Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Aggiornamento NTA Art. 24/38- approvazione del 18.09.23 (vigente)

Art. 78 Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione agricola

1. Gli interventi di trasformazione del patrimonio edilizio con destinazione agricola sono disciplinati dalla normativa regionale.

2. Nei casi in cui si tratti di patrimonio storico o storicizzato, valgono le norme dell'edilizia storica di cui agli artt. 37, e 38 e 39 delle presenti norme.

3. Nel caso di complessi di edifici, o di edifici da frazionare in più unità immobiliari, le trasformazioni, oltre a rispettare la normativa specifica, devono garantire coerenza e compiutezza d'insieme mediante il trattamento coordinato delle diverse parti, ivi compresi i resedi di riferimento.

4. Per i fabbricati in area soggetta a emergenza idraulica e con problemi di stabilità dovranno essere prioritariamente verificate tutte le soluzioni tecniche per la messa in sicurezza e il consolidamento statico.

5. Solo nella dimostrata impossibilità tecnico-economica di conseguire tale risultato potrà essere ammessa la demolizione e ricostruzione in altra zona, salvo quanto prescritto per il patrimonio edilizio storico nelle presenti norme.

6. È ammessa la conversione degli annessi rurali in spazi di servizio dell'azienda, compresa l'attività di vendita di prodotti aziendali e di trasformazione di prodotti agricoli.

Ultima modifica 17.03.2022 - 12:16