Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Aggiornamento NTA Art. 24/38- approvazione del 18.09.23 (vigente)

Art. 71 Impianti a vasetteria esistenti al di fuori delle aree agricole specializzate di pianura

1. Gli impianti a vasetteria, di cui è dimostrata la legittimità, che non risultino localizzati all'interno dei perimetri delle Aree agricole specializzate di pianura, potranno essere trasferiti nelle Aree agricole specializzate di pianura. Nei casi in cui detti impianti ricadano in Aree agricole multifunzionali di pianura con valenza paesaggistica (Art. 85) sarà possibile, in alternativa al trasferimento, il loro ampliamento nella misura del 5% dell'impianto esistente e un ulteriore ampliamento del 15 % per quelle aziende che sono in possesso della certificazione EMAS o di tipo equivalente, secondo le modalità tecniche descritte al seguente articolo 84 e ferma restando la validità del seguente articolo 119, relativo agli immobili in contrasto con il presente Regolamento Urbanistico.

2. Nei casi di trasferimento sarà concessa la realizzazione di una superficie a vasetteria pari al doppio di quella presente al di fuori delle Aree agricole specializzate di pianura, di cui sia dimostrata la legittimità, senza che questa venga conteggiata nella quota percentuale stabilita dal presente regolamento, alle seguenti condizioni:

  1. a. il terreno delle aree a vasetteria da trasferire, di cui al precedente comma, dovrà essere ripristinato nelle condizioni precedenti relativamente a permeabilità, morfologia e reticolo idraulico;
  2. b. ogni richiesta di intervento relativa a tali impianti dovrà essere accompagnata da un'autocertificazione attestante la legittimità dell'impianto alla data di adozione del Regolamento Urbanistico;
  3. c. altri impianti non legittimati e in contrasto con la presente normativa dovranno essere rimossi.
Ultima modifica 17.03.2022 - 12:16