Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Aggiornamento NTA Art. 24/38- approvazione del 18.09.23 (vigente)

Art. 64 Parcheggi: inserimento ambientale

1. I parcheggi di dimensioni superiori a 1.500 mq dovranno essere frazionati e articolati in sezioni, separate da spazi verdi o da altre sistemazioni.

2. Dovranno inoltre essere seguiti i requisiti indicati al comma 8 dell'Art. 10 della Del. CRT. n. 233/99, con eventuali deroghe nel caso di interventi in tessuti urbani esistenti.

3. I progetti, di iniziativa pubblica o privata, dovranno prevedere la sistemazione unitaria di tutta l'area individuata e dovranno essere realizzati in maniera da garantire una superficie permeabile trattata a terreno vegetale non inferiore al 25% il rispetto degli insediamenti abitativi esistenti e una adeguata sistemazione con alberature completate da o arbusti nella misura minima di 1 albero ogni due posti auto; si potrà derogare all'obbligo minimo di piantare 1 albero ogni 2 posti auto per i parcheggi da realizzare all'interno delle ACT e per quelli previsti nelle UTOE di collina e di montagna di misura inferiore a 500 mq; è fatto altresì obbligo di conservare le alberature eventualmente preesistenti in sito adeguando il progetto alla disposizione delle piante; eventuali rimozioni sono ammesse solo per dimostrata incompatibilità.

4. La superficie non occupata dai parcheggi e dalla viabilità di servizio dovrà essere sistemata a verde e attrezzata con percorsi pedonali e spazi di sosta.

5. Gli alberi da piantare devono essere di adeguate dimensioni (altezza minima m. 4,5), a pronto effetto e ad alto assorbimento di CO2.

Ultima modifica 17.03.2022 - 12:16