di opere idrauliche nell'alveo fluviale, verificata la compatibilità idraulica, dovrà essere garantita la conservazione delle caratteristiche morfologiche di naturalità dell'alveo, degli ecosistemi e delle fasce verdi riparali, il rispetto delle aree di naturale espansione e relative zone umide collegate; tali opere dovranno essere realizzate tenendo conto dei criteri i cui al Titolo V delle presenti norme (condizioni di fragilità ambientali e conseguenti limitazioni); è comunque vietato rivestire le sponde con calcestruzzo a vista.

Art. 91 Aree per la commercializzazione dei prodotti agricoli

1. Nell'ambito delle zone agricole sono individuate alcune aree esistenti con annessi stabili e serre, poste in prossimità di infrastrutture viarie e destinate ad attività complementari all'agricoltura, quali l'esposizione e vendita di prodotti connessi con il vivaismo, il giardinaggio e l'agricoltura in genere.

2. Tali aree sono finalizzate alla promozione della produzione agricola.

3. E' esclusa ogni attività promozionale e di vendita di automezzi, ancorché agricoli.

4. Nel caso di dismissione di dette attività, per gli immobili non sono ammesse funzioni diverse da quelle di tipo agricolo o strettamente connesse, secondo quanto previsto all'articolo 80 delle presenti norme sul cambio di destinazione d'uso.

5. Interventi di trasformazione potranno interessare esclusivamente le superfici dei fabbricati legittimati sotto il profilo urbanistico.

6. Sono consentiti:

  • - interventi di trasformazione, fino alla ristrutturazione urbanistica Ru1 dei soli annessi stabili allo scopo di migliorarne la funzionalità, la qualità edilizia e l'inserimento ambientale e paesaggistico nel territorio agricolo;
  • - interventi di trasformazione definiti all'articolo 38 per gli edifici classificati come storici o storicizzati;
  • - nuovi parcheggi pertinenziali, purché realizzati senza impermeabilizzazione del suolo e per superfici non superiori a 500 mq.

7. Per i manufatti già realizzati (prima dell'adozione del presente regolamento) sulla base di autorizzazioni temporanee rilasciate dall'Amministrazione Comunale, poiché trattasi di beni strumentali, è possibile il loro mantenimento a condizione che venga sottoscritto un atto unilaterale, che obblighi il proprietario alla loro demolizione al momento della cessazione dell'attività esistente.

8. L'atto dovrà essere accompagnato da una fideiussione a copertura delle spese, nel caso di sostituzione dell'Amministrazione per inadempimento del proprietario circa l'obbligo di demolizione.

9. Non sono consentiti:

  • - il cambio di destinazione d'uso degli edifici esistenti, se non per fini agricoli o strettamente connessi;
  • - l'ampliamento delle superfici utili lorde degli edifici, fatta salva la possibilità di incremento del 15% di SE per le aziende che attestino la elaborazione di progetti innovativi del settore, legati anche alla promozione e valorizzazione del territorio;
  • - gli interventi edilizi sulle serre comportanti la loro trasformazione tipologica, da serre a edifici.

10. In ambito urbano, nelle aree soggette a trasformazione previste dal Regolamento Urbanistico (ACT, ATP e AT), è possibile individuare zone agricole, tramite variante allo strumento di pianificazione urbanistica, nelle quali perimetrare nuove aree per la commercializzazione dei prodotti agricoli, alle seguenti condizioni:

  • - presenza in loco di un’azienda agricola già attiva e proprietaria delle aree al momento dell’adozione della variante n. 6 al Regolamento Urbanistico relativa alla modifica della scheda AT8/TU1 “Parcheggi scambiatori”;
  • - riduzione di almeno il 50% delle superfici utili (SU) previste dal Regolamento Urbanistico. I nuovi manufatti non temporanei, comprese le serre fisse, dovranno essere realizzati ai sensi del Titolo IV Capo III della Legge Regionale 65/2014 e suo Regolamento Attuativo.

Art. 92 Aree per bacini idrici e opere di salvaguardia idraulica

1. Sono zone destinate alla realizzazione di bacini per l'approvvigionamento idrico del Comune di Pistoia ovvero per la realizzazione di opere strutturali finalizzate alla messa in sicurezza idraulica del territorio.

2. In queste zone le previsioni si attuano mediante progetti di iniziativa pubblica con intervento diretto, comprensivi dei progetti delle opere idrauliche e delle sistemazioni delle aree.

3. Prima della realizzazione dei progetti di iniziativa pubblica, sono consentiti:

  • - interventi sul patrimonio edilizio esistente, fino al restauro e risanamento conservativo, senza cambio di destinazione d'uso;
  • - l'attività agricola compatibile con le finalità idrauliche degli interventi previsti, con esclusione del vivaismo.

4. In ogni caso gli interventi non dovranno pregiudicare la realizzabilità delle opere idrauliche previste.

5. Non sono consentiti:

  • - qualsiasi coltivazione vivaistica sia essa di pieno campo o in contenitore;
  • - l'alterazione dei livelli di campagna, l'impermeabilizzazione anche parziale del suolo e/o le modifiche del reticolo idrografico, anche minore;
  • - nuove costruzioni di ogni genere, comprese serre e annessi agricoli, nonché opere, anche infrastrutturali, che pregiudichino la realizzabilità delle opere idrauliche;
  • - il cambio di destinazione d'uso degli immobili rurali.

6. Al momento della progettazione delle opere strutturali per la messa in sicurezza idraulica, nel rispetto di tutte le prescrizioni derivanti da perizie idro-geologiche che sono parte degli atti urbanistici, si dovranno favorire sia il recupero degli spazi per le dinamiche fluviali, sia la riqualificazione dell'ambito fluviale attorno alla città di Pistoia.

7. Tale progettazione potrà prevedere lo svolgimento di attività sociali, agricole, sportive e per il tempo libero, salva la preminente funzionalità idraulica dell'opera e garantita la sicurezza per le persone ed i beni in relazione al tipo di attività.

8. A tale scopo:

  • - lo svolgimento delle attività accessorie di cui al comma precedente sarà subordinato, oltre che alle autorizzazioni di legge,alle disposizioni del Piano di Protezione Civile Comunale e alla stipula di una convenzione con l'Amministrazione Comunale;
  • - eventuali viabilità e parcheggi pertinenziali dovranno essere realizzati in modo tale da non impedire la funzionalità dell'opera idraulica;
  • - eventuali nuove strutture coperte a servizio delle attività accessorie dovranno essere posizionate in aree idraulicamente sicure, la cui accessibilità sia sempre garantita nel caso in cui vi sia prevista la presenza di esseri viventi; nel caso invece non siano poste in aree idraulicamente sicure, saranno di norma a carattere temporaneo, di rapida e agevole rimozione ed evacuazione in caso di allerta meteorologica o per rischio idrogeologico, la loro permanenza sarà regolata nell'ambito dell'autorizzazione temporanea rilasciata dall'Amministrazione Comunale.

9. Nella parte dell'ex Campo di Volo, destinata a interventi strutturali di messa in sicurezza idraulica sui torrenti Ombrone e Brusigliano, oltre alle opere necessarie per la tutela del nuovo Presidio Ospedaliero di Pistoia, potranno essere organizzati insediamenti temporanei per nomadi, garantendo la loro compatibilità con le opere idrauliche stesse, in accordo con le disposizioni del Piano di Protezione Civile Comunale.

Ultima modifica 17.03.2022 - 12:16